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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 327/2023 r.g., promossa con atto di citazione da
(c.f. e p. iva n. ) in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Andrea Andrich del Foro di Venezia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia - Mestre, via L. Einaudi n. 15 appellante contro
(p. iva n. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Mario Colizzi del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Modena, Corso Canalgrande n. 3 appellata sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante:
-ogni diversa istanza, eccezione, domanda e conclusione disattesa (ed, in particolare, quella preliminari di inammissibilità dell'appello (ex art. 342 e 348
c.p.c.):
A) Nel merito (ed in totale riforma dell'impugnata sentenza), accogliersi le conclusioni tutte già formulate nel grado pregresso e, dunque, “ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa”,
A.1. … in via principale di merito
A.
1.1. Dichiararsi, per le ragioni tutte meglio descritte nella (sovraestesa) narrativa dell'atto di appello, l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori di del pagamento per € 68.850,00 (di cui €. 49.962,41 Parte_1
per saldo rate pregresse non pagate del finanziamento per il periodo da giugno
2015 a giugno 2017 ed € 18.500,31 per estinzione anticipata del finanziamento) effettuato il 29.06.2017 da in favore di Parte_1 Controparte_1
Banca Popolare dell'Emilia Romagna ed in premessa meglio descritto.
A.
1.2. Per l'effetto, dichiararsi tenuta e, quindi, condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore all'immediata restituzione e, quindi, al pagamento, in favore della curatela di in persona del curatore, della complessiva, Parte_1
somma di €. 68.850,00 come meglio precisata al precedente A.1.-A.
1.1. con CP_3
interessi di legge dal dovuto al saldo, in ogni caso definiti ex art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della notifica della presente citazione.
A.2. … in via subordinata (e solo nella la denegata ipotesi nella quale il Tribunale ritenesse che quanto versato per rimborso rate pregresse e non corrisposte al momento dell'atto di disposizione patrimoniale qui impugnato, risulti riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2901 co. 3 c.c.):
A.
2.1. Dichiararsi, per le ragioni tutte meglio descritte nella sovraestesa narrativa,
l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori di Parte_1
del pagamento per € 18.500,31 per estinzione anticipata del finanziamento
2 effettuato il 29.07.2017 da in favore di , - Parte_1 Controparte_1
Banca Popolare dell'Emilia Romagna in data 29 giugno 2017 in premessa meglio descritto;
A.
2.2. Per l'effetto, dichiararsi tenuta e, quindi, condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore all'immediata restituzione e, quindi, al pagamento, in favore della curatela di in persona del curatore, della complessiva, Parte_1
somma di € 18.500,31 come meglio precisata al precedente A.2.-A.2.1., con CP_3
interessi di legge dal dovuto al saldo, in ogni caso definiti ex art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della notifica della presente citazione.
B) In ogni caso
Anticipazioni di causa, spese (compreso il rimborso forfetario per spese generali) e compensi di lite interamente rifusi, per il primo grado del giudizio e per la presente fase di gravame.
C) In via subordinata istruttoria
C.
1. Si produce
- omissis- riguarda le allegazioni e produzioni documentali (distese nel fascicolo di parte) richiamate con la sua produzione e allegazione agli atti. C.2) si chiede sia ordinata l'esibizione in giudizio
- alla banca convenuta l'esibizione in giudizio
a. del contratto di finanziamento (e dei correlativi atti di istruttoria del credito) garantito da mutuo ipotecari concesso a nonché di quello relativo Parte_2
al finanziamento (chirografo) erogato a Parte_1
b. della disposizione di pagamento avente ad oggetto l'ordine di bonifico dell'importo di € 68.500,00 dal c/c intestato a a quello della Parte_2
società, nonché di quella avente ad oggetto il pagamento per il corrispondente importo disposto da in favore della convenuta banca. Parte_1
- a dell'estratto conto relativo al bimestre giugno-luglio 2017 al Parte_2
fine di verificare le movimentazioni attestanti il bonifico effettuato in favore di
[. avente ad oggetto l'importo di € 68.500,00 poi utilizzato dalla Controparte_4
società per l'effettuazione del revocando pagamento.
Le conclusioni istruttorie sono state così integrate nella memoria istruttoria, dimessa nel concesso termine (e di esse si chiede, comunque, l'ammissione).
D) Si chiede, inoltre, che l'Istituto di credito convenuto indichi il nominativo del direttore e/o del funzionario che ha gestito l'operazione di finanziamento ipotecario al e la contestuale destinazione della corrispondente valuta nel Pt_2
conto corrente della società, utilizzata per l'estinzione del debito della fallita nei confronti dell'istituto di credito.
E) Un tanto al fine della sua audizione in qualità di teste sui sottoarticolati capitoli, chiedendosi l'ammissione sugli stessi di prova per interpello del legale rappresentante dell'istituto di credito e per testi (indicati, oltre che nel funzionario incaricato della gestione della posizione di e del che si è Parte_1 Pt_2
chiesto alla Banca di identificare nominalmente, nelle persone dell'amministratore di , e della socia , nonché di Pt_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2
indicato dal commercialista della società, rag. quale Controparte_5
funzionario incaricato di seguire la posizione di / : Pt_1 Pt_2
1) Vero che il funzionario incaricato dalla banca di seguire la posizione Pt_1
– era il signor c/o già agenzia di Sottomarina di Pt_2 Persona_2 CP_2
IA (su questo capitolo, solo il rag. di LI di Po (RO) Controparte_5
che ha indicato il curatore il nominativo del funzionario).
