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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/08/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2674/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2674/2021 promossa da:
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano
Mastrovito (c.f. - PEC;
C.F._1 Email_1
OPPONENTE contro
c.d. , (c.f. Controparte_2 CP_3
), in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_2
OPPOSTO - CONTUMACE
e
(c.f. ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t.,
OPPOSTO CONTUMACE nonché contro
(c.f. , nata a [...] il [...], CP_5 C.F._2
OPPOSTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI: Parte attrice ha concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.12.2024.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 11 Il presente giudizio trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare dinanzi a questo Tribunale distinta con il n.r.g.e. 472/2017 ove la società ha spiegato opposizione avverso numerose ordinanze del
GE, Dott. Per_1
In particolare, l'opponente si duole della illegittimità dei seguenti provvedimenti;
- Ordinanza del 10.3.2020, comunicata il 16.3.2020 – avente a oggetto la ratifica dei lavori sull'immobile locato all'Ordine degli Avvocati di VE e alla Camera di Conciliazione istituita presso il medesimo ordine, oltre all'autorizzazione al pagamento per la ditta esecutrice e la direzione dei lavori e Ordinanza del 13.3.2020, comunicata in data 12.3.2020 di rigetto dell'istanza della debitrice esecutata;
- Ordinanza del 10.10.2017 di autorizzazione al ripristino della porta e al relativo pagamento;
- Ordinanza del 9.2.2018 di autorizzazione al pagamento delle fatture nn. 7 e 8 del 2018 per il ripristino dell'impianto elettrico e conseguente addebito sul conto della procedura;
- Ordinanza del 3.5.2018 di autorizzazione al pagamento della fattura n. 15 del 2018 per la pulizia dell'immobile e conseguente addebito sul conto della procedura;
- Ordinanza del 31.5.2018 di autorizzazione al pagamento della fattura nei confronti dell'istituto di vigilanza sull'immobile e per la manutenzione dell'ascensore e conseguente addebito sul conto della procedura;
- Ordinanza dell'11.7.2018 di autorizzazione al pagamento di fatture per lavori svolti urgenti nell'immobile locato ad Agenzia delle Entrate;
- Ordinanza del 16.11.2018 di autorizzazione al pagamento della fattura alla ditta “La Finestrella” per la sostituzione del vetro blindato e conseguente addebito sul conto della procedura;
- Ordinanza dell'1.12.2018 di autorizzazione al pagamento dell'Ing. e conseguente addebito sul CP_6 conto della procedura;
- Ordinanza del 14.12.2018 di autorizzazione al pagamento della fattura per il taglio erba e pulizia del piazzale dell'immobile pignorato e conseguente addebito sul conto della procedura;
- Ordinanza del 3.1.2019 di autorizzazione al pagamento della fattura per la riparazione urgente del gruppo di riscaldamento e conseguente addebito sul conto della procedura;
- Ordinanza del 10.1.2019 di autorizzazione al pagamento della fattura per la pulizia dell'immobile e conseguente bonifico dal conto della procedura;
- Ordinanza del 6.2.2019 di autorizzazione al pagamento della fattura per la pulizia dell'immobile e conseguente bonifico dal conto della procedura;
- Ordinanza del 23.4.2019 di autorizzazione al pagamento dell'Ing. e Controparte_7 conseguente bonifico dal conto della procedura;
pagina 2 di 11 - Ordinanza del 12.11.2019 di autorizzazione al pagamento delle fatture relative ai lavori urgenti di pulizia e sicurezza scale, fase 1, conseguente bonifico dal conto della procedura.
Nel prefato procedimento, introdotto come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il G.E. all'udienza del 16.2.2021, presente il debitore esecutato e il custode allora nominato, CP_3 definendo la fase sommaria, fissava al 30.3.2021 il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione spiegata.
Con atto di citazione ex art. 617 c.p.c., l'opponente conveniva in giudizio la CP_3 [...]
e la signora per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia il Controparte_4 CP_5
Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per l'effetto, revocare, annullare, e comunque rendere improduttive di effetti, in tutto od in parte, singolarmente e/o congiuntamente, le ordinanze impugnate, (sia quelle del 10/3/20 e del 13/03/20 (all. 7 e 9) sia quelle indicate ed allegate dal n. 16 al
n. 28, con le quali il G.E. ha autorizzato e/o ratificato l'esecuzione dei lavori e ne ha disposto il pagamento con il prelievo dal Conto della Procedura, e con esse ogni attività di liquidazione e compenso liquidato”.
