Articolo 82 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 96Articolo 83
Versione
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
Art. 82. ((Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-bis e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o provinciale puo' essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parita' tra i gruppi linguistici.)) L'impugnazione puo' essere esercitata, dal Governo.
La legge regionale puo', altresi', essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972
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