Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 01/09/2025, n. 2872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2872 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02872/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01667/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1667 del 2025, proposto da
Rocco Duardo, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’esecuzione
della sentenza n. 2661/2024 RG Sent., pubbl. il 27/05/2024, RG Lav.n. 2647/2024, emessa dal Tribunale Civile di Milano, Sez. Lavoro, notificata il 28.05.2024, ad oggi passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 29 aprile 2025 e depositato il 13 maggio successivo, l’avv. Rocco Duardo agisce in proprio per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2661/2024 del 27 maggio 2024 (r.g. n. 2647/2024), nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in suo favore, come difensore antistatario, delle spese di lite liquidate nell’importo complessivo di € 950,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Il ricorrente chiede, altresì, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
All’udienza in camera di consiglio del 3 luglio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premessa la pacifica legittimazione del difensore distrattario delle spese di lite ad agire per l’ottemperanza della relativa statuizione, si rileva l’avvenuta produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato nonché della prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza in parte qua ; la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
In conseguenza, va ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento delle spese al difensore antistatario nel giudizio civile, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente. Al termine delle operazioni, il Commissario ad acta trasmetterà a questa Sezione una relazione sulle incombenze realizzate per l’assolvimento del mandato conferitogli, con la precisazione che l’incarico in questione integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenendo conto della natura della controversia, sono equitativamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2661/2024 del 27 maggio 2024, nella parte relativa al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina fin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore del ricorrente nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento euro), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Richard Goso |
IL SEGRETARIO