Articolo 13 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 12Articolo 14
Versione
17 dicembre 1988
Art. 13. 1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. A tali scuole, che ottengano la parita', e' assicurata piena liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988