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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 20/09/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2352/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Veronica ZANIN GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 2352/2024 promossa da:
(c.f. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentata e difesa dall'avvocato Marzia Fabiani del Foro di Novara parte ricorrente contro
, (C.F. ), nato a [...] il 26 maggio Controparte_1 C.F._2
1980 e residente in [...], domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Conte del Foro di Novara parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: - Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e - Affidare i minori figli e cin via condivisa con collocazione abitativa presso Controparte_1 Per_1 Per_2 la madre con facoltà per il padre di vederli e tenerli presso di sè: a week-end alterni da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino a lunedì mattina con rientro a scuola, nonché martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 21 nelle settimane
Pag. 1 in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre e nella giornata di mercoledì dalle ore 17 alle ore 21 nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con il padre. - disporre che e trascorrano Per_1 Per_2 il giorno del compleanno dei genitori con ciascun genitore;
- disporre che e trascorrano il loro Per_1 Per_2 compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore (anni dispari con la madre, anni pari con il padre), salvo diverso accordo tra le parti;
- disporre per quanto riguarda le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno - 8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente. - 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. - disporre che contribuisca al mantenimento di e , versando Controparte_1 Per_1 Per_2
l'importo di € 400,00 mensili per ciascun minore e, quindi, complessivi € 800,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT per legge;
- disporre che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno: I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- IV) con preventivo accordo: a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico); V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso. disporre che versi un contributo di mantenimento per Controparte_1 Parte_1
, versando l'importo di € 200,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT per legge;
[...] disporre che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori al 50%; - La signora rinuncia Parte_1 all'assegnazione del domicilio coniugale e rilascerà l'immobile di Novara – Veveri, strada Privata Olivieri n. 6 entro il 30/9/2025, asportando, oltre agli effetti personali propri e dei figli, gli arredi da concordare con il coniuge. - Il CP signor riconoscerà al coniuge, a definizione dei rapporti patrimoniali la somma di € 120.000 da corrispondersi entro il 31/72025, € 30.000 sono stati versati il 15/7/2025 ed € 40.000 il 21/7/2025. - Spese di giudizio compensate tra le parti.
Pag. 2 Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024, ha adito il Tribunale Parte_1 di Novara per chiedere la separazione personale da . Controparte_1
La ricorrente ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
a Trecate il 19 febbraio 2011, (matrimonio iscritto nel registro di Stato Civile del predetto Comune al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2011). Dalla loro unione sono nati due figli: (il 25 maggio Per_1
2012) e (il 7 febbraio 2015). Per_2
La ricorrente, di professione insegnante, e il resistente, di professione ingegnere, avevano fissato la loro residenza a Novara, via Olivieri n. 6 e avevano deciso di acquistare una nuova abitazione in Cameri (NO), via Serpone n. 8.
Tuttavia, a metà novembre 2024, veva manifestato la volontà improvvisa di separarsi dalla CP_1 moglie;
nonostante i numerosi tentativi di salvare il loro rapporto, non riuscivano a riconciliarsi. Quindi, ha concluso nei seguenti termini: “- Pronunciare separazione personale dei coniugi Parte_1
e - Affidare i figli e congiuntamente ai genitori e collocazione abitativa
