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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/06/2025, n. 2795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2795 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 709 / 2025 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 Parte_2
difeso dall'avv. Andrea PROFESSIONE
-ricorrente-
NT
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“nel merito, in via principale Dichiarare che il diniego del rilascio del permesso di soggiorno a Parte_1 come in epigrafe generalizzato, è illegittimo e pertanto va annullato, riconoscendosi a il diritto di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ovvero, in Parte_1 subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.”
ha così concluso: Controparte_2
“Dichiarare il difetto di giurisdizione o, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda svolta in via principale;
rigettare per il resto l'avverso ricorso. Con vittoria di spese di lite”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.1.2025 il sig. cittadino del Bangladesh, ha Parte_1
impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 23.10.2023, notificato in data
8.12.2024, con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rinnovo del titolo di soggiorno in essere;
in via subordinata, ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. In via principale, il ricorrente chiede l'annullamento del decreto del Questore di Torino che ha rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sul punto, il resistente eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, CP_1
rilevando che la causa sarebbe di competenza del giudice amministrativo.
L'eccezione è fondata, e merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 6 c. 10 d.lgs. 286/1998, contro i provvedimenti di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro “è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente”.
E' pertanto testualmente previsto dal legislatore che, per le controversie riguardanti il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, difetti la giurisdizione del Tribunale in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. Tale norma trova fondamento nella circostanza che sia il rilascio del titolo di soggiorno per lavoro sia il rinnovo sia la sua revoca sono atti amministrativi, espressione di un “potere dell'amministrazione” a fronte del quale la posizione soggettiva vantata dal privato è di interesse legittimo;
e, come tale, devoluta al sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell'art 103 Cost.
2 Ne consegue che, con riferimento alla domanda principale di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo.
3. In via subordinata, il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui afferma testualmente: “ritenuto che non ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano che precludano l'adozione del provvedimento”.
3.1. La domanda subordinata è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte appena riportata – prende espressamente posizione sulla (in)sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI, ed è dunque da qualificarsi come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3.2. Occorre pertanto stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, essendo
3 stata proposta la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data
11.6.2022.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami
4 familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3.3. Tanto premesso, la domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è fondata e merita accoglimento.
La Questura di ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per CP_1
lavoro subordinato e ha ritenuto insussistenti i requisiti ex art. 19 TUI per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale sulla base del medesimo motivo: vale a dire, la condanna emessa dal Tribunale di Torino in data 8.2.2022, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata commesso in il 14.4.2018 (pena ridotta ad anni 2 e mesi 6 di reclusione con CP_1 sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 10.7.2023, irrevocabile).
Occorre pertanto procedere – ai sensi degli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1.1 TUI – al bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza dello Stato e di tutela della vita privata e familiare del ricorrente, rilevanti ex art. 8 CEDU giusta il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali operato dal menzionato art. 5 c. 6 TUI.
Per quanto attiene alle esigenze di scurezza dello Stato, dal casellario giudiziale in atti risulta che il sig. abbia commesso dal suo arrivo in Italia nel 2014 (cioè in undici anni) un Pt_1
unico reato, cioè la menzionata violenza sessuale in danno di persona minorenne in data
14.4.2018. Pur trattandosi di reato ostativo in ragione della sua obiettiva e intrinseca offensività, non può essere sottaciuto che il fatto commesso è stato qualificato dalla Corte
d'Appello di Torino come di “minore gravità”, con applicazione dell'attenuante di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, c.p. Anche la pena inflitta, pari ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, è prossima ai minimi edittali per il reato contestato.
