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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/07/2025, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N.11440/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
AM TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. PALOTTI R.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) CP_1 P.IVA_1
CON L'AVV. SANTANOCETO C.A.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo al giudice il riconoscimento alla riliquidazione della CP_1 pensione;
il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva riconoscendo l'avverso diritto e dando atto che gli uffici CP_1 amministrativi avevano dato già corso al riconoscimento provvedendo a liquidare le somme rivendicate dal ricorrente.
CP_ All'udienza di discussione, i procuratori davano atto che l' aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione ed hanno concluso chiedendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere;
il procuratore dell' CP_1 chiedeva la compensazione delle spese di lite;
il procuratore di parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese di lite – in considerazione della soccombenza virtuale dell' - con distrazione delle spese in proprio favore CP_2
2. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere, giusta quanto dichiarato dai procuratori delle parti in udienza e tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento di quanto dovuto da parte dell' . CP_1
In quanto virtualmente soccombente – essendo intervenuto il provvedimento in autotutela da parte di solo successivamente al deposito del ricorso – va CP_1 CP_1 condannato a rimborsare all'Avv.to PALOTTI ROBERTA che le ha anticipate le spese di lite che si determinano in € oltre accessori ed oltre 15% spese generali.
Tuttavia, tenuto conto della condotta collaborativa dell'istituto che ha consentito la definizione del giudizio in prima udienza, le spese processuali possono essere limitate alla sola fase di studio e introduttiva .
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1 in € 800,00 oltre oneri e accessori come per legge con distrazione in favore dell' Avv.to ROBERTA PALOTTI, antistataria.
Sentenza esecutiva.
Milano,
09/07/2025 Il Giudice
AM TE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.
AM TE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. PALOTTI R.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) CP_1 P.IVA_1
CON L'AVV. SANTANOCETO C.A.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo al giudice il riconoscimento alla riliquidazione della CP_1 pensione;
il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva riconoscendo l'avverso diritto e dando atto che gli uffici CP_1 amministrativi avevano dato già corso al riconoscimento provvedendo a liquidare le somme rivendicate dal ricorrente.
CP_ All'udienza di discussione, i procuratori davano atto che l' aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione ed hanno concluso chiedendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere;
il procuratore dell' CP_1 chiedeva la compensazione delle spese di lite;
il procuratore di parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese di lite – in considerazione della soccombenza virtuale dell' - con distrazione delle spese in proprio favore CP_2
2. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere, giusta quanto dichiarato dai procuratori delle parti in udienza e tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento di quanto dovuto da parte dell' . CP_1
In quanto virtualmente soccombente – essendo intervenuto il provvedimento in autotutela da parte di solo successivamente al deposito del ricorso – va CP_1 CP_1 condannato a rimborsare all'Avv.to PALOTTI ROBERTA che le ha anticipate le spese di lite che si determinano in € oltre accessori ed oltre 15% spese generali.
Tuttavia, tenuto conto della condotta collaborativa dell'istituto che ha consentito la definizione del giudizio in prima udienza, le spese processuali possono essere limitate alla sola fase di studio e introduttiva .
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1 in € 800,00 oltre oneri e accessori come per legge con distrazione in favore dell' Avv.to ROBERTA PALOTTI, antistataria.
Sentenza esecutiva.
Milano,
09/07/2025 Il Giudice
AM TE
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