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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5624 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4645/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati:
NN MA GL Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
NN Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 4645/2022 trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 10.7.2025, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
quest' iciliato per procura allegata al ricorso in appello appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MA Cristina Musilli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata per procura allegata in atti
appellata
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1012/2022 emessa dal Tribunale di Latina
e pubblicata il 16.5.2022
1 Conclusioni
Parte appellante: “All'Ecc.ma Corte di Appello adita affinchè….. Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI A) Nel merito, in via principale: accogliere il presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 1012/2022, emessa dal Tribunale di Latina, in data 10/05/2022, pubblicata in data 16/05/2022, limitatamente ai motivi indicati nella superiore narrativa, e quindi:
1. Accertare e dichiarare l'esistenza di adeguati redditi propri in capo alla sig.ra e/o l'esistenza della possibilità Controparte_1 di procurarseli, e per l'ef rzile disposto dal Tribunale di Latina con la sentenza impugnata, in favore della sig.ra Controparte_1 per tutte le motivazioni esposte nella superiore narrativa.
3. Fermo il resto.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre oneri di legge, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
Parte appellata: ““Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata e disattesa ogni contraria istanza: 1) rigettare tutte le domande proposte da Parte_1 nei confronti di in quanto i Controparte_1 fatto ed in diritt dicate in atti e, per l'effetto, rigettare il gravame proposto e confermare integralmente la sentenza n.1012/2022 del Tribunale di Latina, Dott.ssa Marra, pubblicata in data 16.05.2022; 2) vinte le spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”
Premesso che con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Controparte_1
26.6.1988 e così definiva le domande connesse:
-onerava il di versare alla con decorrenza dalla pronuncia, Parte_1 CP_1
l'assegno divorzile di 200,00 € mensili;
- rigettava la domanda della di porre a carico del l'obbligo di CP_1 Parte_1
versare un contributo mensile per il mantenimento ordinario del figlio a far Per_1
data dalla domanda;
-compensava integralmente le spese di lite tra le parti;
con ricorso depositato il 31.8.2022 il ha proposto appello censurando il Parte_1
riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della a suo dire determinato CP_1
dall'erronea valutazione del Tribunale in merito all'idoneità dell'appellata di procurarsi mezzi per sostenersi;
ha pertanto chiesto, in parziale riforma della decisione, la revoca
2 dell'assegno divorzile attribuito alla ex-coniuge e la condanna della controparte alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
la costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 23.2.2024, ha eccepito CP_1
in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per avere l'appellante dedotto circostanze nuove rispetto a quanto rappresentato in primo grado;
ha quindi contestato il fondamento dell'appello nel merito e ne ha chiesto il rigetto, deducendo la correttezza della valutazione operata dal primo giudice in relazione alla migliore condizione economica dell'ex coniuge rispetto alla propria e al prevalente contributo da lei fornito all'accudimento della famiglia e alla cura della casa con sacrificio delle proprie aspettative professionali per rinuncia ad occasioni lavorative;
il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione; con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state autorizzate alla produzione di documenti aggiornati sulle condizioni economico- patrimoniali e al deposito di memorie e repliche difensive;
l'udienza del 10.7.2025, cui la causa è pervenuta da rinvii d'ufficio determinati da esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione e dalla sostituzione del relatore, è stata sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione;
Motivazione
L'appello è fondato e viene perciò accolto.
Il Tribunale, accertata una superiore capacità economica del rispetto alla Parte_1
e ritenuta la mancata contestazione da parte del delle deduzioni CP_1 Parte_1
svolte dalla in merito alla prevalenza dalla stessa dedicata alle cure domestiche CP_1
rispetto al lavoro esterno, prestato a tempo parziale, considerato pertanto quale scelta di organizzazione familiare condivisa tra i coniugi, ha riconosciuto alla sotto CP_1
il profilo compensativo, un assegno divorzile dell'importo mensile di 200,00 euro.
La decisione è censurabile.
