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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1417/2024 promossa da
, C.F. nata a [...], il [...] e residente in [...] in Forlimpopoli (FC), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia Semprini (pec e Gloria Parigi (pec ) ed Email_1 Email_2 elettivamente domiciliata nello studio dei predetti difensori sito in Via M. Missirini n. 6 in Forlì (FC) APPELLANTE
C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2 4 in Forlimpopoli (FC), rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Vaccari (pec
) elettivamente domiciliato nello studio del predetto Email_3 difensori sito in Viale Matteotti n. 105 in Forlì (FC)
APPELLATA
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 720/2024 del Tribunale di Forlì emessa nella causa civile recante RG n. 942/2020 in data 25.7.2024 e pubblicata in data 1.8.2024
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente che siano accolte le condizioni di cui al foglio depositato in via telematica in data 9.6.2025 sotto il titolo di “Foglio di PRECISAZIONE
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI con NOTE CONGIUNTE A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DE QUO”:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 CP_1
CONDIZIONI
- Il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra l'importo mensile di € 400,00 a titolo CP_1 Parte_1
Per_ di concorso nel mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente con rivalutazione
ISTAT a decorrere dalla sentenza di primo grado. RS
- La figlia minore resterà collocata presso la casa paterna, liberamente organizzandosi -previo congruo avviso al padre- per frequentare la madre e con mantenimento diretto della medesima da RS parte dei genitori. Qualora la figlia minore dovesse tornare a vivere stabilmente presso la casa materna, il sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo mensile di € 400,00 a titolo di CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della stessa, con rivalutazione ISTAT a decorrere dalla sentenza di primo grado, fino a quando la stessa non sarà economicamente autonoma ed autosufficiente.
- Le spese straordinarie che si sosterranno nell'interesse delle figlie saranno suddivise, come da sentenza di primo grado, nella misura del 70% a carico dello e del 30% a carico della CP_1
Parte_1
RS
- In ordine al mantenimento di il Sig. rinuncia a ripetere il contributo che la Sig.ra CP_1 avrebbe dovuto corrispondergli per il pregresso in virtù della sentenza di primo grado, Parte_1 rinunziando altresì, per il futuro, a detto onere di pagamento (pari ad euro 100,00) posto a carico della in forza della sentenza n.720/2024 del Tribunale di Forlì. Parte_1
- La Sig.ra rinuncia alla domanda di addebito, spiegata nei confronti del marito. Parte_1
- La Sig.ra rinuncia al proprio contributo al mantenimento, fissato dal Tribunale forlivese in Parte_1
€ 200,00 mensili e posto a carico del sig. CP_1
- I Sigg. e si impegnano, infine, a rimettere tutte le denunce penali ancora pendenti al Parte_1 CP_1 momento della sottoscrizione del presente atto.
- Spese di lite interamente compensate tra le parti e con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con sentenza n. 720/2024 emessa in data 25.7.2024 e pubblicata il 1/8/2024 il Tribunale di Forlì, avendo già con sentenza parziale n. 862/2021 emessa in data 14.7.2021 e pubblicata in data 5.8.2021 pronunciato la separazione personale dei coniugi a suo tempo unitisi in matrimonio il 21.9.2003, ha regolato le condizioni della separazione.
pagina 2 di 4 2- ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la Parte_1 domanda di addebito dalla stessa formulata, a tal fine eccependo l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e fattuali provanti la violazione da parte dello degli obblighi e doveri matrimoniali, la CP_1 sussistenza di una relazione extraconiugale ed il nesso causale tra il rapporto extraconiugale intrattenuto dallo e la crisi dell'unione matrimoniale. Ha, inoltre, censurato il capo della CP_1
RS sentenza relativo ai provvedimenti assunti con riguardo alla figlia minore della quale ha domandato disporsi l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre e ripristino dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della minore mediante corresponsione di un assegno mensile di euro 600,00. Ha poi censurato l'entità del contributo paterno disposto a favore della Per_ figlia maggiorenne invocando la corresponsione di un assegno mensile di euro 600,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie in misura pari al 100%. In via subordinata, in ipotesi di conferma RS del collocamento della figlia presso il padre, ha domandato la revoca dell'obbligo di contribuzione materno disposto in primo grado, stante il mantenimento diretto da parte dei genitori. Da ultimo, tenuto conto della propria grave difficoltà economica e del forte squilibrio reddituale fra le parti, ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno mensile pari ad € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero, in via subordinata, pari ad € 500,00. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. CP_1
Il Procuratore Generale è intervenuto e ha concluso per il rigetto dell'istanza di sospensiva, non formulando altre richieste.
