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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/04/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
n. 74/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 74 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 613/2021 del Giudice di Pace di Ariano Irpino (Av), pubblicata in data 16.11.2021
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 P.IVA_1
atti, dall'avv. Pasquale Giovannelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Ariano Irpino (Av), alla via Tucci n. 21
APPELLANTE
E
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._1 atti dall'avv. Tullia Grasso, ed elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (Av), alla via S.
Stefano, presso lo studio dell'avv. Luigi Gambacorta
APPELLATO
Conclusioni: come da note scritte depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il interponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 613/2021 del Giudice di Pace di Ariano Irpino, deducendo: che in prime cure aveva convenuto in giudizio l'Ente al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni subiti alla propria abitazione sita in , alla via Roma n. 77, a Parte_1
- Pagina 1 - causa di infiltrazioni scaturite da una non corretta canalizzazione delle acque piovane e aggravate dalle condizioni del manto stradale;
che il Giudice di Pace di Ariano Irpino, con la sentenza qui gravata, aveva condannato il al pagamento della somma di € 1.026,00, a Pt_1
titolo di risarcimento del danno, oltre accessori, spese di lite e spese di CTU.
A sostegno del gravame eccepiva: in via preliminare, la nullità della sentenza, in quanto pronunciata da giudice cessato dall'incarico; l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, per aver l'odierno appellato proposto identica domanda risarcitoria, relativa al giudizio precedentemente instaurato dinanzi al Giudice di Pace di
Ariano Irpino recante n. 159/2008 R.G., definito con sentenza n. 193/2010; la mancata decisione circa l'incapacità dei testi e;
l'illeceità e Testimone_1 Testimone_2 abusività dell'immobile per cui era chiesto il risarcimento, oltre all'illogicità del ragionamento posto a base dell'esclusione della natura abusiva dello stesso;
l'inesistenza del titolo edilizio;
l'assenza di prova delle infiltrazioni e delle cause delle stesse, nonché
l'inesistenza del nesso causale e dei danni quantificati;
in subordine, la concorrente e preminente responsabilità dello nella causazione dei danni;
la compensazione delle _1
spese di lite.
In conclusione, chiedeva: dichiararsi nulla la sentenza e inutilizzabili le prove testimoniali;
in via subordinata, accertarsi il concorso causale di colpa del proprietario, graduando le responsabilità, dichiarando la prevalente colpa del privato nella causazione dei danni e riducendo la misura del risarcimento a carico del comune;
rideterminarsi le spese del primo grado di giudizio sia legali che tecniche con condanna a loro pagamento o alla compensazione delle stese;
condannarsi l'appellato alle spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava l'avverso dedotto e Controparte_1
chiedeva: di rigettare l'appello e di confermare la sentenza di primo grado;
di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del di condannare l'Ente al Parte_1
risarcimento dei danni in favore del sig. nonché all'eliminazione delle cause;
di _1
condannare il al pagamento delle spese di CTU e dei due gradi di giudizio. Pt_1
All'udienza del 1.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava al
09.01.2025 per rimessione della stessa in decisione.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione
- Pagina 2 - delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. SS.UU. n. 27119/2017).
Va, poi, disatteso il motivo secondo cui il Giudice di Pace avrebbe pronunciato la sentenza di prime cure successivamente alla cessazione dell'incarico, non essendovi in atti alcuna documentazione relativa alla durata del mandato del g.d.p. che comprovi le deduzioni dell'appellante.
Ancora, va respinto il motivo concernente la violazione del ne bis in idem.
Sul punto, deve rammentarsi che “il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi
o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto
(petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro questi limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto, partecipando della natura dei comandi giuridici, e la sua interpretazione deve essere assimilata alla interpretazione delle norme giuridiche (Cass. n. 21069/2004). Inoltre, “la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione” (Cass.
n. 24952/2015).
Ancora, va ricordato, poi, che solamente le pronunce di merito sono idonee a costituire cosa giudicata, posto che “la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale” (Cass. n. 23130/2020).
