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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6126/2023 R.G.A.C.
CON OGGETTO
Appello sentenza giudice di pace in tema di risarcimento danni;
TRA
nata il [...] a [...], (C.F. , residente in [...] – Sarno (Sa), rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Trascente, e con lo stesso elett.te domiciliata in Marigliano (Na) alla via Domenico Morelli n. 5, giusto mandato del 06.07.2020, rilasciato su foglio separato ed allegato in calce all'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
, con sede in Poggiomarino (Na) alla piazza De Marinis n.2, in Controparte_1 persona del sindaco p.t., rappresentato, difeso e domiciliato, in virtù di decreto Sindacale n. 14 del 10/01/2024 e per mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Luisa Belcuore dell'Avvocatura municipale con sede e domicilio presso il Comune di piazza De CP_1 Marinis n. 2;
APPELLATO
CONCLUSIONI :
come da verbale di udienza del 6 novembre 2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi di cui hanno chiesto accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha impugnato la sentenza n. 1704/2023 emessa dal giudice di pace di Torre
Annunziata in data 22.10.2022 e pubblicata in data 24.05.2023, denunciando l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle prove e del materiale probatorio in atti, atteso che alla luce sia delle produzioni documentali che delle dichiarazioni rese dai testi, alcun dubbio poteva sorgere in ordine alla verificazione del fatto ed alla responsabilità del convenuto, atteso che il CP_1 dislivello presente sul marciapiedi che aveva provocato la caduta dell'attrice non era segnalato né visibile, presentandosi dello stesso colore grigio del manto di asfalto bituminoso.
Il comune appellato, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando la correttezza della decisione assunta dal giudice di prime cure e la congruità della motivazione dallo stesso assunta a base della decisione di rigetto, tenuto conto delle contraddizioni in cui erano incorsi i testi e delle dichiarazioni rese dalla stessa danneggiata all'atto di accesso al pronto soccorso.
In termini generali, è configurabile la responsabilità del a norma dell'art. 2051 c.c., per il CP_1 danno cagionato al privato da un bene demaniale, atteso che questo si trova nella custodia dell'amministrazione medesima e quindi rientra nel suo potere di vigilanza e controllo. In particolare, la responsabilità presunta per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c. con riguardo al dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni, può essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo, che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento, e non è, pertanto, esclusa dalle omissioni degli organi pubblici tenuti ad intervenire per la pubblica incolumità (per cui può solo configurarsi un concorso di colpa) quando la situazione della cosa sia di per sè già pericolosa ed il danno prevedibile e quindi evitabile, avendo in tal caso il custode l'obbligo di prevenire, esercitando il controllo della cosa in custodia ed attivandosi, anche autonomamente ed a prescindere dall'intervento della pubblica autorità, per evitare che da questa derivino danni ai terzi (cfr. Cassazione civile, sez. III,
26/02/1994, n. 1947).
Se il pericolo della sconnessione stradale oltre a non essere segnalato, non risulti essere agevolmente visibile e neppure facilmente prevedibile, nel contesto dell'apparente regolarità della restante parte della carreggiata stradale, non può ravvisarsi alcun concorso di colpa da parte del danneggiato, che subisca delle lesioni perdendo l'equilibrio e rovinando a terra a causa del dislivello non segnalato con il manto stradale del mercato rionale. Infatti, in tal caso, dovrà farsi applicazione dell'art. 2051, c.c., per cui consegue che il deve in astratto rispondere delle CP_1 conseguenze dannose arrecate al pedone dopo che il medesimo danneggiato ha dimostrato l'evento dannoso ed il nesso di causalità intercorrente tra esso e la cosa custodita, incombendo sul custode, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051, c.c., dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, inteso comunemente come comprensivo del fatto colposo del terzo o dello stesso danneggiato.
Orbene, ciò debitamente premesso, nel caso di specie dall'istruttoria espletata è emerso che la è Pt_1 caduta in un punto in cui il manto stradale presentava un piccolo dosso (presumibilmente traccia di precedenti lavori eseguiti) ed il pericolo non era segnalato, perdendo l'equilibrio durante il cammino e conseguenzialmente cadendo al suolo. Inoltre in quel tratto il manto stradale si presentava dello stesso colore uniforme grigio dell'asfalto, non rendendo per l'effetto percepibile l'improvviso dislivello. Lo stato dei luoghi è confermato dalle rappresentazioni fotografiche in atti, nonché dai fotogrammi della telecamere che inquadravano il tratto di strada teatro del sinistro, dalle quali si evince appunto la presenza di un piccolo dosso sul marciapiedi, non immediatamente percepibile stante l'uniformità cromatica con la restante parte di marciapiedi. Come è possibile desumere dalle stesse riproduzioni fotografiche in atti, infatti, anche in pieno giorno e con buona luminosità, tale dislivello appariva perfettamente mimetizzato, non essendovi alcuna difformità cromatica con la restante parte del marciapiedi.