Le parti opposte, creditori procedenti e intervenuti, pur regolarmente citate, non si sono costituite in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti e, all'udienza del 12.12.2022 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 17.2.2025, preso atto del contenuto delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Occorre dare atto che non è contestato che l'odierna attrice è proprietaria del complesso immobiliare sito in VE, Via Filippo Turati n. 3, oggetto della procedura esecutiva immobiliare sopra riferita dinanzi all'intestato Tribunale ove, con ordinanza del 16.6.2017, era stato nominato custode dei beni pignorati il Dr. Persona_2
Il processo esecutivo è stato sospeso in data 2.11.2019, avendo la Controparte_8 presentato domanda di ammissione al concordato preventivo presso il Tribunale di Benevento, pubblicata nel registro delle Imprese in data 28.10.2019 (come da visura in all.12 dell'opposizione).
Con istanza del 23.5.2019 (cfr. all.2 dell'opposizione), l'allora custode dei beni pignorati, chiedeva al
GE di disporre in merito alla manifestazione d'interesse alla locazione di una porzione dell'immobile pignorato, espressa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di VE e dalla Camera di Media
Conciliazione istituita presso il prefato ordine. pagina 3 di 11 Nell'atto a firma dei rappresentanti dei due enti (cfr. all.1 dell'opposizione), avente a oggetto l'immobile pignorato, sito in VE, Via Filippo Turati, distinto al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 65, p.lla 1738, sub. 20, piano 1, di mq. 113, veniva proposta, quale corrispettivo della locazione, la somma complessiva di euro 565,00 mensili.
Secondo il tenore letterale del documento: “La valutazione dell'offerta tiene conto dell'incertezza in ordine alla durata della locazione e dei costi di adattamento dell'immobile alle specifiche esigenze dell'attività espletanda dall'Organismo di Mediazione Civile e Commerciale, così come per
l'Organismo di Mediazione Familiare dell'Ordine degli Avvocati di VE, meglio rappresentata nella planimetria a firma del citato Ing. Detta quantificazione terrà altresì conto degli oneri CP_6 connessi alla pulizia dei locali, del trasloco, che non potranno essere certamente ammortizzati nell'arco della normale durata di un contratto di locazione (6 + 6), ma nel solo tempo necessario alla definizione della procedura immobiliare”.
Le planimetrie allegate, di cui è cenno nella proposta, a firma dell'Ing. , riportavano Controparte_9 sia lo stato attuale dei luoghi sia la successiva distribuzione degli ambienti per l'“adattamento dell'immobile alle specifiche esigenze dell'attività espletanda dall'Organismo di Mediazione Civile e
Commerciale”.
Con ordinanza del 24.5.2019 (in all.3 dell'opposizione), il GE autorizzava il custode alla stipula del contratto di locazione oggetto di istanza per la durata della procedura e fino all'aggiudicazione ovvero ad estinzione della stessa al canone mensile di euro 565,00.
Con scrittura privata del 5.7.2019 (cfr. all.4 dell'opposizione), sottoscritta dai rappresentanti dell' e dell'Organismo di mediazione di VE, da una parte, e dal custode giudiziario, CP_10 dall'altra, è stato concesso in locazione l'immobile pignorato della società opponente al canone mensile pattuito e autorizzato dal GE di euro 565,00. Per espressa pattuizione, la destinazione d'uso ufficio dell'immobile era volta al compimento delle attività dell'ordine forense e della relativa camera per la media conciliazione.
La durata della locazione – a mente dell'art. 1 del contratto – era annuale, decorrente dal 5.7.2019, con rinnovo automatico salvo eventuale aggiudicazione dell'immobile e/o estinzione della procedura esecutiva.
All'art. 8 del prefato contratto è stato convenuto specificamente: “Il locatore sin d'ora prende atto delle specifiche esigenze manifestate dalla parte conduttrice di eseguire opere di adattamento dell'immobile in oggetto alle specifiche sue esigenze così come meglio graficamente rappresentate nell'elaborato redatto dall'Ing. che, in allegato, si acclude costituendone parte Controparte_9 integrante e sostanziale. Nei limiti di quanto rappresentato si autorizza la parte conduttrice pagina 4 di 11 all'esecuzione, previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni/permessi e quant'altro necessario, si da tenere indenne il locatore da ogni responsabilità ed onere al riguardo. Al termine della locazione parte conduttrice si impegna e si obbliga a ripristinare l'immobile nella situazione quo ante, così come attualmente visibile.