Ebbene, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Ariano Irpino n. 193/2010 del 16 luglio
2010, versata in atti, in primo grado, dall'appellato, si evince che lo aveva _1
convenuto in giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni arrecati Parte_1
alla sua abitazione (almeno a far data dal 2008, considerato il numero di registro generale) da
- Pagina 3 - infiltrazioni d'acqua provenienti dalla strada comunale denominata via Marconi e, in particolare, per come accertato nella consulenza tecnica d'ufficio dell'epoca, da una caditoia stradale di raccolta delle acque piovane.
Nella citazione introduttiva dell'odierno giudizio di prime cure (datata 4.4.2016), lo dando atto egli stesso della predetta sentenza del tribunale arianese, afferma che _1
“le pessime condizioni di via Marconi, dove vi è anche un pozzetto di raccolta di acque piovane, sono causa di ingenti danni nell'appartamento del sig. In particolare, lo _1
stato di cattiva tenuta del manto stradale di via Marconi e la non corretta canalizzazione delle acque hanno determinato infiltrazioni d'acqua nel solaio sottostante e sulle pareti, con vistose macchie di umidità presenti soprattutto nel ripostiglio e in cucina…”.
Orbene, le esigue informazioni contenute nella pronuncia n. 193/2010 del Tribunale di Ariano
Irpino, ove si parla genericamente di infiltrazioni promananti da una caditoia stradale di raccolta delle acque piovane, unitamente al fatto che nell'odierno giudizio la causa delle medesime viene individuata anche nella cattiva tenuta del manto stradale e, soprattutto, senza tralasciare il trascorrere di un arco di tempo di circa otto anni, inducono a ritenere che la causa petendi, quand'anche si tratti della medesima cosa in custodia (la caditoia), non possa essere che diversa e sopravvenuta, trattandosi, al più, di un aggravamento dell'evento dannoso verificatosi anni addietro.
Passando, poi, al motivo relativo alla mancanza di conformità urbanistica del bene, esso va parimenti disatteso, dal momento che nessuna prova vi è dell'abusività dell'immobile né, conseguentemente, del fatto che ciò abbia aggravato il danno o ne sia stata causa esclusiva del danno (cfr. Cass. n. 20312/2019: la mancanza dello ius aedificandi può escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. qualora l'abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla pubblica amministrazione nella custodia dei propri beni).
Invero, a specifico quesito posto al c.t.u., questi ha risposto che “l'abitazione risale a prima del 1942 ed è pervenuta al proprietario con atto del 29/06/1998 n. 25886 per notar di Ariano Irpino. Con variazione catastale del 28.02.2001 è stato Persona_1
effettuato l'aggiornamento catastale riportando in planimetria il vano cantina, di cui la parte convenuta afferma la natura demaniale. Per potere accertare la conformità urbanistica del vano cantina, sottoposto la strada comunale di via Marconi, è stata fatta una ricerca presso
l'Utc del Comune di e presso lo Sportello Decentrato Catastale del Comune di Parte_1
Ariano Irpino. La ricerca presso l'Utc del Comune di , a seguito di formale Parte_1
- Pagina 4 - richiesta, non ha prodotto alcun risultato poiché non risulta alcuna documentazione riguardo
l'immobile principale ed il vano cantina, come da certificato rilasciato dal Comune in data
29.5.2019 prot. 1511/2019. Pertanto, è pacifico suppore che l'immobile principale sia stato costruito in epoca sicuramente antecedente il 1942 e, quindi, non risulta alcun provvedimento autorizzativo poiché all'epoca non necessario. Invece, per il vano sottostante la strada comunale non è possibile stabilire l'epoca della sua realizzazione. Nemmeno la ricerca catastale ha fornito elementi per poter rispondere al quesito richiesto[...] Ciò detto, l'assenza di documentazione rende pertanto problematico stabilire e comprovare l'epoca di realizzazione del vano che sarebbe…”
Né tantomeno di alcun rilievo può essere la sentenza penale del Tribunale di Ariano Irpino del
30 ottobre 2009, di assoluzione dell'appellato dal reato di invasione di terreni, ove è solamente scritto “lo aveva realizzato una sorta di deposito nel sottosuolo stradale _1
pubblico della via Marconi di e tale opera non poteva essere realizzata (cfr. Parte_1 deposizione , udienza del 14.11.2008)”, non emergendo alcun elemento (non Per_2
certamente una deposizione testimoniale) da cui potere trarre l'abusività della costruzione e, soprattutto, in base alle coordinate ermeneutiche tracciate sopra, da cui potere dedurre che essa abbia aggravato il danno o ne sia stata causa esclusiva.
