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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720160004356576000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720170003074977000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 739/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso dichiarando la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 020.2022.9005.6588.61.000, relativamente alle cartelle: n. 13720160004356576000 e n.
13720170003074977000; in subordine, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzione ed interessi;
condannare le resistenti, in solido, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito
Resistente/Appellato:
Per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato nel merito, con vittoria di spese di giudizio.
Per la Regione Emilia-Romagna: declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, rigetto dello stesso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 13720249002225817000, notificatagli in data 12/06/2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione
(di seguito, "AdR") limitatamente alla richiesta di pagamento di somme relative a due cartelle esattoriali per omesso pagamento di tassa automobilistica: la n. 13720160004356576000 per l'anno 2013 e la n.
13720170003074977000 per l'anno 2014, emesse su ruoli formati dalla Regione Emilia-Romagna.
A sostegno del proprio gravame, il ricorrente ha eccepito: 1) la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti con conseguente irregolarità del procedimento della riscossione;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti;
3) il mancato possesso dei veicoli negli anni di imposta di riferimento;
4) la decadenza dell'ente impositore dal potere di iscrizione a ruolo.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio entrambi gli enti convenuti, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'AdR, nelle proprie controdeduzioni, ha eccepito in via pregiudiziale vari profili di inammissibilità del ricorso.
In relazione alla cartella n. 13720160004356576000, ha invocato il principio del ne bis in idem, evidenziando che la stessa cartella era già stata oggetto del giudizio R.G.R. n. 743/2019, definito da questa Corte con sentenza n. 84/01/2022, passata in giudicato, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione. In relazione alla cartella n. 13720170003074977000, ha eccepito la tardività dell'impugnazione, avendo provato la regolare notifica della stessa in data 28/11/2019, con conseguente definitività della pretesa per mancata opposizione nei termini di legge. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, documentando la notifica di plurimi atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle.
La Regione Emilia-Romagna, con le proprie controdeduzioni, ha preliminarmente comunicato di aver provveduto in autotutela all'annullamento parziale del debito relativo al veicolo targato Targa_1 Ha poi aderito alle eccezioni di inammissibilità sollevate da AdR, ribadendo l'esistenza di un giudicato sulla cartella del 2013 e la tardività dell'impugnazione della cartella del 2014. Ha inoltre contestato le ulteriori censure, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'attività di riscossione e alla relativa prescrizione, e sostenendo la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo diretta per la tassa automobilistica, nonché la tempestività della stessa.
La causa viene decisa in composizione monocratica, ai sensi della normativa vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, le quali risultano fondate e dirimenti.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 13720160004356576000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2013, è documentato e non contestato che la stessa sia stata oggetto di un precedente contenzioso
(R.G.R. n. 743/2019) dinanzi a questa stessa Corte. Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 84/01/2022, depositata il 21/01/2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del sig. Ricorrente_1. Dagli atti di causa risulta che tale sentenza non è stata oggetto di gravame ed è, pertanto, passata in giudicato. La pronuncia, come si legge nel suo testo, ha statuito sulla regolarità della notifica della cartella e sulla sua conseguente definitività per mancata impugnazione nei termini. Si legge infatti: La cartella è stata regolarmente notificata il 23/08/2016 ed il referto della notificazione non viene contestato dal ricorrente che non ha neppure impugnato la cartella, che diviene definitiva e non più impugnabile nemmeno tramite l'avviso di intimazione che potrebbe essere impugnato solo per vizi propri dell'atto stesso. Trova dunque applicazione il principio del ne bis in idem, che preclude la riproposizione in questa sede di ogni questione relativa alla legittimità della suddetta cartella (vizi di notifica, decadenza, prescrizione maturata antecedentemente), in quanto coperta dall'efficacia del giudicato. L'impugnazione, su questo punto, è pertanto inammissibile.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 13720170003074977000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2014, l'eccezione di tardività è parimenti fondata. L'AdR ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella in data 28/11/2019. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il contribuente avrebbe dovuto impugnare tale atto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua notificazione. Non avendolo fatto, la cartella è divenuta definitiva e la pretesa in essa contenuta non è più contestabile nel merito. L'impugnazione di un atto successivo, quale l'intimazione di pagamento odierna, è consentita solo per vizi propri di quest'ultimo, vizi che nel caso di specie non sono stati né dedotti né rilevati. Anche per questa parte, dunque, il ricorso è inammissibile.
Le statuizioni pregiudiziali sull'inammissibilità delle impugnazioni avverso le cartelle presupposte assorbono ogni altra censura di merito sollevata dal ricorrente (mancata notifica di atti presupposti, mancato possesso dei veicoli, decadenza), in quanto tali motivi avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando tempestivamente le rispettive cartelle di pagamento.
Ad ogni modo, anche a voler esaminare l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle, la stessa si palesa infondata. L'AdR ha infatti documentato l'invio di numerosi atti interruttivi del termine triennale, tra cui l'intimazione di pagamento n. 13720229003179105000 notificata nel dicembre
2022 e l'intimazione n. 13720229001741140000 notificata nel marzo 2023. Tali atti, unitamente al periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale Covid-19 (dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021), hanno efficacemente impedito il decorso del termine prescrizionale, rendendo la pretesa creditoria ancora esigibile al momento della notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio a favore di Agenzia delle entrate e riscossione e Regione Emilia-Romagna che si liquidano in € 200,00 per ciascuna delle parti costituite
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CERCONE LUCIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 886/2024 depositato il 13/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Emilia Romagna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720160004356576000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13720170003074977000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 739/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'accoglimento del ricorso dichiarando la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 020.2022.9005.6588.61.000, relativamente alle cartelle: n. 13720160004356576000 e n.
