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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 325 /2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Daniele Granara, per procura allegata al ricorso in appello.
appellante
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura dello Stato di Genova. appellato
Oggetto: Retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 18.3.2025
Per l'appellato: come da note depositate in data 7.3.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova, in data 18.5.2022,
[...]
docente in servizio a tempo indeterminato, ha agito nei Parte_2 confronti del per il pagamento del trattamento Controparte_1 retributivo, o in subordine assegno alimentare, in relazione al periodo dal
27.12.2021 al 31.3.2022, nel quale era stato sospeso dal lavoro per inadempimento dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art.
4-ter d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021, introdotto dall'art. 2 d.l. 172/2021, oltre al risarcimento dei danni.
A sostegno delle domande il ricorrente, muovendo dal rilievo dell'inefficacia dei vaccini rispetto alla prevenzione della diffusione del contagio e dell'esistenza di possibili effetti collaterali di natura grave e permanente, ha eccepito sia l'illegittimità costituzionale dell'art.
4-ter d.l.
44/2021, per contrasto con i principi di libertà di autodeterminazione e di precauzione, di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, in relazione agli artt. 2, 3, 13, 21, 32, 35, 36, 38, e 77 Cost., sia il contrasto di detta disposizione con il Regolamento CE 29 marzo 2006 n. 507, che prevede un'autorizzazione alla diffusione di determinati prodotti medicinali per fare fronte ad una situazione di ritenuta emergenza, solo in quanto non esistano terapie mediche convalidate idonee a fronteggiare la malattia e condurre a guarigione.
Il convenuto si è costituito e ha contestato la fondatezza del CP_1
ricorso.
Con sentenza pubblicata in data 27.5.2024 il Tribunale ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza il ricorrente propone appello e il resiste. CP_1
La causa è stata discussa mediante note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti nel termine perentorio fissato, e decisa nella camera di consiglio del 25.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha in primo luogo escluso la violazione del
Regolamento CE 507/2006 rilevando che:
- pur in assenza di una specifica indicazione da parte del ricorrente, la disposizione di riferimento si rinviene nell'art. 4: “Un'autorizzazione
2 all'immissione in commercio condizionata può essere rilasciata quando il comitato ritiene che, malgrado non siano stati forniti dati clinici completi in merito alla sicurezza e all'efficacia del medicinale, siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) il rapporto rischio/beneficio del medicinale, quale definito all'articolo
1, paragrafo 28 bis, della direttiva 2001/83/CE, risulta positivo;
b) è probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi;
c) il medicinale risponde ad esigenze mediche insoddisfatte;
d) i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superano il rischio inerente al fatto che occorrano ancora dati supplementari”;
- la nota emessa dall'AIFA nel procedimento svoltosi a monte dell'autorizzazione di cui si discute ha evidenziato che i vaccini anti COVID
19 sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate, sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto, e ha concluso che «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA).
In ordine alle plurime violazioni delle norme costituzionali, il Tribunale ha osservato che:
-l'art 32 Cost non tutela il bene salute esclusivamente nella sua dimensione individuale ma riconosce alla salute una incomprimibile dimensione collettiva;
- nella sentenza n. 14 del 2023 la Corte Costituzionale ha evidenziato che
“la compresenza di diritti e doveri – alla base del fondamento solidaristico della nostra Costituzione già in via generale e in periodi ordinari – trova una sua concreta esplicitazione in materia di salute, all'art. 32 Cost.; tale disposizione, infatti, si muove tra le due dimensioni del «fondamentale
3 diritto dell'individuo» e dell'«interesse della collettività», imponendo espressamente il loro contemperamento. E l'interesse della collettività di cui all'art. 32 Cost. costituisce la declinazione, nel campo della tutela alla salute, dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. Dunque, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, secondo la giurisprudenza sopra ricordata, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto (individuale) degli altri in nome di quella solidarietà “orizzontale”, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati (sentenza n.
288 del 2019). I doveri inderogabili, a carico di ciascuno, sono infatti posti a salvaguardia e a garanzia dei diritti degli altri, che costituiscono lo specchio dei diritti propri: al legislatore tocca bilanciare queste situazioni soggettive e a questa Corte assicurare che il bilanciamento sia stato effettuato correttamente.”:
- la Corte Costituzionale avverte altresì che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che dover effettuare una scelta tempestiva comporta che essa venga fatta, necessariamente, allo stato delle conoscenze scientifiche del momento e nella consapevolezza della loro fisiologica provvisorietà: “Del resto, tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico- scientifiche, il legislatore sceglie tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico. E la scelta tra le possibili opzioni, che inevitabilmente racchiudono una intensità diversa e quindi un diverso grado di limitazione dei diritti, è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita da una diversa scelta di questa Corte”.