Del resto, dai fotogrammi estratti da una telecamera posta nelle immediate vicinanze, è possibile vedere la sequenza relativa alla caduta dell'attrice, da cui è dato evincere che mentre stava passeggiando sul marciapiedi, improvvisamente la perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo Pt_1 proprio nel tratto in cui, dai successivi rilievi fotografici, è possibile scorgere la presenza del piccolo dislivello.
Corroborano tali evidenze anche le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di lite, i quali a parere di questo giudice, non hanno reso dichiarazioni né generiche né contraddittorie rispetto a quanto rappresentato in citazione. Infatti la circostanza, valorizzata dal giudice di prime cure, secondo cui i testi avrebbero riferito che il dosso su cui è caduta l'appellante fosse di cemento e non di asfalto, con ogni evidenza, non inficia né la genuinità né l'attendibilità dei testi i quali ben possono aver adoperato l'utilizzo di un termine improprio, tenuto conto delle conoscenze dell'uomo comune, senza che ciò in alcun modo influisca sulla ricostruzione della dinamica dell'evento, dagli stessi descritta in termini del tutto conformi a quanto dedotto in citazione. Parimenti, quanto alla dichiarazione resa dall'attrice in sede di accesso al pronto soccorso, deve in primo luogo osservarsi che il carattere fidefacente del relativo certificato non copre il contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese dalla parte, ma solo la circostanza che tale dichiarazione sia stata resa. Erra dunque il giudice di prime cure laddove ritine che , a fronte della dichiarazione di caduta accidentale, resa dall'attrice in tale sede, rimanga preclusa – in difetto della rituale proposizione della querela di falso - la prova di una eventuale responsabilità di terzi nella causazione della stessa.
Invero, non solo il merito della dichiarazione non risulta coperta da valore fidefacente, ma a parere di questo giudice neppure sussiste un insanabile contrasto fra quanto riferito dalla e l'incidente Pt_1 verificatosi, per come dedotto in citazione, dovendosi tener presente che la parte non è dotata di conoscenze tecnico giuridiche e che, pertanto, ben avrebbe potuto con tale espressione intendere che la caduta si era verificata senza l'intervento di terze persone, non escludendo con ciò la eventuale responsabilità del comune proprietario della strada.
Sulla scorta di quanto sopra osservato, quindi, deve ritenersi provata non solo la verificazione dell'evento per come narrato in citazione, ma anche la non visibilità ed evitabilità del dosso che ha cagionato la caduta, in quanto avente il medesimo colore del manto stradale e quindi perfettamente mimetizzato nello stesso.
In assenza di qualsivoglia prova in ordine alla sussistenza di un caso fortuito, deve pertanto ritenersi che la responsabilità per l'evento sia integralmente ascrivibile all'ente pubblico.
Per quanto concerne i danni riportati dalla appellante, va evidenziato che il non ha in alcun CP_1 modo contestato i postumi lamentati dalla , essendosi limitato a formulare rilievi Pt_1 esclusivamente con riferimento all'an debeatur.
Sulla base della documentazione medica in atti, la riportò, a seguito ed in conseguenza Pt_1 dell'incidente, una frattura composta del trochide omerale destro.
Il ctu, dott.ssa , dalle cui conclusioni questo giudice ritiene di non doversi Persona_1 discostare siccome adeguatamente motivate e redatte all'esito dell'esame della perizianda e della documentazione in atti, ha ritenuto che tale lesività “ben s'accorda con la dinamica riferita e concordemente il nesso causale è sufficientemente dimostrato dal cartaceo di causa. In particolare, per quanto riguarda i criteri cronologico e di continuità e/o seriazione fenomenologica, va detto che il quadro clinico presentato dalla perizianda ha fatto il suo esordio dopo il trauma subito dalla stessa. Sotto il profilo del criterio dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa va precisato che le modalità secondo cui si sarebbe verificato il trama sono pienamente compatibili con la sede e con il tipo di lesioni riportate dalla periziata. Per le medesime ragioni di cui sopra, verrebbero, altresì, ad essere sodisfatti il criterio topografico e quello di esclusione di altri fattori eziopatogenetici per la dimostrazione del nesso di causa ed effetto”.
