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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
4053/ 2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL
Alle ore 09.57, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. SASSO MAURIZIO . Controparte_1
È presente per l'avv. GIUSEPPE BETTI in Controparte_2 sostituzione dell'avv. PAOLA DE CILLIS
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento. CP_1
L'avv. BETTI precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 10.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 10.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4053/2024 del Ruolo Generale
TRA
, rappresentato e rappresentato per mandato alle liti in atti dall'avv. Maurizio Controparte_1
1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in al lungomare Cristoforo Colombo 140 CP_1 CP_2
-appellante-
E
in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Paola de Cillis Controparte_2
dell'Avvocatura Comunale, come da mandato alle liti in atti, elettivamente domiciliato in alla via Via CP_2
Tenente GI MO
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: precisate dalle parti a verbale dell'odierna udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di in data 23.04.24,rubricato con R.G. n. 892/2024, CP_2
chiedeva accertarsi l'illegittimità del verbale nr. Z98301 del 07.12.2023,notificato il Controparte_1
04.04.2024 per violazione dell'art. 7 comma 9 e comma 14 C.d.S., commessa dal conducente dell'autoveicolo tg. FX985RM in data 11.10.2023 alle ore 00,12, nel Comune di in Via Pagano Mario per l'effetto, CP_2
chiedeva l'annullamento della sanzione comminata.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto come unico motivo, il decorso del termine di novanta CP_1
giorni dall'accertamento, prescritto dall'art. 201 CdS a mente del quale,
essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento>.
In primo grado si costituiva il contestando l'eccezione di prescrizione, documentando che Controparte_2
2 il primo tentativo di notifica del verbale di accertamento non era andato a buon fine per omesso aggiornamento dei dati relativi alla nuova residenza del nei registri del PRA e richiamando l'art. 201 CP_1
CdS nella parte in cui prevede che identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione>.
Il giudice di Pace, ritenendo fondate le difese del ponendo a base della decisione la norma da CP_2
ultimo richiamata e richiamando arresti di legittimità in termini quanto alle conseguenze del mancato assolvimento da parte del dell'onere di comunicare nella richiesta di cambio di residenza all'ufficio CP_1
anagrafe, i dati relativi alla patente e ai veicoli di appartenenza di modo da consentire l'aggiornamento dei medesimi dati nel PRA, con sentenza n. 276/2024 del 18.11.2024, ha rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite.
Con ricorso del 3.12.2024, il ha interposto appello, ripercorrendo le difese svolte in primo grado, CP_1
insistendo nell'eccezione di prescrizione della violazione per omessa notifica dei verbali entro novanta giorni dall'accertamento, deducendo che sarebbe stato onere dell'ufficio comunale trasmettere al PRA i dati relativi alla patente di guida, esibita all'impiegato, per l'aggiornamento dei dati e concludendo per la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dei verbali opposti, con vittoria delle spese del doppio grado.
Il si è costituito con comparsa di costituzione e risposta del 30.5.2025 deducendo Controparte_2
l'infondatezza dell'appello per tutti i motivi già esposti in primo grado di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per il deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
3 In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, in assenza di notificazione, con ricorso del 3.12.2024 nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 18.11.2024.
L'appello è infondato e va rigettato.
Il termine di 90 giorni dall'accertamento a pena di decadenza fissato dall'art. 201 c. 1 del C.d. S., entro il quale deve avvenire la notificazione dei verbali di accertamento, decorre dal giorno dell'accertamento della violazione che nel caso del verbale nr. Z98301 del 07.12.2023 risale al 11.10.2023, mentre la notifica si è
effettivamente perfezionata il 4.4.2024
È allegato e documentato dall'ente appellato che consegnato il plico raccomandato all'ufficio postale il
19.12.2023, per la notifica a quale proprietario del veicolo di cui era stata rilevata la Controparte_1
violazione, presso l'indirizzo di Via E. De Nicola n. 26, risultante da visura ACI - PRA e MCTC, CP_2
questo veniva restituito al mittente il 20.2.2024 con la dicitura “IRREPERIBILE”.
Effettuati i dovuti accertamenti anagrafici, una volta riavuto il plico, il 20.3.2024, il Comune appurava che risultava residente in [...] sin dal 28.11.2022 Controparte_1 CP_2
(cfr. pratica di cambio di residenza in atti) e, pertanto, procedeva il 29.3.2024 alla rinotifica del verbale che si perfezionava presso l'effettivo luogo di residenza del , il 4.4.2024. CP_1
Rispetto a tale ultima notifica, il termine di novanta giorni da quando il ha potuto rintracciare il CP_2
trasgressore, risulta rispettato.
