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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/10/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1692 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AR CE Presidente
Dott.ssa DI NO Giudice rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1692 /2025 promossa da:
(c.f. ) nato in [...] il [...], con Controparte_1 C.F._1
l'avvocato Roberta Gualtieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Tassoni n.
8/10;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._3
LITISCONSORTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI per il ricorrente:
NEL MERITO:
In parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1833/2017 emessa dal Tribunale di Monza in data
12.06.17 (R.G. n. 8854/17), revocare, per i motivi tutti dedotti ed argomentati in narrativa, il contributo al mantenimento posto a carico del signor in favore del figlio maggiorenne Controparte_1 [...]
. CP_3
Quanto agli altri punti della sentenza si chiede che vengano confermati nei limiti che saranno ancora necessari posto che è divenuto maggiorenne. CP_3
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1)”Vero che il signor dal febbraio 2020, in coincidenza con la pandemia per Controparte_1
Coronavirus, ha cessato di svolgere regolare attività lavorativa?”
2)”Vero che negli ultimi 4 anni ha subito una serie di interventi chirurgici che ne Controparte_1 hanno diminuito la capacità lavorativa come attestano i certificati medici che si rammostrano (cfr. doc.3)?”
3)”Vero che il sig. deambula appoggiandosi ad un bastone e dovrà sottoporsi ad Controparte_1 altri interventi chirurgici alle gambe?”
4)”Vero che il sig. vive con le elargizioni economiche riconosciute dallo Stato e Controparte_1 con gli introiti di lavori saltuari svolti dalla compagna e aiuti di parenti?” Testimone_1
5)”Vero che il padre nei momenti di incontro con il figlio , in diverse occasioni, gli ha CP_3 consegnato delle somme di denaro?”
6)”Vero che il figlio maggiorenne nei primi mesi dell'anno 2024 ha svolto attività lavorativa CP_3 percependo una retribuzione di 900,00 € mensili e allo stato frequenta il corso per tatuatori?”
Si indicano a testi:
-Sig. residente a [...]; Controparte_4
-Signora , residente in [...]. Testimone_1
In ogni caso con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio
Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. ed articolo 9 legge 898/1970 ha domandato Controparte_1 nei confronti nei confronti di la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. Controparte_2
1833/2017 del Tribunale di Monza nella parte in cui si disponeva un contributo al mantenimento da parte di per il figlio (n. 04.03.2004) di euro 180,00 da corrispondersi a Controparte_1 CP_3
; il ricorrente domandava la revoca del contributo al mantenimento;
esponeva che in Controparte_2 data 12.6.2017 veniva pubblicata dal Tribunale di Monza sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni, concordate tra le parti:
“-Disporre che il figlio minore venga affidato in via esclusiva alla signora CP_3 CP_2
2 -Disporre che il figlio minore venga collocato in misura prevalente presso l'abitazione della madre in Monza, CP_3
Via Muratori n. 6, ove manterrà la residenza;
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore tre pomeriggi a settimana secondo la seguente CP_3 regolamentazione: due pomeriggi, dall'uscita di scuola sino alle ore 18.00, ed un pomeriggio, dall'uscita di scuola alle ore
21.30, il tutto da concordarsi tra le parti a seconda degli impegni scolastici e ludici del minore;
-Disporre che le vacanze estive (dalla fine della scuola al 31.08) il padre possa vedere e tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, nel periodo da concordarsi tra le parti, entro e non oltre il 01.05 di ogni anno;
- Disporre che, con riferimento alle festività natalizie e pasquali come anche le altre festività, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il periodo che verrà concordato tra i genitori e comunque con pernotto dello stesso sempre presso la madre;
- Disporre che il padre corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore di età, CP_2 la somma mensile di E. 180.00, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sul c/c intestato alla madre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Ista, oltre al 50% delle spese straordinarie, ivi comprese le spese scolastiche (libri di testo, materiale scolastico, viaggi di istruzione, ripetizioni) ludico-ricreative e mediche non coperte dal S.S.N., relative al minore e debitamente documentate, previo accordo tra i genitori, salvo che si tratti di spese di carattere urgente e necessario;
-I coniugi non autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto del minore;
- Spese legali compensate”; esponeva di aver subito un drastico peggioramento delle condizioni economiche e fisiche, poiché aveva perso il lavoro come buttafuori di una discoteca;
di essere affetto da diabete e di essere stato dichiarato invalido al 67% con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73%; di essere disoccupato e di convivere con la compagna, anch'essa disoccupata;
che entrambi percepivano reddito di inclusione pari ad euro 780,00; che essi vivevano in un appartamento in locazione con canone mensile di euro 550,00; di aver chiesto assegnazione di alloggio di edilizia popolare;
che le sue difficoltà economiche comportavano inadempimento nel versamento dell'assegno mensile per il mantenimento del figlio;
che il procedimento penale per il conseguente reato si era concluso con un'assoluzione; che il figlio maggiorenne aveva svolto lavori saltuari ad esempio presso un'assicurazione, con reddito mensile di euro
900, e ad oggi frequentava un corso per tatuatori;
che la resistente svolgeva la professione di infermiera, oltre lavoretti saltuari.
