Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1312 pronunciata il 15/09/2022
Oggetto: Pubblico impiego – risarcimento danni – perdita di chance
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di Pubblico Impiego, in grado d'appello, iscritta al n.
112/2023 del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato difeso dall'Avv. Tonia D'Oronzo, Parte_1
APPELLANTE
contro
, in persona del Ministro e legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentata e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
e per essa dall'Avv. Mariagrazia Invitto,
APPELLATO
All'udienza del 07/02/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
Con ricorso al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato il 29/09/2017, Parte_1
deduceva di essere dipendente del resistente in servizio presso gli uffici CP_1
Giudiziari di Brindisi con inquadramento nell'Area B e posizione economica B3, in applicazione del CCNL Comparto Ministeri 1998/2001. Precisava che l'art. 13 di tale
CCNL prevedeva l'accorpamento delle previgenti nove qualifiche funzionali in tre Aree
e che l'Allegato A di tale contratto collettivo definiva i contenuti professionali dei lavoratori di Area B, precisando che quelli di Area III si distinguevano per l'esercizio di funzioni di direzione. Riferiva che in data 5/4/2000 era stato siglato il CCI che collocava il personale B3, ovvero i vecchi assistenti giudiziari, come il ricorrente, nella figura professionale del Cancelliere (ex art. 23) unitamente ai C1 (già collaboratori di cancelleria) ed ai C2 (già funzionari di cancelleria); al CCI era allegato un Protocollo con cui l'Amministrazione resistente si impegnava a coprire tutti i posti vacanti nella posizione C3 mediante procedure selettive, per poi procedere allo stesso modo sino alla copertura dei posti vacanti di Area B. Precisava, ancora, che in forza della mobilità trasversale, prevista dal CCNL 1999 e confermata da quello del 2007, i dipendenti di Area
B o II delle altre Amministrazioni dello Stato erano stati ricollocati proprio in questo modo nell'Area C o III;
peraltro, a causa di interfungibilità e carenze di organico, gli ex cancellieri di Area II svolgevano ordinariamente funzioni di Area C, senza percepire la relativa retribuzione. Fatte tali premesse, deduceva che il aveva Controparte_1
avviato le procedure selettive partendo dalle posizioni apicali, ma si era fermato allorquando l'Autorità Giudiziaria aveva dichiarato la nullità dei bandi e la illegittimità dei criteri di selezione e delle disposizioni del CCNL in materia di passaggi tra livelli.
Venuto a scadere il CCNL 2003, con il successivo, firmato il 14/09/2007, l'art.10, co. 4, prevedeva che venissero portate a compimento le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate sulla base del CCNL 1999. Sosteneva il Pt_1
che, se tale norma avesse avuto concreta attuazione, egli già da qualche anno sarebbe stato inquadrato nella posizione C1, anche in virtù dell'obbligo di ricomposizione in unica
Area dei profili della medesima tipologia articolati su diverse Aree, posto dall'art. 10, co.
6. Con specifico riguardo alla sua posizione, alla luce della nuova declaratoria, sosteneva
2 che egli, già cancelliere B3, ora cancelliere Area II, oltre ad avere subito il blocco nel passaggio all'Area C, che gli aveva impedito di ritrovarsi nell'Area III, aveva subito un demansionamento grave poiché il nuovo ordinamento affidava all'Area II solo le mansioni di collaboratore qualificato del Magistrato, mentre tutti gli atti che la normativa attribuisce alla competenza del Cancelliere competono oggi al Funzionario di Area II, nella quale sono confluiti gli ex cancellieri di livello C, fascia economica F1 e F2. Era in sostanza accaduto, secondo il ricorrente, che anziché procedere alla costituzione del profilo unico previsto dall'art. 8, co. 3, CCNL vigente, si era determinato il blocco della progressione per i B3. Sosteneva, in conseguenza di quanto esposto, che il CCI
29/07/2010, il bando di selezione 9/8/2010 e la circolare esplicativa del bando 16/8/2010 fossero illegittimi e nulli perché in contrasto con l'art. 10, co. 4, CCNL 2006/2009 in base al quale l'Amministrazione avrebbe dovuto portare a compimento le procedure per i passaggi interni già avviate, nonché per avere scomposto in due Aree la figura professionale del Cancelliere che, invece, era stata considerata in un unico ruolo nel CCI
2000. Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità, inefficacia e, comunque, inopponibilità a lui degli artt. 15 e 16 e dell'Allegato A del CCI 2010 e la condanna del resistente a portare a termine le procedure di riqualificazione giuridica ed CP_1
economica. Chiedeva, anche, a titolo risarcitorio la condanna del medesimo CP_1
alla corresponsione della differenza tra la retribuzione che avrebbe dovuto percepire e quella effettivamente percepita, oltre accessori di legge.