Risulta quindi il nesso di causalità fra l'incidente occorso all'attrice e la lesione dalla stessa patita.
Sulla scorta delle valutazioni del CTU, applicando gli ordinari barrage medici, per la frattura riportata va riconosciuta all'attrice una percentuale del 2%.
A titolo di danno biologico da invalidità temporanea possono, invece, sempre sulla base della documentazione prodotta e secondo la valutazione del CTU, riconoscersi 10 giorni a titolo di ITT ed altrettanti giorni per ITP al 50% ed al 25%
Non ricorrono i presupposti per personalizzare il danno biologico per la voce sofferenza morale, in quanto l'aver portato il tutore per circa un mese provoca un fastidio non autonomamente ristorabile.
Applicando il recente d.m. 18.07.2025 sulle micro-permanenti, è possibile riconoscere in favore della , considerando che il valore giornaliero della inabilità temporanea è stato aggiornato a Pt_1 decorrere dall'aprile 2025 in euro 56,18 per ogni giorno di inabilità momentanea ed assoluta, le somme, rispettivamente, di euro 561,80 per ITT, di euro 280,90 per ITP al 50% e di euro 140,45 per
ITP al 25%. Avuto riguardo al danno permanente, tenuto conto dell'età della vittima al momento dell'illecito (49 anni), va riconosciuto l'ulteriore importo di euro 1706,18.
Può altresì essere attribuito a titolo di rimborso spese l'importo di euro 102,00.
In applicazione del consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(n.1712/95), gli interessi compensativi vanno calcolati non sull'importo rivalutato all'attualità, bensì sulla sorte capitale originaria e su somme relative a periodi intermedi (tra la data della citazione ed il momento della decisione), equitativamente rivalutate.
In particolare, vertendosi in tema di risarcimento da fatto illecito, l'entità del danno va, come sopra effettuato, rapportata alla data dell'illecito istantaneo e poi si procede alla rivalutazione della somma liquidata. Gli effetti della svalutazione monetaria – fra il momento della produzione del danno ed il momento successivo della sua liquidazione – sono addebitati all'obbligato non quale effetto della sua responsabilità (sub specie di “ritardo” e di mora), ma semplicemente perché nel lasso di tempo intercorrente fra il sorgere del credito (quale effetto del fatto dannoso) ed il momento della sua liquidazione, l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata, e cioè per adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare. Occorre ribadire che la rivalutazione non corrisponde affatto alla funzione esplicata, nel quadro dei debiti di valuta, in rapporto al “maggior danno” di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c. e cioè a quella di risarcire il danno eccedente gli interessi legali, dovuti dal giorno della mora. L'art. 1224 non è richiamato dall'art. 2056 c.c.. La mora, che pure è regolata anche nelle obbligazioni da fatto illecito come mora automatica (art. 1219, comma 2, n.1), non ha niente a che vedere – in dette obbligazioni – con la rivalutazione monetaria, la quale è dovuta non come effetto di essa, ma come effetto della natura del credito di valore, che è di per sé sottratto al rischio della svalutazione, poiché il suo importo in moneta deve essere determinato al momento della liquidazione, in corrispondenza ad un valore economico reale
(così Cass. a Sezioni Unite 22-4-1994/17-2-1995 n. 1712).
Tale svalutazione va determinata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'ISTAT. Per quanto attiene alla richiesta degli interessi, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 1995 in precedenza indicata ha statuito i seguenti principi: a) esiste un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità; b) il ritardo a carico del debitore deve rapportarsi al momento in cui il controvalore avrebbe dovuto essere spontaneamente pagato. La prova, in proposito, può essere data anche mediante presunzioni semplici e facendo ricorso all'art. 1226 c.c.
