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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 19/12/2024, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1004 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Manselli, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, in persona del ON legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Russo e Guido Verderosa, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 878/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 27 febbraio 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente
1 riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto depositato in data 6 ottobre 2023, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a
[...] quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero 878/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 27 febbraio 2023, con la quale era stato revocato il provvedimento monitorio - numero 1777/20- con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 351.392,43, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per prestazioni sanitarie eseguite negli anni
2013 e 2016 e per differenze tariffarie relative a prestazioni riabilitative effettuate nell'anno 2013, all ON
, che era stata condannata al pagamento della
[...] minor somma di euro 37.382,23, oltre interessi moratori ed un decimo (1/10) delle spese di lite, con compensazione dei residui nove decimi (9/10).
2. Costituitasi in giudizio, l ON impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, le parti venivano invitate ad interloquire -per la rilevanza che avrebbe potuto avere sull'esito del giudizio- riguardo alla sussistenza dell'accreditamento -provvisorio, transitorio o definitivo- in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata, ed alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali era stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratti.
4. All'esito della suddetta interlocuzione, la causa veniva
2 rimessa in decisione, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, previa concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da non è fondato Parte_1 ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con i quattro motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante ha fatto presente che: a) era stata illegittimamente applicata la regressione tariffaria con riferimento alle prestazioni erogate nell'anno 2013, spettandole
-diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado- il corrispettivo residuo non versatole dall ON
, la quale -come sarebbe stato suo onere- non aveva
[...] dimostrato -di tale regressione tariffaria- la sussistenza dei relativi presupposti e, quindi, aveva diritto all'intero importo preteso -pari ad euro 193.556,81- e non a quello -pari ad euro
37.382,23- riconosciutole;
b) altrettanto doveva dirsi con riferimento alle prestazioni erogate nell'anno 2016, non essendo stata dimostrata -anche in questo caso- la sussistenza dei presupposti per la regressione tariffaria e, quindi, aveva diritto -contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di
Salerno, che aveva in toto rigettato, sul punto, la sua domanda- all'importo preteso, pari ad euro 28.861,54; c) le era stato inopinatamente negato anche il diritto ad ottenere gli adeguamenti tariffari previsti per l'anno 2013, ammontanti ad euro 128.974,08, nonostante la disciplina regionale di settore, adottata nel corso dell'anno 2014, fosse applicabile anche alle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2013; d) non c'era stata pronuncia sulla domanda, da essa proposta in via subordinata,
3 tendente ad ottenere, ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, l'indennità per arricchimento senza causa (cfr. l'atto d'appello, alle pagine da 4 a 21).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in rilievo che:
a) quanto alle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2013, il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva un tetto di spesa, oltre il quale nulla poteva essere remunerato, per cui, tenuto conto di quanto fatturato dalla società opposta, era possibile riconoscerle il diritto ad ottenere solamente la somma di euro
37.382,23, corrispondente alla residua consistenza monetaria, rispetto al suddetto tetto di spesa, delle prestazioni erogabili;
b) quanto alle prestazioni eseguite nel corso dell'anno 2016, il tetto di spesa contrattualmente previsto era stato già superato, per cui nulla poteva essere riconosciuto a Parte_1
c) quanto, infine, agli adeguamenti tariffari relativi all'anno
2013, il decreto numero 89 dell'11 agosto 2014 del
Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania prevedeva espressamente che fossero applicabili a partire dal 1° gennaio
2014 (cfr. la sentenza impugnata, da pagina 3 a pagina 4).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, non essendo scalfite efficacemente, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio, dalle ragioni di doglianza articolate dalla società appellante.
5. Ed, infatti, con riferimento agli anni 2013 e 2016, il
Tribunale di Salerno ha ritenuto -valutando correttamente i dati rinvenienti nei documenti prodotti in giudizio- che l
[...]
, sulla quale gravava il relativo onere, ON
4 avesse dimostrato il superamento del tetto di spesa -salvo che in relazione alla minor somma riconosciuta, pari ad euro
37.382,23, per l'anno 2013- che era stato fissato contrattualmente per struttura (e non per macroarea), per cui aveva la possibilità -al di là di qualsivoglia Parte_1 condotta che avrebbe potuto astrattamente tenere l
[...]
, che il Giudice di primo grado, ancora ON una volta condivisibilmente, ha reputato esente da addebiti- di rendersi conto -tempo per tempo- delle prestazioni erogate e di quelle erogabili, in relazione al limite di spesa -ed, in termini quantitativi, delle prestazioni erogabili- stabilito pattiziamente.