A norma dell'art. 201, comma 1, del codice della strada, qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la
indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si
tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti
indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data
dell'accertamento>.
4 La decorrenza del termine di 150 giorni (ora 90), entro il quale deve essere notificata la contestazione dell'infrazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 201 c. strad., come modificato dall'art. 4 d.l. n. 151 del 2003
conv. nella l. n. 214 del 2003, coincide con quella dell'accertamento della violazione nel caso in cui sia stato correttamente ed esaurientemente iscritto nel Pubblico registro automobilistico (PRA), oltre al nome del proprietario, o degli altri soggetti previsti dall'art. 196 c. strad., anche il luogo di residenza. Ne consegue che,
all'impossibilità di identificare in base a detti dati l'autore della trasgressione, si deve assimilare l'ipotesi di inidoneità del luogo di residenza risultante dai pubblici registri, ciò comportando che il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la p.a. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza (Cass. civile sez. II, 04/07/2012, n.11182; Cass. civile, Sez. II,
sentenza n. 22400 del 22 ottobre 2009 che ha confermato la sentenza impugnata la quale, nel riscontrare che una prima notifica era avvenuta nel luogo indicato nel pubblico registro e non era andata buon fine per essere l'indirizzo insufficientemente determinato, aveva ritenuto che il termine dei 150 giorni decorresse dal momento in cui l'Amministrazione aveva ricevuto dal comune risultanze anagrafiche più precise).
In un arresto a sezioni unite della Suprema Corte si legge che:
strada, il "dies a quo" del termine di 150 giorni (ora 90) per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro Automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 24851 del 09/12/2010).
Decisiva ai fini della decisione è il principio espresso dalla Suprema Corte che proprio ponendosi in continuità con il su citato arresto, ha chiaramente affermato che in tema di violazioni del codice della
strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come
5 risultante dai pubblici registri, nella specie della e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei CP_3
predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino
abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest'ultimo, all'atto della
richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto
dell'infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che
rende imputabile alla PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno
anagraficamente, non più attuale >(Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21899 del 11/07/2022).
Affinché possa ravvisarsi un esonero da responsabilità del privato, con l'addebito alla PA del ritardo nelle annotazioni, è pur sempre necessario che all'atto della comunicazione del cambio di residenza presso gli uffici comunali, vi sia stata anche una corretta indicazione del numero di targa dei veicoli appartenenti al privato, poiché solo tale indicazione consente di ritenere imputabile alla PA il ritardo, dovendo quindi rispondere del difetto di collaborazione tra le varie amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.
Nella specie, dall'esame della richiesta di cambio di residenza prodotta dal in primo grado (cfr. CP_2
pag. 71 del fascicolo di primo grado), si evince che il non aveva indicato alcunché quanto al numero CP_1
della patente di cui è indicato solo il tipo B e al numero di veicoli posseduti.
Del resto, si evince dalla visura aggiornata prodotta dal che ancora nell'anno 2024 nei pubblici CP_2
registri automobilistici il Sasso risultava risiedere al precedente indirizzo (cfr. pag. 76 del fascicolo di primo grado dell'appellato).
Non essendo stato possibile identificare il trasgressore risalendo al suo effettivo luogo di residenza per errore non imputabile al notificante, correttamente è stata ritenuta dal primo giudice applicabile alla fattispecie il disposto di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 201 CdS, sicché il termine a quo per la notifica non poteva che essere individuato nel momento in cui la P.M. è stata messa in grado di conoscere l'esistenza dell'errore ed i dati del trasgressore.
In conclusione, la sentenza di primo grado, immune da censura, va confermata e l'appello rigettato.
Le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla
6 L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4053/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 276/2024 del GdP di Trani;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida in €
560,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 10.11.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL
Alle ore 09.57, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. SASSO MAURIZIO . Controparte_1
È presente per l'avv. GIUSEPPE BETTI in Controparte_2 sostituzione dell'avv. PAOLA DE CILLIS
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento. CP_1
L'avv. BETTI precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti e nelle note conclusive autorizzate e chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 10.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice, in funzione di Giudice di Appello in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 10.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4053/2024 del Ruolo Generale
TRA
, rappresentato e rappresentato per mandato alle liti in atti dall'avv. Maurizio Controparte_1
1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in al lungomare Cristoforo Colombo 140 CP_1 CP_2
-appellante-
E
in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Paola de Cillis Controparte_2
dell'Avvocatura Comunale, come da mandato alle liti in atti, elettivamente domiciliato in alla via Via CP_2
Tenente GI MO
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI: precisate dalle parti a verbale dell'odierna udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi al Giudice di Pace di in data 23.04.24,rubricato con R.G. n. 892/2024, CP_2
chiedeva accertarsi l'illegittimità del verbale nr. Z98301 del 07.12.2023,notificato il Controparte_1
04.04.2024 per violazione dell'art. 7 comma 9 e comma 14 C.d.S., commessa dal conducente dell'autoveicolo tg. FX985RM in data 11.10.2023 alle ore 00,12, nel Comune di in Via Pagano Mario per l'effetto, CP_2
chiedeva l'annullamento della sanzione comminata.