[...] CP_1 Per_1 Per_2 presso la madre con diritto di visita del padre: a week-end alterni da venerdì sera a lunedì mattina con rientro a scuola. 2 pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17 alle ore 21; un pomeriggio nella settimana il cui fine settimana è di competenza paterna. 7 giorni con ciascun genitore alternativamente dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Il giorno di Natale sarà condiviso con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente. 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno. - Porre a CP carico del signor € 1.000,00 quale contributo di assegno di mantenimento per la prole, indicizzabile ogni anno e da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con un concorso alle spese straordinarie nella misura del 70% giusto CP Protocollo di Torino 15.03.2016. - Porre a carico del signor € 500,00 quale contributo di assegno di mantenimento per la coniuge, indicizzabile ogni anno e da versare entro il giorno 5 di ogni mese - La casa coniugale verrà assegnata alla signora quale genitore collocatario della prole, con gli arredi ivi contenuti. Con il Parte_1 favore delle spese”
***
Si è costituito nei termini, , il quale ha rappresentato ha effettivamente Controparte_1 rappresentato la sua volontà di separarsi dalla moglie, a causa del progressivo deterioramento del loro rapporto, concludendo nei seguenti termini: “il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie, in quanto la medesima dispone di un reddito adeguato, ai sensi dell'art. 156 c.c., il quale prevede che l'assegno di mantenimento sia dovuto solo qualora il coniuge richiedente non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive;
sul punto si richiama Cass. Civ., Sez. I, 10 aprile 2017, n. 11504, che ha stabilito che l'assegno di mantenimento non spetta quando il coniuge richiedente è economicamente autosufficiente. Pertanto, la richiesta di assegno di mantenimento in favore della ricorrente è da ritenersi inammissibile in quanto la stessa regolarmente lavora come insegnate e percepisce una retribuzione di €. 1.600,00 mensili per tredici mensilità. È noto che l'assegno di mantenimento ha natura assistenziale ed ha come presupposto l'assenza di reddito o inadeguatezza del reddito del coniuge ricevente. Nel caso de quo non esiste uno squilibrio patrimoniale tra i coniugi
Pag. 3 (tenendo in debita considerazione che il resistente mette a disposizione la somma di €. 120.000,00 che ricaverebbe dalla vendita della casa coniugale, per i motivi sopra evidenziati), in quanto godono di un reddito equiparato. E comunque l'istante continuerebbe a godere dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, perché gode di un proprio reddito;
perché godrebbe del diritto di abitazione sino alla data del 30 settembre 2025 e successivamente nella futura abitazione che la ricorrente ha già individuato e proposto l'acquisto (per il cui costo parteciperebbe il resistente con il versamento della citata somma di €. 120.000,00).
2. Propone un contributo al mantenimento dei figli pari a €. 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 337- ter c.c., che prevede il mantenimento dei figli in misura proporzionale al reddito dei genitori.
3. Mette a disposizione un contributo di €. 120.000,00 per l'acquisto di un immobile da parte della moglie, idoneo alle esigenze della famiglia, quale parte della liquidazione derivante dalla vendita della casa coniugale di proprietà del comparente. A tal uopo si evidenzia che risulta che la sig.ra abbia già effettuato una proposta d'acquisto di altro immobile Parte_1 ubicato in Veveri n.
4. Assegnare la casa coniugale alla sig.ra con impegno di rilasciarla Parte_1 entro e non oltre il 30 settembre 2025, con tutti i mobili e suppellettili ivi esistenti ad eccezione di quelli di cui all'elenco allegato”.
All'udienza del 26/6/2025, si è proceduto con interrogatorio libero delle parti.
nel corso del lungo esame (durante cui si è commossa ripetutamente) Parte_1 ha descritto la sua vita matrimoniale e le varie fasi della crisi coniugale che stava attraversando: «Ho CP sposato il 19/2/2011, abbiamo avuto due figli. Non avevo mai riscontrato particolari problemi nel nostro rapporto. Adesso voglio separarmi. Premetto che a maggio 2024 abbiamo acquistato una casa molto grande per tutta la nostra famiglia. In estate, sua nonna è stata male e io mi sono occupata di lei. Quando è stata meglio, abbiamo ripreso ad occuparci insieme della casa. Dopo l'estate, il nostro progetto andava avanti, la nostra vita andava avanti, abbiamo fatto anche la cresima a mio figlio e andava tutto bene. Il 9/11/2024 siamo andati ad una festa insieme ed andava tutto bene;