Invero, l'assolvimento del suddetto onere probatorio non è evincibile solamente dalla nota numero 355/15 del 13 maggio
2015, dalla nota numero 87224 del 9 aprile 2018, dalla determina numero 106/15 del 29 giugno 2015 e dalla determina numero 12705 del 27 marzo 2018 (cfr., allegate in copia al fascicolo dell , i ON documenti ai quali si è fatto cenno), ma anche dalle fatture prodotte in giudizio dalla stessa società appellante (cfr., allegate in copia al fascicolo de le fatture Parte_1 inerenti alle prestazioni erogate), richiamate, con riferimento a ciascun mese degli anni 2013 e 2016, anche nei prospetti di liquidazione -con l'indicazione del numero, della data e dell'importo di ciascuna fattura- versati in atti (cfr., allegati in copia al fascicolo dell , i ON prospetti di liquidazione inerenti agli anni 2013 e 2016, or ora menzionati).
5.1. Vale la pena di evidenziare, a questo proposito, che il
Giudice di primo grado, esaminando la documentazione sottoposta alla sua attenzione, ha ricostruito -dandone atto in
5 maniera esplicita nella motivazione della decisione ed indicandolo in modo preciso nell'ammontare- il “fatturato” della società appellante, la quale, per un verso, non ha illustrato le ragioni per cui la ricostruzione effettuata dal Tribunale di
Salerno sarebbe, in parte qua, erronea o ingiusta, a maggior ragione considerando che l'onere di specificità dei motivi di gravame le avrebbe imposto di farsi carico anche degli elementi tratti, in prime cure, dalla suddetta documentazione, enunciando come e perché, avuto riguardo ad essa, da valutare o interpretare diversamente, non sarebbe stato possibile addivenire alle conclusioni trasfuse nel dictum giudiziale (cfr. Cass. civ. n. 2461/19), e, per altro verso, non ha contestato -e ciò fin dal giudizio di primo grado, ma anche in sede di gravame- quella documentazione -ed il suo precipuo contenuto- in maniera chiara, precisa e dettagliata, spiegando perché non fosse veritiera e, quindi, rappresentativa del suo reale fatturato, mai specificato, del resto, attraverso l'enunciazione della sua esatta consistenza, non corrispondente a quella evincibile da tale documentazione e, nel contempo, a quella determinata dal Tribunale di Salerno, essendosi limitata genericamente a revocare in dubbio che fosse stato dimostrato
-da parte dell il superamento ON dei tetti di spesa inerenti agli anni 2013 e 2016.
Il Giudice di primo grado, oltre tutto, ha giustapposto, dopo aver accertato, nei termini poc'anzi ricordati, il fatturato de
[...]
i dati desumibili dalla summenzionata Parte_1 documentazione a quelli riportati, quale tetto di spesa, nei contratti stipulati per l'anno 2013 e per l'anno 2016, rilevandone il superamento, evincibile da una semplice scorsa degli accordi intervenuti tra le parti, in quanto nei suddetti
6 contratti è fissato, in termini monetari, il tetto di spesa -ad ulteriore riprova della possibilità, palesemente agevole, se non addirittura immediata, per la struttura privata, di avvedersi del suo superamento- relativo alla società appellante -e, quindi, come si è già avuto modo di dire, secondo il criterio dell'indicazione per singola struttura e non per macroarea- ed il numero delle prestazioni -ambulatoriali e domiciliari- da essa erogabili (cfr., allegati in copia ai fascicoli di entrambe le parti, i contratti del 20 novembre 2013 e del 7 dicembre 2016).
5.2. Quanto agli adeguamenti tariffari relativi all'anno 2013, deve mettersi in rilievo che il decreto numero 153 del 29 dicembre 2014 del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione
Campania ha rettificato le tariffe previste dal precedente decreto numero 89 dell'11 agosto 2014, con riferimento alle prestazioni residenziali e semi-residenziali, diverse, quindi, rispetto a quelle contrattualmente pattuite, ambulatoriali e domiciliari, ma ha esteso l'applicabilità delle tariffe -e, quindi, anche di quelle previste per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari- fissate con il precedente decreto -numero 89 dell'11 agosto 2014- anche al periodo antecedente, nel quale era ricompreso anche l'anno 2013.
Ciò non di meno, non ha diritto ai Parte_1 succitati adeguamenti tariffari, se solo si considera che, secondo quanto le parti hanno espressamente pattuito con la sottoscrizione dei contratti del 20 novembre 2013 e del 7 dicembre 2016, le eventuali modifiche dei valori tariffari non avrebbero mai potuto comportare il superamento del tetto di spesa (che, per l'anno 2013, è già stato raggiunto con il riconoscimento della somma di euro 37.382,23), in linea,
7 d'altro canto, con il principio di invarianza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari, affermato sia in giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons Stato n. 6264/21), sia in giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 4757/24).