Per quanto attiene alle esigenze di tutela della vita privata e familiare, all'udienza del
14.4.2025 il ricorrente ha affermato di essere arrivato in Italia dal 2014; di avere vissuto in centro di accoglienza in Calabria fino marzo o aprile 2015; di essersi quindi trasferito a vivere in un appartamento in affitto a;
di essersi sposato in Bangladesh con mia moglie il CP_1
29.8.2018; di avere due figlie nate il 18.11.2021; di lavorare con partita IVA, in Per_1
particolare di gestire un negozio di riparazione di monopattini e biciclette in corso Giulio
Cesare 47/A; di avere aperto il negozio nel 2022, e di avere in precedenza lavorato in una fabbrica, come meccanico.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− “bilancino” anno 2024 del negozio di corso Giulio Cesare 47/A, dal quale risultano ricavi pari a € 25.999,53;
5 − documenti della moglie, Parte_3
− certificati di nascita delle figlie (18.11.2021);
− estratto conto previdenziale INPS, dal quale risultano contributi continuativi per lavoro dipendente tra il 2017 e il 2023;
− visura per la sua impresa individuale di “riparazione biciclette”, con inizio attività il
2.5.2023;
− versamento dei contributi INPS come lavoratore autonomo per il 2024 e il 2025;
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché la documentazione relativa alla sua nuova attività lavorativa autonoma.
Il dato più rilevante ai fini di un corretto bilanciamento è comunque quello relativo all'integrazione familiare: successivamente alla violenza sessale del 14.4.2018, il ricorrente si
è sposato in data 29.8.2018 e ha successivamente avuto due figlie in data 18.11.2021. Il nucleo familiare vive stabilmente a , dove le bambine frequentano la scuola materna;
il CP_1 ricorrente è l'unico percettore di reddito familiare.
Valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese, avviando un solido percorso di sviluppo personale
(inizio di un'attività d'impresa) e familiare (matrimonio e nascita di due figlie) successivamente alla commissione del reato di violenza sessuale.
Inoltre, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
6 Deve dunque concludersi che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata. Da qui il diritto all'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo con riferimento alla domanda principale di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fissando termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo davanti al TAR competente per territorio;
− accoglie la domanda subordinata in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt.
5 comma 6 e 19 commi 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di Parte_1
(CUI , nato in [...] il [...]; C.F._1
− compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 709 / 2025 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentato e Parte_1 Parte_2
difeso dall'avv. Andrea PROFESSIONE
-ricorrente-
NT
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“nel merito, in via principale Dichiarare che il diniego del rilascio del permesso di soggiorno a Parte_1 come in epigrafe generalizzato, è illegittimo e pertanto va annullato, riconoscendosi a il diritto di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ovvero, in Parte_1 subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale.”
ha così concluso: Controparte_2
“Dichiarare il difetto di giurisdizione o, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda svolta in via principale;
rigettare per il resto l'avverso ricorso. Con vittoria di spese di lite”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.1.2025 il sig. cittadino del Bangladesh, ha Parte_1
impugnato il provvedimento del Questore di Torino in data 23.10.2023, notificato in data
8.12.2024, con il quale è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rinnovo del titolo di soggiorno in essere;
in via subordinata, ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. In via principale, il ricorrente chiede l'annullamento del decreto del Questore di Torino che ha rigettato la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Sul punto, il resistente eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, CP_1
rilevando che la causa sarebbe di competenza del giudice amministrativo.
L'eccezione è fondata, e merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 6 c. 10 d.lgs. 286/1998, contro i provvedimenti di rigetto del permesso di soggiorno per motivi di lavoro “è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente”.
E' pertanto testualmente previsto dal legislatore che, per le controversie riguardanti il diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, difetti la giurisdizione del Tribunale in favore della giurisdizione del giudice amministrativo. Tale norma trova fondamento nella circostanza che sia il rilascio del titolo di soggiorno per lavoro sia il rinnovo sia la sua revoca sono atti amministrativi, espressione di un “potere dell'amministrazione” a fronte del quale la posizione soggettiva vantata dal privato è di interesse legittimo;
e, come tale, devoluta al sindacato del giudice amministrativo ai sensi dell'art 103 Cost.
2 Ne consegue che, con riferimento alla domanda principale di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo.
3. In via subordinata, il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Torino nella parte in cui afferma testualmente: “ritenuto che non ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano che precludano l'adozione del provvedimento”.