Nel giudizio così instaurato, il si costituiva, con memoria Controparte_1 depositata l'1/6/2018, riferendo che il , ex dipendente della NATO, era stato Pt_1
assunto nel 1997 come assistente giudiziario (IV qualifica funzionale); che, in applicazione del CCNL 1999, era stato inquadrato nell'Area funzionale B, posizione economica B3; che nel 2007, introdotto dal nuovo CCNL un diverso sistema di classificazione, era stato inquadrato in Area II, fascia retributiva F3; che nel 2010, con la sottoscrizione del nuovo CCNL, era stato inquadrato come Cancelliere, fascia retributiva
F3. Precisava che, con il CCNL 2007 e con quello integrativo 2010, erano state avviate le procedure per l'attribuzione della fascia retributiva superiore, per cui il era stato Pt_1
collocato in F4. Nell'anno 2016 il aveva avviato la selezione per il passaggio CP_1
3 all'Area III, alla quale il aveva partecipato, risultando non vincitore ma idoneo. Pt_1
Ciò premesso sosteneva l'infondatezza del ricorso, descrivendo l'accorpamento in Aree delle vecchie classificazioni del personale giudiziario operato nel 2000, distinguendo assistente giudiziario e collaboratore di cancelleria per poi riferire dell'avvio nel 2001 delle procedure di selezione. Nel 2004, però, il TAR Lazio, con sentenza n. 12370 del
14/7, aveva dichiarato nulli i bandi di selezione. Nel 2006 le parti sociali avevano ritenuto necessario attivare altre procedure di progressione di carriera, semplificate, iniziativa che decadeva per lo scioglimento anticipato delle Camere. Il CCNL 2007, poi, aveva introdotto le tre Aree, con attribuzione alla contrattazione integrativa dell'individuazione dei profili professionali. Evidenziava il che, in ragione di tanto, il CCI non era CP_1 stato stipulato in carenza di potere poiché la materia era attribuita all'autonomia collettiva.
Nel 2008 era intervenuto il D.L. 112 (convertito in L. 133/2008) che imponeva il ridimensionamento degli organici, contesto nel quale si inseriva il CCNI 2010 oggetto di impugnazione: sosteneva il che tale strumento è, invece, conforme alla CP_1
previsione del CCNL 2007 che aveva attribuito ai lavoratori inquadrati in B3 la fascia stipendiale F3 senza possibilità di derogare all'inquadramento. E tanto correttamente, poiché solo le procedure concorsuali possono portare ad un superiore inquadramento, come ritenuto da svariati Tribunali nonché dalla Corte di Cassazione (29829/2008 e
SS.UU. 15403/2003). Con D.L. 83/2015 (convertito in L. 132/2015) il Legislatore aveva autorizzato il ad indire procedure interne per il passaggio nell'Area III, per cui CP_1 solo all'esito sarebbe stato consentito il passaggio in Area III, fascia F1. Chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. In ogni caso, quanto alla ex adverso asserita illegittimità degli artt. 15 e 16 CCI 2010 per violazione dell'art. 8, co. 3,
CCNL 2006/2009 che aveva previsto un profilo unico, sosteneva il resistente che proprio l'art. 8 aveva articolato il sistema di classificazione in Aree per consentire maggiore flessibilità all'interno di compiti assimilabili e differenziati in base ad una mera fascia economica. Anche sul punto affermava che la previsione delle procedure di riqualificazione da parte della Legge del 2015 consentiva di ritenere superata la domanda del , il quale nel frattempo aveva partecipato alla selezione classificandosi tra gli Pt_1
idonei. Chiedeva, anche per tale argomento, dichiararsi cessata la materia del contendere.