Il Giudice dettava i provvedimenti per l'instaurazione del giudizio anche con il figlio, ex articolo 103 c.p.c.
Alla udienza del 2.10.2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente e di non costituitisi;
il CP_3 ricorrente non compariva e il suo legale dichiara che il proprio assistito non può presenziare perché non deambula, come da documentazione che esibisce e riserva di depositare in PCT;
si riporta al ricorso.
Alla udienza del 2.10.2025 comparsa personalmente senza assistenza legale Controparte_2 dichiarava: io e viviamo in locazione, con canone mensile di euro 700 circa;
viviamo noi due e il mio compagno;
il CP_3 mio compagno ha un'attività in proprio come meccanico, ma ha avuto problemi economico dopo il COVD, Persona_1 il suo reddito mensile è negativo. Io lavoro al Policlinico di Monza, ho il titolo di studio come infermiera, ma lavoro come impiegata per problemi di salute, guadagno circa 1800 euro netti al mese, oltre 13ma. ha finito a luglio 2025un CP_3 corso per tatuatori e adesso sta lavorando in un servizio di ristorazione, da agosto 2025, con reddito mensile di euro 800 circa, ma dipende dagli straordinari. Ha un diploma di grafico, conseguito nel 2023, poi ha lavorato per un'assicurazione,
3 ma per pochi mesi, perché non gli piaceva, e prima in estate aveva lavorato come muratore, ma sono stati lavoretti saltuari.
Mi sembra inutile la richiesta di eliminare il contributo visto che il ricorrente non è mai stato costante nei pagamenti e non ha mai provveduto a niente che riguarda nostro figlio. Non prendo più l'assegno unico per CP_3
*******
Ritenuto che le domande possano trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso: il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis in ordine ai procedimenti ex articoli 710 c.p.c. e articolo 9 l. 898/1970 Cass. sent. n.
1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
Peraltro, per giurisprudenza consolidata, il venir meno dell'obbligo al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni si configura al verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale b) sua convivenza in altri nuclei familiari o comunitari c) colpa del medesimo per il mancato espletamento di attività lavorativa (cfr. su tutte Cass. sent. 2372/1985).
Nel caso di specie, su accordo tra le parti, all'epoca del divorzio veniva posto a carico di CP_1 un contributo al mantenimento di euro 180,00, oltre il 50% delle spese straordinarie (cfr.
[...] sentenza n. 1833/2017 documento 2 ricorrente); il ricorrente allega che al tempo egli lavorava come buttafuori di una discoteca e di essere attualmente disoccupato.
Dalla sentenza di assoluzione resa in sede penale risulta che egli convive con una compagna, parimenti disoccupata, e che essi si mantengono con sussidi pubblici e piccoli lavoretti (documento 9 ricorrente).
Egli è inoltre invalido al 67% con conseguente riduzione della capacità lavorativa (documenti 3 e 4 ricorrente).
La coppia vive in un appartamento in locazione con canone mensile di euro 500,00, oltre spese condominiali di euro 229,66 (documento 7 ricorrente); ha fatto richiesta per alloggio di edilizia popolare
(documento 8 ricorrente).
Il ricorrente espone che la resistente lavora come infermiera;
nel 2024, nel corso del procedimento penale, la resistente dichiarava di percepire uno stipendio mensile di euro 1.600,00 e che il figlio lavorava presso un'assicurazione con reddito mensile di euro 900 (documento 9 ricorrente).