il giorno dopo i bambini sono andati all'oratorio e ho raggiunto mio marito perché mi ero accorta che non stava bene. mi ha detto che voleva stare da solo;
io credevo che avesse CP_1 problemi di lavoro. Quando è tornato a cena, era ancora silenzioso, è andato in taverna a vedere un film. Il giorno dopo, sono andata a lavorare a scuola alle 8; alle 12.30 gli ho chiesto di venirmi a prendere perché dovevamo andare ad un funerale insieme ma mi ha detto 'non è necessario che tu venga'. Comunque, ho deciso di andare e quando sono uscita dalla Chiesa ha fatto finta di non conoscermi. Gli ho chiesto delle spiegazioni, l'ho seguito e mi ha detto 'ma cosa vuoi, mi sono rotto, non c'è più niente da dire'. Mi ha detto che si è stufato, che non si sente apprezzato e che era stufo della vita che avevamo. Quella sera non ha voluto parlare dei nostri problemi, ha deciso di dormire sul divano;
quando gli ho chiesto spiegazioni, mi ha detto 'è chiaro a tutti, io parto per lavoro;
quando non ci sono puoi trovarti una casa'. Il martedì seguente, alla mia ennesima richiesta di spiegazioni, mi ha detto “è così, trova una sistemazione decorosa”. Non lo riconoscevo più, mi diceva cose che non aveva mai detto, tipo 'c'è una felicità che tu non comprendi', temevo avesse un brutto male o che fosse entrato in una setta. Quello, secondo me, era il miglior momento della nostra vita visto che ci eravamo realizzati. Mi ha anche detto 'visto che sei brava a parlare con le persone, dillo tu ai bambini'. Io non volevo dire nulla a nessuno perché volevo cercare di risolvere la situazione. Quella stessa sera, mentre eravamo a tavola, ha detto 'bambini c'è una novità, io e mamma ci separiamo', facendo scoppiare a piangere i bambini che credevano il papà volesse comprare il cane per la nuova casa. L'ho convinto ad andare dallo psicologo ma è stato irremovibile. Quindi, è partito per la Germania e io sono stata dieci giorni a casa dal lavoro perché non stavo bene. Quando è stato in Germania non ha mai chiamato;
quando è tornato mi chiedeva con insistenza se avessi trovato una casa. Fino a Natale ero tramortita;
dopo Natale ho iniziato a realizzare quello che era successo”. ADR: “il 3 febbraio è andato via;
fino a febbraio viveva in taverna, veniva a mangiare su. In quelle settimane faceva cose strane. Secondo me non era lucido perché
Pag. 4 stava nella casa nuova che era un cantiere, ci stava fino a tarda ora, si vantava che faceva il falò. Non era nemmeno in ordine, perché aveva la barba lunga e i capelli lunghi. Ero davvero preoccupata, ho pensato a e ai CP_2 testimoni di temevo che temevo che fosse vittima di una truffa o di un raggiro. Ho avvisato anche la sua CP_3 famiglia che però ha detto che sono affari nostri”. ADR: “la casa dove vivo adesso l'avevamo messa in vendita perché CP dovevamo trasferirci nella nuova casa. Quando mi ha comunicato la sua scelta io ho bloccato la vendita della casa, perché lì ho una rete di amici e anche per tutelare i bambini che hanno i loro amici a Veveri. A gennaio però CP ha firmato il compromesso. Premetto che abbiamo un conto corrente cointestato che ancora usiamo;
OL ha anche il suo conto corrente personale. Sul conto corrente cointestato, ho sempre versato tutto, sia lo stipendio che altri soldi che ho percepito dopo la vendita di una casa;
mi fidavo, ha sempre gestito tutte le finanze familiari”. ADR:
“attualmente versa € 700,00 al mese sul conto corrente cointestato;
per le spese straordinarie il 60% è a suo carico mentre il 40% lo pago io, come ad accordo verbale. I bambini stanno sempre con me;
quando frequentavano le lezioni, veniva a prendere mia figlia due volte a settimana, quando dovevo andare alle 8 a scuola;
alla sera, invece, andava a prendere il ragazzo agli allenamenti e lo portava a casa. Quando i ragazzi hanno impegni in contemporanea, lui seguiva di più e io tenevo la bambina, anche se non aveva impegni sportivi. I primi tempi dopo la Per_1 separazione, l'ho invitato a cena, anche perché speravo che le cose cambiassero, ora non lo invito più”. ADR: “durante le vacanze di Natale andavamo nella sua casa in montagna e abbiamo iniziato a sciare quando i bambini sono diventati più grandi. In estate, facevamo due settimane al mare o in montagna. L'anno scorso siamo andati in Puglia e poi siamo stati in Germania, a Dortmund e in Alsazia. Avevamo un buon tenore di vita. Negli ultimi anni ci siamo spostati meno durante l'anno, perché i bambini hanno i loro impegni sportivi. Prima degli impegni dei bambini, io e mio marito ci siamo dedicati all'avviamento della sua attività. Inizialmente lavoravo con lui, dall'apertura nel 2012 fino al 2016; nel 2016 ho iniziato ad insegnare e poi dopo la scuola andavo in ufficio da lui. Mi sono occupata del personale;