6. E ciò senza considerare in alcun modo -atteso che quanto si è fin qui detto già rende infondato il gravame- che il decreto di accreditamento istituzionale versato in atti (cfr. allegato in copia al fascicolo della società appellante, il decreto numero
142 del 31 ottobre 2014) è successivo a tutte le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2013, né - Parte_1 ancorché le parti siano state sollecitate ad interloquire sul punto- ha versato in atti documentazione comprovante la sussistenza di un antecedente provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente regionale a ciò deputato, mentre i contratti stipulati dalle parti, in data 20 novembre
2013 ed in data 7 dicembre 2016, risalgono ad epoca successiva all'erogazione di gran parte delle prestazioni per le quali è stato invocato il pagamento del corrispettivo residuo e la corresponsione degli adeguamenti tariffari (cfr., allegati in copia al fascicolo de i contratti del 20 Parte_1 novembre 2013 e 7 dicembre 2016).
Per le prestazioni erogate prima della loro stipula - analogamente, del resto, a quelle effettuate prima dell'adozione del provvedimento di accreditamento- non sarebbe possibile -al di là di quanto in essi previsto con riferimento alla loro efficacia temporale- applicarli retroattivamente, per i rigorosi vincoli formali -consustanziali alla genesi stessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione e ridondante, quindi, in mancanza di siffatti requisiti formali, nella nullità- che impongono l'adozione
8 della forma scritta ad substantiam e che permettono di escludere che, in subiecta materia, sia ipotizzabile qualsivoglia forma di sanatoria, convalida o ratifica, né, tanto meno, alcun atto ricognitivo ad opera delle parti, che abiliti in qualunque modo a disciplinare ex post -meno che mai attribuendogli validità ed efficacia- prestazioni già del tutto eseguite (cfr., in ordine all'impossibilità di discettare di una efficacia retroattiva dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, con riferimento, peraltro, proprio ad una vicenda inerente alla sottoscrizione di contratti ad opera delle Parte_2
Cass. civ. n. 8722/24), a maggior ragione considerando
[...] che l'articolo 8 quinquies, ultimo comma, del decreto legislativo numero 502 del 1992, in virtù di un precetto che costituisce evidentemente un monito per tutti i protagonisti coinvolti, perché presidio di efficienza, trasparenza e legalità, prevede addirittura che l'accreditamento stesso sia sospeso fino a quando non avvenga la stipula dei summenzionati accordi contrattuali.
6.1. Ed, invero, riscontrata, agli atti, la mancanza -in relazione al periodo in hac sede preso in esame- di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente regionale a ciò deputato, e di accordi contrattuali, antecedenti a tutte le prestazioni dedotte in giudizio, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata -questione non dibattuta affatto in prime cure, né oggetto di domanda o eccezione e, quindi, in mancanza di formazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ. n. 24358/18, Cass. civ. n.
40276/21 e Cass. civ. n. 50/23)- le parti, con ordinanza del 12 aprile 2024, sono state invitate ad interloquire sul punto (cfr.
9 l'ordinanza alla quale si è fatto testé cenno, a pagina 1).
In seguito ad essa, tuttavia, la società appellante si è limitata a richiamare il deposito dei contratti stipulati in data
20 novembre 2013 ed in data 7 dicembre 2016 ed a sostenere che, antecedentemente al 31 ottobre 2014, aveva erogato prestazioni, essendo “già precedentemente in convenzione … in base alla deliberazione del direttore generale dell'allora
[...]
numero 1527 del 7 ottobre 2002”, con la quale erano Parte_3 state stabilite “le capacità operative dei centri operanti nell
[...]
” (cfr. le note di trattazione scritta depositate in data Parte_3
3 ottobre 2024, a pagina 1), che, tuttavia, non consiste in un vero e proprio provvedimento di accreditamento, ma di un atto con il quale sono state -appunto- meramente stabilite tali
“capacità operative”.
6.2. E, quindi, non essendo stato depositato alcun provvedimento di accreditamento, antecedente al 31 ottobre
2014, emanato, secondo i canoni espressamente stabiliti dalla legge, dall'ente regionale a ciò deputato, non sarebbe possibile reputare adeguatamente fornita -con precipuo riferimento alle prestazioni dedotte in giudizio- la dimostrazione della sussistenza di uno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società appellante.
Ed altrettanto dovrebbe dirsi con riferimento agli accordi contrattuali versati in atti, stipulati, come si è già avuto modo di dire, in data 20 novembre 2013 ed in data 7 dicembre 2016, ad ulteriore riprova dell'impossibilità di dire con certezza, con riferimento alle prestazioni erogate e per le quali è stato chiesto il corrispettivo residuo dovuto o l'adeguamento tariffario, che risalgano ad un'epoca successiva a quella in cui era stato adottato il provvedimento di accreditamento ed erano
10 stati stipulati i previsti accordi contrattuali, anche perché, in relazione alle prestazioni eseguite nel corso del mese di dicembre 2016, non sarebbe possibile, avuto riguardo alla documentazione prodotta in giudizio, stabilire esattamente quali -e per quale ammontare- sarebbero state eseguite prima del 7 dicembre 2016 e quali, invece, dopo il 7 dicembre 2016.