(criteri equitativi) e, quindi, in questo ambito di equo apprezzamento (art. 2056 c.c.) il lucro cessante può essere liquidato col criterio degli interessi, senza dovere necessariamente fare ricorso al tasso degli interessi legali;
c) nell'ambito della suddetta valutazione equitativa può tenersi conto, soprattutto quando l'intervallo di tempo fra l'illecito e il suo risarcimento è cospicuo e l'inflazione è ragguardevole, del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi
(per esempio anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo oppure calcolando indici medi di rivalutazione;
d) deve, quindi, escludersi che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere – come consente il sistema – dal momento del fatto illecito;
invero, gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era – per definizione- non rivalutata;
e) non si tratta di danno presunto per legge (art. 1224 primo comma), ma di danno che deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi (secondo comma dell'art. 2056). Tra detti criteri può utilizzarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non deve essere necessariamente quello legale, perché l'equità potrebbe far ritenere eccessivo o esiguo un interesse quale è quello attuale;
f) sulla somma finale liquidata saranno dovuti i normali interessi legali (ex art. 1282 c.c.).
Venendo al caso di specie, in difetto di prova di un maggior danno, questo giudice ritiene equo di adottare, quindi, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato pagamento, quello degli interessi da calcolarsi al tasso legale.
Gli interessi compensativi, alla stregua dei criteri in precedenza enunciati, vanno calcolati dal momento dell'illecito sulla somma capitale e, inoltre, sulla stessa somma come progressivamente rivalutata, anno dopo anno, fino alla data della decisione definitiva.
Al riguardo va osservato che il debito risarcitorio, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta per effetto della sentenza definitiva che provvede alla liquidazione finale, dalla quale saranno dovuti, sulla somma finale liquidata, gli ulteriori interessi ex art. 1282 c.c., calcolati nella misura di legge, e la svalutazione che andrà corrisposta solo nella misura eventualmente eccedente il tasso legale degli interessi.
Pertanto, il va condannato, in riforma della sentenza di primo grado, al Controparte_1 pagamento in favore della della somma complessiva di euro 2791,33 (già rivalutata Pt_1 all'attualità), oltre interessi compensativi nella misura legale sulla somma di euro 2791,33
(adeguatamente devalutata all'epoca del sinistro mediante ricorso al noto deflattore Istat per l'anno
2020) e, inoltre, su tale somma via via rivalutata anno per anno nell'arco del suddetto periodo (fino alla data di deposito della presente pronuncia, se definitiva), nonché interessi nella misura legale calcolati sulla somma finale liquidata dalla data della presente decisione, se definitiva,
(trasformandosi il debito di valore in valuta) al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del appellato e si liquidano, CP_1 in base al d.m. 147/22, come da dispositivo avuto riguardo alle tariffe medie dello scaglione di riferimento ( cause di valore compreso fra 1.101,00 euro e 5200,00 euro), tenuto conto dell'attività svolta, del valore della controversia e della complessità della stessa.
Anche le spese di CTU, come già liquidate nel corso del giudizio di primo grado, vanno definitivamente poste a carico dell'ente appellato.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide :
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1704/2023 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata in data 22.10.2022 e pubblicata in data 24.05.2023 e, per l'effetto, b) dichiara che la responsabilità nella produzione del sinistro per cui è causa è ascrivibile in via esclusiva al;
Controparte_1 c) condanna il predetto al pagamento in favore della della somma di euro CP_1 Pt_1
2.791,33 (già rivalutata all'attualità), oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
d) condanna l'appellato comune al rimborso, in favore della , delle spese del doppio grado Pt_1 di giudizio, che liquida in complessivi euro 125,00 per spese vive ( contributo e marca ) nonché € 1265,00 per compensi ( di cui € 236,00 per fase di studio, € 252,00 per fase introduttiva, € 352,00 per fase istruttoria ed € 425,00 per fase conclusionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge per il primo grado di giudizio ed in complessivi euro 174,00 per spese vive ( contributo e marca), nonché € 2552,00 per compensi (di cui € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase conclusionale) oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, per il presente grado di giudizio;
e) pone definitivamente a carico dell'ente appellato le spese di ctu, già liquidate nel corso del giudizio di primo grado;
f) dispone che le somme, come liquidate al capo d) vengano versate direttamente in favore dell'avv. Francesco Trascente per dichiarato anticipo. Torre Annunziata, li 6.12.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.ssa Raffaella Cappiello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6126/2023 R.G.A.C.