Si autorizza altresì parte conduttrice ad istallare contatori a defalco per la misurazione dei consumi di energia elettrica ed acqua”.
Nel successivo art. 10 la parte conduttrice ha dichiarato, al momento della consegna, di aver esaminato l'immobile e di averlo trovato adatto allo scopo cui era destinato.
Con istanza del 28.2.2020 (cfr. all.6 dell'opposizione), il custode giudiziario chiedeva al GE di ratificare le opere di segmentazione dell'impianto elettrico e altre “opere edili parti comuni edificio” eseguite, in somma urgenza, e di liquidare la somma complessiva di euro 21.478,21, di cui euro
17.164,29 in favore della ditta LD LF ed euro 4.313,92 in favore di (facente capo CP_11 all'Ing. , con conseguente autorizzazione al pagamento della relativa somma e Controparte_9 addebito sul conto corrente della procedura.
La motivazione posta alla base dell'esecuzione dei lavori era la seguente: “al fine di rendere funzionalmente autonomi gli impianti elettrici, luci e forza motrice della porzione locata, il sottoscritto ha incaricato l'Ing. per redigere una relazione sullo stato dei luoghi, per valutare la possibilità CP_6 di segmentare l'impianto elettrico a servizio dei locali “Ex università”.
All'istanza è allegata una stima dei costi datata 10.2.2020 a firma dell'Ing. con computo CP_6
Contr metrico, fatture emesse dalla ditta LD LF e una fattura della . Quest'ultima ha emesso il documento contabile nei confronti della procedura per “Prestazioni tecniche per Camera di
Conciliazione quota parte a carico della Custodia Giudiziaria come da accordo del 24.10.2019: A)
Progetto di fattibilità tecnico/economica; B) Variazione Catastale” e per: “Prestazione tecnica specialistica per locale destinato ad ufficio sub 20”.
Con istanza n. 85 dep. 12.3.2020 (cfr. all. 8 dell'opposizione), indirizzata al GE e al Tribunale di
Benevento, la per il tramite del suo procuratore costituito, chiedeva di negare CP_1
l'autorizzazione al pagamento delle somme di cui all'istanza del custode, la revoca del medesimo,
l'affidamento della custodia al legale rappresentante della così da consentire alla stessa CP_1 società, che ha costruito l'immobile pignorato ed ancora esercita l'attività di Costruttore di Immobili, di provvedere alla migliore conservazione e gestione dell'immobile pignorato, ed alla migliore continuità aziendale, con il controllo del Giudice dell'Esecuzione, del Giudice Delegato al
Concordato, del Commissario Giudiziale, Avv. e, non ultimo, dei Creditori Controparte_12 procedenti ed intervenuti. pagina 5 di 11 Con ordinanza del 10.3.2020 (in all.7 dell'opposizione), comunicata il 16.3.2020 il GE ratificava le opere e autorizzava i pagamenti così come illustrati dall'ausiliario allora nominato.
Con successiva ordinanza del 13.3.2020 (in all.9 dell'opposizione), il GE rigettava l'istanza della non rilevando alcuna mancanza del custode giudiziario né motivi di diniego CP_1 all'autorizzazione concessa.
Riportati i fatti di causa, parte opponente chiede la revoca, l'annullamento e l'inefficacia delle ordinanze sopra richiamate.
Con riferimento al rispetto del termine di proposizione dell'opposizione si osserva quanto segue.