Passando agli altri motivi, da trattare congiuntamente perché logicamente connessi, essi vanno respinti.
Deve rammentarsi, in punto di qualificazione giuridica della domanda, come la responsabilità per i danni arrecati all'appellato vada ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. costituisce estrinsecazione di un dovere gravante sul custode in relazione al potere fisico che egli ha sulla cosa di vigilare e mantenere la stessa sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi (cfr. tra tutte Cass. 14.1.1992, n. 347; Cass. 23.1.1985, n. 288). L'operatività di tale presunzione – con la tutela rafforzata dal danneggiato nella duplice direzione dell'alleggerimento dell'onere probatorio e della riduzione della possibilità di esonero all'ipotesi del fortuito, cioè di un fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità (cfr., tra tutte, Cass.
14.1.1992, n. 347; Cass. 16.5.1990, n. 4237; Cass. 2.1.1980, n. 520) – postula la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza di un nesso causale anche indiretto e mediato (cfr. Cass. 11.1.1989, n. 65) tra cosa e danno. Quanto all'individuazione del custode,
- Pagina 5 - poi, si tratta di un'operazione da fare non già in astratto, bensì riferendosi alle concrete circostanze in cui il fatto si è verificato, con espunzione di ogni relazione momentanea e/o occasionale con la cosa che ha dato luogo al danno, assumendo unico rilievo la effettiva disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa. Pertanto, può dirsi custode chi abbia la padronanza e l'effettiva disponibilità sulla res (cfr. S.U. n. 3853/1975), occorrendo la concretezza e l'attualità del potere di fatto sulla stessa (Cass. n. 58/1982) con il connesso effettivo potere di ingerenza, gestione e intervento (Cass. n. 17471/2007).
Ancora, è stato precisato (cfr. Cass. n. 2332/2018) che l'art. 2051 non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode (così Cass. Sez. 6-3, ord. 16 maggio 2017, n. 12027, Rv. 644285- 01), essendosi, peraltro, ritenuto sufficiente – ai fini della prova del nesso causale proprio del danno da infiltrazione d'acqua – l'accertamento che le stesse originino dalla cosa in custodia al danneggiante, rimanendo invece irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. – che risulta già perfezionato – ma soltanto alla prova liberatoria del fortuito (vedi Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 376, Rv. 579857-01). Tali princìpi sono stati ribaditi recentemente anche dalle S.U. della Suprema Corte (cfr. sent. n. 20943/2022, espressasi sulla responsabilità del gestore di una diga), le quali hanno affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Applicando tali superiori princìpi al caso di specie, deve convenirsi che, in base all'istruttoria svolta in primo grado e, in particolare alla CTU a firma dell'Ing. , risulta Persona_3
provata sia la sussistenza di nuovi danni rispetto a quelli del precedente giudizio, sia il nesso causale tra gli stessi e la condotta omissiva dell'Ente, il quale, sebbene abbia effettuato alcuni lavori per la risoluzione della problematica, non ha provveduto alla successiva manutenzione, venendo meno al proprio obbligo di custodia del bene.
- Pagina 6 - Ed infatti il c.t.u., dopo aver effettuato una descrizione dettagliata dello stato dei luoghi, ha dapprima fugato ogni dubbio circa la mancata esecuzione dei lavori da parte di _1
, a seguito delle somme riscosse in virtù del precedente giudizio, precisando che: “
[...]