2) Vero che l'importo di € 68.850,00 accreditato da sul conto Parte_2
corrente di 29 giugno 2017, proveniva dal mutuo ipotecario erogato in Pt_1
pari data al medesimo da Parte_2 CP_2
3) Vero che tale somma è stata direttamente contestualmente appresa dall'istituto di credito convenuto, per l'estinzione del finanziamento chirografario concesso da
a l'08.04.2013, a pagamento delle rate scadute (e non CP_2 Parte_1
riscosse) alla data del 29 giugno 2017 e di quelle ancora a scadere a tale data.
4) Vero che fu l'Istituto di Credito a richiedere, per l'erogazione al socio-
4 amministratore del mutuo, poi utilizzato per l'estinzione del Parte_2
finanziamento chirografo a suo tempo contratto da la costituzione, Parte_1
da parte del medesimo, di garanzia ipotecaria, accesa su bene personale del Pt_2
Sui capitoli 2, 3 e 4 tutti i testi indicati.
-Stante, peraltro, la precisazione da ultimo sviluppata da Cass. 17.11.2022 n.
33924, essendo l'appellante ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, stante l'attestazione di insufficienza di fondi del G.I. allegata all'atto di appello, e, quindi, dovendo la condanna suntuaria essere resa a favore dell'erario, si riserva di dimettere la corrispondente nota, di cui sarà chiesta la liquidazione ex art. 130 dpr 115/2009.
per l'appellata:
Ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia:
- in via preliminare principale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto da ai Parte_1
sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- in via preliminare subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; Parte_1
- nel merito, per i motivi esposti in narrativa, respingersi tutte le domande formulate da nei confronti di in Parte_1 Controparte_2
quanto indimostrate e comunque infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso e conseguentemente respingere l'appello proposto da
[...]
nei confronti di in quanto infondato in fatto e in Parte_1 Controparte_2
diritto e confermare l'impugnata sentenza;
- in via istruttoria, rigettare le generiche istanze istruttorie formulate da
[...]
in quanto esplorative, inammissibili, superflue e infondate in fatto e Parte_1
5 in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3 marzo 2021, il Parte_1
conveniva davanti al Tribunale di Venezia chiedendo che fosse Controparte_1
dichiarata l'inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., del pagamento di euro 68.850,00, compiuto a favore della banca il 29 luglio 2017 dalla società ancora in bonis. era stata dichiarata fallita con sentenza del 30 settembre - 1° ottobre Parte_1
2020. Secondo la curatela, l'estinzione del finanziamento, concesso dalla banca l'8 aprile 2013 (per l'importo di euro 100.000, da restituire in 60 rate mensili), era avvenuto per mezzo di una complessa operazione trilaterale, che aveva coinvolto la società debitrice ancora in bonis, il socio il quale aveva fornito le Parte_2
somme di denaro necessarie, e la creditrice Tale operazione Controparte_1
integrava la fattispecie di cui agli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., con la conseguente revocabilità del pagamento.
Il deduceva che il pagamento fosse stato immediatamente preceduto dal Parte_1
versamento, a favore della società, d'identico importo di denaro compiuto dal socio il quale era stato all'uopo finanziato dalla stessa banca previa concessione di Pt_2
garanzia ipotecaria. Era perciò avvenuta la sostituzione, in favore della banca e in danno della massa dei creditori sociali, di un credito non privilegiato con un credito assistito da ipoteca.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree poiché infondate ed eccependo, in via pregiudiziale, la nullità
6 dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per mancata precisazione della causa petendi.
La banca affermava che il pagamento non fosse revocabile, in quanto le rate erano scadute ed erano state pagate successivamente alla decadenza della mutuataria dal beneficio del termine. Evidenziava, inoltre, che non vi era stata sostituzione di un debito chirografario con un debito privilegiato, in quanto il nuovo debitore era il socio e il bene oggetto di ipoteca era suo personale.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n.
109/2023 del 12 gennaio 2023. Il Tribunale di Venezia respingeva la domanda attorea in quanto infondata.
Il giudice affermava che, pur nell'incertezza se parte attrice avesse inteso agire con revocatoria ordinaria o fallimentare, il pagamento di cui il chiedeva Parte_1
dichiararsi l'inefficacia non era assoggettabile a revocatoria né ai sensi dell'art. 2901 c.c., né dell'art 66 l. fall., poiché compiuto in adempimento di un debito scaduto. Inoltre, l'operazione non si poteva ritenere lesiva della par condicio creditorum, atteso che l'ipoteca era stata iscritta su un bene personale del socio
(non fallito) e il pagamento non aveva determinato un depauperamento del patrimonio sociale, poiché la provvista era stata fornita dal socio.
L'attore era condannato alla rifusione, a favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2023, il proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza suddetta, lamentando: i) violazione del combinato disposto degli art. 66 l. fall. e 2901 c.c., avendo il Tribunale escluso la revocatoria sulla base dell'erroneo riferimento del pagamento a un debito scaduto e non avendo valorizzato la conseguente diminuzione patrimoniale;
ii) travisamento del fatto, per avere il giudice escluso la violazione della par condicio creditorum, senza considerare che la questione sollevata riguardava la condotta della banca nella
7 complessiva gestione dell'operazione che aveva portato alla dannosa diminuzione della garanzia;
iii) omessa o erronea valutazione dei fatti di causa e conseguente mancata valorizzazione dell'anomalia dell'operazione complessiva e del conseguente depauperamento del patrimonio della società.