13720170003074977000; in subordine, dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di sanzione ed interessi;
condannare le resistenti, in solido, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore costituito
Resistente/Appellato:
Per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione: il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato nel merito, con vittoria di spese di giudizio.
Per la Regione Emilia-Romagna: declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, rigetto dello stesso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 13720249002225817000, notificatagli in data 12/06/2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione
(di seguito, "AdR") limitatamente alla richiesta di pagamento di somme relative a due cartelle esattoriali per omesso pagamento di tassa automobilistica: la n. 13720160004356576000 per l'anno 2013 e la n.
13720170003074977000 per l'anno 2014, emesse su ruoli formati dalla Regione Emilia-Romagna.
A sostegno del proprio gravame, il ricorrente ha eccepito: 1) la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti con conseguente irregolarità del procedimento della riscossione;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti;
3) il mancato possesso dei veicoli negli anni di imposta di riferimento;
4) la decadenza dell'ente impositore dal potere di iscrizione a ruolo.
Si sono ritualmente costituiti in giudizio entrambi gli enti convenuti, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'AdR, nelle proprie controdeduzioni, ha eccepito in via pregiudiziale vari profili di inammissibilità del ricorso.
In relazione alla cartella n. 13720160004356576000, ha invocato il principio del ne bis in idem, evidenziando che la stessa cartella era già stata oggetto del giudizio R.G.R. n. 743/2019, definito da questa Corte con sentenza n. 84/01/2022, passata in giudicato, che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione. In relazione alla cartella n. 13720170003074977000, ha eccepito la tardività dell'impugnazione, avendo provato la regolare notifica della stessa in data 28/11/2019, con conseguente definitività della pretesa per mancata opposizione nei termini di legge. Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, documentando la notifica di plurimi atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle.
La Regione Emilia-Romagna, con le proprie controdeduzioni, ha preliminarmente comunicato di aver provveduto in autotutela all'annullamento parziale del debito relativo al veicolo targato Targa_1 Ha poi aderito alle eccezioni di inammissibilità sollevate da AdR, ribadendo l'esistenza di un giudicato sulla cartella del 2013 e la tardività dell'impugnazione della cartella del 2014. Ha inoltre contestato le ulteriori censure, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine all'attività di riscossione e alla relativa prescrizione, e sostenendo la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo diretta per la tassa automobilistica, nonché la tempestività della stessa.
La causa viene decisa in composizione monocratica, ai sensi della normativa vigente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti, le quali risultano fondate e dirimenti.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 13720160004356576000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2013, è documentato e non contestato che la stessa sia stata oggetto di un precedente contenzioso
(R.G.R. n. 743/2019) dinanzi a questa stessa Corte. Tale giudizio si è concluso con la sentenza n. 84/01/2022, depositata il 21/01/2022, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del sig. Ricorrente_1. Dagli atti di causa risulta che tale sentenza non è stata oggetto di gravame ed è, pertanto, passata in giudicato. La pronuncia, come si legge nel suo testo, ha statuito sulla regolarità della notifica della cartella e sulla sua conseguente definitività per mancata impugnazione nei termini. Si legge infatti: La cartella è stata regolarmente notificata il 23/08/2016 ed il referto della notificazione non viene contestato dal ricorrente che non ha neppure impugnato la cartella, che diviene definitiva e non più impugnabile nemmeno tramite l'avviso di intimazione che potrebbe essere impugnato solo per vizi propri dell'atto stesso. Trova dunque applicazione il principio del ne bis in idem, che preclude la riproposizione in questa sede di ogni questione relativa alla legittimità della suddetta cartella (vizi di notifica, decadenza, prescrizione maturata antecedentemente), in quanto coperta dall'efficacia del giudicato. L'impugnazione, su questo punto, è pertanto inammissibile.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 13720170003074977000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2014, l'eccezione di tardività è parimenti fondata. L'AdR ha prodotto documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella in data 28/11/2019. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, il contribuente avrebbe dovuto impugnare tale atto entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua notificazione. Non avendolo fatto, la cartella è divenuta definitiva e la pretesa in essa contenuta non è più contestabile nel merito. L'impugnazione di un atto successivo, quale l'intimazione di pagamento odierna, è consentita solo per vizi propri di quest'ultimo, vizi che nel caso di specie non sono stati né dedotti né rilevati. Anche per questa parte, dunque, il ricorso è inammissibile.
Le statuizioni pregiudiziali sull'inammissibilità delle impugnazioni avverso le cartelle presupposte assorbono ogni altra censura di merito sollevata dal ricorrente (mancata notifica di atti presupposti, mancato possesso dei veicoli, decadenza), in quanto tali motivi avrebbero dovuto essere fatti valere impugnando tempestivamente le rispettive cartelle di pagamento.
Ad ogni modo, anche a voler esaminare l'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle, la stessa si palesa infondata. L'AdR ha infatti documentato l'invio di numerosi atti interruttivi del termine triennale, tra cui l'intimazione di pagamento n. 13720229003179105000 notificata nel dicembre
2022 e l'intimazione n. 13720229001741140000 notificata nel marzo 2023. Tali atti, unitamente al periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale Covid-19 (dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021), hanno efficacemente impedito il decorso del termine prescrizionale, rendendo la pretesa creditoria ancora esigibile al momento della notifica dell'intimazione oggi impugnata.
Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio a favore di Agenzia delle entrate e riscossione e Regione Emilia-Romagna che si liquidano in € 200,00 per ciascuna delle parti costituite