3 In ordine alla natura della prestazione in esame, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'assegno divorzile ha natura, da un lato, assistenziale, dall'altro, perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto. Ciò posto, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex-coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dei componenti la famiglia, senza che in alcun modo possa determinare un disincentivo all'impegno lavorativo dell'avente diritto o una fonte di rendita parassitaria. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio presuppone, dunque, che l'ex coniuge che ne benefici disponga di mezzi inadeguati o, comunque, sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, che la condizione dell'altro ex- coniuge sia significativamente superiore, che tale squilibrio sia riconducibile all'impostazione della vita familiare condivisa;
è quindi determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (vedi tra altre Cass. n. 18522 del 4.9.2020).
Così precisato il contesto valutativo e passando all'esame del vissuto di coppia e personale dei coniugi, dagli atti è ricostruibile quanto segue.
e contraevano matrimonio nel 1988 e, Parte_1 Controparte_1
dopo alcuni anni, adottavano il figlio (nato nel 1996); in costanza di convivenza Per_1
coniugale, protrattasi per 25 anni (dalla celebrazione del matrimonio alla cessazione della coabitazione autorizzata all'udienza presidenziale di separazione nel 2013), il nucleo familiare, residente nel comune di Sonnino, abitava in una casa di proprietà del marito;
questi, proprietario di ulteriori due immobili, lavorava come perito tecnico dipendente dell' Latina mentre la anch'ella proprietaria di due Pt_2 CP_1
immobili nello stesso Comune, lavorava come segretaria part-time presso lo studio medico di un parente;
-in sede di separazione, intervenuta nel 2015 con definizione
4 consensuale del giudizio intrapreso nel 2012 dalla che nel corso del giudizio CP_1
si trasferiva a vivere con il figlio presso uno degli immobili di sua proprietà, i coniugi concordavano il riconoscimento di un assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie dell'importo mensile di 200,00 euro (riducendo di 100 euro l'importo di 300 euro provvisoriamente assegnatole nella fase presidenziale, allorchè la CP_1
dichiarava di percepire una retribuzione di 250,00 euro mensili); -introdotto il giudizio di divorzio nel 2019, il risultava continuare la pregressa attività lavorativa ed Parte_1
essere rimasto titolare del patrimonio immobiliare già sussistente;
la educeva CP_1
(ma non documentava) di avere cessato, nel corso del giudizio, il rapporto di lavoro presso lo studio medico del parente ed avere intrapreso una nuova attività di lavoro come collaboratrice scolastica, anch'ella conservando la titolarità del patrimonio immobiliare pregresso.
Può dunque affermarsi che per la lunga durata della convivenza matrimoniale, senza specificata distinzione tra un prima e un dopo l'adozione del figlio, intervenuta dopo diversi anni, la ha proseguito scelte professionali risalenti e confacenti alle CP_1
proprie e/o comuni (tra i coniugi) esigenze organizzative senza alcuna rinuncia di occasioni o aspettative professionali diverse, peraltro neppure concretamente indicate.
Non risultano infatti prospettate attività di lavoro a tempo pieno poi mutate a tempo parziale ovvero le occasioni di lavoro rifiutate. Se il nucleo familiare si è caratterizzato in un'organizzazione che ha visto il marito dedicarsi ad un'attività di lavoro a tempo pieno e la moglie ad un'attività di lavoro a tempo parziale, quindi maggiormente alla cura della casa e del figlio, la circostanza non risulta, cioè, collegata a rinunce della d una diversa evoluzione professionale concreta e da lei sacrificata, per scelta CP_1
condivisa (o da presumersi tale) con il coniuge. Emerge semmai una prolungata continuità di una situazione lavorativa, per tipo e modalità di orari, risalente nel tempo, verosimilmente anche precedente il matrimonio, e rispetto alla quale non siano state mai considerate, ricercate, forse capitate, tantomeno rinunciate, situazioni alternative come verificatosi, invece, negli anni più recenti, allorchè, per una evidentemente migliore occasione di lavoro, la cessava la pregressa attività di segretaria CP_1
presso lo studio medico mantenuta per moltissimi anni.