L'appellante chiedeva, altresì, l'ammissione di istanze istruttorie già precedentemente formulate e non ammesse dal Tribunale, le quali avrebbero dimostrato l'unitarietà della complessiva operazione e la non riconducibilità a un
“mero atto di pagamento”.
costituitasi nel giudizio di appello, chiedeva che l'impugnazione Controparte_1
fosse dichiarata inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque rigettata, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le parti precisavano le conclusioni, come sopra trascritte, all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Si ritiene preliminarmente che l'appello sia ammissibile, in quanto soddisfa i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
L'appellante indica, con sufficiente precisione, le censure che muove alla decisione del Tribunale, di cui domanda la riforma.
L'appello non è tuttavia fondato per le ragioni di seguito esposte.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia considerato, quale pagamento, la complessiva operazione posta in essere dalla società debitrice, dalla banca creditrice e dal socio erogatore della provvista, con la conseguenza di esentarla dalla revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. poiché relativa al pagamento di debiti scaduti.
Secondo la curatela, il rimborso del finanziamento concesso dalla banca alla società sarebbe il risultato di un percorso negoziale complesso, destinato a mutare il debito chirografario della società sofferente in debito garantito da ipoteca del socio, con evidente vantaggio per la banca creditrice e, per il suo carattere di atto discrezionale
8 frutto della libera determinazione del debitore, escluso dalla previsione dell'art. 2901, 3° comma, c.c. e assoggettabile a revocatoria.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'operazione nella sua connotazione negoziale complessa, per escludere che il pagamento effettuato fosse mero atto di adempimento di un'obbligazione scaduta, essendo pienamente riconducibile al perimetro della revocabilità di cui all'art. 2901 c.c.
A sostegno della propria tesi, il sostiene che i soggetti coinvolti erano a Parte_1
conoscenza dello stato di decozione della società, quanto del depauperamento patrimoniale che l'operazione le avrebbe comportato, in danno di tutti i creditori, a causa della diminuzione della garanzia patrimoniale generica, sostanzialmente estinta dalla distrazione della giacenza esistente sul conto;
la società aveva piena cognizione che la somma accreditatale dal socio proveniva dal mutuo ipotecario a lui concesso dalla stessa banca creditrice, la quale, oltre che dell'esistenza di ulteriori creditori, aveva consapevolezza che il soddisfacimento del proprio credito con la somma finanziata al socio e da questi versata sul conto della società avrebbe sottratto risorse alla garanzia di tutti gli altri creditori aumentando, invece, il proprio vantaggio particolare in forza dell'ipoteca a garanzia del nuovo finanziamento: in altre parole, secondo l'appellante, avrebbe, con CP_2
unica operazione complessa, azzerato un credito di incerta realizzazione nei confronti della società in sofferenza sostituendolo con quello, garantito da ipoteca, nei confronti del socio.
Il motivo è infondato.
Si rileva, innanzitutto, che il ha esercitato l'azione revocatoria ordinaria Parte_1
(art. 2901 c.c. richiamato dall'art. 66 l.fall.) per ottenere la dichiarazione d'inefficacia della “complessa operazione trilaterale”, che avrebbe comportato la sostituzione di un debito chirografario con un debito ipotecario.
Il Tribunale ha correttamente valutato la vicenda posta al suo esame, rilevando che il pagamento, compiuto con provvista messa a disposizione del socio, ha estinto il debito scaturito dal finanziamento chirografario n. 1038015: debito certo, liquido
9 ed esigibile, nonché scaduto (euro 49.962,41 corrispondevano a rate rimaste insolute, mentre euro 18.500,31 al debito rimanente, in relazione al quale la mutuataria era decaduta dal beneficio del termine, ai sensi dall'art. 5 del contratto di finanziamento: circostanza mai contestata dall'attore e comunque documentalmente provata).
Ai sensi dell'art. 2901, 3° comma, c.c. non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria il pagamento di un debito scaduto.
Pur volendo considerare la vicenda nel suo complesso, l'atto revocabile rimane pur sempre il pagamento compiuto dalla società alla banca, con il quale è stato estinto il debito scaduto. Pertanto, trova applicazione la norma suddetta.
E' ininfluente che la provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione sia giunta dal socio: ciò non muta la natura del pagamento.
Che poi la complessiva operazione sia stata voluta e organizzata dalla banca, interessata a sostituire al debito della società, ormai in decozione, con il debito del socio, è circostanza irrilevante. Pur sempre il pagamento di ha Parte_1
estinto un suo debito scaduto.
E' appena il caso di aggiungere che, proprio perché la provvista per il pagamento proveniva dal socio, che si assunse personalmente il debito, nessun pregiudizio ha sofferto la società e i creditori concorsuali.
A ben vedere, questi ultimi non possono che avere beneficiato dell'intervento del socio finanziatore, atteso che, nel riparto dell'attivo, non devono più concorrere con la banca, mentre l'eventuale credito del socio (ammesso che sia stato insinuato al passivo) rimane postergato.