[…] l'effettiva esecuzione dell'intervento, (foto nn. 3, 4 e 6), risulta evidente nelle rifiniture del vano e cioè per i diversi rivestimenti delle pareti e della tinteggiatura rispetto a quanto rilevabile dalla documentazione fotografica allegato all'atto di citazione. A tal proposito si rende opportuno precisare che, contrariamente a quanto sostenuto nelle controdeduzioni di parte attorea, nella foto del vano bagno allegata all'atto di citazione la parte pitturata presenta un pigmento di colore rosso. Attualmente dopo la ristrutturazione si presenta di colore bianco, i rivestimenti sono di diverso tipo e il box doccia risulta spostato (come facilmente desumibile osservando la diversa disposizione dei travetti in ferro del solaio). Il locale bagno alla data del primo sopralluogo si è presentato in discreto stato manutentivo ma, nonostante l'intervento cui è stato interessato, mostra ancora tracce di umidità in una limitata zona, nella parte superiore del box doccia (foto nn. 3, 4 e 6).”.
Il consulente, poi, ha rilevato che: “nella foto allegata (foto n.16) è evidente la carente sigillatura, nello sbocco nel collettore, delle preesistenti tubazioni e la sua completa assenza nello spazio tra i due tubi. Tali difetti, in occasioni di forti piogge, quando il livello dell'acqua è tale da protrarsi al di sopra della quota delle tubazioni, potrebbero essere causa di perdite verso il terrapieno… Con i lavori già effettuati a cura del il problema Pt_1
delle infiltrazioni causate dalle opere di smaltimento delle acque meteoriche su Via Marconi
è da ritenersi avviato alla risoluzione a condizione di perfezionarlo con un ulteriore intervento che consiste nella sigillatura delle tubazioni in corrispondenza dell'innesto nella conduttura principale oltre che nella revisione della tenuta del fondo e della sigillatura del tubo nel pozzetto laterale”. Infine, il c.t.u. ha anche specificato alla pag. 15 dell'elaborato peritale che: “riguardo il dovere di custodia delle cose si evidenzia che, in occasione del primo accesso ai luoghi, è stata riscontrata la carente manutenzione da parte del Pt_1
constatando la scarsa funzionalità del pozzetto adiacente l'abitazione dell'attore poiché parzialmente otturato da terriccio e detriti ivi accumulatosi nel tempo fino a coprire la parte superiore della tubazione di deflusso. Solo successivamente, in data 08.05.2019, il Comune ha provveduto a ripristinare la funzionalità, rimuovendo il materiale accumulatosi per permettere l'ispezione…si rende opportuno precisare che la carente sigillatura…rappresenta
- Pagina 7 - un difetto di esecuzione che sarebbe opportuno colmare per scongiurare rischi di infiltrazioni”.
Orbene, la consulenza tecnica d'ufficio ha, quindi, confermato il nesso eziologico tra la res custodita dall'Ente e i danni occorsi all'immobile di proprietà di , né, Controparte_1
come sopra visto, è possibile affermare un concorso dell'appellato nella causazione del danno, non essendovi prova dell'abusività della costruzione. Irrilevanti, poi, sono le testimonianze di cui è eccepita la nullità, avendo i testi solamente riferito di avere segnalato il problema.
È, poi, condivisibile la stima dei danni effettuata dall'ing. nella misura di € 1.026,91, Per_3
tenuto conto della metodologia adottata per la quantificazione (Prezzario Regionale OO.PP della Campania edizione 2016) e non essendo state, inoltre, le voci di danno dettagliatamente contestate dall'odierno appellante.
Per tutto quanto innanzi esposto la sentenza di prime cure va confermata e l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri, ratione temporis, di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione fino ad € 1.100), senza fase istruttoria di gravame non espletata.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna il a corrispondere, in favore di , Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida, in € 462,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co.
17, L. 24.12.2012 n. 228.
- Pagina 8 - Benevento, 6.4.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 74 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 613/2021 del Giudice di Pace di Ariano Irpino (Av), pubblicata in data 16.11.2021
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 P.IVA_1
atti, dall'avv. Pasquale Giovannelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Ariano Irpino (Av), alla via Tucci n. 21
APPELLANTE
E
, c.f. , rapp.to e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._1 atti dall'avv. Tullia Grasso, ed elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (Av), alla via S.