5 Sulle rispettive risorse economico-patrimoniali l'istruttoria espletata in entrambi i gradi di giudizio ha consentito di accertare che: - il tecnico dipendente presso Parte_1
l' , ha percepito redditi gradualmente accresciuti negli anni (circa 22.000,00 Parte_3
euro netti negli anni 2017/18/19), pari a circa 25.000,00 euro netti con riferimento all'anno 2022 (ultimo dato prodotto); è proprietario dell'immobile, ex-casa familiare, in cui vive, e di altri due immobili, uno dei quali in comproprietà con parenti, dalla cui locazione percepisce un reddito netto complessivo annuo pari a circa 2400,00 /3000,00 euro netti con riferimento agli anni sopra citati;
- la per lungo tempo CP_1
dipendente part-time presso lo studio medico di un parente con una retribuzione da lei indicata pari a 600 euro mensili in sede di udienza presidenziale dell'ottobre 2020 (dato riscontrato nella documentazione fiscale relativa agli anni 2018-2019, epoca di introduzione del presente giudizio di divorzio), ha dedotto (ma non documentato) di avere cessato detta attività nel 2021, annualità dalla quale ha iniziato l'attività di lavoro come collaboratrice scolastica, con contratti a tempo determinato reiterati, percependo redditi complessivi pari a circa 10.000,00 euro netti annui (così riscontrati sulla base della documentazione fiscale relativa agli anni 2021-2022), ovvero circa 830,00 euro netti mensili distribuiti su dodici mensilità; non sostiene oneri abitativi in quanto è proprietaria dell'immobile in cui vive a Sonnino;
percepisce reddito dalla locazione del secondo immobile di sua proprietà, pari a 250,00 euro mensili;
-entrambi gli ex-coniugi sono proprietari di terreni;
-nessun dato è riscontrabile in atti circa l'epoca di acquisto del patrimonio immobiliare di ciascuno, sicchè non è valutabile se detto patrimonio sia risalente e derivante dalle famiglie di origine o frutto di contributi reciproci poiché conseguito in costanza di convivenza coniugale.
I superiori elementi inducono le seguenti osservazioni: -in costanza di convivenza coniugale la ha sempre lavorato con analoghe modalità e nel giudizio ha CP_1
meramente allegato in via di affermazione estremamente generica una connessione tra le proprie scelte lavorative e gli impegni familiari, mai concretizzando quali occasioni lavorative migliori avrebbe avuto e rifiutato;
nei propri atti, ha sempre CP_2
ribadito l'attività lavorativa della coniuge affermandone l'autosufficienza economica, sicchè, di fronte alle generiche allegazioni di sacrifici professionali della controparte non
6 è condivisibile il sillogismo probatorio della “non contestazione” applicato dal primo giudice;
-la è in grado, con i propri mezzi, di procurarsi un sostegno CP_1
economico adeguato, ad oggi migliore di quanto sussistente all'epoca della separazione, sì da raggiungere una redditualità autonoma superiore a quella allora conseguita con il concorso del coniuge, ciò escludendo una giustificazione all'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale;
-pur confermandosi un divario tra le risorse nella rispettiva disponibilità degli ex-coniugi a favore del la condizione economicamente Parte_1
più sfavorevole della difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice, CP_1
non può essere ricondotta al venir meno dell'unione matrimoniale per effetto di scelte sacrificali di aspettative lavorative migliori compiute per maggiore dedizione alla conduzione familiare (dalla allegata del tutto genericamente), ma va più CP_1
propriamente ricollegata al percorso personale effettuato, dapprima formativo, poi professionale, del tutto prescindente dall'unione matrimoniale, ciò escludendo una giustificazione all'assegno divorzile anche sotto il profilo compensativo-perequativo.
Il tenore della decisione, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, che ha avuto ad oggetto in primo grado anche la questione di status e altri profili economici, giustifica la conferma della compensazione delle spese processuali del primo grado e la condanna dell'appellata, soccombente, al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, sulla base del basso valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c..
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in parziale riforma della sentenza n. Controparte_1
1012/2022 del Tribunale di Latina, così provvede:
- Rigetta la domanda di mantenimento proposta da;
Controparte_1
- Condanna la predetta al rimborso delle spese processuali del presente CP_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi 2500,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfetarie pari al 15% dei compensi, Iva e contributi di legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte, dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti.