3.1. La domanda subordinata è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte appena riportata – prende espressamente posizione sulla (in)sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI, ed è dunque da qualificarsi come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3.2. Occorre pertanto stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, essendo
3 stata proposta la domanda di rinnovo del titolo di soggiorno in sede amministrativa in data
11.6.2022.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami
4 familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3.3. Tanto premesso, la domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è fondata e merita accoglimento.
La Questura di ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per CP_1
lavoro subordinato e ha ritenuto insussistenti i requisiti ex art. 19 TUI per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale sulla base del medesimo motivo: vale a dire, la condanna emessa dal Tribunale di Torino in data 8.2.2022, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata commesso in il 14.4.2018 (pena ridotta ad anni 2 e mesi 6 di reclusione con CP_1 sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 10.7.2023, irrevocabile).
Occorre pertanto procedere – ai sensi degli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1.1 TUI – al bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza dello Stato e di tutela della vita privata e familiare del ricorrente, rilevanti ex art. 8 CEDU giusta il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali operato dal menzionato art. 5 c. 6 TUI.
Per quanto attiene alle esigenze di scurezza dello Stato, dal casellario giudiziale in atti risulta che il sig. abbia commesso dal suo arrivo in Italia nel 2014 (cioè in undici anni) un Pt_1
unico reato, cioè la menzionata violenza sessuale in danno di persona minorenne in data
14.4.2018. Pur trattandosi di reato ostativo in ragione della sua obiettiva e intrinseca offensività, non può essere sottaciuto che il fatto commesso è stato qualificato dalla Corte
d'Appello di Torino come di “minore gravità”, con applicazione dell'attenuante di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, c.p. Anche la pena inflitta, pari ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, è prossima ai minimi edittali per il reato contestato.
Per quanto attiene alle esigenze di tutela della vita privata e familiare, all'udienza del
14.4.2025 il ricorrente ha affermato di essere arrivato in Italia dal 2014; di avere vissuto in centro di accoglienza in Calabria fino marzo o aprile 2015; di essersi quindi trasferito a vivere in un appartamento in affitto a;
di essersi sposato in Bangladesh con mia moglie il CP_1
29.8.2018; di avere due figlie nate il 18.11.2021; di lavorare con partita IVA, in Per_1
particolare di gestire un negozio di riparazione di monopattini e biciclette in corso Giulio
Cesare 47/A; di avere aperto il negozio nel 2022, e di avere in precedenza lavorato in una fabbrica, come meccanico.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− “bilancino” anno 2024 del negozio di corso Giulio Cesare 47/A, dal quale risultano ricavi pari a € 25.999,53;
5 − documenti della moglie, Parte_3
− certificati di nascita delle figlie (18.11.2021);
− estratto conto previdenziale INPS, dal quale risultano contributi continuativi per lavoro dipendente tra il 2017 e il 2023;
− visura per la sua impresa individuale di “riparazione biciclette”, con inizio attività il
2.5.2023;
− versamento dei contributi INPS come lavoratore autonomo per il 2024 e il 2025;
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché la documentazione relativa alla sua nuova attività lavorativa autonoma.
Il dato più rilevante ai fini di un corretto bilanciamento è comunque quello relativo all'integrazione familiare: successivamente alla violenza sessale del 14.4.2018, il ricorrente si
è sposato in data 29.8.2018 e ha successivamente avuto due figlie in data 18.11.2021. Il nucleo familiare vive stabilmente a , dove le bambine frequentano la scuola materna;
il CP_1 ricorrente è l'unico percettore di reddito familiare.
Valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese, avviando un solido percorso di sviluppo personale
(inizio di un'attività d'impresa) e familiare (matrimonio e nascita di due figlie) successivamente alla commissione del reato di violenza sessuale.
Inoltre, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
6 Deve dunque concludersi che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata. Da qui il diritto all'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, in quanto i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo con riferimento alla domanda principale di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fissando termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione del processo davanti al TAR competente per territorio;
− accoglie la domanda subordinata in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt.
5 comma 6 e 19 commi 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di Parte_1
(CUI , nato in [...] il [...]; C.F._1
− compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
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