Stefano, presso lo studio dell'avv. Luigi Gambacorta
APPELLATO
Conclusioni: come da note scritte depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il interponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 613/2021 del Giudice di Pace di Ariano Irpino, deducendo: che in prime cure aveva convenuto in giudizio l'Ente al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni subiti alla propria abitazione sita in , alla via Roma n. 77, a Parte_1
- Pagina 1 - causa di infiltrazioni scaturite da una non corretta canalizzazione delle acque piovane e aggravate dalle condizioni del manto stradale;
che il Giudice di Pace di Ariano Irpino, con la sentenza qui gravata, aveva condannato il al pagamento della somma di € 1.026,00, a Pt_1
titolo di risarcimento del danno, oltre accessori, spese di lite e spese di CTU.
A sostegno del gravame eccepiva: in via preliminare, la nullità della sentenza, in quanto pronunciata da giudice cessato dall'incarico; l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem, per aver l'odierno appellato proposto identica domanda risarcitoria, relativa al giudizio precedentemente instaurato dinanzi al Giudice di Pace di
Ariano Irpino recante n. 159/2008 R.G., definito con sentenza n. 193/2010; la mancata decisione circa l'incapacità dei testi e;
l'illeceità e Testimone_1 Testimone_2 abusività dell'immobile per cui era chiesto il risarcimento, oltre all'illogicità del ragionamento posto a base dell'esclusione della natura abusiva dello stesso;
l'inesistenza del titolo edilizio;
l'assenza di prova delle infiltrazioni e delle cause delle stesse, nonché
l'inesistenza del nesso causale e dei danni quantificati;
in subordine, la concorrente e preminente responsabilità dello nella causazione dei danni;
la compensazione delle _1
spese di lite.
In conclusione, chiedeva: dichiararsi nulla la sentenza e inutilizzabili le prove testimoniali;
in via subordinata, accertarsi il concorso causale di colpa del proprietario, graduando le responsabilità, dichiarando la prevalente colpa del privato nella causazione dei danni e riducendo la misura del risarcimento a carico del comune;
rideterminarsi le spese del primo grado di giudizio sia legali che tecniche con condanna a loro pagamento o alla compensazione delle stese;
condannarsi l'appellato alle spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava l'avverso dedotto e Controparte_1
chiedeva: di rigettare l'appello e di confermare la sentenza di primo grado;
di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del di condannare l'Ente al Parte_1
risarcimento dei danni in favore del sig. nonché all'eliminazione delle cause;
di _1
condannare il al pagamento delle spese di CTU e dei due gradi di giudizio. Pt_1
All'udienza del 1.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava al
09.01.2025 per rimessione della stessa in decisione.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione
- Pagina 2 - delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. SS.UU. n. 27119/2017).
Va, poi, disatteso il motivo secondo cui il Giudice di Pace avrebbe pronunciato la sentenza di prime cure successivamente alla cessazione dell'incarico, non essendovi in atti alcuna documentazione relativa alla durata del mandato del g.d.p. che comprovi le deduzioni dell'appellante.
Ancora, va respinto il motivo concernente la violazione del ne bis in idem.
Sul punto, deve rammentarsi che “il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi
o aventi causa, entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto
(petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro questi limiti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove, che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o, quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio, in cui il giudicato si è formato, e fissa la regola del caso concreto, partecipando della natura dei comandi giuridici, e la sua interpretazione deve essere assimilata alla interpretazione delle norme giuridiche (Cass. n. 21069/2004). Inoltre, “la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione” (Cass.
n. 24952/2015).
Ancora, va ricordato, poi, che solamente le pronunce di merito sono idonee a costituire cosa giudicata, posto che “la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale” (Cass. n. 23130/2020).