7 Così deciso in Roma, camera di consiglio di sezione del 9.9.2025
Il Presidente relatore
NN MA GL
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati:
NN MA GL Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
NN Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 4645/2022 trattenuta in decisione alla scadenza delle note scritte sostitutive dell'udienza del 10.7.2025, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
quest' iciliato per procura allegata al ricorso in appello appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. MA Cristina Musilli e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata per procura allegata in atti
appellata
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1012/2022 emessa dal Tribunale di Latina
e pubblicata il 16.5.2022
1 Conclusioni
Parte appellante: “All'Ecc.ma Corte di Appello adita affinchè….. Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI A) Nel merito, in via principale: accogliere il presente appello, riformare l'impugnata sentenza n. 1012/2022, emessa dal Tribunale di Latina, in data 10/05/2022, pubblicata in data 16/05/2022, limitatamente ai motivi indicati nella superiore narrativa, e quindi:
1. Accertare e dichiarare l'esistenza di adeguati redditi propri in capo alla sig.ra e/o l'esistenza della possibilità Controparte_1 di procurarseli, e per l'ef rzile disposto dal Tribunale di Latina con la sentenza impugnata, in favore della sig.ra Controparte_1 per tutte le motivazioni esposte nella superiore narrativa.
3. Fermo il resto.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre oneri di legge, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.”
Parte appellata: ““Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata e disattesa ogni contraria istanza: 1) rigettare tutte le domande proposte da Parte_1 nei confronti di in quanto i Controparte_1 fatto ed in diritt dicate in atti e, per l'effetto, rigettare il gravame proposto e confermare integralmente la sentenza n.1012/2022 del Tribunale di Latina, Dott.ssa Marra, pubblicata in data 16.05.2022; 2) vinte le spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”
Premesso che con la sentenza impugnata il Tribunale di Latina pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Controparte_1
26.6.1988 e così definiva le domande connesse:
-onerava il di versare alla con decorrenza dalla pronuncia, Parte_1 CP_1
l'assegno divorzile di 200,00 € mensili;
- rigettava la domanda della di porre a carico del l'obbligo di CP_1 Parte_1
versare un contributo mensile per il mantenimento ordinario del figlio a far Per_1
data dalla domanda;
-compensava integralmente le spese di lite tra le parti;
con ricorso depositato il 31.8.2022 il ha proposto appello censurando il Parte_1
riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della a suo dire determinato CP_1
dall'erronea valutazione del Tribunale in merito all'idoneità dell'appellata di procurarsi mezzi per sostenersi;
ha pertanto chiesto, in parziale riforma della decisione, la revoca
2 dell'assegno divorzile attribuito alla ex-coniuge e la condanna della controparte alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
la costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 23.2.2024, ha eccepito CP_1
in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per avere l'appellante dedotto circostanze nuove rispetto a quanto rappresentato in primo grado;
ha quindi contestato il fondamento dell'appello nel merito e ne ha chiesto il rigetto, deducendo la correttezza della valutazione operata dal primo giudice in relazione alla migliore condizione economica dell'ex coniuge rispetto alla propria e al prevalente contributo da lei fornito all'accudimento della famiglia e alla cura della casa con sacrificio delle proprie aspettative professionali per rinuncia ad occasioni lavorative;
il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione; con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di comparizione le parti sono state autorizzate alla produzione di documenti aggiornati sulle condizioni economico- patrimoniali e al deposito di memorie e repliche difensive;
l'udienza del 10.7.2025, cui la causa è pervenuta da rinvii d'ufficio determinati da esigenze di riorganizzazione delle cause in decisione e dalla sostituzione del relatore, è stata sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione;
Motivazione
L'appello è fondato e viene perciò accolto.
Il Tribunale, accertata una superiore capacità economica del rispetto alla Parte_1
e ritenuta la mancata contestazione da parte del delle deduzioni CP_1 Parte_1
svolte dalla in merito alla prevalenza dalla stessa dedicata alle cure domestiche CP_1
rispetto al lavoro esterno, prestato a tempo parziale, considerato pertanto quale scelta di organizzazione familiare condivisa tra i coniugi, ha riconosciuto alla sotto CP_1
il profilo compensativo, un assegno divorzile dell'importo mensile di 200,00 euro.
La decisione è censurabile.