E' pertanto fantasiosa la tesi dell'appellante, secondo cui sarebbe stato consapevolmente arrecato un danno al patrimonio della società e alle aspettative dei suoi creditori con la participatio fraudis del terzo.
La garanzia ipotecaria non fu fornita dalla società, ma personalmente dal socio, che non è stato dichiarato fallito.
Si ripete, poi, che se anche il socio si fosse insinuato al passivo del fallimento per
10 ottenere la restituzione del finanziamento compiuto a favore della società, il suo credito rimane postergato ai sensi dell'art. 2647 c.c.
Quindi, l'operazione, nel suo complesso, può essere stata pregiudizievole per i creditori personali del socio, ma non certamente per i creditori sociali.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per non avere motivato sulla natura complessa e trilatera del rapporto che portò alla costituzione della provvista e all'estinzione del debito, erroneamente ritenendo il pagamento escluso dalla revocatoria ai sensi dell'art. 2901, 3° comma, c.c.
Anche questo motivo, sostanzialmente ripetitivo del precedente, è manifestamente infondato.
A differenza di quanto sostiene l'appellante, la complessiva operazione non ha comportato alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale generica della società.
Nessun bene della società è uscito dal suo patrimonio, l'ipoteca non è stata iscritti su beni di e neppure la situazione debitoria è peggiorata Parte_1
(contestualmente al venire meno del debito nei confronti della banca è al più sorto un debito di eguale importo nei confronti del socio finanziatore).
3. Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia considerato che la società era morosa, che il socio aveva ottenuto da Pt_2
un mutuo ipotecario per l'esatto importo ancora dovuto dalla società CP_2
e, contestualmente, aveva versato il denaro sul c/c della società che, a sua volta,
l'aveva utilizzato per estinguere il proprio debito. Se il giudice avesse correttamente valutato detti elementi, avrebbe accertato che con tale operazione la banca aveva realizzato la sostituzione di un credito chirografo in sofferenza con altro credito assistito da garanzia ipotecaria e, al contempo, dal patrimonio sociale era uscita l'intera liquidità derivante dal conferimento di e ciò ad esclusivo vantaggio Pt_2
della banca stessa, così ingenerando una corrispondente diminuzione del patrimonio sociale con pregiudizio delle ragioni della massa degli altri creditori.
L'appellante censura la sentenza anche per non aver considerato che il socio era garante della società, il che avrebbe dovuto rendere ancora più evidente l'anomalia
11 del pagamento. avrebbe potuto versare le somme dovute direttamente alla Pt_2
banca senza far transitare il denaro sul conto della società e quindi senza coinvolgerla, tanto più che sussisteva a suo carico un rilevante debito restitutorio per precedenti prelievi ingiustificati dal conto sociale.
Anche questo motivo è ripetitivo dei precedenti, e non può che seguirne la sorte.
Che il denaro sia transitato sul conto della società è circostanza del tutto irrilevante nel momento in cui lo stesso appellante sostiene che l'operazione deve essere considerata nel suo complesso (ma certamente l'esito del giudizio non muterebbe se si considerasse solamente il fatto che il pagamento è stato compiuto con denaro depositato sul c/c della società, trovando pur sempre applicazione il 3° co. dell'art. 2901 c.c.).
Se il denaro è stato “conferito” (come pare affermare l'appellante), a maggiore ragione la società ha beneficiato dell'intervento del socio, che l'ha sgravata dal debito nei confronti della banca con apporto di capitale.
In ogni caso, con la provvista ricevuta ha pagato un debito scaduto. Parte_1
La sostituzione del debito (debito chirografario della società sostituito da debito ipotecario del socio) era sicuramente nell'interesse della banca, ma ciò non significa che abbia danneggiato la società, la quale al contrario è stata liberata dal proprio debito scaduto e produttivo d'interessi moratori.
L'unico soggetto che ha peggiorato la propria situazione è il socio che ha Pt_2
ipotecato un bene personale: di ciò non possono certamente dolersi i creditori concorsuali della società.
Che poi il socio, in qualità di garante, potesse pagare direttamente la banca, è circostanza pur essa priva di rilevanza, poiché il risultato finale dell'operazione, che l'appellante invita a considerare nel suo complesso, sarebbe rimasto immutato.
4. Da quanto sopra detto discende l'irrilevanza e perciò l'inammissibilità delle riproposte istanze istruttorie, con cui l'appellante vorrebbe dimostrare che fu la banca a programmare la complessiva operazione.
5. Conclusivamente, l'appello dev'essere rigettato e l'impugnata sentenza viene
12 integralmente confermata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi del d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo a di versare Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già tenuta a corrispondere.
Attesa la colpa grave con cui il ha agito in giudizio, Parte_1
desumibile, per quanto esposto ai punti precedenti, dalla manifesta infondatezza della domanda, si provvede con separato decreto, ex art. 136 d.p.r. n. 115/2002, alla revoca dell'appellante dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 327/23 r.g., così ha deciso:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado, che liquida in euro 7.440,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 10 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 327/2023 r.g., promossa con atto di citazione da
(c.f. e p. iva n. ) in persona del curatore, Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Andrea Andrich del Foro di Venezia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia - Mestre, via L. Einaudi n. 15 appellante contro
(p. iva n. ), in persona del procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Mario Colizzi del Foro di Modena ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Modena, Corso Canalgrande n. 3 appellata sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante:
-ogni diversa istanza, eccezione, domanda e conclusione disattesa (ed, in particolare, quella preliminari di inammissibilità dell'appello (ex art. 342 e 348
c.p.c.):
A) Nel merito (ed in totale riforma dell'impugnata sentenza), accogliersi le conclusioni tutte già formulate nel grado pregresso e, dunque, “ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa”,
A.1. … in via principale di merito
A.
