Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
r.v.g. 84/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 84/2025 R.V.G., avente per oggetto: Adozione di persona maggiorenne,
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco della Ventura
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
ADOTTANDO
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 291 e ss. c.c., ha chiesto l'adozione di , Parte_1 Controparte_1
con il quale ha instaurato un profondo legame affettivo;
in particolare, il ricorrente ha precisato di non avere figli, di convivere con la madre dell'adottando dal 2009, di conoscere ormai da anni Per_1
e di avere, pertanto, il desiderio di adottarlo.
All'udienza del 20 maggi 2025, è stato acquisito il consenso dell'adottante e dell'adottando, nonché del padre naturale di quest'ultimo, a mezzo del suo procuratore speciale.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
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In via preliminare, occorre rilevare che le condizioni per l'adozione della persona maggiore di età sono: a) che l'adottante abbia almeno 35 anni (o almeno 30 anni, quando eccezionali circostanze consigliano l'adozione) e che superi almeno di 18 anni l'età dell'adottando (salvo la possibilità di ridurre la differenza minima di età, considerate le circostanze del caso); b) che l'adottante non abbia discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti;
oppure, che non abbia figli minori legittimi o legittimati (salvo la possibilità di adozione del maggiorenne, pur in presenza di figli minori, secondo le condizioni previste dalla Suprema Corte); oppure, che vi sia il consenso dei figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti maggiorenni dell'adottante, anche se con lui non conviventi;
c) che l'adottante non sia genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.) né suo tutore che abbia ancora l'amministrazione dei suoi beni (art. 295); d) che l'adottando non sia già adottato da persona diversa dal coniuge dell'adottante (art. 294 c.c.); e) che vi sia il consenso dell'adottante e dell'adottando (art. 296 c.c.), manifestato personalmente al Presidente del Tribunale (art. 311 comma 1 c.c.); f) che vi sia l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge non legalmente separato dell'adottante e dell'adottando (art. 297 comma 1 c.c.), salvo quanto previsto dall'art. 297 comma 2 c.c., dato personalmente o da persona munita di procura speciale rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 311 comma 2 c.c.).
Sussistono tutte le condizioni richieste per l'accoglimento del ricorso.
L'adottante ha una età superiore ai 35 anni (essendo nato in data [...]), ha una differenza di età di oltre 18 anni rispetto all'adottando (nata il [...]) e non ha prole.
Inoltre, l'adottante non è genitore naturale dell'adottando (art. 293 c.c.), infatti, entrambi i genitori dell'adottando hanno prestato il proprio assenso all'adozione, la madre presente personalmente in udienza, il padre per tramite del suo procuratore speciale.
Inoltre, all'udienza del 20 maggio 2025, l'adottante e l'adottando hanno manifestato il consenso all'adozione, confermando il profondo legame affettivo esistente tra loro, poiché l'adottante dichiara di conoscere l'adottato dall'età di 11 anni e mezzo.
In definitiva, da quanto accertato, l'adozione conviene all'adottando, rappresentando l'adottante un importante punto di riferimento per lo stesso, con la conseguenza che appare opportuno e conveniente dare rilievo giuridico ad una situazione di fatto ormai consolidata nel tempo.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e può farsi luogo all'adozione.
Deve, altresì, disporsi che il cognome dell'adottante, sia aggiunto al cognome Parte_1 dell'adottato.
Nulla si dispone sulle spese processuali, non trovando applicazione il principio di soccombenza.
PQM
2 r.v.g. 84/2025
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, decidendo nel procedimento iscritto al n. 84/2025
R.V.G., così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, fa luogo all'adozione di , nato a [...] Controparte_1
(Ucraina) il 26.03.1998, da parte di , nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
- dispone che assuma il cognome “ ”, aggiungendolo al proprio;
Controparte_1 Parte_1
Manda la Cancelleria per le comunicazioni ai soggetti indicati all'art. 313 comma 2 c.c. e per gli adempimenti di cui all'art. 314 comma 1 c.c..
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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