qualche studente l'ho mandato io, tramite il CPO scolastico. L'ultima formazione l'ho fatta nel 2022, quando ormai ero stanca per i nostri impegni familiari e ho deciso di non andare più”. ADR: “dopo la separazione, gli ho chiesto di occuparsi dei figli;
non ha le credenziali dei registri informatici, non parla con gli insegnati e quelle sono le cose che gli provocano una grande frustrazione. Gli ho sempre girato comunque tutto l'iter”. ADR:
“l'A.U.U. ammonta ad € 114,00 complessivi ed è versato sul conto corrente in comune, che gestisco io perché mio marito non vuole gestirlo”. ha dichiarato: “vivo in una casa in locazione, pago € 800,00 al mese. Ho un mutuo per la Controparte_1 ristrutturazione della casa che ho acquistato, che ammonta ad € 1.400,00 al mese;
ho chiesto aiuto a mia madre perché le spese sono sostanziose. Mia madre mi aiuta dandomi dei soldi;
mia madre è pensionata. Non ho altre spese di finanziamento;
ho spese vive per circa € 600,00/700,00 al mese;
ADR: “voglio separarmi. In occasione della ristrutturazione, mi sono reso conto di essere da solo e di vivere separati sotto lo stesso tetto. Mia moglie non si è mai resa conto del mio disagio e questo mi ha fatto capire quanto fossimo lontani. Voglio precisare che, per l'attività che svolgo ci sono stati dei momenti difficili, e io non mi sono mai sentito supportato anzi quando tornavo a casa c'era altro carico da aggiungere e per me era diventato insopportabile”; ADR: “io non mi sentivo supportato ma anzi mia moglie aumentava la mia frustrazione. Ribadisco che non mi sentivo supportato ma anzi c'era un compatimento da Testi parte sua”; “è corretta l'impostazione che ha descritto mia moglie sugli incontri con i miei figli ma io cerco anche di portarli a cena e di seguire le loro partite di calcio o pallavolo”; ADR: “è corretto che sono andato via di casa il 3 febbraio;
è vero che siamo andati una volta dallo psicologo, il quale ha detto chiaramente che la mia intenzione era quella di separarmi”; ADR: “quando stavamo ristrutturando la casa, ho capito che non andavamo d'accordo. Nel corso dell'escussione, quando la IG.ra a ribadito di essersi occupata Parte_1 CP_ della nonna di a seguito del suo incidente, a dichiarato: “la signora era annoiata quando le CP_1 parlavo della casa e della ristrutturazione. Questi eventi mi hanno fatto sorgere delle domande e mi sono reso conto
Pag. 5 che condividevo una casa con una persona che non riconoscevo più. Ribadisco che non si è mai accorta di un disagio che avevo da tempo”. ADR difensore: “io ho deciso di dire ai miei figli che volevo separarmi perché è stata una mia scelta. ha detto 'ah vabbè'. Poi dopo mi sono fermato a parlare con loro nella loro stanzetta;
Per_1 Per_1 non ha fatto scenate né ha pianto”; ADR difensore: “credo che il rapporto con i miei figli sia ottimo;
attualmente è un tempo di qualità perché quando siamo insieme mi dedico al 100% a loro”; ADR difensore: “la vendita della casa familiare era stata presa di comune accordo per finanziare la ristrutturazione della casa più grande. Ci siamo accordati dal punto di vista economico: dopo la vendita dell'immobile, le avrei dato € 120.000,00 per acquistare un'altra casa visto che mi ha detto che non voleva più vivere in quella casa. Comunque io le ho detto che poteva stare lì”; ADR: “a gennaio ho firmato l'accordo con mia moglie. Abbiamo stipulato un compromesso;
la casa doveva essere consegnata entro fine giugno. La mi ha detto che non andava bene perché non poteva pagare la Parte_1 ristrutturazione della casa. Con l'acquirente, abbiamo spostato la consegna della casa a settembre, con riduzione del prezzo di € 6.000,00. Vorrei aggiungere che, quando ho comunicato a mia moglie la mia volontà di separarmi ha spostato € 30.000,00 dal conto comune”; ADR: “oltre al conto in comune ho anche un conto personale;
avevo dei finanziamenti su dei fondi”.