7. Le conclusioni alle quali si è pervenuti non sono suscettibili di essere infirmate dalle argomentazioni, articolate da riguardo alla sussistenza dei Parte_1 presupposti richiesti ai fini dell'emissione di una condanna - sollecitata in via subordinata- al pagamento dell'indennizzo disciplinato dall'articolo 2041 del codice civile.
7.1. Ed, infatti, l'indennità di cui all'articolo 2041 del codice civile dovrebbe essere liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (depauperatio), con esclusione di quanto l'esecutore della prestazione avrebbe percepito se avesse avuto diritto al corrispettivo in virtù dell'adempimento contrattuale e, quindi, con esclusione anche del profitto che ne avrebbe ricavato e di ogni altra posta volta ad assicurare al contraente quanto si riprometteva di ricavare dall'adempimento (cfr. Cass. civ. n. 20648/11, Cass. civ. n. 23780/14, Cass. civ. n.
11446/17, Cass. civ. n. 20884/18 e Cass. civ. n. 12702/19).
Nel caso di specie, la società appellante ha impetrato l'applicazione dell'articolo 2041 del codice civile evocando meramente, a sostegno dei suoi assunti, l'omessa corresponsione del prezzo residuo e degli adeguamenti tariffari in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate, tanto è vero che ha quantificato la diminuzione patrimoniale indennizzabile proprio in virtù dell'ammontare che le sarebbe spettato se tale corrispettivo residuo e tali incrementi tariffari le fossero stati
11 attribuiti.
Tuttavia, il corrispettivo residuo e gli adeguamenti tariffari nulla hanno a che vedere con una vera e propria depauperatio
e, cioè, con una perdita patrimoniale correlata ai costi sostenuti per eseguire le prestazioni e non, invece, all'utilità che sarebbe dovuta scaturire -secondo gli auspici della società appellante- dall'esecuzione dei contratti, non essendo mai stato nemmeno allegato, prima ancora che comprovato, anche solo in termini induttivi o presuntivi, che le somme che sarebbero dovute essere versate fossero destinate o fossero funzionali, in concreto, a ripianare i costi occorsi per l'esecuzione delle prestazioni.
Il corrispettivo residuo e le differenze tariffarie, infatti, avrebbero incrementato l'ammontare spettante alla società appellante e, quindi, avrebbero permesso a quest'ultima di incassare importi maggiori rispetto a quelli ricevuti, ma non certo -non essendo stato, come si è detto, nemmeno allegato, oltre che comprovato- di far fronte ai costi delle prestazioni, per la cui esecuzione, peraltro, aveva evidentemente approntato tutti i fattori della produzione necessari, al di là del corrispettivo residuo invocato e delle differenze tariffarie agognate.
Il ristoro assicurato dall'indennità di cui all'articolo 2041 del codice civile, d'altro canto, non è quantificabile monetariamente attraverso il recepimento delle tariffe applicabili ad una determinata prestazione, ma, tutt'al più, di quelle tariffe depurate da quella parte del loro ammontare che ne integra l'utilità contrattuale, perché l'istituto non mira a ristabilire la situazione in cui si sarebbe trovato il contraente qualora il contratto fosse stato eseguito, ma solo ad
12 indennizzarlo nei limiti della sua depauperatio e del -correlato- altrui arricchimento.
7.2. Ed, a proposito di tale arricchimento e, cioè, dell'asserito arricchimento dell ON
, non è stato, in maniera piena ed incontrovertibile, per
[...] niente dimostrato, non essendo affatto detto -a tacer d'altro- che i pazienti che si sono affidati a si Parte_1 sarebbero -tutti o in parte ed, in questo caso, per quanta parte- rivolti, al fine di ottenere le prestazioni sanitarie de quibus, all e non invece a ON strutture, anche non convenzionate, in tal modo risultando incerto, sia nell'an, che nel quantum, anche l'eventuale risparmio di spesa che sarebbe potuto maturare in favore dell . ON
E ciò senza considerare che, pure a volere ritenere ipotizzabile un arricchimento, l'esecuzione di prestazioni oltre il limite di spesa pattuito (cfr. Cass. civ. n. 27010/24) -o senza accreditamento e senza contratto (cfr. Cass. civ. n. 16980/24)- sarebbe “imposto”, perché aventi ad oggetto -quelle prestazioni- attività eseguite in contrasto con i presupposti all'uopo espressamente previsti dalla legge, riconducibili a valori primari dell'ordinamento, e, quindi, non remunerabili in alcun modo, nemmeno nelle forme dell'indennizzo di cui all'articolo 2041 del codice civile.
8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato.
9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono
13 liquidate in dispositivo.
10. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società appellante alla refusione, in favore dell' , delle spese di lite, che ON liquida in euro 10.100,00 per compensi di avvocato, oltre
Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da
14 parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 17 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1004 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Manselli, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
E
, in persona del ON legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Russo e Guido Verderosa, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 878/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 27 febbraio 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente
1 riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto depositato in data 6 ottobre 2023, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a
[...] quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero 878/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 27 febbraio 2023, con la quale era stato revocato il provvedimento monitorio - numero 1777/20- con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 351.392,43, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per prestazioni sanitarie eseguite negli anni
2013 e 2016 e per differenze tariffarie relative a prestazioni riabilitative effettuate nell'anno 2013, all ON
, che era stata condannata al pagamento della
[...] minor somma di euro 37.382,23, oltre interessi moratori ed un decimo (1/10) delle spese di lite, con compensazione dei residui nove decimi (9/10).
2. Costituitasi in giudizio, l ON impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, le parti venivano invitate ad interloquire -per la rilevanza che avrebbe potuto avere sull'esito del giudizio- riguardo alla sussistenza dell'accreditamento -provvisorio, transitorio o definitivo- in virtù di un provvedimento all'uopo emanato dall'autorità a ciò deputata, ed alla validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali era stato sollecitato il pagamento, anche antecedenti a quello di stipula dei contratti.
4. All'esito della suddetta interlocuzione, la causa veniva
2 rimessa in decisione, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, previa concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da non è fondato Parte_1 ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
2. Con i quattro motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, la società appellante ha fatto presente che: a) era stata illegittimamente applicata la regressione tariffaria con riferimento alle prestazioni erogate nell'anno 2013, spettandole
-diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado- il corrispettivo residuo non versatole dall ON
, la quale -come sarebbe stato suo onere- non aveva
[...] dimostrato -di tale regressione tariffaria- la sussistenza dei relativi presupposti e, quindi, aveva diritto all'intero importo preteso -pari ad euro 193.556,81- e non a quello -pari ad euro
37.382,23- riconosciutole;
b) altrettanto doveva dirsi con riferimento alle prestazioni erogate nell'anno 2016, non essendo stata dimostrata -anche in questo caso- la sussistenza dei presupposti per la regressione tariffaria e, quindi, aveva diritto -contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di
Salerno, che aveva in toto rigettato, sul punto, la sua domanda- all'importo preteso, pari ad euro 28.861,54; c) le era stato inopinatamente negato anche il diritto ad ottenere gli adeguamenti tariffari previsti per l'anno 2013, ammontanti ad euro 128.974,08, nonostante la disciplina regionale di settore, adottata nel corso dell'anno 2014, fosse applicabile anche alle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2013; d) non c'era stata pronuncia sulla domanda, da essa proposta in via subordinata,
3 tendente ad ottenere, ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, l'indennità per arricchimento senza causa (cfr. l'atto d'appello, alle pagine da 4 a 21).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva messo in rilievo che:
a) quanto alle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2013, il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva un tetto di spesa, oltre il quale nulla poteva essere remunerato, per cui, tenuto conto di quanto fatturato dalla società opposta, era possibile riconoscerle il diritto ad ottenere solamente la somma di euro
37.382,23, corrispondente alla residua consistenza monetaria, rispetto al suddetto tetto di spesa, delle prestazioni erogabili;
b) quanto alle prestazioni eseguite nel corso dell'anno 2016, il tetto di spesa contrattualmente previsto era stato già superato, per cui nulla poteva essere riconosciuto a Parte_1
c) quanto, infine, agli adeguamenti tariffari relativi all'anno
2013, il decreto numero 89 dell'11 agosto 2014 del
Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania prevedeva espressamente che fossero applicabili a partire dal 1° gennaio
2014 (cfr. la sentenza impugnata, da pagina 3 a pagina 4).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, non essendo scalfite efficacemente, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con gli elementi fattuali emersi nel corso del giudizio, dalle ragioni di doglianza articolate dalla società appellante.
5. Ed, infatti, con riferimento agli anni 2013 e 2016, il
Tribunale di Salerno ha ritenuto -valutando correttamente i dati rinvenienti nei documenti prodotti in giudizio- che l
[...]
, sulla quale gravava il relativo onere, ON
4 avesse dimostrato il superamento del tetto di spesa -salvo che in relazione alla minor somma riconosciuta, pari ad euro
37.382,23, per l'anno 2013- che era stato fissato contrattualmente per struttura (e non per macroarea), per cui aveva la possibilità -al di là di qualsivoglia Parte_1 condotta che avrebbe potuto astrattamente tenere l
[...]
, che il Giudice di primo grado, ancora ON una volta condivisibilmente, ha reputato esente da addebiti- di rendersi conto -tempo per tempo- delle prestazioni erogate e di quelle erogabili, in relazione al limite di spesa -ed, in termini quantitativi, delle prestazioni erogabili- stabilito pattiziamente.