Alla udienza del 2.10.2025 la resistente ha dichiarato di lavorare con reddito di circa 1.800 mensili, oltre
13ma al Policlinico di Monza come impiegata;
di non percepire più l'assegno unico;
di vivere con il
4 proprio compagno (che ha attività in proprio come meccanico, che la resistente allega essere in perdita)
e Abdu in locazione, con canone mensile di euro 700 circa;
che il ragazzo si è diplomato nel 2023 e poi ha effettuato lavoretti come muratore, in un'assicurazione, e un corso da tatuatore;
che attualmente da agosto 2025 lavora nella ristorazione con reddito mensile di euro 800 circa. CP_3
E dunque, ha ormai concluso gli studi da due anni e risulta inserito nel mondo del lavoro, con CP_3 reddito atto a garantirgli il soddisfacimento delle minime esigenze di vita;
l'eventuale mancato rinnovo del contratto è irrilevante, poiché esso anche - ove si verificasse - rientrerebbe nella fisiologica alea che connota lo svolgimento delle attività lavorative, ma non varrebbe di per sé ad escludere il raggiungimento di potenziale autonomia reddituale (ex pluris Cass. Sent. n. 26259/2005).
Il ragazzo ha in ogni caso conseguito titoli spendibili immediatamente nel modo del lavoro (grafico e anche tatuatore) e nei due anni successivi al completamento degli studi ha manifestato grande lena nel ricercare plurime attività lavorative atte a renderlo economicamente autosufficiente.
Alla luce di quanto precede, viste anche le precarie condizioni economico sanitarie del ricorrente e considerate le dichiarazioni rese alla udienza del 2.10.2025 dalla resistente, deve essere disposta la revoca dell'obbligo paterno di versare alla madre un contributo al mantenimento di . CP_3
La domanda di esonero dal versamento di contributo di mantenimento merita dunque accoglimento, a far data dalla sua proposizione (Cass. Sent. n. 19722/2008) e ferma l'irripetibilità di eventuali maggiori somme corrisposte (cfr. Cass. sent. n. 11863/2004).
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia della resistente e del litisconsorte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso:
I. Esonera il ricorrente dal versare un contributo al mantenimento del figlio con decorrenza CP_3 da marzo 2025 e ferma l'irripetibilità di eventuali maggiori somme versate;
II. spese di lite irripetibili.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025
Il Giudice Il Presidente
DI NO AR CE
5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AR CE Presidente
Dott.ssa DI NO Giudice rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1692 /2025 promossa da:
(c.f. ) nato in [...] il [...], con Controparte_1 C.F._1
l'avvocato Roberta Gualtieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Tassoni n.
8/10;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...]; Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_3 C.F._3
LITISCONSORTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
1 CONCLUSIONI per il ricorrente:
NEL MERITO:
In parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1833/2017 emessa dal Tribunale di Monza in data
12.06.17 (R.G. n. 8854/17), revocare, per i motivi tutti dedotti ed argomentati in narrativa, il contributo al mantenimento posto a carico del signor in favore del figlio maggiorenne Controparte_1 [...]
. CP_3
Quanto agli altri punti della sentenza si chiede che vengano confermati nei limiti che saranno ancora necessari posto che è divenuto maggiorenne. CP_3
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1)”Vero che il signor dal febbraio 2020, in coincidenza con la pandemia per Controparte_1
Coronavirus, ha cessato di svolgere regolare attività lavorativa?”
2)”Vero che negli ultimi 4 anni ha subito una serie di interventi chirurgici che ne Controparte_1 hanno diminuito la capacità lavorativa come attestano i certificati medici che si rammostrano (cfr. doc.3)?”
3)”Vero che il sig. deambula appoggiandosi ad un bastone e dovrà sottoporsi ad Controparte_1 altri interventi chirurgici alle gambe?”
4)”Vero che il sig. vive con le elargizioni economiche riconosciute dallo Stato e Controparte_1 con gli introiti di lavori saltuari svolti dalla compagna e aiuti di parenti?” Testimone_1
5)”Vero che il padre nei momenti di incontro con il figlio , in diverse occasioni, gli ha CP_3 consegnato delle somme di denaro?”
6)”Vero che il figlio maggiorenne nei primi mesi dell'anno 2024 ha svolto attività lavorativa CP_3 percependo una retribuzione di 900,00 € mensili e allo stato frequenta il corso per tatuatori?”