1.1. Dichiararsi, per le ragioni tutte meglio descritte nella (sovraestesa) narrativa dell'atto di appello, l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori di del pagamento per € 68.850,00 (di cui €. 49.962,41 Parte_1
per saldo rate pregresse non pagate del finanziamento per il periodo da giugno
2015 a giugno 2017 ed € 18.500,31 per estinzione anticipata del finanziamento) effettuato il 29.06.2017 da in favore di Parte_1 Controparte_1
Banca Popolare dell'Emilia Romagna ed in premessa meglio descritto.
A.
1.2. Per l'effetto, dichiararsi tenuta e, quindi, condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore all'immediata restituzione e, quindi, al pagamento, in favore della curatela di in persona del curatore, della complessiva, Parte_1
somma di €. 68.850,00 come meglio precisata al precedente A.1.-A.
1.1. con CP_3
interessi di legge dal dovuto al saldo, in ogni caso definiti ex art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della notifica della presente citazione.
A.2. … in via subordinata (e solo nella la denegata ipotesi nella quale il Tribunale ritenesse che quanto versato per rimborso rate pregresse e non corrisposte al momento dell'atto di disposizione patrimoniale qui impugnato, risulti riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2901 co. 3 c.c.):
A.
2.1. Dichiararsi, per le ragioni tutte meglio descritte nella sovraestesa narrativa,
l'inefficacia, nei confronti della massa dei creditori di Parte_1
del pagamento per € 18.500,31 per estinzione anticipata del finanziamento
2 effettuato il 29.07.2017 da in favore di , - Parte_1 Controparte_1
Banca Popolare dell'Emilia Romagna in data 29 giugno 2017 in premessa meglio descritto;
A.
2.2. Per l'effetto, dichiararsi tenuta e, quindi, condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore all'immediata restituzione e, quindi, al pagamento, in favore della curatela di in persona del curatore, della complessiva, Parte_1
somma di € 18.500,31 come meglio precisata al precedente A.2.-A.2.1., con CP_3
interessi di legge dal dovuto al saldo, in ogni caso definiti ex art. 1284 co. 4 c.c. dal giorno della notifica della presente citazione.
B) In ogni caso
Anticipazioni di causa, spese (compreso il rimborso forfetario per spese generali) e compensi di lite interamente rifusi, per il primo grado del giudizio e per la presente fase di gravame.
C) In via subordinata istruttoria
C.
1. Si produce
- omissis- riguarda le allegazioni e produzioni documentali (distese nel fascicolo di parte) richiamate con la sua produzione e allegazione agli atti. C.2) si chiede sia ordinata l'esibizione in giudizio
- alla banca convenuta l'esibizione in giudizio
a. del contratto di finanziamento (e dei correlativi atti di istruttoria del credito) garantito da mutuo ipotecari concesso a nonché di quello relativo Parte_2
al finanziamento (chirografo) erogato a Parte_1
b. della disposizione di pagamento avente ad oggetto l'ordine di bonifico dell'importo di € 68.500,00 dal c/c intestato a a quello della Parte_2
società, nonché di quella avente ad oggetto il pagamento per il corrispondente importo disposto da in favore della convenuta banca. Parte_1
- a dell'estratto conto relativo al bimestre giugno-luglio 2017 al Parte_2
fine di verificare le movimentazioni attestanti il bonifico effettuato in favore di
[. avente ad oggetto l'importo di € 68.500,00 poi utilizzato dalla Controparte_4
società per l'effettuazione del revocando pagamento.
Le conclusioni istruttorie sono state così integrate nella memoria istruttoria, dimessa nel concesso termine (e di esse si chiede, comunque, l'ammissione).
D) Si chiede, inoltre, che l'Istituto di credito convenuto indichi il nominativo del direttore e/o del funzionario che ha gestito l'operazione di finanziamento ipotecario al e la contestuale destinazione della corrispondente valuta nel Pt_2
conto corrente della società, utilizzata per l'estinzione del debito della fallita nei confronti dell'istituto di credito.
E) Un tanto al fine della sua audizione in qualità di teste sui sottoarticolati capitoli, chiedendosi l'ammissione sugli stessi di prova per interpello del legale rappresentante dell'istituto di credito e per testi (indicati, oltre che nel funzionario incaricato della gestione della posizione di e del che si è Parte_1 Pt_2
chiesto alla Banca di identificare nominalmente, nelle persone dell'amministratore di , e della socia , nonché di Pt_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2
indicato dal commercialista della società, rag. quale Controparte_5
funzionario incaricato di seguire la posizione di / : Pt_1 Pt_2
1) Vero che il funzionario incaricato dalla banca di seguire la posizione Pt_1
– era il signor c/o già agenzia di Sottomarina di Pt_2 Persona_2 CP_2
IA (su questo capitolo, solo il rag. di LI di Po (RO) Controparte_5
che ha indicato il curatore il nominativo del funzionario).