All'esito dell'udienza indicata, quindi, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“autorizza i coniugi a vivere separatamente;
dispone l'affido condiviso di e ad entrambi
Per_1 Per_2 genitori con collocazione presso la madre;
assegna la casa familiare a dispone Parte_1 che il padre possa tenere con sé e , a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita
Per_1 Per_2 dalla scuola fino al lunedì mattina con rientro a scuola;
dispone, quanto alle visite infrasettimanali, che il padre possa tenere con sé i figli, nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nelle settimane in cui trascorrono il fine settimana con la madre e, nella giornata del mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nella settimana in cui trascorrono il fine settimana con lui, salvo diversi accordi;
dispone che e
Per_1 Per_2 trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con ciascun genitore;
dispone che e
Per_1 Per_2 trascorrano il loro compleanno, ad anni alterni, con ciascun genitore (anni dispari con la madre, anni pari con il padre), salvo diverso accordo tra le parti;
dispone, per quanto riguarda le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
dispone che contribuisca al mantenimento di e , versando l'importo di € Controparte_1 Per_1 Per_2
400,00 mensili per ciascun minore e, quindi, complessivi € 800,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT per legge;
dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non
Pag. 6 presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso.
Pag. 7 dispone che versi un contributo di mantenimento per versando Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 200,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT per legge;
dispone che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori al 50%”.
Inoltre, sono stati disposti alcuni approfondimenti istruttori in merito alla posizione finanziaria del resistente.
All'udienza del 9 settembre 2025, le parti hanno chiesto di procedere alla causa in decisione riportandosi alle conclusioni congiunte depositate. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata la separazione personale delle parti essendo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di entrambe le parti il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Quanto ai profili relativi ai rapporti con la prole, il Collegio ritiene di accogliere la configurazione predisposta dalle parti sia in tema di affido che di diritto di frequentazione paterna considerato che è piena espressione del diritto alla bigenitorialità e dei buoni rapporti intercorrenti tra le parti (come certificato dalla neuropsichiatria e dai servizi sociali).
Anche dal punto di vista economico, va ratificato l'accordo delle parti, non contrario alle norme di legge o ai motivi imperativi di interesse generale.
Il Collegio prende altresì atto dell'accordo intercorrente tra le parti in merito alla vendita della casa coniugale.
Le spese di lite devono essere compensate, considerata la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Pag. 8 Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) affida e ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre;
Per_1 Per_2
3) dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé e a week-end alterni Per_1 Per_2 da venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino a lunedì mattina con rientro a scuola, nonché martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 21 nelle settimane in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre e nella giornata di mercoledì dalle ore 17 alle ore 21 nella settimana in cui trascorreranno il fine settimana con il padre;
4) dispone che e trascorrano il giorno del compleanno dei genitori con ciascun Per_1 Per_2 genitore;
5) dispone che e trascorrano il loro compleanno, ad anni alterni, con ciascun Per_1 Per_2 genitore (anni dispari con la madre, anni pari con il padre), salvo diverso accordo tra le parti;
6) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
7) dispone che contribuisca al mantenimento di e versando Controparte_1 Per_1 Per_2
l'importo di € 400,00 mensili per ciascun minore e, quindi, complessivi € 800,00, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT per legge;
8) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
Pag. 9 d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
9) dispone che versi un contributo di mantenimento per Controparte_1 Parte_1
versando l'importo di € 200,00 mensili, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione
[...]
ISTAT per legge;
10) dispone che l'assegno unico universale sia percepito da entrambi i genitori al 50%;
Pag. 10 11) prende atto che la signora rinuncia all'assegnazione del domicilio coniugale e Parte_1 rilascerà l'immobile di Novara – Veveri, strada Privata Olivieri n. 6 entro il 17/10/2025, asportando, oltre agli effetti personali propri e dei figli, gli arredi da concordare con il coniuge e CP_ che il signor riconoscerà al coniuge, a definizione dei rapporti patrimoniali la somma di € 120.000 da corrispondersi entro il 31/7/2025, € 30.000 sono stati versati il 15/7/2025 ed € 40.000 il 21/7/2025;
12) prende atto degli accordi economici intercorrenti tra le parti, in merito alla vendita degli arredi;
13) spese compensate;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 12/9/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
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