A fondamento dell'opposizione, il ha dedotto come unico motivo, il decorso del termine di novanta CP_1
giorni dall'accertamento, prescritto dall'art. 201 CdS a mente del quale,
essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento>.
In primo grado si costituiva il contestando l'eccezione di prescrizione, documentando che Controparte_2
2 il primo tentativo di notifica del verbale di accertamento non era andato a buon fine per omesso aggiornamento dei dati relativi alla nuova residenza del nei registri del PRA e richiamando l'art. 201 CP_1
CdS nella parte in cui prevede che identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione>.
Il giudice di Pace, ritenendo fondate le difese del ponendo a base della decisione la norma da CP_2
ultimo richiamata e richiamando arresti di legittimità in termini quanto alle conseguenze del mancato assolvimento da parte del dell'onere di comunicare nella richiesta di cambio di residenza all'ufficio CP_1
anagrafe, i dati relativi alla patente e ai veicoli di appartenenza di modo da consentire l'aggiornamento dei medesimi dati nel PRA, con sentenza n. 276/2024 del 18.11.2024, ha rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite.
Con ricorso del 3.12.2024, il ha interposto appello, ripercorrendo le difese svolte in primo grado, CP_1
insistendo nell'eccezione di prescrizione della violazione per omessa notifica dei verbali entro novanta giorni dall'accertamento, deducendo che sarebbe stato onere dell'ufficio comunale trasmettere al PRA i dati relativi alla patente di guida, esibita all'impiegato, per l'aggiornamento dei dati e concludendo per la riforma della sentenza di primo grado e l'annullamento dei verbali opposti, con vittoria delle spese del doppio grado.
Il si è costituito con comparsa di costituzione e risposta del 30.5.2025 deducendo Controparte_2
l'infondatezza dell'appello per tutti i motivi già esposti in primo grado di cui ha chiesto il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante le produzioni documentali agli atti e acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado.
La causa, rinviata per l'odierna discussione con termine per il deposito di note conclusive, viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
3 In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello in esame (sul rilievo officioso della tempestività del gravame, cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 09/03/2022) in quanto proposto, in assenza di notificazione, con ricorso del 3.12.2024 nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 18.11.2024.
L'appello è infondato e va rigettato.
Il termine di 90 giorni dall'accertamento a pena di decadenza fissato dall'art. 201 c. 1 del C.d. S., entro il quale deve avvenire la notificazione dei verbali di accertamento, decorre dal giorno dell'accertamento della violazione che nel caso del verbale nr. Z98301 del 07.12.2023 risale al 11.10.2023, mentre la notifica si è
effettivamente perfezionata il 4.4.2024
È allegato e documentato dall'ente appellato che consegnato il plico raccomandato all'ufficio postale il
19.12.2023, per la notifica a quale proprietario del veicolo di cui era stata rilevata la Controparte_1
violazione, presso l'indirizzo di Via E. De Nicola n. 26, risultante da visura ACI - PRA e MCTC, CP_2
questo veniva restituito al mittente il 20.2.2024 con la dicitura “IRREPERIBILE”.
Effettuati i dovuti accertamenti anagrafici, una volta riavuto il plico, il 20.3.2024, il Comune appurava che risultava residente in [...] sin dal 28.11.2022 Controparte_1 CP_2
(cfr. pratica di cambio di residenza in atti) e, pertanto, procedeva il 29.3.2024 alla rinotifica del verbale che si perfezionava presso l'effettivo luogo di residenza del , il 4.4.2024. CP_1
Rispetto a tale ultima notifica, il termine di novanta giorni da quando il ha potuto rintracciare il CP_2
trasgressore, risulta rispettato.
A norma dell'art. 201, comma 1, del codice della strada, qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la
indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si
tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti
indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data
dell'accertamento>.