Ebbene, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Ariano Irpino n. 193/2010 del 16 luglio
2010, versata in atti, in primo grado, dall'appellato, si evince che lo aveva _1
convenuto in giudizio il per ottenere il risarcimento dei danni arrecati Parte_1
alla sua abitazione (almeno a far data dal 2008, considerato il numero di registro generale) da
- Pagina 3 - infiltrazioni d'acqua provenienti dalla strada comunale denominata via Marconi e, in particolare, per come accertato nella consulenza tecnica d'ufficio dell'epoca, da una caditoia stradale di raccolta delle acque piovane.
Nella citazione introduttiva dell'odierno giudizio di prime cure (datata 4.4.2016), lo dando atto egli stesso della predetta sentenza del tribunale arianese, afferma che _1
“le pessime condizioni di via Marconi, dove vi è anche un pozzetto di raccolta di acque piovane, sono causa di ingenti danni nell'appartamento del sig. In particolare, lo _1
stato di cattiva tenuta del manto stradale di via Marconi e la non corretta canalizzazione delle acque hanno determinato infiltrazioni d'acqua nel solaio sottostante e sulle pareti, con vistose macchie di umidità presenti soprattutto nel ripostiglio e in cucina…”.
Orbene, le esigue informazioni contenute nella pronuncia n. 193/2010 del Tribunale di Ariano
Irpino, ove si parla genericamente di infiltrazioni promananti da una caditoia stradale di raccolta delle acque piovane, unitamente al fatto che nell'odierno giudizio la causa delle medesime viene individuata anche nella cattiva tenuta del manto stradale e, soprattutto, senza tralasciare il trascorrere di un arco di tempo di circa otto anni, inducono a ritenere che la causa petendi, quand'anche si tratti della medesima cosa in custodia (la caditoia), non possa essere che diversa e sopravvenuta, trattandosi, al più, di un aggravamento dell'evento dannoso verificatosi anni addietro.
Passando, poi, al motivo relativo alla mancanza di conformità urbanistica del bene, esso va parimenti disatteso, dal momento che nessuna prova vi è dell'abusività dell'immobile né, conseguentemente, del fatto che ciò abbia aggravato il danno o ne sia stata causa esclusiva del danno (cfr. Cass. n. 20312/2019: la mancanza dello ius aedificandi può escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. qualora l'abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla pubblica amministrazione nella custodia dei propri beni).
Invero, a specifico quesito posto al c.t.u., questi ha risposto che “l'abitazione risale a prima del 1942 ed è pervenuta al proprietario con atto del 29/06/1998 n. 25886 per notar di Ariano Irpino. Con variazione catastale del 28.02.2001 è stato Persona_1
effettuato l'aggiornamento catastale riportando in planimetria il vano cantina, di cui la parte convenuta afferma la natura demaniale. Per potere accertare la conformità urbanistica del vano cantina, sottoposto la strada comunale di via Marconi, è stata fatta una ricerca presso
l'Utc del Comune di e presso lo Sportello Decentrato Catastale del Comune di Parte_1
Ariano Irpino. La ricerca presso l'Utc del Comune di , a seguito di formale Parte_1
- Pagina 4 - richiesta, non ha prodotto alcun risultato poiché non risulta alcuna documentazione riguardo
l'immobile principale ed il vano cantina, come da certificato rilasciato dal Comune in data
29.5.2019 prot. 1511/2019. Pertanto, è pacifico suppore che l'immobile principale sia stato costruito in epoca sicuramente antecedente il 1942 e, quindi, non risulta alcun provvedimento autorizzativo poiché all'epoca non necessario. Invece, per il vano sottostante la strada comunale non è possibile stabilire l'epoca della sua realizzazione. Nemmeno la ricerca catastale ha fornito elementi per poter rispondere al quesito richiesto[...] Ciò detto, l'assenza di documentazione rende pertanto problematico stabilire e comprovare l'epoca di realizzazione del vano che sarebbe…”
Né tantomeno di alcun rilievo può essere la sentenza penale del Tribunale di Ariano Irpino del
30 ottobre 2009, di assoluzione dell'appellato dal reato di invasione di terreni, ove è solamente scritto “lo aveva realizzato una sorta di deposito nel sottosuolo stradale _1
pubblico della via Marconi di e tale opera non poteva essere realizzata (cfr. Parte_1 deposizione , udienza del 14.11.2008)”, non emergendo alcun elemento (non Per_2
certamente una deposizione testimoniale) da cui potere trarre l'abusività della costruzione e, soprattutto, in base alle coordinate ermeneutiche tracciate sopra, da cui potere dedurre che essa abbia aggravato il danno o ne sia stata causa esclusiva.