2) Vero che l'importo di € 68.850,00 accreditato da sul conto Parte_2
corrente di 29 giugno 2017, proveniva dal mutuo ipotecario erogato in Pt_1
pari data al medesimo da Parte_2 CP_2
3) Vero che tale somma è stata direttamente contestualmente appresa dall'istituto di credito convenuto, per l'estinzione del finanziamento chirografario concesso da
a l'08.04.2013, a pagamento delle rate scadute (e non CP_2 Parte_1
riscosse) alla data del 29 giugno 2017 e di quelle ancora a scadere a tale data.
4) Vero che fu l'Istituto di Credito a richiedere, per l'erogazione al socio-
4 amministratore del mutuo, poi utilizzato per l'estinzione del Parte_2
finanziamento chirografo a suo tempo contratto da la costituzione, Parte_1
da parte del medesimo, di garanzia ipotecaria, accesa su bene personale del Pt_2
Sui capitoli 2, 3 e 4 tutti i testi indicati.
-Stante, peraltro, la precisazione da ultimo sviluppata da Cass. 17.11.2022 n.
33924, essendo l'appellante ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, stante l'attestazione di insufficienza di fondi del G.I. allegata all'atto di appello, e, quindi, dovendo la condanna suntuaria essere resa a favore dell'erario, si riserva di dimettere la corrispondente nota, di cui sarà chiesta la liquidazione ex art. 130 dpr 115/2009.
per l'appellata:
Ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia:
- in via preliminare principale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto da ai Parte_1
sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
- in via preliminare subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; Parte_1
- nel merito, per i motivi esposti in narrativa, respingersi tutte le domande formulate da nei confronti di in Parte_1 Controparte_2
quanto indimostrate e comunque infondate in fatto e in diritto;
- in ogni caso e conseguentemente respingere l'appello proposto da
[...]
nei confronti di in quanto infondato in fatto e in Parte_1 Controparte_2
diritto e confermare l'impugnata sentenza;
- in via istruttoria, rigettare le generiche istanze istruttorie formulate da
[...]
in quanto esplorative, inammissibili, superflue e infondate in fatto e Parte_1
5 in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3 marzo 2021, il Parte_1
conveniva davanti al Tribunale di Venezia chiedendo che fosse Controparte_1
dichiarata l'inefficacia, ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., del pagamento di euro 68.850,00, compiuto a favore della banca il 29 luglio 2017 dalla società ancora in bonis. era stata dichiarata fallita con sentenza del 30 settembre - 1° ottobre Parte_1
2020. Secondo la curatela, l'estinzione del finanziamento, concesso dalla banca l'8 aprile 2013 (per l'importo di euro 100.000, da restituire in 60 rate mensili), era avvenuto per mezzo di una complessa operazione trilaterale, che aveva coinvolto la società debitrice ancora in bonis, il socio il quale aveva fornito le Parte_2
somme di denaro necessarie, e la creditrice Tale operazione Controparte_1
integrava la fattispecie di cui agli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., con la conseguente revocabilità del pagamento.
Il deduceva che il pagamento fosse stato immediatamente preceduto dal Parte_1
versamento, a favore della società, d'identico importo di denaro compiuto dal socio il quale era stato all'uopo finanziato dalla stessa banca previa concessione di Pt_2
garanzia ipotecaria. Era perciò avvenuta la sostituzione, in favore della banca e in danno della massa dei creditori sociali, di un credito non privilegiato con un credito assistito da ipoteca.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree poiché infondate ed eccependo, in via pregiudiziale, la nullità
6 dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. per mancata precisazione della causa petendi.
La banca affermava che il pagamento non fosse revocabile, in quanto le rate erano scadute ed erano state pagate successivamente alla decadenza della mutuataria dal beneficio del termine. Evidenziava, inoltre, che non vi era stata sostituzione di un debito chirografario con un debito privilegiato, in quanto il nuovo debitore era il socio e il bene oggetto di ipoteca era suo personale.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, 6° co., c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n.
109/2023 del 12 gennaio 2023. Il Tribunale di Venezia respingeva la domanda attorea in quanto infondata.
Il giudice affermava che, pur nell'incertezza se parte attrice avesse inteso agire con revocatoria ordinaria o fallimentare, il pagamento di cui il chiedeva Parte_1
dichiararsi l'inefficacia non era assoggettabile a revocatoria né ai sensi dell'art. 2901 c.c., né dell'art 66 l. fall., poiché compiuto in adempimento di un debito scaduto. Inoltre, l'operazione non si poteva ritenere lesiva della par condicio creditorum, atteso che l'ipoteca era stata iscritta su un bene personale del socio
(non fallito) e il pagamento non aveva determinato un depauperamento del patrimonio sociale, poiché la provvista era stata fornita dal socio.
L'attore era condannato alla rifusione, a favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.