CON OGGETTO
Appello sentenza giudice di pace in tema di risarcimento danni;
TRA
nata il [...] a [...], (C.F. , residente in [...] – Sarno (Sa), rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Trascente, e con lo stesso elett.te domiciliata in Marigliano (Na) alla via Domenico Morelli n. 5, giusto mandato del 06.07.2020, rilasciato su foglio separato ed allegato in calce all'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
, con sede in Poggiomarino (Na) alla piazza De Marinis n.2, in Controparte_1 persona del sindaco p.t., rappresentato, difeso e domiciliato, in virtù di decreto Sindacale n. 14 del 10/01/2024 e per mandato in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Luisa Belcuore dell'Avvocatura municipale con sede e domicilio presso il Comune di piazza De CP_1 Marinis n. 2;
APPELLATO
CONCLUSIONI :
come da verbale di udienza del 6 novembre 2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi di cui hanno chiesto accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito della L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha impugnato la sentenza n. 1704/2023 emessa dal giudice di pace di Torre
Annunziata in data 22.10.2022 e pubblicata in data 24.05.2023, denunciando l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle prove e del materiale probatorio in atti, atteso che alla luce sia delle produzioni documentali che delle dichiarazioni rese dai testi, alcun dubbio poteva sorgere in ordine alla verificazione del fatto ed alla responsabilità del convenuto, atteso che il CP_1 dislivello presente sul marciapiedi che aveva provocato la caduta dell'attrice non era segnalato né visibile, presentandosi dello stesso colore grigio del manto di asfalto bituminoso.
Il comune appellato, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando la correttezza della decisione assunta dal giudice di prime cure e la congruità della motivazione dallo stesso assunta a base della decisione di rigetto, tenuto conto delle contraddizioni in cui erano incorsi i testi e delle dichiarazioni rese dalla stessa danneggiata all'atto di accesso al pronto soccorso.
In termini generali, è configurabile la responsabilità del a norma dell'art. 2051 c.c., per il CP_1 danno cagionato al privato da un bene demaniale, atteso che questo si trova nella custodia dell'amministrazione medesima e quindi rientra nel suo potere di vigilanza e controllo. In particolare, la responsabilità presunta per i danni cagionati da cose in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c. con riguardo al dinamismo connaturale alla cosa medesima o per l'insorgenza in questa di un processo dannoso ancorché provocato da agenti esterni, può essere vinta solo dalla prova del caso fortuito, comprensivo anche del fatto del terzo, che non si sia potuto prevedibilmente evitare e che sia stato da solo la causa dell'evento, e non è, pertanto, esclusa dalle omissioni degli organi pubblici tenuti ad intervenire per la pubblica incolumità (per cui può solo configurarsi un concorso di colpa) quando la situazione della cosa sia di per sè già pericolosa ed il danno prevedibile e quindi evitabile, avendo in tal caso il custode l'obbligo di prevenire, esercitando il controllo della cosa in custodia ed attivandosi, anche autonomamente ed a prescindere dall'intervento della pubblica autorità, per evitare che da questa derivino danni ai terzi (cfr. Cassazione civile, sez. III,
26/02/1994, n. 1947).
Se il pericolo della sconnessione stradale oltre a non essere segnalato, non risulti essere agevolmente visibile e neppure facilmente prevedibile, nel contesto dell'apparente regolarità della restante parte della carreggiata stradale, non può ravvisarsi alcun concorso di colpa da parte del danneggiato, che subisca delle lesioni perdendo l'equilibrio e rovinando a terra a causa del dislivello non segnalato con il manto stradale del mercato rionale. Infatti, in tal caso, dovrà farsi applicazione dell'art. 2051, c.c., per cui consegue che il deve in astratto rispondere delle CP_1 conseguenze dannose arrecate al pedone dopo che il medesimo danneggiato ha dimostrato l'evento dannoso ed il nesso di causalità intercorrente tra esso e la cosa custodita, incombendo sul custode, per sottrarsi alla presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2051, c.c., dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, inteso comunemente come comprensivo del fatto colposo del terzo o dello stesso danneggiato.