Il giudice ha infine escluso il diritto all'assegno alimentare di cui all'art. 500 del D.Lgs. n. 297/1994, che la norma riconosce a tutela del dipendente colpito da sanzione disciplinare, dove nel caso di specie la sospensione non presenta tale natura, essendo stata prescritta in via automatica al fine di assicurare la tutela della salute pubblica a fronte del rischio contagio.
4 2. Con il primo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'art.
4-ter d.l. 44/2021, introdotto dal d.l.
172/2021, non viola né l'art. 32 Cost., né l'art. 4 del Regolamento CE
507/2006.
2.1 Sotto il profilo del contrasto con i principi della Carta Costituzionale, il giudice avrebbe fondato il proprio convincimento su di una sentenza della
Corte Costituzionale, n. 14 del 2023, del tutto inconferente in quanto riguardante una diversa disposizione, l'art. 4 d.l. 44/2021, che pur avendo ad oggetto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-
2, contiene una disciplina destinata a diverse categorie di soggetti (esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario) e non al personale scolastico. Il Tribunale avrebbe pertanto omesso di considerare l'irragionevolezza e non proporzionalità della disciplina contenuta nell'art.
4-ter citato in relazione allo scopo di prevenzione della diffusione dei contagi, nella parte in cui da un lato assoggetta alla vaccinazione obbligatoria solo gli insegnanti e non gli studenti, dall'altro non considera l'assolvimento dello scopo indicato attraverso il test molecolare antigenico
(cui l'appellante si sottoponeva regolarmente). Inoltre, il giudice di primo grado avrebbe trascurato le deduzioni del ricorso introduttivo concernenti l'efficacia dei sieri vaccinali autorizzati, per la prevenzione della malattia e non del contagio, e i possibili eventi avversi, anche alla luce degli sviluppi avvenuti medio tempore in materia attestati da report e documenti degli organi di vigilanza e da numerosi arresti della giurisprudenza di merito.
Il motivo è infondato.
2.1.2 In merito alla legittimità costituzionale dell'art.
4-ter d.l. 44/2021 il
Collegio non può che richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni svolte in un recente precedente di questa Corte (n. 24 del
2024), avente ad oggetto analoga fattispecie, che di seguito si riportano.
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3.1 Va innanzitutto richiamata la cornice costituzionale nel quale si iscrive l'imposizione di un obbligo vaccinale, costantemente ritenuta compatibile con l'art. 32 Cost. in presenza dei seguenti presupposti: “a) “se
5 il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia
“la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato” (Corte Cost. 258/1994, nello stesso senso Corte Cost. 5/2018, Corte Cost. 15/2023).
Con specifico riferimento alla disciplina dell'obbligo vaccinale progressivamente introdotta per alcune categorie di personale (tra cui i docenti) con gli artt. 4 e segg. d.l. 44/2021, la Corte Costituzionale, con plurime sentenze (nn. 14, 15, 185 e 186 del 2023), ha escluso il carattere irragionevole e sproporzionato della scelta del legislatore, in quanto espressione di un bilanciato contemperamento della dimensione individuale e di quella collettiva del diritto alla salute in relazione alla portata temporanea delle conseguenze di carattere non disciplinare sul rapporto di lavoro e della natura transitoria dell'obbligo vaccinale, considerando la gravità e imprevedibilità del decorso della pandemia nonché i dati della sicurezza ed efficacia della vaccinazione sulla base delle conoscenze medico-scientifiche in quel momento disponibili.
Nell'ultima delle sentenze citate, n. 186 del 2023, la Corte Costituzionale ha escluso l'irragionevolezza dell'imposizione dell'obbligo per il personale adibito a modalità di lavoro agile (con riferimento all'art.
