Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n. 1836 del 19.04.2023 Oggetto: infortunio sul lavoro-differenza postumi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
Appellante
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Boccardo Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bianco CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 26.4.2021 -premesso di aver subito un Parte_1 infortunio sul lavoro in data 19.08.2019, in conseguenza del quale l' aveva riconosciuto una CP_1
percentuale di inabilità del 9%, e ritenuta inadeguata la valutazione effettuata in sede amministrativa- conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna alla liquidazione delle prestazioni spettatigli CP_2
in conseguenza dell'infortunio suddetto, in considerazione di una percentuale di inabilità superiore a quella già riconosciuta.
Costituitosi in giudizio, l' contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale -espletata consulenza tecnica d'ufficio- accoglieva la domanda attorea con il riconoscimento di una percentuale di inabilità dell'11% e conseguente condanna dell' al pagamento della differenza tra quanto già liquidato a titolo di indennizzo in CP_1
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Avverso tale sentenza ha proposto appello , censurandola nella parte in cui Parte_1 il Tribunale, aderendo alle conclusioni peritali, non aveva tenuto conto dell'effettiva entità del danno cagionato dell'infortunio occorso, che aveva procurato anche un danno estetico quantificabile in misura prossima al 35% di inabilità permanente. Ha chiesto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accertare la sussistenza di postumi nella misura suddetta con condanna dell' al pagamento del dovuto. CP_1
Si è costituito nel presente grado di giudizio l' , che ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto CP_1
il rigetto del ricorso in appello.
All'udienza del 21.02.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero, in considerazione dei motivi articolati nell'atto di appello, la Corte ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali, affidando l'incarico a uno specialista in medicina legale, al fine di un più compiuto accertamento in merito alla percentuale invalidante conseguente all'infortunio occorso in data 19.08.2019.
Il consulente incaricato ha riconosciuto a carico dell'appellante l'esistenza di “Postumi permanenti da ferita da taglio della guancia e dell'emilabbro sinistro con danno dentario nella specie caratterizzati da: -
Vistoso esito cicatriziale al volto lineare, a decorso orizzontale della lunghezza di 12 cm - dall'emilabbro inferiore sinistro sino alla regione retro-auricolare – slargato piano e isocromico alla guancia, ipercromico, ipertrofico e cordoniforme in prossimità dell'emilabbro, accusato disestesico con risentimento antalgico dell'apertura buccale massima;
- Frattura con assenza totale della corona degli elementi dentari: 11 (incisivo centrale superiore destro), 21 (incisivo centrale superiore sinistro), 32 (incisivo laterale inferiore sinistro), 33
(canino inferiore sinistro) trattati mediante implantoprotesi”. Tali postumi, sulla scorta del D.Lgs. n.
38/2000, sono valutabili, ad avviso del consulente, nella misura complessiva del 13% (come da codice tabellare n. 38: “cicatrice cutanea interessante il volto ed il collo a seconda della natura della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico e fisiognomico fino alla deturpazione. Fino a 30”; n. 44: “Perdita dei singoli elementi dentari protesizzati”).
Ritiene la Corte di aderire alle conclusioni medico-legali cui il consulente incaricato è pervenuto attraverso un accurato esame clinico, considerato, altresì, che le parti non hanno mosso specifiche contestazioni all'elaborato peritale.
2 Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, l'appello deve essere accolto nei limiti suddetti e l' va condannato al pagamento della differenza dovuta in relazione alla maggiore CP_1
percentuale di inabilità del 13%, spettante a titolo di indennizzo in capitale.
Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla maturazione del diritto, sino all' effettivo soddisfo (v. C.
Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Considerato che la percentuale di inabilità accertata in questa sede si discosta di soli due punti percentuali rispetto a quella accertata dal Tribunale, appare equo compensare nella misura di ½ le spese di questo grado, mentre la parte residua segue la soccombenza e va posta a carico dell' . CP_1
Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19/10/2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del 19/04/2023 n° 1386/2023 Parte_2 CP_1 del Tribunale di Lecce così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante a un indennizzo in capitale in relazione alla percentuale di inabilità del 13% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del CP_1 dovuto, oltre accessori come per legge.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Compensa tra le parti le spese di questo grado nella misura di ½ e condanna l' al pagamento CP_1 della parte residua di spese processuali, che liquida in € 1.453,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Paola Boccardo.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu. CP_1
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 21/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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