Orbene, ciò debitamente premesso, nel caso di specie dall'istruttoria espletata è emerso che la è Pt_1 caduta in un punto in cui il manto stradale presentava un piccolo dosso (presumibilmente traccia di precedenti lavori eseguiti) ed il pericolo non era segnalato, perdendo l'equilibrio durante il cammino e conseguenzialmente cadendo al suolo. Inoltre in quel tratto il manto stradale si presentava dello stesso colore uniforme grigio dell'asfalto, non rendendo per l'effetto percepibile l'improvviso dislivello. Lo stato dei luoghi è confermato dalle rappresentazioni fotografiche in atti, nonché dai fotogrammi della telecamere che inquadravano il tratto di strada teatro del sinistro, dalle quali si evince appunto la presenza di un piccolo dosso sul marciapiedi, non immediatamente percepibile stante l'uniformità cromatica con la restante parte di marciapiedi. Come è possibile desumere dalle stesse riproduzioni fotografiche in atti, infatti, anche in pieno giorno e con buona luminosità, tale dislivello appariva perfettamente mimetizzato, non essendovi alcuna difformità cromatica con la restante parte del marciapiedi.
Del resto, dai fotogrammi estratti da una telecamera posta nelle immediate vicinanze, è possibile vedere la sequenza relativa alla caduta dell'attrice, da cui è dato evincere che mentre stava passeggiando sul marciapiedi, improvvisamente la perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo Pt_1 proprio nel tratto in cui, dai successivi rilievi fotografici, è possibile scorgere la presenza del piccolo dislivello.
Corroborano tali evidenze anche le dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di lite, i quali a parere di questo giudice, non hanno reso dichiarazioni né generiche né contraddittorie rispetto a quanto rappresentato in citazione. Infatti la circostanza, valorizzata dal giudice di prime cure, secondo cui i testi avrebbero riferito che il dosso su cui è caduta l'appellante fosse di cemento e non di asfalto, con ogni evidenza, non inficia né la genuinità né l'attendibilità dei testi i quali ben possono aver adoperato l'utilizzo di un termine improprio, tenuto conto delle conoscenze dell'uomo comune, senza che ciò in alcun modo influisca sulla ricostruzione della dinamica dell'evento, dagli stessi descritta in termini del tutto conformi a quanto dedotto in citazione. Parimenti, quanto alla dichiarazione resa dall'attrice in sede di accesso al pronto soccorso, deve in primo luogo osservarsi che il carattere fidefacente del relativo certificato non copre il contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese dalla parte, ma solo la circostanza che tale dichiarazione sia stata resa. Erra dunque il giudice di prime cure laddove ritine che , a fronte della dichiarazione di caduta accidentale, resa dall'attrice in tale sede, rimanga preclusa – in difetto della rituale proposizione della querela di falso - la prova di una eventuale responsabilità di terzi nella causazione della stessa.
Invero, non solo il merito della dichiarazione non risulta coperta da valore fidefacente, ma a parere di questo giudice neppure sussiste un insanabile contrasto fra quanto riferito dalla e l'incidente Pt_1 verificatosi, per come dedotto in citazione, dovendosi tener presente che la parte non è dotata di conoscenze tecnico giuridiche e che, pertanto, ben avrebbe potuto con tale espressione intendere che la caduta si era verificata senza l'intervento di terze persone, non escludendo con ciò la eventuale responsabilità del comune proprietario della strada.
Sulla scorta di quanto sopra osservato, quindi, deve ritenersi provata non solo la verificazione dell'evento per come narrato in citazione, ma anche la non visibilità ed evitabilità del dosso che ha cagionato la caduta, in quanto avente il medesimo colore del manto stradale e quindi perfettamente mimetizzato nello stesso.
In assenza di qualsivoglia prova in ordine alla sussistenza di un caso fortuito, deve pertanto ritenersi che la responsabilità per l'evento sia integralmente ascrivibile all'ente pubblico.
Per quanto concerne i danni riportati dalla appellante, va evidenziato che il non ha in alcun CP_1 modo contestato i postumi lamentati dalla , essendosi limitato a formulare rilievi Pt_1 esclusivamente con riferimento all'an debeatur.
Sulla base della documentazione medica in atti, la riportò, a seguito ed in conseguenza Pt_1 dell'incidente, una frattura composta del trochide omerale destro.
Il ctu, dott.ssa , dalle cui conclusioni questo giudice ritiene di non doversi Persona_1 discostare siccome adeguatamente motivate e redatte all'esito dell'esame della perizianda e della documentazione in atti, ha ritenuto che tale lesività “ben s'accorda con la dinamica riferita e concordemente il nesso causale è sufficientemente dimostrato dal cartaceo di causa. In particolare, per quanto riguarda i criteri cronologico e di continuità e/o seriazione fenomenologica, va detto che il quadro clinico presentato dalla perizianda ha fatto il suo esordio dopo il trauma subito dalla stessa. Sotto il profilo del criterio dell'adeguatezza qualitativa e dell'efficienza quantitativa va precisato che le modalità secondo cui si sarebbe verificato il trama sono pienamente compatibili con la sede e con il tipo di lesioni riportate dalla periziata. Per le medesime ragioni di cui sopra, verrebbero, altresì, ad essere sodisfatti il criterio topografico e quello di esclusione di altri fattori eziopatogenetici per la dimostrazione del nesso di causa ed effetto”.