Con atto di citazione notificato il 18 gennaio 2023, il proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza suddetta, lamentando: i) violazione del combinato disposto degli art. 66 l. fall. e 2901 c.c., avendo il Tribunale escluso la revocatoria sulla base dell'erroneo riferimento del pagamento a un debito scaduto e non avendo valorizzato la conseguente diminuzione patrimoniale;
ii) travisamento del fatto, per avere il giudice escluso la violazione della par condicio creditorum, senza considerare che la questione sollevata riguardava la condotta della banca nella
7 complessiva gestione dell'operazione che aveva portato alla dannosa diminuzione della garanzia;
iii) omessa o erronea valutazione dei fatti di causa e conseguente mancata valorizzazione dell'anomalia dell'operazione complessiva e del conseguente depauperamento del patrimonio della società.
L'appellante chiedeva, altresì, l'ammissione di istanze istruttorie già precedentemente formulate e non ammesse dal Tribunale, le quali avrebbero dimostrato l'unitarietà della complessiva operazione e la non riconducibilità a un
“mero atto di pagamento”.
costituitasi nel giudizio di appello, chiedeva che l'impugnazione Controparte_1
fosse dichiarata inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e comunque rigettata, con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le parti precisavano le conclusioni, come sopra trascritte, all'udienza del 16 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Si ritiene preliminarmente che l'appello sia ammissibile, in quanto soddisfa i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
L'appellante indica, con sufficiente precisione, le censure che muove alla decisione del Tribunale, di cui domanda la riforma.
L'appello non è tuttavia fondato per le ragioni di seguito esposte.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia considerato, quale pagamento, la complessiva operazione posta in essere dalla società debitrice, dalla banca creditrice e dal socio erogatore della provvista, con la conseguenza di esentarla dalla revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. poiché relativa al pagamento di debiti scaduti.
Secondo la curatela, il rimborso del finanziamento concesso dalla banca alla società sarebbe il risultato di un percorso negoziale complesso, destinato a mutare il debito chirografario della società sofferente in debito garantito da ipoteca del socio, con evidente vantaggio per la banca creditrice e, per il suo carattere di atto discrezionale
8 frutto della libera determinazione del debitore, escluso dalla previsione dell'art. 2901, 3° comma, c.c. e assoggettabile a revocatoria.
Il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'operazione nella sua connotazione negoziale complessa, per escludere che il pagamento effettuato fosse mero atto di adempimento di un'obbligazione scaduta, essendo pienamente riconducibile al perimetro della revocabilità di cui all'art. 2901 c.c.
A sostegno della propria tesi, il sostiene che i soggetti coinvolti erano a Parte_1
conoscenza dello stato di decozione della società, quanto del depauperamento patrimoniale che l'operazione le avrebbe comportato, in danno di tutti i creditori, a causa della diminuzione della garanzia patrimoniale generica, sostanzialmente estinta dalla distrazione della giacenza esistente sul conto;
la società aveva piena cognizione che la somma accreditatale dal socio proveniva dal mutuo ipotecario a lui concesso dalla stessa banca creditrice, la quale, oltre che dell'esistenza di ulteriori creditori, aveva consapevolezza che il soddisfacimento del proprio credito con la somma finanziata al socio e da questi versata sul conto della società avrebbe sottratto risorse alla garanzia di tutti gli altri creditori aumentando, invece, il proprio vantaggio particolare in forza dell'ipoteca a garanzia del nuovo finanziamento: in altre parole, secondo l'appellante, avrebbe, con CP_2
unica operazione complessa, azzerato un credito di incerta realizzazione nei confronti della società in sofferenza sostituendolo con quello, garantito da ipoteca, nei confronti del socio.
Il motivo è infondato.
Si rileva, innanzitutto, che il ha esercitato l'azione revocatoria ordinaria Parte_1
(art. 2901 c.c. richiamato dall'art. 66 l.fall.) per ottenere la dichiarazione d'inefficacia della “complessa operazione trilaterale”, che avrebbe comportato la sostituzione di un debito chirografario con un debito ipotecario.
Il Tribunale ha correttamente valutato la vicenda posta al suo esame, rilevando che il pagamento, compiuto con provvista messa a disposizione del socio, ha estinto il debito scaturito dal finanziamento chirografario n. 1038015: debito certo, liquido
9 ed esigibile, nonché scaduto (euro 49.962,41 corrispondevano a rate rimaste insolute, mentre euro 18.500,31 al debito rimanente, in relazione al quale la mutuataria era decaduta dal beneficio del termine, ai sensi dall'art. 5 del contratto di finanziamento: circostanza mai contestata dall'attore e comunque documentalmente provata).
Ai sensi dell'art. 2901, 3° comma, c.c. non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria il pagamento di un debito scaduto.
Pur volendo considerare la vicenda nel suo complesso, l'atto revocabile rimane pur sempre il pagamento compiuto dalla società alla banca, con il quale è stato estinto il debito scaduto. Pertanto, trova applicazione la norma suddetta.
E' ininfluente che la provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione sia giunta dal socio: ciò non muta la natura del pagamento.
Che poi la complessiva operazione sia stata voluta e organizzata dalla banca, interessata a sostituire al debito della società, ormai in decozione, con il debito del socio, è circostanza irrilevante. Pur sempre il pagamento di ha Parte_1
estinto un suo debito scaduto.
E' appena il caso di aggiungere che, proprio perché la provvista per il pagamento proveniva dal socio, che si assunse personalmente il debito, nessun pregiudizio ha sofferto la società e i creditori concorsuali.
A ben vedere, questi ultimi non possono che avere beneficiato dell'intervento del socio finanziatore, atteso che, nel riparto dell'attivo, non devono più concorrere con la banca, mentre l'eventuale credito del socio (ammesso che sia stato insinuato al passivo) rimane postergato.