Invero, l'assolvimento del suddetto onere probatorio non è evincibile solamente dalla nota numero 355/15 del 13 maggio
2015, dalla nota numero 87224 del 9 aprile 2018, dalla determina numero 106/15 del 29 giugno 2015 e dalla determina numero 12705 del 27 marzo 2018 (cfr., allegate in copia al fascicolo dell , i ON documenti ai quali si è fatto cenno), ma anche dalle fatture prodotte in giudizio dalla stessa società appellante (cfr., allegate in copia al fascicolo de le fatture Parte_1 inerenti alle prestazioni erogate), richiamate, con riferimento a ciascun mese degli anni 2013 e 2016, anche nei prospetti di liquidazione -con l'indicazione del numero, della data e dell'importo di ciascuna fattura- versati in atti (cfr., allegati in copia al fascicolo dell , i ON prospetti di liquidazione inerenti agli anni 2013 e 2016, or ora menzionati).
5.1. Vale la pena di evidenziare, a questo proposito, che il
Giudice di primo grado, esaminando la documentazione sottoposta alla sua attenzione, ha ricostruito -dandone atto in
5 maniera esplicita nella motivazione della decisione ed indicandolo in modo preciso nell'ammontare- il “fatturato” della società appellante, la quale, per un verso, non ha illustrato le ragioni per cui la ricostruzione effettuata dal Tribunale di
Salerno sarebbe, in parte qua, erronea o ingiusta, a maggior ragione considerando che l'onere di specificità dei motivi di gravame le avrebbe imposto di farsi carico anche degli elementi tratti, in prime cure, dalla suddetta documentazione, enunciando come e perché, avuto riguardo ad essa, da valutare o interpretare diversamente, non sarebbe stato possibile addivenire alle conclusioni trasfuse nel dictum giudiziale (cfr. Cass. civ. n. 2461/19), e, per altro verso, non ha contestato -e ciò fin dal giudizio di primo grado, ma anche in sede di gravame- quella documentazione -ed il suo precipuo contenuto- in maniera chiara, precisa e dettagliata, spiegando perché non fosse veritiera e, quindi, rappresentativa del suo reale fatturato, mai specificato, del resto, attraverso l'enunciazione della sua esatta consistenza, non corrispondente a quella evincibile da tale documentazione e, nel contempo, a quella determinata dal Tribunale di Salerno, essendosi limitata genericamente a revocare in dubbio che fosse stato dimostrato
-da parte dell il superamento ON dei tetti di spesa inerenti agli anni 2013 e 2016.
Il Giudice di primo grado, oltre tutto, ha giustapposto, dopo aver accertato, nei termini poc'anzi ricordati, il fatturato de
[...]
i dati desumibili dalla summenzionata Parte_1 documentazione a quelli riportati, quale tetto di spesa, nei contratti stipulati per l'anno 2013 e per l'anno 2016, rilevandone il superamento, evincibile da una semplice scorsa degli accordi intervenuti tra le parti, in quanto nei suddetti
6 contratti è fissato, in termini monetari, il tetto di spesa -ad ulteriore riprova della possibilità, palesemente agevole, se non addirittura immediata, per la struttura privata, di avvedersi del suo superamento- relativo alla società appellante -e, quindi, come si è già avuto modo di dire, secondo il criterio dell'indicazione per singola struttura e non per macroarea- ed il numero delle prestazioni -ambulatoriali e domiciliari- da essa erogabili (cfr., allegati in copia ai fascicoli di entrambe le parti, i contratti del 20 novembre 2013 e del 7 dicembre 2016).
5.2. Quanto agli adeguamenti tariffari relativi all'anno 2013, deve mettersi in rilievo che il decreto numero 153 del 29 dicembre 2014 del Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione
Campania ha rettificato le tariffe previste dal precedente decreto numero 89 dell'11 agosto 2014, con riferimento alle prestazioni residenziali e semi-residenziali, diverse, quindi, rispetto a quelle contrattualmente pattuite, ambulatoriali e domiciliari, ma ha esteso l'applicabilità delle tariffe -e, quindi, anche di quelle previste per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari- fissate con il precedente decreto -numero 89 dell'11 agosto 2014- anche al periodo antecedente, nel quale era ricompreso anche l'anno 2013.
Ciò non di meno, non ha diritto ai Parte_1 succitati adeguamenti tariffari, se solo si considera che, secondo quanto le parti hanno espressamente pattuito con la sottoscrizione dei contratti del 20 novembre 2013 e del 7 dicembre 2016, le eventuali modifiche dei valori tariffari non avrebbero mai potuto comportare il superamento del tetto di spesa (che, per l'anno 2013, è già stato raggiunto con il riconoscimento della somma di euro 37.382,23), in linea,
7 d'altro canto, con il principio di invarianza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari, affermato sia in giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons Stato n. 6264/21), sia in giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 4757/24).
