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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6816/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6816/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CARMELO PLATANIA e dall'avv. NICOLA PLATANIA giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CESARE SANTUCCIO e dall'avv. GAETANO SCIACCA giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/06/2024 le parti hanno concluso come in verbale e note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Appare innanzitutto utile premettere che l'art. 132 c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.c. impongono che la motivazione della sentenza consista nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Per i fini della motivazione il giudice del merito non deve dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né deve confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi e circostanze su cui intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 24331/2007; Cass. n. 12123/2013).
Ciò posto, tutte le domande di parte attrice non sono fondate e non possono trovare accoglimento.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attrice ha Parte_1
chiesto in primo luogo di accertare che l'atto di divisione del 15/10/2014 era un atto parzialmente simulato, in particolare nella parte in cui i germani e si accordavano Pt_1 Controparte_1
affinché l'immobile di Viale Libertà 18, ubicato al secondo piano e composto da nove vani più
accessori, riportato nel catasto fabbricati al foglio 69, particella 14929, subalterno 20, P. 2, Categoria
A/2, classe 4, vani 12, R-C- Euro 1.365,45, fino a quel momento di fatto e diritto, in comproprietà tra i fratelli, diveniva di esclusiva “proprietà” del sig. . Controparte_1
Orbene, appare in proposito sufficiente evidenziare che nella simulazione relativa, anche parziale, a fronte di un contratto simulato, di cui non si vogliono gli effetti, deve ricorrere un contratto dissimulato a cui le parti intendono vincolarsi.
pagina 2 di 7 Nel caso in esame, alla luce dell'esame dell'atto di divisione del 15/10/2014, difetta già la prova del contratto simulato descritto da parte attrice, in quanto i germani e Pt_1 Controparte_1
non si sono realmente accordati affinché l'immobile di Viale Libertà 18, ubicato al secondo piano e composto da nove vani più accessori, riportato nel catasto fabbricati al foglio 69, particella 14929,
subalterno 20, P. 2, Categoria A/2, classe 4, vani 12, R-C- Euro 1.365,45, fino a quel momento di fatto e diritto, in comproprietà tra i fratelli, divenisse di esclusiva “proprietà” di . Controparte_1
L'atto in questione prevede infatti due assegnazioni, con le quali, tra l'altro, al punto 4 è stata assegnata al convenuto la quota di un mezzo indiviso della nuda proprietà, non Controparte_1
la proprietà esclusiva, di un appartamento di Viale Libertà “185”, i cui dati catastali e la cui composizione corrispondono a quelli indicati in citazione. Pertanto, la circostanza che il convenuto
, che non ha mai affermato di essere divenuto proprietario esclusivo in virtù Controparte_1
dell'atto di divisione (anzi costituendosi in giudizio ha dedotto l'esatto contrario), possa essersi di fatto poi comportato come unico comproprietario è comunque irrilevante ai fini della dedotta simulazione,
potendo piuttosto avere rilievo ai fini della disciplina singolo atto eventualmente posto in essere da uno solo dei comunisti o dei rapparti dare – avere fra i comunisti, ovvero ai fini di questioni non oggetto del presente giudizio con eccezione del riparto dei frutti, su cui si dirà di seguito. Parimenti irrilevanti sono poi eventuali errori di trascrizione dell'atto, privi di rilievo negoziale. Diversa sarebbe stata a tutto concedere l'ipotesi opposta, non oggetto di domanda o precisazione, ossia quella del reale intento di sciogliere la comunione a fronte del contenuto del negozio.
Devono quindi essere rigettate, in quanto, sul punto correttamente, poste dalla stessa attrice quali mere conseguenze della simulazione (in concreto insussistente(, le domande di annullamento dell'atto di divisione del 15 ottobre 2014 (registrato il 23 ottobre 2014, Repertorio n° 37.572, Raccolta
n° 21.621, Notaio ), limitatamente alla parte in cui si dispone del bene oggetto Persona_1
pagina 3 di 7 della presunta simulazione, e di ripristino della comproprietà del bene immobile.
Passando invece alla domanda di condanna di a versare un'indennità Controparte_1
alla sorella , per aver goduto in modo esclusivo del bene immobile in questione a Parte_1
far data dal 13 agosto 2017 (giorno della morte della usufruttuaria signora ), giova Persona_2
innanzitutto rilevare che, con riferimento al diritto in capo ai coeredi (o comunisti in generale) di ottenere una indennità di occupazione della cosa comune, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che, in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (cfr. Cass., ordinanza n. 10264 del 18/04/2023).