Si indicano a testi:
-Sig. residente a [...]; Controparte_4
-Signora , residente in [...]. Testimone_1
In ogni caso con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio
Motivi della decisione
Con ricorso ex articoli 473bis.12 c.p.c. ed articolo 9 legge 898/1970 ha domandato Controparte_1 nei confronti nei confronti di la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. Controparte_2
1833/2017 del Tribunale di Monza nella parte in cui si disponeva un contributo al mantenimento da parte di per il figlio (n. 04.03.2004) di euro 180,00 da corrispondersi a Controparte_1 CP_3
; il ricorrente domandava la revoca del contributo al mantenimento;
esponeva che in Controparte_2 data 12.6.2017 veniva pubblicata dal Tribunale di Monza sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni, concordate tra le parti:
“-Disporre che il figlio minore venga affidato in via esclusiva alla signora CP_3 CP_2
2 -Disporre che il figlio minore venga collocato in misura prevalente presso l'abitazione della madre in Monza, CP_3
Via Muratori n. 6, ove manterrà la residenza;
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore tre pomeriggi a settimana secondo la seguente CP_3 regolamentazione: due pomeriggi, dall'uscita di scuola sino alle ore 18.00, ed un pomeriggio, dall'uscita di scuola alle ore
21.30, il tutto da concordarsi tra le parti a seconda degli impegni scolastici e ludici del minore;
-Disporre che le vacanze estive (dalla fine della scuola al 31.08) il padre possa vedere e tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, nel periodo da concordarsi tra le parti, entro e non oltre il 01.05 di ogni anno;
- Disporre che, con riferimento alle festività natalizie e pasquali come anche le altre festività, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il periodo che verrà concordato tra i genitori e comunque con pernotto dello stesso sempre presso la madre;
- Disporre che il padre corrisponda alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore di età, CP_2 la somma mensile di E. 180.00, da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sul c/c intestato alla madre, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Ista, oltre al 50% delle spese straordinarie, ivi comprese le spese scolastiche (libri di testo, materiale scolastico, viaggi di istruzione, ripetizioni) ludico-ricreative e mediche non coperte dal S.S.N., relative al minore e debitamente documentate, previo accordo tra i genitori, salvo che si tratti di spese di carattere urgente e necessario;
-I coniugi non autorizzano reciprocamente il rilascio del passaporto del minore;
- Spese legali compensate”; esponeva di aver subito un drastico peggioramento delle condizioni economiche e fisiche, poiché aveva perso il lavoro come buttafuori di una discoteca;
di essere affetto da diabete e di essere stato dichiarato invalido al 67% con riduzione della capacità lavorativa dal 34% al 73%; di essere disoccupato e di convivere con la compagna, anch'essa disoccupata;
che entrambi percepivano reddito di inclusione pari ad euro 780,00; che essi vivevano in un appartamento in locazione con canone mensile di euro 550,00; di aver chiesto assegnazione di alloggio di edilizia popolare;
che le sue difficoltà economiche comportavano inadempimento nel versamento dell'assegno mensile per il mantenimento del figlio;
che il procedimento penale per il conseguente reato si era concluso con un'assoluzione; che il figlio maggiorenne aveva svolto lavori saltuari ad esempio presso un'assicurazione, con reddito mensile di euro
900, e ad oggi frequentava un corso per tatuatori;
che la resistente svolgeva la professione di infermiera, oltre lavoretti saltuari.
Il Giudice dettava i provvedimenti per l'instaurazione del giudizio anche con il figlio, ex articolo 103 c.p.c.
Alla udienza del 2.10.2025 veniva dichiarata la contumacia della resistente e di non costituitisi;
il CP_3 ricorrente non compariva e il suo legale dichiara che il proprio assistito non può presenziare perché non deambula, come da documentazione che esibisce e riserva di depositare in PCT;
si riporta al ricorso.
Alla udienza del 2.10.2025 comparsa personalmente senza assistenza legale Controparte_2 dichiarava: io e viviamo in locazione, con canone mensile di euro 700 circa;
viviamo noi due e il mio compagno;
il CP_3 mio compagno ha un'attività in proprio come meccanico, ma ha avuto problemi economico dopo il COVD, Persona_1 il suo reddito mensile è negativo. Io lavoro al Policlinico di Monza, ho il titolo di studio come infermiera, ma lavoro come impiegata per problemi di salute, guadagno circa 1800 euro netti al mese, oltre 13ma. ha finito a luglio 2025un CP_3 corso per tatuatori e adesso sta lavorando in un servizio di ristorazione, da agosto 2025, con reddito mensile di euro 800 circa, ma dipende dagli straordinari. Ha un diploma di grafico, conseguito nel 2023, poi ha lavorato per un'assicurazione,
3 ma per pochi mesi, perché non gli piaceva, e prima in estate aveva lavorato come muratore, ma sono stati lavoretti saltuari.