E' pertanto fantasiosa la tesi dell'appellante, secondo cui sarebbe stato consapevolmente arrecato un danno al patrimonio della società e alle aspettative dei suoi creditori con la participatio fraudis del terzo.
La garanzia ipotecaria non fu fornita dalla società, ma personalmente dal socio, che non è stato dichiarato fallito.
Si ripete, poi, che se anche il socio si fosse insinuato al passivo del fallimento per
10 ottenere la restituzione del finanziamento compiuto a favore della società, il suo credito rimane postergato ai sensi dell'art. 2647 c.c.
Quindi, l'operazione, nel suo complesso, può essere stata pregiudizievole per i creditori personali del socio, ma non certamente per i creditori sociali.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per non avere motivato sulla natura complessa e trilatera del rapporto che portò alla costituzione della provvista e all'estinzione del debito, erroneamente ritenendo il pagamento escluso dalla revocatoria ai sensi dell'art. 2901, 3° comma, c.c.
Anche questo motivo, sostanzialmente ripetitivo del precedente, è manifestamente infondato.
A differenza di quanto sostiene l'appellante, la complessiva operazione non ha comportato alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale generica della società.
Nessun bene della società è uscito dal suo patrimonio, l'ipoteca non è stata iscritti su beni di e neppure la situazione debitoria è peggiorata Parte_1
(contestualmente al venire meno del debito nei confronti della banca è al più sorto un debito di eguale importo nei confronti del socio finanziatore).
3. Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante si duole che il Tribunale non abbia considerato che la società era morosa, che il socio aveva ottenuto da Pt_2
un mutuo ipotecario per l'esatto importo ancora dovuto dalla società CP_2
e, contestualmente, aveva versato il denaro sul c/c della società che, a sua volta,
l'aveva utilizzato per estinguere il proprio debito. Se il giudice avesse correttamente valutato detti elementi, avrebbe accertato che con tale operazione la banca aveva realizzato la sostituzione di un credito chirografo in sofferenza con altro credito assistito da garanzia ipotecaria e, al contempo, dal patrimonio sociale era uscita l'intera liquidità derivante dal conferimento di e ciò ad esclusivo vantaggio Pt_2
della banca stessa, così ingenerando una corrispondente diminuzione del patrimonio sociale con pregiudizio delle ragioni della massa degli altri creditori.
L'appellante censura la sentenza anche per non aver considerato che il socio era garante della società, il che avrebbe dovuto rendere ancora più evidente l'anomalia
11 del pagamento. avrebbe potuto versare le somme dovute direttamente alla Pt_2
banca senza far transitare il denaro sul conto della società e quindi senza coinvolgerla, tanto più che sussisteva a suo carico un rilevante debito restitutorio per precedenti prelievi ingiustificati dal conto sociale.
Anche questo motivo è ripetitivo dei precedenti, e non può che seguirne la sorte.
Che il denaro sia transitato sul conto della società è circostanza del tutto irrilevante nel momento in cui lo stesso appellante sostiene che l'operazione deve essere considerata nel suo complesso (ma certamente l'esito del giudizio non muterebbe se si considerasse solamente il fatto che il pagamento è stato compiuto con denaro depositato sul c/c della società, trovando pur sempre applicazione il 3° co. dell'art. 2901 c.c.).
Se il denaro è stato “conferito” (come pare affermare l'appellante), a maggiore ragione la società ha beneficiato dell'intervento del socio, che l'ha sgravata dal debito nei confronti della banca con apporto di capitale.
In ogni caso, con la provvista ricevuta ha pagato un debito scaduto. Parte_1
La sostituzione del debito (debito chirografario della società sostituito da debito ipotecario del socio) era sicuramente nell'interesse della banca, ma ciò non significa che abbia danneggiato la società, la quale al contrario è stata liberata dal proprio debito scaduto e produttivo d'interessi moratori.
L'unico soggetto che ha peggiorato la propria situazione è il socio che ha Pt_2
ipotecato un bene personale: di ciò non possono certamente dolersi i creditori concorsuali della società.
Che poi il socio, in qualità di garante, potesse pagare direttamente la banca, è circostanza pur essa priva di rilevanza, poiché il risultato finale dell'operazione, che l'appellante invita a considerare nel suo complesso, sarebbe rimasto immutato.
4. Da quanto sopra detto discende l'irrilevanza e perciò l'inammissibilità delle riproposte istanze istruttorie, con cui l'appellante vorrebbe dimostrare che fu la banca a programmare la complessiva operazione.
5. Conclusivamente, l'appello dev'essere rigettato e l'impugnata sentenza viene
12 integralmente confermata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri medi del d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da euro 52.001 a euro 260.000) e delle fasi effettivamente svolte.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo a di versare Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già tenuta a corrispondere.
Attesa la colpa grave con cui il ha agito in giudizio, Parte_1
desumibile, per quanto esposto ai punti precedenti, dalla manifesta infondatezza della domanda, si provvede con separato decreto, ex art. 136 d.p.r. n. 115/2002, alla revoca dell'appellante dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 327/23 r.g., così ha deciso:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del grado, che liquida in euro 7.440,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR
115/02 a carico di Parte_1
Venezia, 10 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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