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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 709/2024 R.G. A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 709 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in TR (c.a.p. , alla via Nazionale, n. 115, nello studio dell'Avv. P.IVA_1
Francesco Brugnano (pec: it), che la rappresenta e Email_1 Email_2 Email_3 difende giusta procura in calce all'atto d i citazione
Attrice opponente E (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in TO (c.a.p. 88900), piazza A. De Gasperi, n. 23, nello studio dell'Avv. Giuseppe Napoli (C.F.:
– pec: C.F._3 it), giusta procura in calce Email_4 Email_5 Email_3 alla comparsa di costituzione e risposta Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 05/12/2024
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato premetteva: Parte_1 di aver ricevuto la notifica di un atto di precetto per obblig hi di fare in data 19.4.2024, su istanza di avente ad oggetto Controparte_1
l'esecuzione della sentenza n. 655 dell'8.5.2023, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con la quale era stato ordinato a “ Parte_1 di eliminare la situazione di pericolo mediante la creazione di un giunto tecnico, tramite risega e rinforzo strutturale, per come indicato dal CTU Dott. , nella relazione integrativa, nonchè di eliminare Per_1
l'apertura del passaggio nel muro perimetrale del sotto tetto per come meglio descritto nella consulenza del dott. a pag. 7 ”; che con l'atto Per_2 di precetto controparte lamentava che non era stata data integrale esecuzione ai lavori come ordinati in sentenza;
che, dopo successive interlocuzioni tra le parti, il tecnico incaricato ave va ritenuto che la soluzione del giunto tecnico non avrebbe potuto essere efficace;
che pertanto non poteva essere data ulteriore esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro. Chiedeva, pertanto, che fossero determinate le modalità di esecuz ione della sentenza, come da relazione del c.t.p.; nel merito, che fosse accertato che la sentenza azionata non avrebbe più potuto essere eseguita in quanto l'apertura sul muro perimetrale è stata chiusa mentre il giunto tecnico come preventivato dal c.t.u. non è necessario e/o realizzabile, con declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto.
2. La convenuta opposta si costituiva con propria comparsa, deducendo: che l'opposizione era inammissibile in quanto le censure attenevano al merito del titolo esec utivo passato in giudicato e non opposto, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro;
che comunque le censure erano infondate. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
3. In assenza di attività istruttoria, a ll'udienza del 5.12.2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale;
all'esito della discussione la causa era trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è inammissibile. In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo giudiziale, il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore verificatisi posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali siano deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo (cfr. Cass. 28.8.1999 n. 9061) . La giurisprudenza ha infatti affermato come in sede di opposizione all'esecuzione la pretesa fatta valere dal creditore possa essere
2 neutralizzata soltanto proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale verificatisi successivamente alla sua formazione e che, in modo speculare,
l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito;
l'opposizione all'esecuzione è, quindi, ammissibile e fondata ogniqualvolta concerna deduzioni sulla esistenza del rapporto sostanziale il cui esame non era riservato alla cognizione del giudice dinanzi al quale il titolo si è formato o, per meglio dire, in tutti i casi in cui tenda ad un accertamento che, neppure astrattamente, può risultare in contrasto con quello contenuto nel provvedimento giudiziale su cui si fonda il processo di esecuzione (Cass. n. 6605/88; Cass. n.3007/92, Cass. n.2870/97; Cass. n.12664/00; Cass. n. 13872/01; Cass. n.27159/06; Cass. n.4505/11).
Nel caso di specie l'unico motivo di opposizione attiene infatti a fatti che avrebbero dovuto essere fatti valere nel corso del giudizio di merito (l'asserita erroneità della soluzione tecnica consistente nella creazione di un giunto tecnico) e che potrebbero costituire motivi di impugnazione della sentenza posta a base dell'atto di precetto. L'opposizione a precetto deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile quando si basi sulla prospettazione di fatti mod ificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito , come nel caso in esame. Pertanto, tutte le volte in cui, nell'esercizio del suo potere -dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requis iti dianzi descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo
2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie secondo il valore della controversia, ridotte del 50% in ragione della semplicità delle questioni giuridiche dedotte in causa ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
3 6. Non può essere, infine, accolta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta opposta la quale non ha dimostrato che l'opposizione è stata instaurata con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n.