4-ter, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 44 del 2021, per il personale che svolge a qualsiasi
6 titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter d.lgs. 502/1992) confermando nuovamente la legittimità dell'obbligo vaccinale selettivo per categorie a prescindere dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Muovendo dal rilievo della peculiarità delle condizioni epidemiologiche all'epoca esistenti e, in particolare, della gravità e imprevedibilità del decorso della pandemia (già affermata nella sentenza n. 14 del 2023), la
Corte Costituzionale ha ribadito la legittima scelta del legislatore di prevedere, accanto all'offerta gratuita e raccomandata all'intera popolazione di un vaccino ritenuto allora idoneo a ridurre la circolazione del virus, l'introduzione altresì di un obbligo vaccinale perimetrato per categorie predeterminate e modulato progressivamente sulla base dell'evoluzione della situazione pandemica. Scelta ritenuta compatibile con gli artt. 3 e 32 Cost., in linea con le precedenti sentenze nn. 14, 15 e 185 del 2023, in quanto frutto di un ragionevole contemperamento delle due dimensioni del diritto alla salute, che richiedeva in quel momento “un sistema idoneo a garantire la linearità e automaticità dell'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa
(sentenza n. 185 del 2023)”.
Quanto alle conseguenze dell'inadempimento, anche nell'ultima pronuncia citata, la Corte Costituzionale ha nuovamente affermato la proporzionalità della disciplina degli effetti dell'inosservanza dell'obbligo
“in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del
2023).
Sotto quest'ultimo profilo, in coerenza con la giurisprudenza di questa
7 Corte (sentenze n. 14 del 2023 e n. 5 del 2018), depongono nel senso della non fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale la genetica transitorietà della disciplina nonché la previsione di elementi di flessibilizzazione e monitoraggi che consentivano l'adeguamento delle misure all'evoluzione della situazione di fatto che le stesse erano destinate a fronteggiare”.
3.2 Né può ritenersi fondata la censura delle appellanti in merito all'asserita idoneità dell'impiego di tamponi diagnostici quale valida alternativa al vaccino, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro.
Accanto al condivisibile rilievo del Tribunale, non specificamente censurato, circa le insufficienti garanzie dell'esito dei test in relazione alla frequenza e modalità di esecuzione del prelievo, il Collegio non può che richiamare i principi affermati sul punto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 2023, dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, e in particolare il rilievo secondo cui i tamponi non avrebbero avuto alcun effetto preventivo della malattia, soprattutto nelle forme più gravi sulle quali il vaccino si è rivelato particolarmente efficace (cfr. rapporto ISS gennaio 2021-gennaio 2022, pagg. 22 e segg), e non potevano costituire una misura adeguata di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
3.3 Alla luce dei principi richiamati, meritano di essere confermate le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale circa la legittimità costituzionale della disposizione censurata dalle appellanti, quanto all'obbligo vaccinale per il personale docente e l'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione degli inadempienti. Le misure, introdotte dall'art.
4-ter d.l.
44/2021 a decorrere dal 15.12.2021, sono non irragionevolmente correlate alla finalità, in quella fase, di ridurre in maniera rapida e tempestiva la circolazione del virus, quantomeno nelle manifestazioni cliniche più gravi, esonerando altresì temporaneamente il datore di lavoro dall'obbligo di individuare mansioni alternative nell'ambito dell'organizzazione scolastica
8 anche per ciascuno dei docenti resosi inadempiente per libera scelta individuale, come già previsto per i dipendenti esentati dall'obbligo per condizioni di salute indipendenti dalla loro volontà.
Vale osservare, sotto il profilo della proporzionalità, che la genetica transitorietà della disciplina, per la stretta modulazione con l'andamento del monitoraggio della situazione pandemica, ha trovato piena conferma nell'effettiva attenuazione delle misure introdotta dall'art. 8, comma 4, del d.l. n. 24 del 24 marzo 2022, come convertito, che, stante la regressione della pandemia, ha abrogato a distanza di pochi mesi il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale docente inadempiente e la sospensione della retribuzione che ne costituiva il corrispettivo, prevedendone l'impiego in attività di supporto all'istituzione scolastica.
Abrogazione che non può ritersi retroattiva, come preteso dalle appellanti, in quanto adottata allo scopo di aggiornare le modalità di gestione delle misure di contenimento alla concreta e attuale evoluzione della situazione epidemiologica.
