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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5631 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dagli avv.ti Liberato Francesco C.F._1
De Falco e Giovanna Carotenuto ed elettivamente domiciliata in IA d'AR (NA) alla via Guidoni n. 7, presso lo studio di questi;
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Francesco Napolitano C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Saviano (NA) al viale Servi di Maria n. 1, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2024 la signora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 09.12.2008 a Liveri (NA) con il signor e Parte_2
che dalla loro unione è nato il figlio , nato a [...] il [...], ed evidenziato che Per_1
il Tribunale di Avellino aveva emesso decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi in data 18.12.2012, agiva in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disporsi in merito all'affido, diritto di visita e mantenimento del minore.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per la pronuncia su affido, diritto di visita e mantenimento della prole. All'udienza di comparizione del 19.05.2025, le parti, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo sulle condizioni del divorzio;
il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093;
Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il Presidente del Tribunale autorizzava la separazione dei coniugi e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi emesso dal Tribunale di Avellino in data 18.12.2012.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
2) tenuto conto della sua età, si prevedono tempi di permanenza liberi del minore presso il padre;
3) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_2 minore versando alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Per_1 Parte_1 di € 420,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici istat, oltre il
50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate da Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
4) prende atto che il resistente si è obbligato a corrispondere alla ricorrente Parte_2
a titolo di arretrati, la somma di euro tremila che sarà versata con pagamenti Parte_1
rateali, e segnatamente ogni tre mesi, con rate di euro 500,00 ciascuna con prima scadenza
20.08.2025 e così di seguito fino al raggiungimento dell'importo di euro 3.000,00.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e il 09.12.2008 a Liveri (NA) (trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio del Comune di Liveri all'atto n. 39 – Parte II – Serie A – Ufficio 1 - anno
2008);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R.
n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.87
n. 74;
c) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1
madre;
d) disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_2
minore versando alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, la Per_1 Parte_1 somma di € 420,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate da
Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
f) prende atto che il resistente si è obbligato a corrispondere alla ricorrente Parte_2
a titolo di arretrati, la somma di euro tremila che sarà versata con pagamenti Parte_1
rateali, e segnatamente ogni tre mesi, con rate di euro 500,00 ciascuna con prima scadenza 20.08.2025 e così di seguito fino al raggiungimento dell'importo di euro 3.000,00;
g) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola - II Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott. Federica Girfatti giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5631 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, difesa e rappresentata in giudizio dagli avv.ti Liberato Francesco C.F._1
De Falco e Giovanna Carotenuto ed elettivamente domiciliata in IA d'AR (NA) alla via Guidoni n. 7, presso lo studio di questi;
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Francesco Napolitano C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Saviano (NA) al viale Servi di Maria n. 1, presso lo studio di questi;
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.11.2024 la signora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 09.12.2008 a Liveri (NA) con il signor e Parte_2
che dalla loro unione è nato il figlio , nato a [...] il [...], ed evidenziato che Per_1
il Tribunale di Avellino aveva emesso decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi in data 18.12.2012, agiva in giudizio al fine di ottenere una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di disporsi in merito all'affido, diritto di visita e mantenimento del minore.
Il resistente, costituitosi in giudizio, instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e per la pronuncia su affido, diritto di visita e mantenimento della prole. All'udienza di comparizione del 19.05.2025, le parti, dopo ampia discussione, addivenivano ad un accordo sulle condizioni del divorzio;
il Giudice, sulle conclusioni congiunte delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato della procedura introdotta. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093;
Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi oltre 6 mesi dal giorno in cui il Presidente del Tribunale autorizzava la separazione dei coniugi e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi emesso dal Tribunale di Avellino in data 18.12.2012.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Anche le condizioni di divorzio concordate va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole.
Ritiene pertanto il Tribunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
Per_1
2) tenuto conto della sua età, si prevedono tempi di permanenza liberi del minore presso il padre;
3) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_2 minore versando alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Per_1 Parte_1 di € 420,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici istat, oltre il
50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate da Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
4) prende atto che il resistente si è obbligato a corrispondere alla ricorrente Parte_2
a titolo di arretrati, la somma di euro tremila che sarà versata con pagamenti Parte_1
rateali, e segnatamente ogni tre mesi, con rate di euro 500,00 ciascuna con prima scadenza
20.08.2025 e così di seguito fino al raggiungimento dell'importo di euro 3.000,00.
Quanto alle spese, considerata la natura della controversia e le conclusioni congiunte, esse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
e il 09.12.2008 a Liveri (NA) (trascritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio del Comune di Liveri all'atto n. 39 – Parte II – Serie A – Ufficio 1 - anno
2008);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R.
n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.87
n. 74;
c) affida il minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la Per_1
madre;
d) disciplina i tempi di permanenza del minore con il padre in conformità alla parte motiva;
e) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del Parte_2
minore versando alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, la Per_1 Parte_1 somma di € 420,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate da
Protocollo del Tribunale di Nola del maggio 2021;
f) prende atto che il resistente si è obbligato a corrispondere alla ricorrente Parte_2
a titolo di arretrati, la somma di euro tremila che sarà versata con pagamenti Parte_1
rateali, e segnatamente ogni tre mesi, con rate di euro 500,00 ciascuna con prima scadenza 20.08.2025 e così di seguito fino al raggiungimento dell'importo di euro 3.000,00;
g) Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 21.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(dott.ssa Federica Girfatti) (dott.ssa Vincenza Barbalucca)