6. E ciò senza considerare in alcun modo -atteso che quanto si è fin qui detto già rende infondato il gravame- che il decreto di accreditamento istituzionale versato in atti (cfr. allegato in copia al fascicolo della società appellante, il decreto numero
142 del 31 ottobre 2014) è successivo a tutte le prestazioni erogate nel corso dell'anno 2013, né - Parte_1 ancorché le parti siano state sollecitate ad interloquire sul punto- ha versato in atti documentazione comprovante la sussistenza di un antecedente provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente regionale a ciò deputato, mentre i contratti stipulati dalle parti, in data 20 novembre
2013 ed in data 7 dicembre 2016, risalgono ad epoca successiva all'erogazione di gran parte delle prestazioni per le quali è stato invocato il pagamento del corrispettivo residuo e la corresponsione degli adeguamenti tariffari (cfr., allegati in copia al fascicolo de i contratti del 20 Parte_1 novembre 2013 e 7 dicembre 2016).
Per le prestazioni erogate prima della loro stipula - analogamente, del resto, a quelle effettuate prima dell'adozione del provvedimento di accreditamento- non sarebbe possibile -al di là di quanto in essi previsto con riferimento alla loro efficacia temporale- applicarli retroattivamente, per i rigorosi vincoli formali -consustanziali alla genesi stessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione e ridondante, quindi, in mancanza di siffatti requisiti formali, nella nullità- che impongono l'adozione
8 della forma scritta ad substantiam e che permettono di escludere che, in subiecta materia, sia ipotizzabile qualsivoglia forma di sanatoria, convalida o ratifica, né, tanto meno, alcun atto ricognitivo ad opera delle parti, che abiliti in qualunque modo a disciplinare ex post -meno che mai attribuendogli validità ed efficacia- prestazioni già del tutto eseguite (cfr., in ordine all'impossibilità di discettare di una efficacia retroattiva dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, con riferimento, peraltro, proprio ad una vicenda inerente alla sottoscrizione di contratti ad opera delle Parte_2
Cass. civ. n. 8722/24), a maggior ragione considerando
[...] che l'articolo 8 quinquies, ultimo comma, del decreto legislativo numero 502 del 1992, in virtù di un precetto che costituisce evidentemente un monito per tutti i protagonisti coinvolti, perché presidio di efficienza, trasparenza e legalità, prevede addirittura che l'accreditamento stesso sia sospeso fino a quando non avvenga la stipula dei summenzionati accordi contrattuali.
6.1. Ed, invero, riscontrata, agli atti, la mancanza -in relazione al periodo in hac sede preso in esame- di un provvedimento di accreditamento, emanato dall'ente regionale a ciò deputato, e di accordi contrattuali, antecedenti a tutte le prestazioni dedotte in giudizio, nell'ambito della doverosa verifica attinente alla sussistenza o meno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata -questione non dibattuta affatto in prime cure, né oggetto di domanda o eccezione e, quindi, in mancanza di formazione del giudicato interno, rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ. n. 24358/18, Cass. civ. n.
40276/21 e Cass. civ. n. 50/23)- le parti, con ordinanza del 12 aprile 2024, sono state invitate ad interloquire sul punto (cfr.
9 l'ordinanza alla quale si è fatto testé cenno, a pagina 1).
In seguito ad essa, tuttavia, la società appellante si è limitata a richiamare il deposito dei contratti stipulati in data
20 novembre 2013 ed in data 7 dicembre 2016 ed a sostenere che, antecedentemente al 31 ottobre 2014, aveva erogato prestazioni, essendo “già precedentemente in convenzione … in base alla deliberazione del direttore generale dell'allora
[...]
numero 1527 del 7 ottobre 2002”, con la quale erano Parte_3 state stabilite “le capacità operative dei centri operanti nell
[...]
” (cfr. le note di trattazione scritta depositate in data Parte_3
3 ottobre 2024, a pagina 1), che, tuttavia, non consiste in un vero e proprio provvedimento di accreditamento, ma di un atto con il quale sono state -appunto- meramente stabilite tali
“capacità operative”.
6.2. E, quindi, non essendo stato depositato alcun provvedimento di accreditamento, antecedente al 31 ottobre
2014, emanato, secondo i canoni espressamente stabiliti dalla legge, dall'ente regionale a ciò deputato, non sarebbe possibile reputare adeguatamente fornita -con precipuo riferimento alle prestazioni dedotte in giudizio- la dimostrazione della sussistenza di uno dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata dalla società appellante.
Ed altrettanto dovrebbe dirsi con riferimento agli accordi contrattuali versati in atti, stipulati, come si è già avuto modo di dire, in data 20 novembre 2013 ed in data 7 dicembre 2016, ad ulteriore riprova dell'impossibilità di dire con certezza, con riferimento alle prestazioni erogate e per le quali è stato chiesto il corrispettivo residuo dovuto o l'adeguamento tariffario, che risalgano ad un'epoca successiva a quella in cui era stato adottato il provvedimento di accreditamento ed erano
10 stati stipulati i previsti accordi contrattuali, anche perché, in relazione alle prestazioni eseguite nel corso del mese di dicembre 2016, non sarebbe possibile, avuto riguardo alla documentazione prodotta in giudizio, stabilire esattamente quali -e per quale ammontare- sarebbero state eseguite prima del 7 dicembre 2016 e quali, invece, dopo il 7 dicembre 2016.