3.4 Né può sostenersi l'illegittimità della disciplina in ragione della inattendibilità dei dati relativi alla situazione pandemica considerati dal legislatore - situazione la cui esistenza è stata negata in radice dalle appellanti - in quanto tali dati emergono, come rilevato dalla Corte
Costituzionale, dalle rilevazioni delle autorità nazionali e sovranazionali istituzionalmente investite dei compiti di sorveglianza sanitaria, alle quali il legislatore non può evitare di conformarsi salva l'ipotesi, qui non ricorrente, di un evidente e grave scostamento dagli standard scientifici di settore.
In proposito, concorrono a sostenere la non irragionevolezza della scelta operata dal legislatore con la decretazione d'urgenza, oltre alle dichiarazioni dello stato di pandemia dell'OMS e di emergenza nazionale da parte del Consiglio dei Ministri, i rapporti dell'AIFA e dell'ISS, tra cui in particolare il report esteso ISS del 25.2.2022 (prodotto dalle stesse appellanti sub doc. 21) nel quale sono evidenziati i picchi di incidenza dei
9 casi confermati nel periodo prossimo all'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico (tabelle pag. 7).
Analoghe considerazioni valgono per quanto concerne il profilo della sicurezza ed efficacia dei vaccini, che è stato parimenti oggetto di approfondita analisi della Corte Costituzionale, chiamata a verificare se il legislatore avesse utilizzato correttamente il dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore, mantenendosi in un un'area di
“attendibilità scientifica”. Si riportano gli esiti positivi di detta verifica, compendiati nella sentenza n. 14 del 2023:
“10.– Per far ciò occorre confrontarsi, innanzitutto, con i contributi elaborati dall'AIFA, dall'ISS, dal Controparte_2
, dalla
[...] Controparte_3
e dalla
[...] Controparte_4
, tutti depositati dall'Avvocatura generale dello Stato in allegato
[...] all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
10.1.– Il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza.
10.2.– Relativamente ai primi due profili – che lo stesso giudice rimettente sostanzialmente non contesta – convergono le conclusioni dell'AIFA, dell'ISS e del Segretariato generale del . Controparte_2
Viene innanzitutto attestato che i «vaccini anti COVID-19 non possono in alcun modo considerarsi sperimentali», poiché «[i] vaccini attualmente in uso nella campagna vaccinale in Italia […] sono vaccini regolarmente immessi in commercio dopo aver completato l'iter per determinarne qualità, sicurezza ed efficacia» (così, testualmente, la nota dell'ISS sopra menzionata, pagina 2).
Come attestato più dettagliatamente dall'AIFA, tali vaccini sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate (CMA), sulla
10 base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto (così la nota dell'AIFA sopra menzionata, pagina 9).
Ciò posto, l'Unione europea ha quindi ritenuto che, a fronte di minacce gravi per la salute pubblica, quale è senz'altro la pandemia, la scelta tecnica di ricorrere alla CMA rappresentasse la scelta migliore al fine di garantire la tutela della salute. E ciò in quanto «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi» (pagina 8 della nota dell'AIFA). Sempre secondo quanto attestato dall'AIFA, nessuna delle fasi dello sviluppo pre-clinico e clinico (test di qualità, valutazione dell'efficacia e del profilo di sicurezza) dei vaccini è stata omessa e il numero dei pazienti coinvolti negli studi clinici è lo stesso di quello relativo a vaccini sviluppati con tempistiche standard. È stato infatti possibile «affiancare temporalmente le diverse fasi di sviluppo clinico e di arruolare negli studi di fase 3 un numero molto elevato (decine di migliaia) di partecipanti» (pagina 10 della nota dell'AIFA).
Sull'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2 si sofferma l'ISS, esponendo che «[l]a vaccinazione anti-
COVID-19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno dimostrato l'elevata efficacia dei vaccini anti-COVlD-19 disponibili ad oggi, sia nella popolazione generale sia in specifici sottogruppi di categorie a rischio, inclusi gli operatori sanitari»
(pagine 2 e 3 della nota dell'ISS). Al di là della fisiologica eterogeneità delle risposte immunitarie dei singoli individui e della maggiore capacità ella variante Omicron di eludere l'immunità rispetto alle varianti precedenti, viene attestato che «la protezione rimane elevata specialmente nei confronti della malattia severa o peggior esito» (pagina 3 della nota
11 dell'ISS). L'ISS chiarisce, inoltre, che «anche se l'efficacia vaccinale non è pari al l00%, ma del resto nessun vaccino ha una tale efficacia, l'elevata circolazione del virus SARS-CoV-2 rende comunque rilevante la quota di casi prevenibile» (pagina 5 della nota dell'ISS).
