Sentenza 20 giugno 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 20/06/2016, n. 7193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7193 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07193/2016 REG.PROV.COLL.
N. 10677/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10677 del 2015, proposto da:
SQ AL, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo D'NO, Arcangelo D'NO, con domicilio eletto presso LE NI in Roma, Via Vallinfreda, 28; Arcangelo D'NO, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo D'NO, con domicilio eletto presso LE NI in Roma, Via Vallinfreda, 28; Paolo D'NO, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo D'NO, con domicilio eletto presso LE NI in Roma, Via Vallinfreda, 28;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Per
l’esecuzione del decreto n. 59504 del 9.9.2014 della Corte di Appello di Roma di condanna del Ministero Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.250,00 oltre la metà delle spese di giudizio liquidate per l’intero in complessivi € 915,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15% ed ulteriori € 20,40 per spese esenti, da distrarsi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l’esecuzione del decreto n. 59504 del 9.9.2014 della Corte di Appello di Roma.
Con questo decreto la Corte di Appello di Roma, sezione equa riparazione, ha condannato il Ministero Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.250,00 oltre la metà delle spese di giudizio liquidate per l’intero in complessivi € 915,00 oltre IVA e CPA e spese generali al 15% ed ulteriori € 20,40 per spese esenti, da distrarsi.
Insta la parte ricorrente per l’ottemperanza al decreto di cui sopra, con il quale l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle somme in epigrafe specificate.
A fronte dell’inadempienza dell’Amministrazione intimata, parte ricorrente ha quindi chiesto che questo Tribunale assegni un termine all’Amministrazione per procedere al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi legali fino al soddisfo, spese e che disponga, altresì, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta, con vittoria di spese compensi ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Chiede altresì che l’Amministrazione venga condannata al pagamento di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo successivi nell’esecuzione del giudicato, ex art. 114 comma 4, lett. e), del cpa.
L’Amministrazione, benché ritualmente intimata, nulla ha controdedotto in ordine alle pretese dell’istante.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e da accogliere a termini e nei limiti che seguono.
Infatti, nonostante la definitività del titolo di cui è chiesta l’esecuzione, come da attestazione circa la mancata opposizione depositata in atti, allo stato, perdura l’inadempimento dell’Amministrazione intimata.
Va, pertanto, assegnato al Ministero dell’Economia e delle Finanze un termine di trenta giorni per provvedere al pagamento del dovuto a favore dei ricorrenti come indicato nel provvedimento giurisdizionale in epigrafe e salvo, ovviamente, quanto nelle more eventualmente corrisposto. Spettano altresì, come richiesto, gli interessi sulle somme predette, da computarsi peraltro, dalla data del passaggio in giudicato, ex art. 112, comma 3, del cpa.
Quanto, invece, alle somme richieste a titolo di “astreinte”, reputa il Collegio che, data la notoria condizione di sofferenza della finanza pubblica, non potrebbero in ogni caso attribuirsi, a titolo di penalità di mora, ai sensi dell’art. 114 comma 4, lett. e), sopra citato, somme maggiori rispetto a quelle risultanti dagli interessi legali. Potrebbero quindi attribuirsi questi ultimi, che la modifica apportata alla predetta norma dalla legge di stabilità 2015 considera in effetti forma e misura di penalità “non manifestamente iniqua”. Ma gli interessi sul dovuto già sono stati come sopra riconosciuti spettanti, per cui al riguardo nulla ulteriormente va attribuito a titolo di “astreinte”.
Il Collegio, inoltre, ritiene che sussistano i presupposti per nominare sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza dell’Amministrazione, un Commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte, anche in via sostitutiva, entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme ancora dovute alla ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti derivanti dall’applicazione della c.d. legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le spese di giudizio, complessivamente liquidate in € 200,00 (duecento/00), oltre oneri di legge, in ragione del carattere seriale delle questioni proposte, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione intimata ed a favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, al pagamento delle somme indicate, ancora dovute in forza del provvedimento giurisdizionale in esecuzione.
Nomina, per il caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione intimata, il Commissario ad acta suddetto, con la facoltà di delega sopra specificata, affinché provveda nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 200,00 (duecento/00), oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2016
IL SEGRETARIO