Nella fattispecie non risulta invece, in primo luogo, che, pur consapevole della sussistenza di una comunione, prima del giudizio parte attrice abbia chiesto alla controparte l'uso del bene o il pagamento dei frutti (con la citata missiva del 15.1.2021 parte attrice ha soltanto manifestato la volontà
di sciogliere la comunione o di trovare un accordo per “mettere a reddito” l'immobile, senza nemmeno prospettare la sussistenza di eventuali frutti già percepiti). Una richiesta in tal senso, a fronte della pregressa tolleranza eccepita dalla controparte, è stata piuttosto proposta nel corso del giudizio e documentata solo con le prime memorie istruttorie.
In ogni caso tale tardivo superamento dell'inerzia non è sufficiente, secondo quando chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite, per fondare anche in parte una domanda di fruttificazione,
richiamando la tesi attorea piuttosto il superato orientamento favorevole al risarcimento del danno in re
pagina 4 di 7 ipsa da occupazione di un bene altrui o parzialmente altrui.
Segnatamente, quanto al danno patrimoniale conseguente all'utilizzazione da parte di uno dei condomini della cosa comune in modo da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri partecipanti,
l'orientamento giurisprudenziale più risalente che lo qualifica quale “danno in re ipsa” va coordinato con l'insegnamento più recente espresso dalle Sezioni Unite della Corte nomofilattica con la sentenza n. 33645/2022, la quale ha chiarito che, sebbene in tema di occupazione senza titolo di bene immobile il danno patito dal proprietario possa essere qualificato (più che come “danno in re ipsa”) quale “danno presunto” o “danno normale”, occorre comunque allo scopo allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato;
è quindi in ogni caso onere dell'attore, diversamente dal caso in questione, quantomeno allegare i fatti costitutivi del danno da perdita subita e da mancato guadagno,
ossia – rispettivamente - “la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” e “lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”, ferma restando la possibilità di liquidazione equitativa da parte del giudice nel caso in cui non possa essere provato con esattezza l'ammontare di tali danni (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 15/11/2022 n. 33645).
Altrettanto infondata, infine, è la domanda subordinata di dichiarazione di nullità dell'atto di divisione del 15 ottobre 2014 (registrato il 23 ottobre 2014, Repertorio n° 37.572, Raccolta n° 21.621,
Notaio ) per illiceità della causa. Persona_1
A tal fine, trattandosi di principio consolidato, appare sufficiente ricordare che, al di là della specifica ipotesi dell'atto finalizzato a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva delle imposte dirette e dell'IVA (che nel caso concreto non assume rilievo), la frode fiscale, diretta ad pagina 5 di 7 eludere le norme tributarie sui trasferimenti dei beni, trova soltanto nel sistema delle norme fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di annullabilità del negozio (Cass. n. 4785/2007;
Cass. n. 13621/2004; Cass. n. 5571/1981; Cass. n. 3620/1974).
Nella fattispecie parte attrice si è appunto limitata a evidenziare che il valore dei beni indicato in contratto è inferiore a quello venale, con l'intento di eludere l'imposta di registro. Nulla è stato peraltro dedotto in merito alle argomentazioni della controparte relative al rilievo nella fattispecie, anche ai fini tributari, del mero valore catastale, nei limiti dei diritti anche parziali effettivamente trasferiti. Non
sono state infine prospettate altre ragioni di invalidità e la questione della eventuale rinuncia all'azione di nullità non assume dunque rilievo concreto.
Le domande formulate dall'attrice vanno conseguentemente rigettate, ogni ulteriore questione resta assorbita e, in virtù del principio della soccombenza, la stessa attrice va condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio nei confronti del convenuto, nella misura indicata in dispositivo
(tenuto conto del valore della causa – indeterminabile- e della media complessità, con parametro medio per le fasi di studio e introduttiva nonché minimo per le restanti fasi, considerando l'assenza di istruttoria in senso stretto e la mancanza di questioni nuove nella fase decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 6816/2022;
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
, distratte in favore dei difensori antistatari avv. Cesare Santuccio e avv. Gaetano Sciacca, CP_1
che liquida in euro 7.202,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, il 2 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6816/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. CARMELO PLATANIA e dall'avv. NICOLA PLATANIA giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliato come in atti;
Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. CESARE SANTUCCIO e dall'avv. GAETANO SCIACCA giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/06/2024 le parti hanno concluso come in verbale e note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Appare innanzitutto utile premettere che l'art. 132 c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.c. impongono che la motivazione della sentenza consista nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. Per i fini della motivazione il giudice del merito non deve dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né deve confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi e circostanze su cui intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 24331/2007; Cass. n. 12123/2013).