Risulta quindi il nesso di causalità fra l'incidente occorso all'attrice e la lesione dalla stessa patita.
Sulla scorta delle valutazioni del CTU, applicando gli ordinari barrage medici, per la frattura riportata va riconosciuta all'attrice una percentuale del 2%.
A titolo di danno biologico da invalidità temporanea possono, invece, sempre sulla base della documentazione prodotta e secondo la valutazione del CTU, riconoscersi 10 giorni a titolo di ITT ed altrettanti giorni per ITP al 50% ed al 25%
Non ricorrono i presupposti per personalizzare il danno biologico per la voce sofferenza morale, in quanto l'aver portato il tutore per circa un mese provoca un fastidio non autonomamente ristorabile.
Applicando il recente d.m. 18.07.2025 sulle micro-permanenti, è possibile riconoscere in favore della , considerando che il valore giornaliero della inabilità temporanea è stato aggiornato a Pt_1 decorrere dall'aprile 2025 in euro 56,18 per ogni giorno di inabilità momentanea ed assoluta, le somme, rispettivamente, di euro 561,80 per ITT, di euro 280,90 per ITP al 50% e di euro 140,45 per
ITP al 25%. Avuto riguardo al danno permanente, tenuto conto dell'età della vittima al momento dell'illecito (49 anni), va riconosciuto l'ulteriore importo di euro 1706,18.
Può altresì essere attribuito a titolo di rimborso spese l'importo di euro 102,00.
In applicazione del consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(n.1712/95), gli interessi compensativi vanno calcolati non sull'importo rivalutato all'attualità, bensì sulla sorte capitale originaria e su somme relative a periodi intermedi (tra la data della citazione ed il momento della decisione), equitativamente rivalutate.
In particolare, vertendosi in tema di risarcimento da fatto illecito, l'entità del danno va, come sopra effettuato, rapportata alla data dell'illecito istantaneo e poi si procede alla rivalutazione della somma liquidata. Gli effetti della svalutazione monetaria – fra il momento della produzione del danno ed il momento successivo della sua liquidazione – sono addebitati all'obbligato non quale effetto della sua responsabilità (sub specie di “ritardo” e di mora), ma semplicemente perché nel lasso di tempo intercorrente fra il sorgere del credito (quale effetto del fatto dannoso) ed il momento della sua liquidazione, l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata, e cioè per adeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare. Occorre ribadire che la rivalutazione non corrisponde affatto alla funzione esplicata, nel quadro dei debiti di valuta, in rapporto al “maggior danno” di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c. e cioè a quella di risarcire il danno eccedente gli interessi legali, dovuti dal giorno della mora. L'art. 1224 non è richiamato dall'art. 2056 c.c.. La mora, che pure è regolata anche nelle obbligazioni da fatto illecito come mora automatica (art. 1219, comma 2, n.1), non ha niente a che vedere – in dette obbligazioni – con la rivalutazione monetaria, la quale è dovuta non come effetto di essa, ma come effetto della natura del credito di valore, che è di per sé sottratto al rischio della svalutazione, poiché il suo importo in moneta deve essere determinato al momento della liquidazione, in corrispondenza ad un valore economico reale
(così Cass. a Sezioni Unite 22-4-1994/17-2-1995 n. 1712).
Tale svalutazione va determinata secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'ISTAT. Per quanto attiene alla richiesta degli interessi, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 1995 in precedenza indicata ha statuito i seguenti principi: a) esiste un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità; b) il ritardo a carico del debitore deve rapportarsi al momento in cui il controvalore avrebbe dovuto essere spontaneamente pagato. La prova, in proposito, può essere data anche mediante presunzioni semplici e facendo ricorso all'art. 1226 c.c.