10.3.– Quanto al profilo della sicurezza, l'AIFA, come sopra riportato, sostiene con chiarezza che la CMA «certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi».
Inoltre – affrontando specificamente le criticità segnalate dal Collegio rimettente – l' attesta l'assoluta attendibilità del sistema di raccolta CP_5
dati, basato sulla farmacovigilanza passiva (pagine da 16 a 23 della nota dell'AIFA), e, soprattutto, evidenzia la differenza tra «segnalazioni di eventi avversi dopo vaccini anti-COVID-19» e «analisi del segnale» (pagine da 23
a 25 della nota dell'AIFA). Alla base della segnalazione dell'evento avverso vi è infatti il solo criterio temporale, il quale, tuttavia, è condizione necessaria ma non sufficiente a stabilire un nesso causale fra vaccinazione ed evento (pagine da 23 a 25 della nota dell'AIFA).
Secondo le conclusioni esposte, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa. Le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione. Non è stato inoltre osservato alcun eccesso di decessi a seguito di vaccinazione e il numero di casi in cui la vaccinazione può aver contribuito all'esito fatale dell'evento avverso è estremamente esiguo e comunque non tale da inficiare il beneficio di tali medicinali» (pagine 26 e 27 della nota dell'AIFA).
Sempre relativamente al profilo della sicurezza, l'ISS, a sua volta, attesta che «[a]d oggi miliardi di persone nel mondo sono state vaccinate contro
COVID-19. I vaccini anti SARS-CoV-2 approvati sono stati attentamente testati e continuano ad essere monitorati costantemente. Numerose evidenze scientifiche internazionali hanno confermato la sicurezza dei vaccini anti-
COVID-19» (pagina 6 della nota dell'ISS). Si segnala, infine, la mole di
12 dati di sicurezza relativi ai soggetti che hanno ricevuto un vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, posto che, secondo l'EMA, fino all'inizio di aprile 2022 sono state più di 868 milioni le dosi di vaccini somministrate alle persone nell'UE e nello Spazio economico europeo
(SEE), concludendo nel senso che «[d]ai dati emerge che la stragrande maggioranza degli effetti collaterali noti dei vaccini COVID-19 sono lievi e di breve durata. Problemi di sicurezza classificabili come gravi sono estremamente rari» (pagina 8 della nota dell'ISS).
11.– Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al
SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021).
Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti.
Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso ad esso, «[a] fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque” (sentenza n. 127 del 2022)» (sentenza n. 171 del
2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”>>.
Le conclusioni cui è pervenuta questa Corte nel precedente citato hanno trovato conferma nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “È
13 indubbio che la norma (art.
4-ter d.l. n. 44 del 2021) facesse riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla «prevenzione dell'infezione da
SARS-CoV-2», ma ciò altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge)
e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale.
In questa logica non hanno pregio altre distinzioni ed è il rifiuto a sottoporsi alle vaccinazioni esistenti ed autorizzate, che rileva.
Né vi è luogo a pensare che il vaccino abbia avuto una utilizzazione diversa da quella autorizzata.
Anche a voler seguire il ragionamento di cui al secondo motivo, l'utilizzo del vaccino, rispetto al singolo, sarebbe quello suo proprio e l'effetto di prevenzione deriverebbe dall'immunizzazione del singolo e non da un'utilizzazione del presidio sanitario per scopi diversi” (Cass. 31216/2024
e conf. Cass. 31217/2024, Cass. 31218/2024).
In applicazione dei principi richiamati non sussistono dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina dell'obbligo vaccinale previsto per il personale scolastico dall'art.
4-ter d.l. 44/2021 e le censure dell'appellante sul punto vanno disattese.
2.2 Quanto al lamentato contrasto della norma con l'art. 4 del
Regolamento CE n. 507 del 29 marzo 2006, l'appellante osserva di non avere contestato l'efficacia e la qualità dei vaccini anti- Covid-19, di cui è stata autorizzata l'immissione in commercio, bensì il fatto che, ai sensi della lett. c) dell'art. 4 citato, “il medicinale rispondesse ad esigenze mediche insoddisfatte” e ciò sul rilievo, non esaminato dal giudice di primo grado, dell'immissione in commercio di terapie alternative per combattere la malattia Covid-19.