Ciò posto, tutte le domande di parte attrice non sono fondate e non possono trovare accoglimento.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, l'attrice ha Parte_1
chiesto in primo luogo di accertare che l'atto di divisione del 15/10/2014 era un atto parzialmente simulato, in particolare nella parte in cui i germani e si accordavano Pt_1 Controparte_1
affinché l'immobile di Viale Libertà 18, ubicato al secondo piano e composto da nove vani più
accessori, riportato nel catasto fabbricati al foglio 69, particella 14929, subalterno 20, P. 2, Categoria
A/2, classe 4, vani 12, R-C- Euro 1.365,45, fino a quel momento di fatto e diritto, in comproprietà tra i fratelli, diveniva di esclusiva “proprietà” del sig. . Controparte_1
Orbene, appare in proposito sufficiente evidenziare che nella simulazione relativa, anche parziale, a fronte di un contratto simulato, di cui non si vogliono gli effetti, deve ricorrere un contratto dissimulato a cui le parti intendono vincolarsi.
pagina 2 di 7 Nel caso in esame, alla luce dell'esame dell'atto di divisione del 15/10/2014, difetta già la prova del contratto simulato descritto da parte attrice, in quanto i germani e Pt_1 Controparte_1
non si sono realmente accordati affinché l'immobile di Viale Libertà 18, ubicato al secondo piano e composto da nove vani più accessori, riportato nel catasto fabbricati al foglio 69, particella 14929,
subalterno 20, P. 2, Categoria A/2, classe 4, vani 12, R-C- Euro 1.365,45, fino a quel momento di fatto e diritto, in comproprietà tra i fratelli, divenisse di esclusiva “proprietà” di . Controparte_1
L'atto in questione prevede infatti due assegnazioni, con le quali, tra l'altro, al punto 4 è stata assegnata al convenuto la quota di un mezzo indiviso della nuda proprietà, non Controparte_1
la proprietà esclusiva, di un appartamento di Viale Libertà “185”, i cui dati catastali e la cui composizione corrispondono a quelli indicati in citazione. Pertanto, la circostanza che il convenuto
, che non ha mai affermato di essere divenuto proprietario esclusivo in virtù Controparte_1
dell'atto di divisione (anzi costituendosi in giudizio ha dedotto l'esatto contrario), possa essersi di fatto poi comportato come unico comproprietario è comunque irrilevante ai fini della dedotta simulazione,
potendo piuttosto avere rilievo ai fini della disciplina singolo atto eventualmente posto in essere da uno solo dei comunisti o dei rapparti dare – avere fra i comunisti, ovvero ai fini di questioni non oggetto del presente giudizio con eccezione del riparto dei frutti, su cui si dirà di seguito. Parimenti irrilevanti sono poi eventuali errori di trascrizione dell'atto, privi di rilievo negoziale. Diversa sarebbe stata a tutto concedere l'ipotesi opposta, non oggetto di domanda o precisazione, ossia quella del reale intento di sciogliere la comunione a fronte del contenuto del negozio.
Devono quindi essere rigettate, in quanto, sul punto correttamente, poste dalla stessa attrice quali mere conseguenze della simulazione (in concreto insussistente(, le domande di annullamento dell'atto di divisione del 15 ottobre 2014 (registrato il 23 ottobre 2014, Repertorio n° 37.572, Raccolta
n° 21.621, Notaio ), limitatamente alla parte in cui si dispone del bene oggetto Persona_1
pagina 3 di 7 della presunta simulazione, e di ripristino della comproprietà del bene immobile.
Passando invece alla domanda di condanna di a versare un'indennità Controparte_1
alla sorella , per aver goduto in modo esclusivo del bene immobile in questione a Parte_1
far data dal 13 agosto 2017 (giorno della morte della usufruttuaria signora ), giova Persona_2
innanzitutto rilevare che, con riferimento al diritto in capo ai coeredi (o comunisti in generale) di ottenere una indennità di occupazione della cosa comune, la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo chiarito che, in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (cfr. Cass., ordinanza n. 10264 del 18/04/2023).