All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno dato atto della pendenza di trattative per la definizione delle condizioni della separazione e la Corte, autorizzato il deposito della documentazione della ricorrente, ha rinviato per la verifica del raggiungimento dell'accordo all'udienza del 29 maggio 2025, ove le parti hanno domandato breve rinvio.
All'udienza del 26 giugno 2025 i difensori hanno precisato le conclusioni congiuntamente come da foglio già depositato in via telematica in data 9.6.2025, cui si sono integralmente riportate.
3- Le conclusioni sopra trascritte meritano accoglimento.
Quanto alle condizioni relative alla prole, si osserva che le parti hanno concordato condizioni che non Per_ RS pregiudicano gli interessi morali e materiali delle figlie ed e che sono rispettose dell'esigenza RS della minore di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Trattandosi per il resto di diritti patrimoniali nella loro disponibilità, non sussistono ragioni per disattendere l'accordo delle parti, tanto più che lo stesso non si pone in contrasto all'orientamento della
Suprema Corte in tema di accordi di separazione o divorzio. pagina 3 di 4 In ragione di ciò, la decisione del Tribunale di Forlì va solo parzialmente riformata, nei limiti di quanto concordato, in conformità appunto alle condizioni oggetto di accordo tra le parti e di conclusioni congiunte sopra richiamate.
Le parti hanno inoltre concordemente regolato il pregresso avendo rinunciato alla CP_1 corresponsione dell'assegno mensile di euro 100,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia RS minore ed entrambe le parti si sono impegnate, infine, a rimettere tutte le denunce penali ancora pendenti al momento della sottoscrizione dell'atto.
4- Anche in punto di spese del giudizio le richieste congiunte delle parti vanno recepite, dovendosi compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n.
720/2024
1. dichiara che nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento a favore di Parte_1
;
[...]
2. dichiara che i genitori a favore di provvederanno Parte_1 CP_1
RS in maniera diretta al mantenimento della figlia (con le modalità specificate nell'accordo per il caso di trasferimento della stessa presso la madre);
3. ferma nel resto la decisione impugnata, compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 26.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1417/2024 promossa da
, C.F. nata a [...], il [...] e residente in [...] in Forlimpopoli (FC), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessia Semprini (pec e Gloria Parigi (pec ) ed Email_1 Email_2 elettivamente domiciliata nello studio dei predetti difensori sito in Via M. Missirini n. 6 in Forlì (FC) APPELLANTE
C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...] C.F._2 4 in Forlimpopoli (FC), rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Vaccari (pec
) elettivamente domiciliato nello studio del predetto Email_3 difensori sito in Viale Matteotti n. 105 in Forlì (FC)
APPELLATA
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 720/2024 del Tribunale di Forlì emessa nella causa civile recante RG n. 942/2020 in data 25.7.2024 e pubblicata in data 1.8.2024
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno chiesto congiuntamente che siano accolte le condizioni di cui al foglio depositato in via telematica in data 9.6.2025 sotto il titolo di “Foglio di PRECISAZIONE
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI con NOTE CONGIUNTE A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DE QUO”:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle seguenti Parte_1 CP_1
CONDIZIONI
- Il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra l'importo mensile di € 400,00 a titolo CP_1 Parte_1
Per_ di concorso nel mantenimento della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente con rivalutazione
ISTAT a decorrere dalla sentenza di primo grado. RS
- La figlia minore resterà collocata presso la casa paterna, liberamente organizzandosi -previo congruo avviso al padre- per frequentare la madre e con mantenimento diretto della medesima da RS parte dei genitori. Qualora la figlia minore dovesse tornare a vivere stabilmente presso la casa materna, il sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo mensile di € 400,00 a titolo di CP_1 Parte_1 concorso nel mantenimento della stessa, con rivalutazione ISTAT a decorrere dalla sentenza di primo grado, fino a quando la stessa non sarà economicamente autonoma ed autosufficiente.
- Le spese straordinarie che si sosterranno nell'interesse delle figlie saranno suddivise, come da sentenza di primo grado, nella misura del 70% a carico dello e del 30% a carico della CP_1
Parte_1
RS
- In ordine al mantenimento di il Sig. rinuncia a ripetere il contributo che la Sig.ra CP_1 avrebbe dovuto corrispondergli per il pregresso in virtù della sentenza di primo grado, Parte_1 rinunziando altresì, per il futuro, a detto onere di pagamento (pari ad euro 100,00) posto a carico della in forza della sentenza n.720/2024 del Tribunale di Forlì. Parte_1
- La Sig.ra rinuncia alla domanda di addebito, spiegata nei confronti del marito. Parte_1
- La Sig.ra rinuncia al proprio contributo al mantenimento, fissato dal Tribunale forlivese in Parte_1
€ 200,00 mensili e posto a carico del sig. CP_1
- I Sigg. e si impegnano, infine, a rimettere tutte le denunce penali ancora pendenti al Parte_1 CP_1 momento della sottoscrizione del presente atto.