3 In ordine alla natura della prestazione in esame, la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'assegno divorzile ha natura, da un lato, assistenziale, dall'altro, perequativo-compensativa ed implica il riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto. Ciò posto, la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex-coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio dei componenti la famiglia, senza che in alcun modo possa determinare un disincentivo all'impegno lavorativo dell'avente diritto o una fonte di rendita parassitaria. Il riconoscimento dell'assegno di divorzio presuppone, dunque, che l'ex coniuge che ne benefici disponga di mezzi inadeguati o, comunque, sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, che la condizione dell'altro ex- coniuge sia significativamente superiore, che tale squilibrio sia riconducibile all'impostazione della vita familiare condivisa;
è quindi determinato in considerazione della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, del contributo fornito alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (vedi tra altre Cass. n. 18522 del 4.9.2020).
Così precisato il contesto valutativo e passando all'esame del vissuto di coppia e personale dei coniugi, dagli atti è ricostruibile quanto segue.
e contraevano matrimonio nel 1988 e, Parte_1 Controparte_1
dopo alcuni anni, adottavano il figlio (nato nel 1996); in costanza di convivenza Per_1
coniugale, protrattasi per 25 anni (dalla celebrazione del matrimonio alla cessazione della coabitazione autorizzata all'udienza presidenziale di separazione nel 2013), il nucleo familiare, residente nel comune di Sonnino, abitava in una casa di proprietà del marito;
questi, proprietario di ulteriori due immobili, lavorava come perito tecnico dipendente dell' Latina mentre la anch'ella proprietaria di due Pt_2 CP_1
immobili nello stesso Comune, lavorava come segretaria part-time presso lo studio medico di un parente;
-in sede di separazione, intervenuta nel 2015 con definizione
4 consensuale del giudizio intrapreso nel 2012 dalla che nel corso del giudizio CP_1
si trasferiva a vivere con il figlio presso uno degli immobili di sua proprietà, i coniugi concordavano il riconoscimento di un assegno di mantenimento dovuto dal marito alla moglie dell'importo mensile di 200,00 euro (riducendo di 100 euro l'importo di 300 euro provvisoriamente assegnatole nella fase presidenziale, allorchè la CP_1
dichiarava di percepire una retribuzione di 250,00 euro mensili); -introdotto il giudizio di divorzio nel 2019, il risultava continuare la pregressa attività lavorativa ed Parte_1
essere rimasto titolare del patrimonio immobiliare già sussistente;
la educeva CP_1
(ma non documentava) di avere cessato, nel corso del giudizio, il rapporto di lavoro presso lo studio medico del parente ed avere intrapreso una nuova attività di lavoro come collaboratrice scolastica, anch'ella conservando la titolarità del patrimonio immobiliare pregresso.
Può dunque affermarsi che per la lunga durata della convivenza matrimoniale, senza specificata distinzione tra un prima e un dopo l'adozione del figlio, intervenuta dopo diversi anni, la ha proseguito scelte professionali risalenti e confacenti alle CP_1
proprie e/o comuni (tra i coniugi) esigenze organizzative senza alcuna rinuncia di occasioni o aspettative professionali diverse, peraltro neppure concretamente indicate.
Non risultano infatti prospettate attività di lavoro a tempo pieno poi mutate a tempo parziale ovvero le occasioni di lavoro rifiutate. Se il nucleo familiare si è caratterizzato in un'organizzazione che ha visto il marito dedicarsi ad un'attività di lavoro a tempo pieno e la moglie ad un'attività di lavoro a tempo parziale, quindi maggiormente alla cura della casa e del figlio, la circostanza non risulta, cioè, collegata a rinunce della d una diversa evoluzione professionale concreta e da lei sacrificata, per scelta CP_1
condivisa (o da presumersi tale) con il coniuge. Emerge semmai una prolungata continuità di una situazione lavorativa, per tipo e modalità di orari, risalente nel tempo, verosimilmente anche precedente il matrimonio, e rispetto alla quale non siano state mai considerate, ricercate, forse capitate, tantomeno rinunciate, situazioni alternative come verificatosi, invece, negli anni più recenti, allorchè, per una evidentemente migliore occasione di lavoro, la cessava la pregressa attività di segretaria CP_1
presso lo studio medico mantenuta per moltissimi anni.