4 Con la sentenza oggetto di gravame il Tribunale di Brindisi dichiarava cessata la materia del contendere evidenziando che il , pur avendo concluso per la declaratoria di Pt_1
nullità delle norme del CCI personale non dirigenziale e per la riespansione in sede applicativa del CCNL 5/4/2000, aveva incentrato le proprie doglianze sull'omesso seguito delle procedure selettive per l'accesso alla posizione C1, per cui poteva ritenersi raggiunto il concreto obiettivo del ricorso. Quanto alla domanda risarcitoria, sulla scorta di pronunce della Suprema Corte (Cass. 12358, 984 e 25626 del 2020) evidenziava il carattere programmatico delle richiamate disposizioni riguardanti l'indizione delle procedure selettive, per cui riteneva insussistente un diritto soggettivo dei dipendenti alla progressione professionale o un obbligo di fornire una chance di sviluppo di carriera. Con riferimento alla domanda risarcitoria, evidenziava il Tribunale che l'illegittimità degli atti compiuti dal non derivava da sua iniziativa unilaterale ma dal contenuto degli CP_1
accordi conclusi in sede di contrattazione integrativa. In ogni caso, riteneva insussistente la prova del danno da risarcire mancando la dimostrazione della ragionevole probabilità attuale di conseguire la progressione professionale. Rigettava, pertanto, tale domanda e compensava le spese.
Avverso l'illustrata pronuncia , con ricorso depositato il 13/03/2023, Parte_1
proponeva appello. Dopo avere ripercorso le vicende oggetto di causa, impugnava il rigetto della domanda di ristoro a titolo risarcitorio sostenendo che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, l'Amministrazione non avesse adempiuto all'obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede (richiamando sul tema Cass. 9049/2006) e ribadendo l'irrimediabile perdita di chance subita. Evidenziava che proprio il fatto che fosse stata adottata la L. 132/2015 (art. 21 quater) e il formale riconoscimento della figura di Funzionario a decorrere dal 15/12/2022 dimostrassero l'errore commesso nella sottoscrizione del CCI Comparto Ministeri nella parte in cui erano stati dichiarati nulli: la declaratoria di nullità dipendeva dal contrasto con norme imperative. Richiamava, poi, le pronunce della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 500/1999 e n. 6488/2017 per sostenere che si configura un'ipotesi di perdita di chance anche in relazione a legittime aspettative di natura patrimoniale, intese come possibilità di conseguire un risultato utile. Nel caso di specie vi era nesso causale tra approvazione degli artt. 15 e 16 CCNL Integrativo 2010,
5 poi dichiarati nulli sulla base dell'art. 21 quater menzionato, e il blocco, che fino a quel momento aveva operato, della possibilità di carriera e di maggiore guadagno.
Quantificava, quindi, l'indennizzo spettantegli, con riferimento al periodo dal 2010 al
2022, in € 38.803,44 chiedendo la condanna a tale pagamento da parte del CP_1
appellato. Concludeva per la riforma della sentenza sul capo impugnato.