709/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 dalla convenuta opposta, che liquida in € 2.906,00 oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge . Così deciso in TO, li 24 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I TALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 709 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2024 e vertente TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in TR (c.a.p. , alla via Nazionale, n. 115, nello studio dell'Avv. P.IVA_1
Francesco Brugnano (pec: it), che la rappresenta e Email_1 Email_2 Email_3 difende giusta procura in calce all'atto d i citazione
Attrice opponente E (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in TO (c.a.p. 88900), piazza A. De Gasperi, n. 23, nello studio dell'Avv. Giuseppe Napoli (C.F.:
– pec: C.F._3 it), giusta procura in calce Email_4 Email_5 Email_3 alla comparsa di costituzione e risposta Convenuta opposta
-Conclusioni: come da verbale di udienza del 05/12/2024
-Oggetto: Opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. Svolgimento del processo – Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla l. n. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato premetteva: Parte_1 di aver ricevuto la notifica di un atto di precetto per obblig hi di fare in data 19.4.2024, su istanza di avente ad oggetto Controparte_1
l'esecuzione della sentenza n. 655 dell'8.5.2023, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con la quale era stato ordinato a “ Parte_1 di eliminare la situazione di pericolo mediante la creazione di un giunto tecnico, tramite risega e rinforzo strutturale, per come indicato dal CTU Dott. , nella relazione integrativa, nonchè di eliminare Per_1
l'apertura del passaggio nel muro perimetrale del sotto tetto per come meglio descritto nella consulenza del dott. a pag. 7 ”; che con l'atto Per_2 di precetto controparte lamentava che non era stata data integrale esecuzione ai lavori come ordinati in sentenza;
che, dopo successive interlocuzioni tra le parti, il tecnico incaricato ave va ritenuto che la soluzione del giunto tecnico non avrebbe potuto essere efficace;
che pertanto non poteva essere data ulteriore esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro. Chiedeva, pertanto, che fossero determinate le modalità di esecuz ione della sentenza, come da relazione del c.t.p.; nel merito, che fosse accertato che la sentenza azionata non avrebbe più potuto essere eseguita in quanto l'apertura sul muro perimetrale è stata chiusa mentre il giunto tecnico come preventivato dal c.t.u. non è necessario e/o realizzabile, con declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto.
2. La convenuta opposta si costituiva con propria comparsa, deducendo: che l'opposizione era inammissibile in quanto le censure attenevano al merito del titolo esec utivo passato in giudicato e non opposto, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro;
che comunque le censure erano infondate. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
3. In assenza di attività istruttoria, a ll'udienza del 5.12.2024 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da verbale;
all'esito della discussione la causa era trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è inammissibile. In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo giudiziale, il debitore può invocare soltanto fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore verificatisi posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali siano deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo (cfr. Cass. 28.8.1999 n. 9061) . La giurisprudenza ha infatti affermato come in sede di opposizione all'esecuzione la pretesa fatta valere dal creditore possa essere
2 neutralizzata soltanto proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale verificatisi successivamente alla sua formazione e che, in modo speculare,
l'opposizione all'esecuzione non è fondata quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito;
l'opposizione all'esecuzione è, quindi, ammissibile e fondata ogniqualvolta concerna deduzioni sulla esistenza del rapporto sostanziale il cui esame non era riservato alla cognizione del giudice dinanzi al quale il titolo si è formato o, per meglio dire, in tutti i casi in cui tenda ad un accertamento che, neppure astrattamente, può risultare in contrasto con quello contenuto nel provvedimento giudiziale su cui si fonda il processo di esecuzione (Cass. n. 6605/88; Cass. n.3007/92, Cass. n.2870/97; Cass. n.12664/00; Cass. n. 13872/01; Cass. n.27159/06; Cass. n.4505/11).
Nel caso di specie l'unico motivo di opposizione attiene infatti a fatti che avrebbero dovuto essere fatti valere nel corso del giudizio di merito (l'asserita erroneità della soluzione tecnica consistente nella creazione di un giunto tecnico) e che potrebbero costituire motivi di impugnazione della sentenza posta a base dell'atto di precetto. L'opposizione a precetto deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile quando si basi sulla prospettazione di fatti mod ificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito , come nel caso in esame. Pertanto, tutte le volte in cui, nell'esercizio del suo potere -dovere di accertamento della natura dei fatti modificativi e soprattutto della loro collocazione temporale, il giudice rilevi che le contestazioni, in relazione al titolo esecutivo giudiziale, non abbiano i requis iti dianzi descritti, prima ancora di scendere ad un esame del merito delle contestazioni medesime, dovrà emettere una pronuncia di inammissibilità della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in conformità a quanto disposto dal D.M. n. 55 del 10 marzo
2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie secondo il valore della controversia, ridotte del 50% in ragione della semplicità delle questioni giuridiche dedotte in causa ed esclusa la fase istruttoria, non svolta.
3 6. Non può essere, infine, accolta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta opposta la quale non ha dimostrato che l'opposizione è stata instaurata con dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n.
709/2024 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 dalla convenuta opposta, che liquida in € 2.906,00 oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge . Così deciso in TO, li 24 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini
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