5 Sulle rispettive risorse economico-patrimoniali l'istruttoria espletata in entrambi i gradi di giudizio ha consentito di accertare che: - il tecnico dipendente presso Parte_1
l' , ha percepito redditi gradualmente accresciuti negli anni (circa 22.000,00 Parte_3
euro netti negli anni 2017/18/19), pari a circa 25.000,00 euro netti con riferimento all'anno 2022 (ultimo dato prodotto); è proprietario dell'immobile, ex-casa familiare, in cui vive, e di altri due immobili, uno dei quali in comproprietà con parenti, dalla cui locazione percepisce un reddito netto complessivo annuo pari a circa 2400,00 /3000,00 euro netti con riferimento agli anni sopra citati;
- la per lungo tempo CP_1
dipendente part-time presso lo studio medico di un parente con una retribuzione da lei indicata pari a 600 euro mensili in sede di udienza presidenziale dell'ottobre 2020 (dato riscontrato nella documentazione fiscale relativa agli anni 2018-2019, epoca di introduzione del presente giudizio di divorzio), ha dedotto (ma non documentato) di avere cessato detta attività nel 2021, annualità dalla quale ha iniziato l'attività di lavoro come collaboratrice scolastica, con contratti a tempo determinato reiterati, percependo redditi complessivi pari a circa 10.000,00 euro netti annui (così riscontrati sulla base della documentazione fiscale relativa agli anni 2021-2022), ovvero circa 830,00 euro netti mensili distribuiti su dodici mensilità; non sostiene oneri abitativi in quanto è proprietaria dell'immobile in cui vive a Sonnino;
percepisce reddito dalla locazione del secondo immobile di sua proprietà, pari a 250,00 euro mensili;
-entrambi gli ex-coniugi sono proprietari di terreni;
-nessun dato è riscontrabile in atti circa l'epoca di acquisto del patrimonio immobiliare di ciascuno, sicchè non è valutabile se detto patrimonio sia risalente e derivante dalle famiglie di origine o frutto di contributi reciproci poiché conseguito in costanza di convivenza coniugale.
I superiori elementi inducono le seguenti osservazioni: -in costanza di convivenza coniugale la ha sempre lavorato con analoghe modalità e nel giudizio ha CP_1
meramente allegato in via di affermazione estremamente generica una connessione tra le proprie scelte lavorative e gli impegni familiari, mai concretizzando quali occasioni lavorative migliori avrebbe avuto e rifiutato;
nei propri atti, ha sempre CP_2
ribadito l'attività lavorativa della coniuge affermandone l'autosufficienza economica, sicchè, di fronte alle generiche allegazioni di sacrifici professionali della controparte non
6 è condivisibile il sillogismo probatorio della “non contestazione” applicato dal primo giudice;
-la è in grado, con i propri mezzi, di procurarsi un sostegno CP_1
economico adeguato, ad oggi migliore di quanto sussistente all'epoca della separazione, sì da raggiungere una redditualità autonoma superiore a quella allora conseguita con il concorso del coniuge, ciò escludendo una giustificazione all'assegno divorzile sotto il profilo assistenziale;
-pur confermandosi un divario tra le risorse nella rispettiva disponibilità degli ex-coniugi a favore del la condizione economicamente Parte_1
più sfavorevole della difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice, CP_1
non può essere ricondotta al venir meno dell'unione matrimoniale per effetto di scelte sacrificali di aspettative lavorative migliori compiute per maggiore dedizione alla conduzione familiare (dalla allegata del tutto genericamente), ma va più CP_1
propriamente ricollegata al percorso personale effettuato, dapprima formativo, poi professionale, del tutto prescindente dall'unione matrimoniale, ciò escludendo una giustificazione all'assegno divorzile anche sotto il profilo compensativo-perequativo.
Il tenore della decisione, tenuto conto dell'esito complessivo della causa, che ha avuto ad oggetto in primo grado anche la questione di status e altri profili economici, giustifica la conferma della compensazione delle spese processuali del primo grado e la condanna dell'appellata, soccombente, al pagamento delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, sulla base del basso valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c..
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in parziale riforma della sentenza n. Controparte_1
1012/2022 del Tribunale di Latina, così provvede:
- Rigetta la domanda di mantenimento proposta da;
Controparte_1
- Condanna la predetta al rimborso delle spese processuali del presente CP_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi 2500,00 euro per compensi professionali, oltre spese forfetarie pari al 15% dei compensi, Iva e contributi di legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte, dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti.
7 Così deciso in Roma, camera di consiglio di sezione del 9.9.2025
Il Presidente relatore
NN MA GL
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