(criteri equitativi) e, quindi, in questo ambito di equo apprezzamento (art. 2056 c.c.) il lucro cessante può essere liquidato col criterio degli interessi, senza dovere necessariamente fare ricorso al tasso degli interessi legali;
c) nell'ambito della suddetta valutazione equitativa può tenersi conto, soprattutto quando l'intervallo di tempo fra l'illecito e il suo risarcimento è cospicuo e l'inflazione è ragguardevole, del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi
(per esempio anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo oppure calcolando indici medi di rivalutazione;
d) deve, quindi, escludersi che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere – come consente il sistema – dal momento del fatto illecito;
invero, gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era – per definizione- non rivalutata;
e) non si tratta di danno presunto per legge (art. 1224 primo comma), ma di danno che deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l'utilizzo di criteri equitativi (secondo comma dell'art. 2056). Tra detti criteri può utilizzarsi quello più semplice degli interessi ad un tasso che non deve essere necessariamente quello legale, perché l'equità potrebbe far ritenere eccessivo o esiguo un interesse quale è quello attuale;
f) sulla somma finale liquidata saranno dovuti i normali interessi legali (ex art. 1282 c.c.).
Venendo al caso di specie, in difetto di prova di un maggior danno, questo giudice ritiene equo di adottare, quindi, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato pagamento, quello degli interessi da calcolarsi al tasso legale.
Gli interessi compensativi, alla stregua dei criteri in precedenza enunciati, vanno calcolati dal momento dell'illecito sulla somma capitale e, inoltre, sulla stessa somma come progressivamente rivalutata, anno dopo anno, fino alla data della decisione definitiva.
Al riguardo va osservato che il debito risarcitorio, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta per effetto della sentenza definitiva che provvede alla liquidazione finale, dalla quale saranno dovuti, sulla somma finale liquidata, gli ulteriori interessi ex art. 1282 c.c., calcolati nella misura di legge, e la svalutazione che andrà corrisposta solo nella misura eventualmente eccedente il tasso legale degli interessi.
Pertanto, il va condannato, in riforma della sentenza di primo grado, al Controparte_1 pagamento in favore della della somma complessiva di euro 2791,33 (già rivalutata Pt_1 all'attualità), oltre interessi compensativi nella misura legale sulla somma di euro 2791,33
(adeguatamente devalutata all'epoca del sinistro mediante ricorso al noto deflattore Istat per l'anno
2020) e, inoltre, su tale somma via via rivalutata anno per anno nell'arco del suddetto periodo (fino alla data di deposito della presente pronuncia, se definitiva), nonché interessi nella misura legale calcolati sulla somma finale liquidata dalla data della presente decisione, se definitiva,
(trasformandosi il debito di valore in valuta) al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza del appellato e si liquidano, CP_1 in base al d.m. 147/22, come da dispositivo avuto riguardo alle tariffe medie dello scaglione di riferimento ( cause di valore compreso fra 1.101,00 euro e 5200,00 euro), tenuto conto dell'attività svolta, del valore della controversia e della complessità della stessa.
Anche le spese di CTU, come già liquidate nel corso del giudizio di primo grado, vanno definitivamente poste a carico dell'ente appellato.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide :
a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1704/2023 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata in data 22.10.2022 e pubblicata in data 24.05.2023 e, per l'effetto, b) dichiara che la responsabilità nella produzione del sinistro per cui è causa è ascrivibile in via esclusiva al;
Controparte_1 c) condanna il predetto al pagamento in favore della della somma di euro CP_1 Pt_1
2.791,33 (già rivalutata all'attualità), oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
d) condanna l'appellato comune al rimborso, in favore della , delle spese del doppio grado Pt_1 di giudizio, che liquida in complessivi euro 125,00 per spese vive ( contributo e marca ) nonché € 1265,00 per compensi ( di cui € 236,00 per fase di studio, € 252,00 per fase introduttiva, € 352,00 per fase istruttoria ed € 425,00 per fase conclusionale) oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, come per legge per il primo grado di giudizio ed in complessivi euro 174,00 per spese vive ( contributo e marca), nonché € 2552,00 per compensi (di cui € 425,00 per fase di studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase conclusionale) oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, per il presente grado di giudizio;
e) pone definitivamente a carico dell'ente appellato le spese di ctu, già liquidate nel corso del giudizio di primo grado;
f) dispone che le somme, come liquidate al capo d) vengano versate direttamente in favore dell'avv. Francesco Trascente per dichiarato anticipo. Torre Annunziata, li 6.12.2025
Il Giudice unico
Dott.ssa Raffaella Cappiello