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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 30/01/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 580/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore CAPUTI GAETANO, Giudice IANNONE MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5822/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglioni 63 00155 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6353/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK70135027012022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 393/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro avviso di accertamento n. TK7013502701/2022 relativo all'anno d'imposta 2016 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione un reddito di pensione estera, ( accertando una maggiore imposta di euro 833,00, oltre relative sanzioni), che a suo avviso doveva essere dichiarato in quanto non “ sembrerebbero applicabili le disposizioni di cui al comma 2 dell'art 19 della Convenzione Italia/ Norvegia ( legge 2-03-1987, n 108)”.ma piuttosto quelle di cui all'art 18 della medesima Convenzione sostenendo l'esenzione dall'imposizione italiana dei redditi di pensione prodotti. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso. Propone appello la Ricorrente_1 insistendo sulle condizioni di esenzione Si costituisce nel giudizio di appello la Direzione provinciale 3 di Roma comunicando l'intervenuto sgravio delle somme richieste chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ricorrente_1Replica la prendendo atto dello sgravio chiedendo peraltro la liquidazione delle spese di lite sostenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio avverso il ricorso di appello, ha chiesto alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. Va però rilevato la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (ex multis Cass civ. sez. VI, 14/07/2020, n. 14939; Cass. civ., sez. V, 25/10/2017, n. 25280; Cass. civ., sez. V, 04/10/2006, n. 21380).
Il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, infatti, trova le proprie fondamenta nella fondatezza o meno delle ragioni iniziali delle parti e prescinde da sopravvenute circostanze di fatto che possano aver determinato la cessazione della materia del contendere.
Come sostenuto dalla stessa giurisprudenza (Cass. civ., sez. VI, 21/01/2021, n. 1098) «ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta» A ciò si aggiunga pure che la Suprema Corte (ex multis sez. VI, 29/03/2019, n. 8990; sez. V, 13/04/2016, n. 7273) ha avuto modo di affermare che l'unico caso di esclusione dalla condanna alla rifusione delle spese di lite in presenza di soccombenza virtuale può essere individuato “qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione” (conforme Cass. civ. sez. V, 26/10/2011, n. 22231). Infatti l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, abbia dato causa al processo. Applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie deve essere disposta insieme all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta rinuncia alla pretesa tributaria anche la liquidazione delle spese di lite sostenuta della contribuente, le cui ragioni erano evidenti fin dal primo grado di giudizio, liquidate per il doppio grado come d a dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna l'agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.300,00
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore CAPUTI GAETANO, Giudice IANNONE MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5822/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglioni 63 00155 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6353/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3 e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK70135027012022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 393/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro avviso di accertamento n. TK7013502701/2022 relativo all'anno d'imposta 2016 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione un reddito di pensione estera, ( accertando una maggiore imposta di euro 833,00, oltre relative sanzioni), che a suo avviso doveva essere dichiarato in quanto non “ sembrerebbero applicabili le disposizioni di cui al comma 2 dell'art 19 della Convenzione Italia/ Norvegia ( legge 2-03-1987, n 108)”.ma piuttosto quelle di cui all'art 18 della medesima Convenzione sostenendo l'esenzione dall'imposizione italiana dei redditi di pensione prodotti. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado ha respinto il ricorso. Propone appello la Ricorrente_1 insistendo sulle condizioni di esenzione Si costituisce nel giudizio di appello la Direzione provinciale 3 di Roma comunicando l'intervenuto sgravio delle somme richieste chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ricorrente_1Replica la prendendo atto dello sgravio chiedendo peraltro la liquidazione delle spese di lite sostenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi in giudizio avverso il ricorso di appello, ha chiesto alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. Va però rilevato la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (ex multis Cass civ. sez. VI, 14/07/2020, n. 14939; Cass. civ., sez. V, 25/10/2017, n. 25280; Cass. civ., sez. V, 04/10/2006, n. 21380).
Il principio della cosiddetta soccombenza virtuale, infatti, trova le proprie fondamenta nella fondatezza o meno delle ragioni iniziali delle parti e prescinde da sopravvenute circostanze di fatto che possano aver determinato la cessazione della materia del contendere.
Come sostenuto dalla stessa giurisprudenza (Cass. civ., sez. VI, 21/01/2021, n. 1098) «ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all'esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l'opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta» A ciò si aggiunga pure che la Suprema Corte (ex multis sez. VI, 29/03/2019, n. 8990; sez. V, 13/04/2016, n. 7273) ha avuto modo di affermare che l'unico caso di esclusione dalla condanna alla rifusione delle spese di lite in presenza di soccombenza virtuale può essere individuato “qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione” (conforme Cass. civ. sez. V, 26/10/2011, n. 22231). Infatti l'individuazione del soccombente si compie in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo stesso, abbia dato causa al processo. Applicando i suddetti principi di diritto alla fattispecie deve essere disposta insieme all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta rinuncia alla pretesa tributaria anche la liquidazione delle spese di lite sostenuta della contribuente, le cui ragioni erano evidenti fin dal primo grado di giudizio, liquidate per il doppio grado come d a dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna l'agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €. 1.300,00