CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 229/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3431/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ispica - C.so Umberto I, 45 97014 Ispica RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220018138853000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 3.7.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e al Comune di Ispica e successivamente depositato presso questa Corte l'1.12.2023, il sig. Ricorrente_1 Data_nascita_1
ed ivi residente nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difesa, giusta mandato in calce all'originale dello stesso atto, dall'avv. Nominativo_1, presso il cui studio in Ispica nella Indirizzo_2, proponeva, proponeva ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17bis del D.Lgs. nr. 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento nr.
29720220018138853/000, notificata il 3/5/2023, portante un carico di € 569,88, a titolo di TARI, anno 2014,
Comune di Ispica, e relativi accessori.
La ricorrente sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso indicato nell'atto impugnato ed eccepiva la prescrizione quinquennale del tributo.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare illegittima le cartella di pagamento opposta, e per l'effetto annullare la stessa ed il relativo ruolo, con condanna dei resistenti in solido al pagamento delle spese processuali e con discussione del ricorso in pubblica udienza.
Con atto di nomina di nuovo procuratore depositato l'1.12.2023 il ricorrente nominava quale suo nuovo procuratore l'avv. Difensore_1, con studio in Modica, Indirizzo_3, ed insisteva in ricorso.
Con controdeduzioni depositate il 13.2.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv. Nominativo_2 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. n° 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_4, rappresentata e difesa da Nominativo_3, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 27.6.2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_4, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_5, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, sosteneva che il termine prescrizionale quinquennale era stato interrotto con la notifica della cartella impugnata in data 3.5.2023.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Nessuno si costituiva per il Comune di Ispica.
All'udienza del 4.11.2025 nessuna delle parti era presente e la Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia del Comune di Ispica, non costituitosi nonostante avesse ricevuto la notifica a mezzo pec in data 3.7.2023 il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ai fini dell'accoglimento del ricorso è sufficiente esitare positivamente l'eccezione di prescrizione (rectius decadenza).
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006 "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.".
Sul punto è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale: “Preliminarmente occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione.
Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse.
La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art. 2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine di prescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la L. n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con l'art. 1, i commi 161 e 163, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c., n.
4. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione, rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi, trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis, Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01).
Alla luce di tali principi nella fattispecie è evidente siamo in presenza di una ipotesi di decadenza per la quale vale il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per come sancito dalla Corte costituzionale n. 477 del 2002, assumendo sul punto rilievo il principio affermato da questa Corte (S.U. n.
40543 del 2021 Rv. 663252 - 01) secondo cui "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 21810 dell'11/7/2022). La cartella impugnata, notificata il 3.5.2023 risulta essere il primo atto a mezzo del quale viene portata a conoscenza del ricorrente la richiesta di pagamento della TARI e relativi accessori, afferente all'anno 2015.
Ne consegue che entro il termine decadenziale quinquennale (computato tenendo conto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale emanata per contrastare la diffusione del virus COVID 19), previsto dal citato comma 161, con riferimento alla TARI anno 2015, e sino ad oggi, non risulta essere stato emesso alcun valido avviso di accertamento da parte del Comune di Ispica. Peraltro anche la cartella impugnata è stata notificata oltre il suddetto termine di decadenza quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione deduce di avere interrotto la prescrizione con la notifica della cartella impugnata, quando, invero, la decadenza era già maturata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna in solido il Comune di Ispica e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che, comprensive dell'aumento previsto dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), si liquidano in € 330,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 300,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 4/11/2025
IL GIUDICE
IU LI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3431/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Ispica - C.so Umberto I, 45 97014 Ispica RG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720220018138853000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 3.7.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e al Comune di Ispica e successivamente depositato presso questa Corte l'1.12.2023, il sig. Ricorrente_1 Data_nascita_1
ed ivi residente nella Indirizzo_1, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difesa, giusta mandato in calce all'originale dello stesso atto, dall'avv. Nominativo_1, presso il cui studio in Ispica nella Indirizzo_2, proponeva, proponeva ricorso con istanza ai sensi dell'art. 17bis del D.Lgs. nr. 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento nr.
29720220018138853/000, notificata il 3/5/2023, portante un carico di € 569,88, a titolo di TARI, anno 2014,
Comune di Ispica, e relativi accessori.