Nella fattispecie non risulta invece, in primo luogo, che, pur consapevole della sussistenza di una comunione, prima del giudizio parte attrice abbia chiesto alla controparte l'uso del bene o il pagamento dei frutti (con la citata missiva del 15.1.2021 parte attrice ha soltanto manifestato la volontà
di sciogliere la comunione o di trovare un accordo per “mettere a reddito” l'immobile, senza nemmeno prospettare la sussistenza di eventuali frutti già percepiti). Una richiesta in tal senso, a fronte della pregressa tolleranza eccepita dalla controparte, è stata piuttosto proposta nel corso del giudizio e documentata solo con le prime memorie istruttorie.
In ogni caso tale tardivo superamento dell'inerzia non è sufficiente, secondo quando chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite, per fondare anche in parte una domanda di fruttificazione,
richiamando la tesi attorea piuttosto il superato orientamento favorevole al risarcimento del danno in re
pagina 4 di 7 ipsa da occupazione di un bene altrui o parzialmente altrui.
Segnatamente, quanto al danno patrimoniale conseguente all'utilizzazione da parte di uno dei condomini della cosa comune in modo da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri partecipanti,
l'orientamento giurisprudenziale più risalente che lo qualifica quale “danno in re ipsa” va coordinato con l'insegnamento più recente espresso dalle Sezioni Unite della Corte nomofilattica con la sentenza n. 33645/2022, la quale ha chiarito che, sebbene in tema di occupazione senza titolo di bene immobile il danno patito dal proprietario possa essere qualificato (più che come “danno in re ipsa”) quale “danno presunto” o “danno normale”, occorre comunque allo scopo allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato;
è quindi in ogni caso onere dell'attore, diversamente dal caso in questione, quantomeno allegare i fatti costitutivi del danno da perdita subita e da mancato guadagno,
ossia – rispettivamente - “la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” e “lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”, ferma restando la possibilità di liquidazione equitativa da parte del giudice nel caso in cui non possa essere provato con esattezza l'ammontare di tali danni (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 15/11/2022 n. 33645).
Altrettanto infondata, infine, è la domanda subordinata di dichiarazione di nullità dell'atto di divisione del 15 ottobre 2014 (registrato il 23 ottobre 2014, Repertorio n° 37.572, Raccolta n° 21.621,
Notaio ) per illiceità della causa. Persona_1
A tal fine, trattandosi di principio consolidato, appare sufficiente ricordare che, al di là della specifica ipotesi dell'atto finalizzato a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva delle imposte dirette e dell'IVA (che nel caso concreto non assume rilievo), la frode fiscale, diretta ad pagina 5 di 7 eludere le norme tributarie sui trasferimenti dei beni, trova soltanto nel sistema delle norme fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di annullabilità del negozio (Cass. n. 4785/2007;
Cass. n. 13621/2004; Cass. n. 5571/1981; Cass. n. 3620/1974).
Nella fattispecie parte attrice si è appunto limitata a evidenziare che il valore dei beni indicato in contratto è inferiore a quello venale, con l'intento di eludere l'imposta di registro. Nulla è stato peraltro dedotto in merito alle argomentazioni della controparte relative al rilievo nella fattispecie, anche ai fini tributari, del mero valore catastale, nei limiti dei diritti anche parziali effettivamente trasferiti. Non
sono state infine prospettate altre ragioni di invalidità e la questione della eventuale rinuncia all'azione di nullità non assume dunque rilievo concreto.
Le domande formulate dall'attrice vanno conseguentemente rigettate, ogni ulteriore questione resta assorbita e, in virtù del principio della soccombenza, la stessa attrice va condannata al pagamento delle spese processuali del presente giudizio nei confronti del convenuto, nella misura indicata in dispositivo
(tenuto conto del valore della causa – indeterminabile- e della media complessità, con parametro medio per le fasi di studio e introduttiva nonché minimo per le restanti fasi, considerando l'assenza di istruttoria in senso stretto e la mancanza di questioni nuove nella fase decisionale).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 6816/2022;
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di Parte_1 [...]
, distratte in favore dei difensori antistatari avv. Cesare Santuccio e avv. Gaetano Sciacca, CP_1
che liquida in euro 7.202,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 6 di 7 Così deciso in Catania, il 2 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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