Anche nel presente grado di giudizio si costituiva il , con Controparte_1
memoria depositata il 17/05/2024, sostenendo che la sentenza impugnata non meritasse censure ed affermando che l'intervento del legislatore del 2015 aveva avuto un ruolo dirimente in quanto volto a sanare i profili di nullità. Ribadiva quanto affermato dal
Tribunale circa il carattere programmatico delle disposizioni che prevedevano le modalità di progressione. Evidenziava l'assenza di dimostrazione dell'esistenza della chance ovvero della probabilità di conseguire la promozione e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 07/02/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso l'intervenuto passaggio in giudicato della parte di pronuncia di primo grado che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di declaratoria di nullità delle norme del CCI personale non dirigenziale e, più in generale, in riferimento alle doglianze, formulate dal , sull'omesso seguito delle procedure Pt_1 selettive per l'accesso alla posizione C1; capi di domanda per i quali il Giudicante ha ritenuto raggiunto il concreto obiettivo del ricorso. Ed invero, l'appellante ha specificato che il proposto gravame attiene esclusivamente al rigetto della istanza giudiziale volta al riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance.
Il proposto gravame risulta infondato.
Come riferito in sede di svolgimento del giudizio, secondo il la pronuncia del Pt_1
Tribunale adito ha erroneamente escluso che l'Amministrazione, sottoscrivendo un contratto integrativo (quello del 2010) nullo (negli artt. 15 e 16), è venuta meno ad un divieto imposto dalla Legge, agendo perciò non secondo correttezza e buona fede, come stabilito dall'Ordinamento, e determinando la stasi delle procedure di selezione con
6 l'irrimediabile perdita di chance per chi, come il , aveva interesse alla progressione Pt_1 di carriera. Ed a sostegno l'appellante ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte n.
9049 del 19/04/2006, a mente della quale “Il bando di concorso indetto, nell'ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l'assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all'esito di determinate procedure selettive, costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del lavoratore che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale”.
Orbene, va osservato che la c.d. “perdita di chance”, fatta valere dall'appellante, rappresenta un'ipotesi di danno, di costruzione dottrinaria e giurisprudenziale, concepita per il caso di illegittima esclusione di un soggetto dalla partecipazione ad un concorso, costituita dalla sottrazione della possibilità di conseguire un risultato utile (chance), la cui risarcibilità consegue al verificarsi della perdita di possibilità attuale, non di un futuro risultato utile ovvero di una mera aspettativa di fatto. Così delimitata, la nozione è riconducibile al concetto di danno emergente di cui all'art. 1223 cod. civ., per il quale si pongono in concreto due questioni di rilievo probatorio: da un lato, l'accertamento d'un sicuro nesso causale tra la perdita dell'occasione favorevole e l'esclusione o comunque l'inadempienza del datore di lavoro;
dall'altro, il lamentato pregiudizio e la quantificazione di un danno i cui presupposti siano stati correttamente allegati.
7 Tutti tali requisiti, integrativi della pretesa risarcitoria, difettano nella fattispecie.
Va esclusa, innanzitutto, la sussistenza di un diritto alla c.d. riqualificazione professionale poiché le norme contrattuali, come evidenziato dal primo Giudice, aventi contenuto programmatico, risultano strumentali, nell'interesse della Pubblica Amministrazione, non già ai fini della costituzione di diritti soggettivi dei singoli lavoratori ad accedere alle aree ovvero alle posizioni immediatamente superiori a quelle possedute, ma al fine di promuovere l'espletamento delle procedure stesse per l'efficienza ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione e garantire il rispetto degli impegni assunti dalle parti sociali. Dunque, la progressione di carriera dei dipendenti pubblici non assume consistenza di diritto soggettivo ma di mera aspettativa di fatto, con la conseguenza che l'obbligo, derivante dalla contrattazione collettiva, da quella integrativa e dai successivi protocolli d'intesa, di attuare le procedure selettive non può determinare l'insorgenza, in capo ai soggetti interessati, di alcun diritto soggettivo;
esso è posto a tutela di interessi pubblici all'efficienza dell'attività amministrativa per cui non è possibile ravvisare una condotta colposa dell'Amministrazione da porre a fondamento del diritto al risarcimento di un danno individuale. A conferma di tale opzione ermeneutica di negazione di una posizione giuridica tutelabile quale diritto soggettivo valga l'incertezza in ordine all'esito della procedura, non potendo contestarsi la circostanza che l'effettiva riqualificazione del singolo è subordinata al giudizio di idoneità da conseguire mediante esame finale all'esito del percorso formativo.