- Spese di lite interamente compensate tra le parti e con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.P.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con sentenza n. 720/2024 emessa in data 25.7.2024 e pubblicata il 1/8/2024 il Tribunale di Forlì, avendo già con sentenza parziale n. 862/2021 emessa in data 14.7.2021 e pubblicata in data 5.8.2021 pronunciato la separazione personale dei coniugi a suo tempo unitisi in matrimonio il 21.9.2003, ha regolato le condizioni della separazione.
pagina 2 di 4 2- ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la Parte_1 domanda di addebito dalla stessa formulata, a tal fine eccependo l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e fattuali provanti la violazione da parte dello degli obblighi e doveri matrimoniali, la CP_1 sussistenza di una relazione extraconiugale ed il nesso causale tra il rapporto extraconiugale intrattenuto dallo e la crisi dell'unione matrimoniale. Ha, inoltre, censurato il capo della CP_1
RS sentenza relativo ai provvedimenti assunti con riguardo alla figlia minore della quale ha domandato disporsi l'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre e ripristino dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della minore mediante corresponsione di un assegno mensile di euro 600,00. Ha poi censurato l'entità del contributo paterno disposto a favore della Per_ figlia maggiorenne invocando la corresponsione di un assegno mensile di euro 600,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie in misura pari al 100%. In via subordinata, in ipotesi di conferma RS del collocamento della figlia presso il padre, ha domandato la revoca dell'obbligo di contribuzione materno disposto in primo grado, stante il mantenimento diretto da parte dei genitori. Da ultimo, tenuto conto della propria grave difficoltà economica e del forte squilibrio reddituale fra le parti, ha domandato la corresponsione a proprio favore di un assegno mensile pari ad € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero, in via subordinata, pari ad € 500,00. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. CP_1
Il Procuratore Generale è intervenuto e ha concluso per il rigetto dell'istanza di sospensiva, non formulando altre richieste.
All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno dato atto della pendenza di trattative per la definizione delle condizioni della separazione e la Corte, autorizzato il deposito della documentazione della ricorrente, ha rinviato per la verifica del raggiungimento dell'accordo all'udienza del 29 maggio 2025, ove le parti hanno domandato breve rinvio.
All'udienza del 26 giugno 2025 i difensori hanno precisato le conclusioni congiuntamente come da foglio già depositato in via telematica in data 9.6.2025, cui si sono integralmente riportate.
3- Le conclusioni sopra trascritte meritano accoglimento.
Quanto alle condizioni relative alla prole, si osserva che le parti hanno concordato condizioni che non Per_ RS pregiudicano gli interessi morali e materiali delle figlie ed e che sono rispettose dell'esigenza RS della minore di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Trattandosi per il resto di diritti patrimoniali nella loro disponibilità, non sussistono ragioni per disattendere l'accordo delle parti, tanto più che lo stesso non si pone in contrasto all'orientamento della
Suprema Corte in tema di accordi di separazione o divorzio. pagina 3 di 4 In ragione di ciò, la decisione del Tribunale di Forlì va solo parzialmente riformata, nei limiti di quanto concordato, in conformità appunto alle condizioni oggetto di accordo tra le parti e di conclusioni congiunte sopra richiamate.
Le parti hanno inoltre concordemente regolato il pregresso avendo rinunciato alla CP_1 corresponsione dell'assegno mensile di euro 100,00 a titolo di contributo di mantenimento della figlia RS minore ed entrambe le parti si sono impegnate, infine, a rimettere tutte le denunce penali ancora pendenti al momento della sottoscrizione dell'atto.
4- Anche in punto di spese del giudizio le richieste congiunte delle parti vanno recepite, dovendosi compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì n.
720/2024
1. dichiara che nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento a favore di Parte_1
;
[...]
2. dichiara che i genitori a favore di provvederanno Parte_1 CP_1
RS in maniera diretta al mantenimento della figlia (con le modalità specificate nell'accordo per il caso di trasferimento della stessa presso la madre);
3. ferma nel resto la decisione impugnata, compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 26.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
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