Mi sembra inutile la richiesta di eliminare il contributo visto che il ricorrente non è mai stato costante nei pagamenti e non ha mai provveduto a niente che riguarda nostro figlio. Non prendo più l'assegno unico per CP_3
*******
Ritenuto che le domande possano trovare accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso: il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis in ordine ai procedimenti ex articoli 710 c.p.c. e articolo 9 l. 898/1970 Cass. sent. n.
1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale;
la prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
Peraltro, per giurisprudenza consolidata, il venir meno dell'obbligo al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni si configura al verificarsi di una delle seguenti situazioni: a) capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale b) sua convivenza in altri nuclei familiari o comunitari c) colpa del medesimo per il mancato espletamento di attività lavorativa (cfr. su tutte Cass. sent. 2372/1985).
Nel caso di specie, su accordo tra le parti, all'epoca del divorzio veniva posto a carico di CP_1 un contributo al mantenimento di euro 180,00, oltre il 50% delle spese straordinarie (cfr.
[...] sentenza n. 1833/2017 documento 2 ricorrente); il ricorrente allega che al tempo egli lavorava come buttafuori di una discoteca e di essere attualmente disoccupato.
Dalla sentenza di assoluzione resa in sede penale risulta che egli convive con una compagna, parimenti disoccupata, e che essi si mantengono con sussidi pubblici e piccoli lavoretti (documento 9 ricorrente).
Egli è inoltre invalido al 67% con conseguente riduzione della capacità lavorativa (documenti 3 e 4 ricorrente).
La coppia vive in un appartamento in locazione con canone mensile di euro 500,00, oltre spese condominiali di euro 229,66 (documento 7 ricorrente); ha fatto richiesta per alloggio di edilizia popolare
(documento 8 ricorrente).
Il ricorrente espone che la resistente lavora come infermiera;
nel 2024, nel corso del procedimento penale, la resistente dichiarava di percepire uno stipendio mensile di euro 1.600,00 e che il figlio lavorava presso un'assicurazione con reddito mensile di euro 900 (documento 9 ricorrente).
Alla udienza del 2.10.2025 la resistente ha dichiarato di lavorare con reddito di circa 1.800 mensili, oltre
13ma al Policlinico di Monza come impiegata;
di non percepire più l'assegno unico;
di vivere con il
4 proprio compagno (che ha attività in proprio come meccanico, che la resistente allega essere in perdita)
e Abdu in locazione, con canone mensile di euro 700 circa;
che il ragazzo si è diplomato nel 2023 e poi ha effettuato lavoretti come muratore, in un'assicurazione, e un corso da tatuatore;
che attualmente da agosto 2025 lavora nella ristorazione con reddito mensile di euro 800 circa. CP_3
E dunque, ha ormai concluso gli studi da due anni e risulta inserito nel mondo del lavoro, con CP_3 reddito atto a garantirgli il soddisfacimento delle minime esigenze di vita;
l'eventuale mancato rinnovo del contratto è irrilevante, poiché esso anche - ove si verificasse - rientrerebbe nella fisiologica alea che connota lo svolgimento delle attività lavorative, ma non varrebbe di per sé ad escludere il raggiungimento di potenziale autonomia reddituale (ex pluris Cass. Sent. n. 26259/2005).
Il ragazzo ha in ogni caso conseguito titoli spendibili immediatamente nel modo del lavoro (grafico e anche tatuatore) e nei due anni successivi al completamento degli studi ha manifestato grande lena nel ricercare plurime attività lavorative atte a renderlo economicamente autosufficiente.
Alla luce di quanto precede, viste anche le precarie condizioni economico sanitarie del ricorrente e considerate le dichiarazioni rese alla udienza del 2.10.2025 dalla resistente, deve essere disposta la revoca dell'obbligo paterno di versare alla madre un contributo al mantenimento di . CP_3
La domanda di esonero dal versamento di contributo di mantenimento merita dunque accoglimento, a far data dalla sua proposizione (Cass. Sent. n. 19722/2008) e ferma l'irripetibilità di eventuali maggiori somme corrisposte (cfr. Cass. sent. n. 11863/2004).
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia della resistente e del litisconsorte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'epigrafato ricorso:
I. Esonera il ricorrente dal versare un contributo al mantenimento del figlio con decorrenza CP_3 da marzo 2025 e ferma l'irripetibilità di eventuali maggiori somme versate;
II. spese di lite irripetibili.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025
Il Giudice Il Presidente
DI NO AR CE
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