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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 9976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9976 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 39688/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to Marina Rossi, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da ricorso
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/10/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, , premesso di essersi separata consensualmente giusto decreto di Parte_1 omologa del 05/05/1977, ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione ed in Par particolare: 1) Revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. ed CP_1 in favore dei figli ormai maggiorenni;
2) Determinare il € 150,00 l'assegno di mantenimento posto a carico del marito ed in favore della moglie da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il suo domicilio oltre rivalutazione ISTAT.
, cui è stato notificato il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di Controparte_1 fissazione di udienza, non si è costituito nel presente giudizio.
Alla prima udienza del 22/01/2025, parte ricorrente per mezzo del proprio difensore, si è riportata alle proprie conclusioni e ne ha chiesto l'accoglimento; il G.D., verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha ordinato la discussione orale della causa;
all'esito, ha riservato la decisione al Collegio.
La domanda di modifica delle condizioni di separazione deve essere accolta. Il Tribunale, considerata la condizione patrimoniale delle parti e l'assenza di ragioni contrarie allegate dal resistente, che ha scelto di rimanere contumace, revocato l'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ormai adulti, ritiene equo determinare in € 150,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' I.S.T.A.T.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione di parte resistente, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale (decreto di omologa del 05/05/1977, nell'ambito del procedimento n.r.g. 974/1977), così provvede:
1. Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. ed in favore dei Controparte_1 figli ormai maggiorenni;
2. Determina il € 150,00 l'assegno di mantenimento posto a carico del marito ed in favore della moglie da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il suo domicilio oltre rivalutazione
ISTAT.
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30/06/2025.
IL PRESIDENTE rel.
dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 39688/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv.to Marina Rossi, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come da ricorso
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 02/10/2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, , premesso di essersi separata consensualmente giusto decreto di Parte_1 omologa del 05/05/1977, ha chiesto la modifica delle condizioni della separazione ed in Par particolare: 1) Revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. ed CP_1 in favore dei figli ormai maggiorenni;
2) Determinare il € 150,00 l'assegno di mantenimento posto a carico del marito ed in favore della moglie da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il suo domicilio oltre rivalutazione ISTAT.
, cui è stato notificato il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di Controparte_1 fissazione di udienza, non si è costituito nel presente giudizio.
Alla prima udienza del 22/01/2025, parte ricorrente per mezzo del proprio difensore, si è riportata alle proprie conclusioni e ne ha chiesto l'accoglimento; il G.D., verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente e ha ordinato la discussione orale della causa;
all'esito, ha riservato la decisione al Collegio.
La domanda di modifica delle condizioni di separazione deve essere accolta. Il Tribunale, considerata la condizione patrimoniale delle parti e l'assenza di ragioni contrarie allegate dal resistente, che ha scelto di rimanere contumace, revocato l'assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ormai adulti, ritiene equo determinare in € 150,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda, l'ammontare del contributo dovuto dal marito per il mantenimento della moglie;
affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' I.S.T.A.T.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla sostanziale non opposizione di parte resistente, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale (decreto di omologa del 05/05/1977, nell'ambito del procedimento n.r.g. 974/1977), così provvede:
1. Revoca l'assegno di mantenimento posto a carico del sig. ed in favore dei Controparte_1 figli ormai maggiorenni;
2. Determina il € 150,00 l'assegno di mantenimento posto a carico del marito ed in favore della moglie da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso il suo domicilio oltre rivalutazione
ISTAT.
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30/06/2025.
IL PRESIDENTE rel.
dott.ssa Marta Ienzi