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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/05/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 596/2018 e 6/2022 R.G. promosse da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIALE TICA n. 120, C.F._1
SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GABRIELE PASQUA, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. ROSA MARIA D'ANTONE (c.f. ) C.F._2 ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore, anche quale mandatario della
[...]
Controparte_2 elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti dagli avv.ti IVANO CP_1
MARCEDONE (c.f. ) e ANTONELLA TESTA (c.f. C.F._3
C.F._4
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai
1 difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo del proc. n. 596/2018 R.G. , depositato il
12.02.2018, ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 598 2017 00020623 72 000, notificato all'opponente in data 03/01/2018.
Con il ricorso introduttivo del proc. n. 6/2022 R.G. , depositato il
3.01.2022, ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte_1 addebito n. 598 2021 00002858 02 000, notificato all'opponente in data 23/11/2021
Si è costituito in giudizio l' , in proprio e quale mandatario della CP_1
Società Cessionaria del credito , contestando le opposizioni, CP_2 delle quali ha chiesto il rigetto.
Si osserva che gli avvisi di addebito opposti, emessi dall' , sono CP_1 relativi a posizioni contributive, per contributi previdenziali quale coltivatore diretto e relative asseritamente dovute a titolo di Gestione
Agricola-Lavoratori Autonomi ed Associati;
tali posizioni contributive sono state assegnate d'ufficio dall a seguito di un accertamento CP_1 ispettivo relativo alla società AN ER S.r.l. , di cui , Persona_1 figlio del ricorrente era socio al 50 % ed amministratore unico;
in base alle verifiche ispettive l' ha concluso che la società AN ER S.r.l. era, CP_1 in realtà, una impresa familiare, che (formalmente Parte_1 lavoratore subordinato della AN ER) non era un mero lavoratore dipendente e bracciante agricolo, ma era un lavoratore agricolo autonomo;
gli ispettori hanno, inoltre, disconosciuto i rapporti di lavoro instaurati dalla
AN ER con i parenti stretti di (e, quindi, anche quello Persona_1 con il ricorrente), riqualificandoli come collaborazioni familiari
(quest'ultima questione non è oggetto degli avvisi di addebito impugnati, ma è comunque connessa).
2 Secondo il ricorrente tale accertamento doveva ritenersi erroneo, in quanto la AN ER doveva essere qualificata quale società di capitali, ed in particolare società a responsabilità limitata, e non, come affermato l'Istituto previdenziale, impresa familiare;
il ricorrente non poteva, pertanto, essere considerato imprenditore (lavoratore agricolo autonomo) e, di conseguenza, gli avvisi di addebito impugnati andavano annullati.
La questione in fatto ha generato un certo contenzioso (cfr. precedenti giudiziali in atti); come rilevato anche dall'Ente previdenziale resistente la Corte di Appello di Catania, con uniforme valutazione, ha emesso << sentenze, tutte di analogo tenore, che hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per l'iscrizione quali coltivatori diretti dei signori
(tra cui l'odierno ricorrente). Vi è stata, invero, una alternanza Pt_1 degli esiti giudiziali in primo grado (sentenze favorevoli e sfavorevoli), che hanno trovato compiuta soluzione nel secondo grado di giudizio, con sentenze, tutte di analogo tenore, che hanno ritenuto non sussistenti i presupposti per l'iscrizione quali coltivatori diretti dei signori (tra Pt_1 cui l'odierno ricorrente). Tali sentenze sono passate in cosa giudicata, non avendo ritenuto l'Ente di dover ricorrere in sede di legittimità. Tutti gli avvisi di addebito sono stati sgravati, compreso quelli per cui è causa (vedi cartella zip allegata). In specie, nel giudizio promosso da
[...]
, la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 794/23 del Parte_1
14/07/2023 (allegata), ha ritenuto non dovuta l'iscrizione del ricorrente quale coltivatore diretto, in ragione della estensione dei fondi, del numero di operai agricoli occupati e del numero totale di giorni lavorati. Non è infatti risultato provato il requisito della sufficienza dell'attività lavorativa dei familiari a coprire almeno 1/3 di quella necessaria per la coltivazione del fondo … L' dunque, eliminata la posizione contributiva del CP_1 ricorrente quale coltivatore diretto … Alla luce di quanto sopra, si chiede la decisione della causa con declaratoria di cessazione della materia del contendere >>.
In definitiva, dai citati precedenti giudiziali (peraltro, passati in giudicato) si evince l'infondatezza dell'assunto per l'iscrizione quale CP_1 coltivatore diretto del ricorrente.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
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P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 596/2018 e
6/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: annulla gli avvisi di addebito impugnati (ove non già sgravati); condanna l' al rimborso in favore del ricorrente delle spese di CP_1 lite, che liquida nella somma di € 86,00 per spese vive, € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %;
Siracusa, 28/05/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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