7. Le conclusioni alle quali si è pervenuti non sono suscettibili di essere infirmate dalle argomentazioni, articolate da riguardo alla sussistenza dei Parte_1 presupposti richiesti ai fini dell'emissione di una condanna - sollecitata in via subordinata- al pagamento dell'indennizzo disciplinato dall'articolo 2041 del codice civile.
7.1. Ed, infatti, l'indennità di cui all'articolo 2041 del codice civile dovrebbe essere liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale (depauperatio), con esclusione di quanto l'esecutore della prestazione avrebbe percepito se avesse avuto diritto al corrispettivo in virtù dell'adempimento contrattuale e, quindi, con esclusione anche del profitto che ne avrebbe ricavato e di ogni altra posta volta ad assicurare al contraente quanto si riprometteva di ricavare dall'adempimento (cfr. Cass. civ. n. 20648/11, Cass. civ. n. 23780/14, Cass. civ. n.
11446/17, Cass. civ. n. 20884/18 e Cass. civ. n. 12702/19).
Nel caso di specie, la società appellante ha impetrato l'applicazione dell'articolo 2041 del codice civile evocando meramente, a sostegno dei suoi assunti, l'omessa corresponsione del prezzo residuo e degli adeguamenti tariffari in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate, tanto è vero che ha quantificato la diminuzione patrimoniale indennizzabile proprio in virtù dell'ammontare che le sarebbe spettato se tale corrispettivo residuo e tali incrementi tariffari le fossero stati
11 attribuiti.
Tuttavia, il corrispettivo residuo e gli adeguamenti tariffari nulla hanno a che vedere con una vera e propria depauperatio
e, cioè, con una perdita patrimoniale correlata ai costi sostenuti per eseguire le prestazioni e non, invece, all'utilità che sarebbe dovuta scaturire -secondo gli auspici della società appellante- dall'esecuzione dei contratti, non essendo mai stato nemmeno allegato, prima ancora che comprovato, anche solo in termini induttivi o presuntivi, che le somme che sarebbero dovute essere versate fossero destinate o fossero funzionali, in concreto, a ripianare i costi occorsi per l'esecuzione delle prestazioni.
Il corrispettivo residuo e le differenze tariffarie, infatti, avrebbero incrementato l'ammontare spettante alla società appellante e, quindi, avrebbero permesso a quest'ultima di incassare importi maggiori rispetto a quelli ricevuti, ma non certo -non essendo stato, come si è detto, nemmeno allegato, oltre che comprovato- di far fronte ai costi delle prestazioni, per la cui esecuzione, peraltro, aveva evidentemente approntato tutti i fattori della produzione necessari, al di là del corrispettivo residuo invocato e delle differenze tariffarie agognate.
Il ristoro assicurato dall'indennità di cui all'articolo 2041 del codice civile, d'altro canto, non è quantificabile monetariamente attraverso il recepimento delle tariffe applicabili ad una determinata prestazione, ma, tutt'al più, di quelle tariffe depurate da quella parte del loro ammontare che ne integra l'utilità contrattuale, perché l'istituto non mira a ristabilire la situazione in cui si sarebbe trovato il contraente qualora il contratto fosse stato eseguito, ma solo ad
12 indennizzarlo nei limiti della sua depauperatio e del -correlato- altrui arricchimento.
7.2. Ed, a proposito di tale arricchimento e, cioè, dell'asserito arricchimento dell ON
, non è stato, in maniera piena ed incontrovertibile, per
[...] niente dimostrato, non essendo affatto detto -a tacer d'altro- che i pazienti che si sono affidati a si Parte_1 sarebbero -tutti o in parte ed, in questo caso, per quanta parte- rivolti, al fine di ottenere le prestazioni sanitarie de quibus, all e non invece a ON strutture, anche non convenzionate, in tal modo risultando incerto, sia nell'an, che nel quantum, anche l'eventuale risparmio di spesa che sarebbe potuto maturare in favore dell . ON
E ciò senza considerare che, pure a volere ritenere ipotizzabile un arricchimento, l'esecuzione di prestazioni oltre il limite di spesa pattuito (cfr. Cass. civ. n. 27010/24) -o senza accreditamento e senza contratto (cfr. Cass. civ. n. 16980/24)- sarebbe “imposto”, perché aventi ad oggetto -quelle prestazioni- attività eseguite in contrasto con i presupposti all'uopo espressamente previsti dalla legge, riconducibili a valori primari dell'ordinamento, e, quindi, non remunerabili in alcun modo, nemmeno nelle forme dell'indennizzo di cui all'articolo 2041 del codice civile.
8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato.
9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono
13 liquidate in dispositivo.
10. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la società appellante alla refusione, in favore dell' , delle spese di lite, che ON liquida in euro 10.100,00 per compensi di avvocato, oltre
Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da
14 parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 17 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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