4 La decorrenza del termine di 150 giorni (ora 90), entro il quale deve essere notificata la contestazione dell'infrazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 201 c. strad., come modificato dall'art. 4 d.l. n. 151 del 2003
conv. nella l. n. 214 del 2003, coincide con quella dell'accertamento della violazione nel caso in cui sia stato correttamente ed esaurientemente iscritto nel Pubblico registro automobilistico (PRA), oltre al nome del proprietario, o degli altri soggetti previsti dall'art. 196 c. strad., anche il luogo di residenza. Ne consegue che,
all'impossibilità di identificare in base a detti dati l'autore della trasgressione, si deve assimilare l'ipotesi di inidoneità del luogo di residenza risultante dai pubblici registri, ciò comportando che il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la p.a. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza (Cass. civile sez. II, 04/07/2012, n.11182; Cass. civile, Sez. II,
sentenza n. 22400 del 22 ottobre 2009 che ha confermato la sentenza impugnata la quale, nel riscontrare che una prima notifica era avvenuta nel luogo indicato nel pubblico registro e non era andata buon fine per essere l'indirizzo insufficientemente determinato, aveva ritenuto che il termine dei 150 giorni decorresse dal momento in cui l'Amministrazione aveva ricevuto dal comune risultanze anagrafiche più precise).
In un arresto a sezioni unite della Suprema Corte si legge che:
strada, il "dies a quo" del termine di 150 giorni (ora 90) per la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione nel caso in cui il destinatario abbia mutato residenza provvedendo a far ritualmente annotare la relativa variazione (con indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza) soltanto negli atti dello stato civile e non anche nel Pubblico Registro Automobilistico, decorre dalla data di annotazione della variazione di residenza negli atti dello stato civile, a nulla rilevando che l'interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel Pubblico Registro Automobilistico. Ne consegue che deve ritenersi intempestiva la notifica del predetto verbale quando siano trascorsi più di 150 giorni dalla annotazione all'anagrafe del cambio di residenza del trasgressore (corredata dell'indicazione dei dati relativi ai veicoli di appartenenza), ma meno di 150 dalla relativa annotazione nel P.R.A. o nell'Archivio Nazionale Veicoli
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 24851 del 09/12/2010).
Decisiva ai fini della decisione è il principio espresso dalla Suprema Corte che proprio ponendosi in continuità con il su citato arresto, ha chiaramente affermato che in tema di violazioni del codice della
strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come
5 risultante dai pubblici registri, nella specie della e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei CP_3
predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino
abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest'ultimo, all'atto della
richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto
dell'infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che
rende imputabile alla PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno
anagraficamente, non più attuale >(Cass. sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21899 del 11/07/2022).
Affinché possa ravvisarsi un esonero da responsabilità del privato, con l'addebito alla PA del ritardo nelle annotazioni, è pur sempre necessario che all'atto della comunicazione del cambio di residenza presso gli uffici comunali, vi sia stata anche una corretta indicazione del numero di targa dei veicoli appartenenti al privato, poiché solo tale indicazione consente di ritenere imputabile alla PA il ritardo, dovendo quindi rispondere del difetto di collaborazione tra le varie amministrazioni tenute alla gestione delle banche dati.
Nella specie, dall'esame della richiesta di cambio di residenza prodotta dal in primo grado (cfr. CP_2
pag. 71 del fascicolo di primo grado), si evince che il non aveva indicato alcunché quanto al numero CP_1
della patente di cui è indicato solo il tipo B e al numero di veicoli posseduti.
Del resto, si evince dalla visura aggiornata prodotta dal che ancora nell'anno 2024 nei pubblici CP_2
registri automobilistici il Sasso risultava risiedere al precedente indirizzo (cfr. pag. 76 del fascicolo di primo grado dell'appellato).
Non essendo stato possibile identificare il trasgressore risalendo al suo effettivo luogo di residenza per errore non imputabile al notificante, correttamente è stata ritenuta dal primo giudice applicabile alla fattispecie il disposto di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 201 CdS, sicché il termine a quo per la notifica non poteva che essere individuato nel momento in cui la P.M. è stata messa in grado di conoscere l'esistenza dell'errore ed i dati del trasgressore.
In conclusione, la sentenza di primo grado, immune da censura, va confermata e l'appello rigettato.
Le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.
Poiché l'appello è rigettato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla
6 L. n. 228 del 2012, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –
pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4053/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 276/2024 del GdP di Trani;
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite che liquida in €
560,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l.
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trani, 10.11.2025
Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
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