La ricorrente sosteneva di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso indicato nell'atto impugnato ed eccepiva la prescrizione quinquennale del tributo.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare illegittima le cartella di pagamento opposta, e per l'effetto annullare la stessa ed il relativo ruolo, con condanna dei resistenti in solido al pagamento delle spese processuali e con discussione del ricorso in pubblica udienza.
Con atto di nomina di nuovo procuratore depositato l'1.12.2023 il ricorrente nominava quale suo nuovo procuratore l'avv. Difensore_1, con studio in Modica, Indirizzo_3, ed insisteva in ricorso.
Con controdeduzioni depositate il 13.2.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dell'Avv. Nominativo_2 n.q. di Direttore dell'Ente pubblico Economico istituito con D.L. n° 193/2016, convertito con modificazioni dalla L. n° 225/2016, con sede in Roma, Indirizzo_4, rappresentata e difesa da Nominativo_3, in forza dell'art. 12 del D.lgs. 546/92, quale dipendente dell'Ente Pubblico economico e giusta procura speciale repertorio n. 180134, raccolta n. 12348 rilasciata in data 27.6.2023 in Roma avanti al Notaio Nominativo_4, con domicilio del difensore eletto in Palermo, Indirizzo_5, presso la sede della Direzione regionale della Sicilia dell'Ente Agenzia delle Entrate Riscossione, costituendosi in giudizio, sosteneva che il termine prescrizionale quinquennale era stato interrotto con la notifica della cartella impugnata in data 3.5.2023.
Chiedeva, pertanto, alla Corte, di rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Nessuno si costituiva per il Comune di Ispica.
All'udienza del 4.11.2025 nessuna delle parti era presente e la Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia del Comune di Ispica, non costituitosi nonostante avesse ricevuto la notifica a mezzo pec in data 3.7.2023 il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ai fini dell'accoglimento del ricorso è sufficiente esitare positivamente l'eccezione di prescrizione (rectius decadenza).
Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n° 296/2006 "Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.".
Sul punto è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale: “Preliminarmente occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività di accertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini per riscuotere i tributi in questione.
Il termine di decadenza consiste nel periodo di tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo delle stesse.
La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue il diritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art. 2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine di prescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali, con la L. n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con l'art. 1, i commi 161 e 163, il legislatore ha provveduto a dettare per i suddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'esercizio dell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossione avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 (Rv. 611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate ad una causa debendi continuativa, per le quali opera il termine breve quinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948 c.c., n.
4. In particolare, per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notifica dell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazione o irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Per quanto riguarda invece la riscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartella di pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali. Opera, dunque, il termine di prescrizione, rilevandosi che quanto ai tributi locali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendo all'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univoco orientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguarda la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento è l'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione di tale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi, trovando essa un limite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis, Cass. n. 9076 del 2017 Rv. 643623 - 01).
Alla luce di tali principi nella fattispecie è evidente siamo in presenza di una ipotesi di decadenza per la quale vale il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per come sancito dalla Corte costituzionale n. 477 del 2002, assumendo sul punto rilievo il principio affermato da questa Corte (S.U. n.
40543 del 2021 Rv. 663252 - 01) secondo cui "In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente".” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 21810 dell'11/7/2022). La cartella impugnata, notificata il 3.5.2023 risulta essere il primo atto a mezzo del quale viene portata a conoscenza del ricorrente la richiesta di pagamento della TARI e relativi accessori, afferente all'anno 2015.
Ne consegue che entro il termine decadenziale quinquennale (computato tenendo conto della sospensione disposta dalla normativa emergenziale emanata per contrastare la diffusione del virus COVID 19), previsto dal citato comma 161, con riferimento alla TARI anno 2015, e sino ad oggi, non risulta essere stato emesso alcun valido avviso di accertamento da parte del Comune di Ispica. Peraltro anche la cartella impugnata è stata notificata oltre il suddetto termine di decadenza quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione deduce di avere interrotto la prescrizione con la notifica della cartella impugnata, quando, invero, la decadenza era già maturata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente svolta dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso di cui in premessa e condanna in solido il Comune di Ispica e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali che, comprensive dell'aumento previsto dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs. n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), si liquidano in € 330,00, di cui € 30,00 per spese vive ed € 300,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge.
Ragusa lì 4/11/2025
IL GIUDICE
IU LI