Passando agli altri motivi, da trattare congiuntamente perché logicamente connessi, essi vanno respinti.
Deve rammentarsi, in punto di qualificazione giuridica della domanda, come la responsabilità per i danni arrecati all'appellato vada ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. costituisce estrinsecazione di un dovere gravante sul custode in relazione al potere fisico che egli ha sulla cosa di vigilare e mantenere la stessa sotto controllo in modo da impedire che produca danni a terzi (cfr. tra tutte Cass. 14.1.1992, n. 347; Cass. 23.1.1985, n. 288). L'operatività di tale presunzione – con la tutela rafforzata dal danneggiato nella duplice direzione dell'alleggerimento dell'onere probatorio e della riduzione della possibilità di esonero all'ipotesi del fortuito, cioè di un fatto dotato di impulso causale autonomo avente carattere di inevitabilità (cfr., tra tutte, Cass.
14.1.1992, n. 347; Cass. 16.5.1990, n. 4237; Cass. 2.1.1980, n. 520) – postula la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza di un nesso causale anche indiretto e mediato (cfr. Cass. 11.1.1989, n. 65) tra cosa e danno. Quanto all'individuazione del custode,
- Pagina 5 - poi, si tratta di un'operazione da fare non già in astratto, bensì riferendosi alle concrete circostanze in cui il fatto si è verificato, con espunzione di ogni relazione momentanea e/o occasionale con la cosa che ha dato luogo al danno, assumendo unico rilievo la effettiva disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa. Pertanto, può dirsi custode chi abbia la padronanza e l'effettiva disponibilità sulla res (cfr. S.U. n. 3853/1975), occorrendo la concretezza e l'attualità del potere di fatto sulla stessa (Cass. n. 58/1982) con il connesso effettivo potere di ingerenza, gestione e intervento (Cass. n. 17471/2007).
Ancora, è stato precisato (cfr. Cass. n. 2332/2018) che l'art. 2051 non prevede una responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode (così Cass. Sez. 6-3, ord. 16 maggio 2017, n. 12027, Rv. 644285- 01), essendosi, peraltro, ritenuto sufficiente – ai fini della prova del nesso causale proprio del danno da infiltrazione d'acqua – l'accertamento che le stesse originino dalla cosa in custodia al danneggiante, rimanendo invece irrilevante l'esatta individuazione della loro causa, essendo elemento che non attiene alla struttura del fatto illecito di cui all'art. 2051 c.c. – che risulta già perfezionato – ma soltanto alla prova liberatoria del fortuito (vedi Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 376, Rv. 579857-01). Tali princìpi sono stati ribaditi recentemente anche dalle S.U. della Suprema Corte (cfr. sent. n. 20943/2022, espressasi sulla responsabilità del gestore di una diga), le quali hanno affermato che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Applicando tali superiori princìpi al caso di specie, deve convenirsi che, in base all'istruttoria svolta in primo grado e, in particolare alla CTU a firma dell'Ing. , risulta Persona_3
provata sia la sussistenza di nuovi danni rispetto a quelli del precedente giudizio, sia il nesso causale tra gli stessi e la condotta omissiva dell'Ente, il quale, sebbene abbia effettuato alcuni lavori per la risoluzione della problematica, non ha provveduto alla successiva manutenzione, venendo meno al proprio obbligo di custodia del bene.
- Pagina 6 - Ed infatti il c.t.u., dopo aver effettuato una descrizione dettagliata dello stato dei luoghi, ha dapprima fugato ogni dubbio circa la mancata esecuzione dei lavori da parte di _1
, a seguito delle somme riscosse in virtù del precedente giudizio, precisando che: “
[...]