Dunque, la disposizione contrattuale di cui all'art. 15 del CCNL 16/02/1999, nell'indicare le modalità da seguire per dar corso ai passaggi interni nel sistema di classificazione, non attribuisce al lavoratore il diritto alla riqualificazione, conferendo alla P.A. il potere- dovere di definire le modalità di attuazione, come sostenuto da parte appellante, ma rimette alla P.A. medesima la stessa decisione di procedere ad una progressione di carriera del personale mediante passaggi interni nell'ambito della dotazione organica (Cass., sent.
15213/2014).
La risarcibilità, nel caso di specie, del dedotto danno da perdita di chance è stata, dunque, correttamente esclusa dal Tribunale adito con riguardo alla sussistenza di un comportamento illegittimo e colpevole dell'Amministrazione odierna appellata.
8 La pronuncia appare condivisibile anche per altra ragione.
Non essendo, come già evidenziato, la c.d. chance un bene suscettibile di immediata ed oggettiva individuazione, l'asserito pregiudizio per essere provato richiede una valutazione probabilistica di ragionevole certezza in ordine all'effettiva lesione patrimoniale, cosa che risulta ontologicamente incompatibile con la evidenziata situazione giuridica soggettiva di aspettativa di mero fatto. Sul punto la Giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di precisare che la lesione patrimoniale implica “la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore” (Cass., sent.
13241/2006).
La Giurisprudenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte ha in modo consolidato stabilito che in caso di violazione, da parte dell'ente pubblico/datore di lavoro, dell'obbligo di predeterminare i criteri di selezione degli impiegati necessari per il riconoscimento e l'attribuzione della qualifica superiore, incombe sul singolo dipendente non promosso ed attore in giudizio per il risarcimento del danno da perdita della possibilità di promozione (c.d. perdita di chance), l'onere di provare - alla stregua dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale - il nesso di causalità tra il detto inadempimento datoriale ed il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore (Cass., sent. n. 13241 del 06/06/06). Il lavoratore/creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta
(Cass., sent. n. 16877 del 20/06/08 e n. 852 del 18/01/06) È, in altre parole, necessaria l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, in forza della quale probabilità si giustifica l'interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente (Sent. n. 1715 del 23.01.09).
Tale principio è stato espressamente riconfermato dalla Corte di Cassazione a SS.UU.
(sent. n. 21678 del 23/09/2013) anche con riferimento all'ipotesi per cui è causa ovvero
9 laddove alla base della doglianza del dipendente vi sia il comportamento stesso dell'Amministrazione per il mancato adempimento della disposizione del contratto collettivo. Anche laddove, dunque, al si contesti l'inadempimento all'obbligo CP_1
di completare le procedure di selezione avviate e mai concluse, sul dipendente potenzialmente interessato alla progressione di carriera grava l'onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni e al calcolo delle probabilità, la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento (Cass. civ., Sez. Lav., n. 30872 del
22/12/2017).
Nel caso di specie, mancando del tutto gli elementi per valutare l'effettiva possibilità di ottenimento della posizione superiore, risulta indimostrato il descritto potenziale vantaggio, non avendo in alcun modo il addotto elementi atti a dimostrare l'alto Pt_1
grado di possibilità per lui di conseguire un apprezzabile risultato positivo nel caso in cui l'esperimento della procedura di riqualificazione, sospesa e poi annullata, avesse avuto luogo.
Per tutto quanto esposto si ritiene di confermare integralmente la pronuncia nella parte oggetto di gravame.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei Parametri vigenti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13/03/2023 da nei confronti del avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del 15/09/2022 n. 1312 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i
10 presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore Pt_2 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/02/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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