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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di appello iscritta al n. 164 RG per l'anno 2021 vertente
TRA
di Vibo Valentia in p.l.r.p.t. rappresentata e difesa Parte_1 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
- parte appellante-
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Prestanicola, giusta procura in atti CP_1
- parte appellata-
NONCHE' CONTRO
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2
-Parte appellata contumace -
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, Parte_1 di Vibo Valentia, impugnava la sentenza n.1174/2020 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, che ha
1 accolto l'opposizione alla cartella di pagamento n. 13920170005993064001, portante crediti per tributi speciali catastali, annullando la cartella di pagamento e condannando alle spese di lite le parti opposte.
A fondamento dell'appello, Vibo Valentia- ha dedotto: Parte_2
a) erroneità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario;
2) tardività dell'opposizione e conseguente consolidamento della pretesa tributaria;
3) erroneità ed illegittimità della sentenza per travisamento dei fatti.
Ha chiesto, dunque, la riforma in toto della sentenza di primo grado, con accoglimento puntuale dei motivi di appello e dichiarazione di infondatezza della domanda avversaria.
L' , nonostante la regolarità della notifica, non si è Controparte_3 costituita in giudizio e, pertanto, all'udienza del 13.5.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
Si è costituito tardivamente in giudizio , eccependo l'infondatezza dell'appello in fatto CP_1
e diritto e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
La causa, dopo svariati rinvii, veniva assegnata a questo Giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 4512 del 12.09.2024, e dunque rinviata all' udienza del 22 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Merita accoglimento la questione preliminare sollevata da Parte_1
di Vibo Valentia in merito al difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
[...]
Ed invero, l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. ordinanza n. 16986 del 25 maggio 2022) ha avuto modo di chiarire:
1) che <<“Nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo,
2 qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria). In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “…se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”.
La Corte giunge a tale conclusione valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 d.P.R. n.602/1973, sicché le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria.
2) che “Sulla stessa linea interpretativa si è infine mossa Cass. S.U., n.8465/2022 che, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”;
3) che, ancora, “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario”.
3 I canoni ermeneutici appena richiamati sono applicabili al presente giudizio atteso che, nella specie, è indubbia la natura di tributo del credito portato dalla cartella opposta. Inoltre. il vizio fatto valere dall'opponente in primo grado attiene alla legittimità e alla validità della cartella di pagamento, riconducibile in sostanza all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata ai sensi dell'art. 2, co. 1 del D.lgs n. 546/1992 alla cognizione del giudice tributario così come la questione relativa alla prescrizione dei crediti di natura tributaria – riferita a tributi speciali catastali- maturata ancora prima della presunta notifica della cartella di pagamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto e va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la stessa al giudice tributario. Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi dello scaglione fino ad €5200,00, escludendo la fase istruttoria e dimezzando la fase decisionale. Quelle di primo grado appare equo compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 164 del 2021 R.G., così provvede:
- -accoglie l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, annullando la sentenza 1174/2020 emessa dal Giudice di Pace di Vibo Valentia;
-compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio. Condanna a CP_1 rifondere alla parte appellante le spese del presente grado di giudizio, liquidate in 600,00 oltre oneri ed accessori di legge
Così deciso in Vibo Valentia in data 11 febbraio 2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
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