2.2.1 La doglianza è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, nel motivare sul punto il
Tribunale ha operato un chiaro richiamo alla nota AIFA nella quale si è
14 evidenziato che “i vaccini anti COVID 19 sono oggetto di autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate sulla base di un protocollo preesistente e già utilizzato in passato in ambito europeo per una serie di medicinali destinati a soddisfare un elevato bisogno terapeutico insoddisfatto e ha concluso che «questa autorizzazione certifica che la sicurezza, l'efficacia e la qualità dei medicinali autorizzati, nel caso specifico del vaccino, sono comprovate e che i benefici sono superiori ai rischi»”. Nell'argomentazione del giudice è quindi contenuto il riferimento al fatto che si tratti di autorizzazione basata sul previo accertamento dell'esistenza di un “bisogno terapeutico insoddisfatto” da parte delle
Agenzie deputate a dette verifiche secondo il diritto UE.
In ogni caso, il richiamo dell'appellante ai farmaci alternativi che determinerebbero il venir meno di detto presupposto (ossia anticorpi monoclonali sotrovimab e combinazione anticorpale casirivimab- imdevimab nonché antivirali, molnupiravir e remdesivir) non è accompagnato da dati specifici in ordine al livello di piena soddisfazione del bisogno terapeutico connesso alla diffusione della malattia da COVID-19.
Anzi, dalle relative note AIFA prodotte dall'appellante emergono indicazioni all'impiego di detti farmaci che ne rivelano la portata tutt'altro che generalizzata e diffusa (quale la possibilità di somministrazione solo entro i primi giorni dal manifestarsi dei sintomi e a pazienti selezionati, ad alto rischio di malattia grave) e ne consegue l'inidoneità a comprovare l'assunto dell'appellante circa l'esistenza all'epoca di una valida alternativa terapeutica pienamente soddisfacente.
3.Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole dell'illegittimità della sospensione della retribuzione derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art.
4-ter d.l. 44/2001 per contrasto con gli artt. 2, 3, 35, 36 e 38 Cost., che tutelano il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa nonché a disporre di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di
15 infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per l'omesso riconoscimento del diritto alla percezione dell'assegno alimentare, contestando la correttezza del riferimento all'art. 500 d. lgs. 297/1994 e richiamando sul punto l'ordinanza del TAR Lazio, ordinanza 29 luglio 2022
n. 10372 (prod. 8), che ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter, commi 1 e 3, del d.l.
n. 44/2021 (articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 26 novembre
2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2022, n.
3) nella parte in cui prevede, per effetto dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, la sospensione dal servizio e la perdita della retribuzione per il personale della Polizia Penitenziaria, per contrasto con gli artt. dagli artt. 2,
3, 32 comma 2, Cost., della Costituzione, e comunque sotto il profilo della mancata previsione di un assegno alimentare per violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza.
3.1 I motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono infondati.
Anche in relazione alla legittimità della sospensione della retribuzione ai sensi dell'art.
4-ter d.l. 44/2021 e alla mancata erogazione dell'assegno alimentare, il Collegio si richiama alle seguenti argomentazioni svolte nel precedente di questa Corte già sopra citato, n. 24 del 2024.
“L'infondatezza delle pretese retributive e risarcitorie discende dalle conclusioni già illustrate nei punti che precedono circa la legittimità della disciplina cui si è pacificamente conformata l'Amministrazione datrice di lavoro nel sospendere il pagamento delle retribuzioni, senza che sia pertanto configurabile alcuna responsabilità nei confronti delle dipendenti inadempienti all'obbligo vaccinale.
In merito all'assegno alimentare, valgono le conclusioni cui è pervenuta la Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 2023, che ha affermato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
4-ter, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, sollevate in riferimento
16 agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui la norma, nel prevedere che, per il periodo di sospensione correlata al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, non sono dovuti la retribuzione né
“altro compenso o emolumento, comunque denominati”, esclude l'assegno alimentare.