[…] l'effettiva esecuzione dell'intervento, (foto nn. 3, 4 e 6), risulta evidente nelle rifiniture del vano e cioè per i diversi rivestimenti delle pareti e della tinteggiatura rispetto a quanto rilevabile dalla documentazione fotografica allegato all'atto di citazione. A tal proposito si rende opportuno precisare che, contrariamente a quanto sostenuto nelle controdeduzioni di parte attorea, nella foto del vano bagno allegata all'atto di citazione la parte pitturata presenta un pigmento di colore rosso. Attualmente dopo la ristrutturazione si presenta di colore bianco, i rivestimenti sono di diverso tipo e il box doccia risulta spostato (come facilmente desumibile osservando la diversa disposizione dei travetti in ferro del solaio). Il locale bagno alla data del primo sopralluogo si è presentato in discreto stato manutentivo ma, nonostante l'intervento cui è stato interessato, mostra ancora tracce di umidità in una limitata zona, nella parte superiore del box doccia (foto nn. 3, 4 e 6).”.
Il consulente, poi, ha rilevato che: “nella foto allegata (foto n.16) è evidente la carente sigillatura, nello sbocco nel collettore, delle preesistenti tubazioni e la sua completa assenza nello spazio tra i due tubi. Tali difetti, in occasioni di forti piogge, quando il livello dell'acqua è tale da protrarsi al di sopra della quota delle tubazioni, potrebbero essere causa di perdite verso il terrapieno… Con i lavori già effettuati a cura del il problema Pt_1
delle infiltrazioni causate dalle opere di smaltimento delle acque meteoriche su Via Marconi
è da ritenersi avviato alla risoluzione a condizione di perfezionarlo con un ulteriore intervento che consiste nella sigillatura delle tubazioni in corrispondenza dell'innesto nella conduttura principale oltre che nella revisione della tenuta del fondo e della sigillatura del tubo nel pozzetto laterale”. Infine, il c.t.u. ha anche specificato alla pag. 15 dell'elaborato peritale che: “riguardo il dovere di custodia delle cose si evidenzia che, in occasione del primo accesso ai luoghi, è stata riscontrata la carente manutenzione da parte del Pt_1
constatando la scarsa funzionalità del pozzetto adiacente l'abitazione dell'attore poiché parzialmente otturato da terriccio e detriti ivi accumulatosi nel tempo fino a coprire la parte superiore della tubazione di deflusso. Solo successivamente, in data 08.05.2019, il Comune ha provveduto a ripristinare la funzionalità, rimuovendo il materiale accumulatosi per permettere l'ispezione…si rende opportuno precisare che la carente sigillatura…rappresenta
- Pagina 7 - un difetto di esecuzione che sarebbe opportuno colmare per scongiurare rischi di infiltrazioni”.
Orbene, la consulenza tecnica d'ufficio ha, quindi, confermato il nesso eziologico tra la res custodita dall'Ente e i danni occorsi all'immobile di proprietà di , né, Controparte_1
come sopra visto, è possibile affermare un concorso dell'appellato nella causazione del danno, non essendovi prova dell'abusività della costruzione. Irrilevanti, poi, sono le testimonianze di cui è eccepita la nullità, avendo i testi solamente riferito di avere segnalato il problema.
È, poi, condivisibile la stima dei danni effettuata dall'ing. nella misura di € 1.026,91, Per_3
tenuto conto della metodologia adottata per la quantificazione (Prezzario Regionale OO.PP della Campania edizione 2016) e non essendo state, inoltre, le voci di danno dettagliatamente contestate dall'odierno appellante.
Per tutto quanto innanzi esposto la sentenza di prime cure va confermata e l'appello va rigettato.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri, ratione temporis, di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione fino ad € 1.100), senza fase istruttoria di gravame non espletata.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna il a corrispondere, in favore di , Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida, in € 462,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co.
17, L. 24.12.2012 n. 228.
- Pagina 8 - Benevento, 6.4.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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