Nella pronuncia la Corte ha in primo luogo rilevato che l'esclusione della retribuzione e di “qualunque altro emolumento”, incluso quindi l'assegno alimentare, deriva, come evidenziato dalla portata onnicomprensiva della locuzione impiegata, dalla natura funzionalmente sinallagmatica del rapporto di lavoro formalmente in essere e dal principio generale di corrispettività che presuppone lo svolgimento della prestazione lavorativa, salvo i casi di impossibilità dipendente dal rifiuto del datore di lavoro. Ha, quindi, escluso l'illegittimità costituzionale della norma per disparità di trattamento rispetto alla situazione del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del
1957 (o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto), trattandosi di istituti non comparabili in quanto in tali ipotesi la sospensione si configura come misura provvisoria e cautelare, diretta ad assicurare al lavoratore un sostegno temporaneo in attesa dell'esito dei paralleli procedimenti che potrebbero sfociare anche nella sua assoluzione da ogni responsabilità.
Il riconoscimento dell'assegno alimentare, previsto per le ipotesi in cui la temporanea impossibilità della prestazione dipende dalla volontà del datore di lavoro o da condotte del dipendente in via di accertamento suscettibili di incidere sulla prosecuzione del rapporto, non può dunque essere esteso anche al caso di specie, in cui la mancata prestazione lavorativa dipende esclusivamente dal rifiuto del lavoratore di dotarsi di necessari requisiti per la tutela della sicurezza.
Né, a contrario, può attribuirsi rilievo alla natura assistenziale e non retributiva dell'assegno, in quanto, come chiarito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza citata, è giustificato che l'accollo al datore
17 di lavoro della erogazione solidaristica (e dei relativi costi) sia limitato ai casi nei quali la prestazione è impedita per cause oggettive e non anche qualora dipenda esclusivamente da una scelta del lavoratore”.
Le conclusioni trovano piena conferma nella pronuncia resa dalla Corte
Costituzionale dopo il deposito dell'appello, n. 188 del 28.11.2024, con la quale sono state ritenute non fondate le questioni sollevate dal Tar Lazio con l'ordinanza richiamata dall'appellante nell'ultimo motivo di appello.
La Corte Costituzionale ha chiarito : “3.– In base alla disciplina delineata dal legislatore per far fronte all'emergenza pandemica, la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Conseguentemente, come già osservato da questa Corte, la sospensione del lavoratore che non avesse ottemperato all'obbligo vaccinale rappresentava per il datore di lavoro «l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale» (sentenza n. 15 del 2023): tale misura è, infatti, coerente con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Del pari, sul versante della posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 rientrava nel novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività.
Il datore di lavoro, dunque, era tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore dal momento dell'accertamento dell'inadempimento all'obbligo vaccinale e fino al suo assolvimento, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge.
La mancata sottoposizione a vaccinazione, determinando, nei termini suddetti, la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di
18 svolgere le proprie mansioni, comportava il venire meno (sia pure temporaneo) del sinallagma funzionale del contratto.
In applicazione del principio generale di corrispettività, l'assenza della prestazione lavorativa rende la previsione sulla mancata corresponsione della retribuzione così come di ogni altro compenso o emolumento
(sentenza n. 15 del 2023) non contrastante con gli invocati parametri.
4.– Né può giungersi a diverse conclusioni con specifico riferimento alla mancata erogazione dell'assegno alimentare.
Come già chiarito da questa Corte, l'effetto stabilito dalle disposizioni censurate, a norma delle quali al lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica «anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile»
(sentenza n. 15 del 2023).
Né possono ritenersi validi tertia comparationis le ipotesi – evocate dal giudice rimettente al fine di sostenere la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento – in cui sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle diposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) o al contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
19 In questi casi, invero, la sospensione è una misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e disposta cautelarmente nell'interesse pubblico, destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti;
il che rende improponibile la comparazione svolta dal giudice a quo (sentenza n. 15 del 2023). Come rimarcato da questa Corte nella suddetta sentenza,
«la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata». Diversamente da tali ipotesi, in cui
«il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto», nel caso in esame «è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile».
5.– Tali conclusioni – ha chiarito questa Corte nella medesima pronuncia – non vengono intaccate pur aderendo alla tesi della natura assistenziale, e non retributiva, dell'assegno alimentare, in quanto comunque non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa”.
4. Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere respinto.
La natura delle questioni e l'esistenza di orientamenti contrastanti in materia con plurimi interventi della Corte Costituzionale, l'ultimo dei quali sopravvenuto nel corso del presente giudizio, giustificano la
20 compensazione delle spese del grado.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Respinge l'appello;
Compensa tra le parti le spese del grado;
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Caterina Baisi Giuliana Melandri
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