L'art. 617 c.p.c., sul punto che qui interessa, prevede espressamente che le opposizioni relative ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
La Suprema Corte, con orientamento ormai costante, ha statuito che: “ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., il criterio della conoscenza legale è stato da tempo integrato da questa Corte con quello della conoscenza di fatto. In particolare è stato affermato che in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni
(elevato a venti dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui
l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato (cfr. Cass. 09 maggio 2012, n. 7051; Cass. 30 aprile 2009, n. 10099; e per un più remoto precedente cfr. anche Cass. n. 1521 del 1969). Va aggiunto che - secondo la regola applicabile ogni qualvolta la legge processuale preveda che una azione tipica debba essere esercitata entro un termine perentorio decorrente da un certo momento - grava sul ricorrente in opposizione
l'onere della prova della tempestività della stessa. In tale prospettiva si è osservato che nell'ipotesi in cui l'opponente, pur in difetto di conoscenza legale, sia venuto, comunque, a conoscenza dell'atto impugnato, eventualmente anche per una propria iniziativa (dimostrando ciò con il fatto stesso della proposizione dell'opposizione), non può limitarsi ad allegare di avere avuto detta conoscenza, senza fornire la prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione, giacchè, ragionando in questi termini, risulterebbe vanificata la stessa prescrizione di perentorietà del termine di cui all'art. 617 c.p.c., la cui osservanza va pacificamente verificata anche pagina 6 di 11 d'ufficio in via pregiudiziale rispetto al merito dell'opposizione. In particolare qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento e assumendo che uno di essi, presupposto degli altri, non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2, dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (Cass. 17 marzo
2010, n. 6487)”.
Nel caso di specie, per quanto concerne le ordinanze di cui agli allegati da n.14 a n.26, l'opponente ne deduce la mancata comunicazione senza provare il momento in cui, di contro, ne ha avuto effettiva conoscenza. Anzi, dagli atti del giudizio – cfr. istanza del n. 85 dep. 12/03/2020 e ordinanza GE del 28 maggio 2020 – risulta che l'opponente e il suo difensore fossero già a conoscenza degli atti posti in essere di cui si è invocato il controllo. Pertanto, sul punto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per tardività.
Per quanto concerne le ordinanze del 10 e 13 marzo 2020, invece, sono state comunicate dalla
Cancelleria al procuratore dell'opponente rispettivamente il 16 e 12 marzo 2020.
In materia l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 36, primo comma, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e, in genere, tutti i termini procedurali dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sicchè, ove il decorso del termine fosse iniziato durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso sarebbe stato differito alla fine di detto periodo.
Il ricorso risulta essere stato depositato il 27 maggio 2020, con decreto di fissazione dell'udienza di discussione della fase sommaria del 28.5.2020 e notificato ai creditori e agli intervenuti il successivo
29 maggio, pertanto, limitatamente alle sopra citate ordinanze, l'opposizione è ammissibile.
Nell'opposizione de qua, la ha ribadito la persistenza del suo interesse all'accoglimento CP_1 dell'opposizione relativamente all'annullamento delle ordinanze del GE che autorizzarono l'allora custode a disporre di lavori che non erano di pertinenza della procedura, ovvero ne avallarono l'operato. Ciò al dichiarato fine di dare alla società almeno la possibilità di esperire le dovute azioni per il recupero degli illegittimi prelievi e addebiti sugli accantonamenti della procedura esecutiva
(R.G. 472/17 – prima della sua estinzione), le cui somme erano di pertinenza di perché CP_1 provenienti dagli affitti precedenti al pignoramento, che avrebbero dovuto essere utilizzate per il
pagina 7 di 11 pagamento dei creditori concordatari, ed invece furono utilizzate dal Custode per il pagamento dei lavori edili, il cui onere e spesa erano di competenza di terzi.
Sul punto occorre dare atto che l'ambito di operatività del rimedio apprestato dall'art. 617 c.p.c. è definito, sotto il profilo oggettivo, dalla natura dell'atto e, sotto quello soggettivo, dalla sua specifica idoneità lesiva per colui che ne contesta la legittimità. Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che: “Se un atto del giudice dell'esecuzione è illegittimo, esso può essere sempre impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi, purché non si tratti di atto meramente preparatorio ma di atto direttamente lesivo degli interessi degli opponenti e anzi, di regola, esso deve essere impugnato entro il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c., perchè, in mancanza, si determina la sua sanatoria”(da ultimo Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 13/10/2023, n. 28562).
Con riferimento al profilo oggettivo Cass. civ., Sez. III, Sent., 05/05/2022, n. 14282 ha espresso il principio di diritto secondo cui: “possono formare oggetto del rimedio oppositivo ex art. 617 c.p.c., comma 2, (la cosiddetta opposizione "successiva" all'inizio dell'esecuzione forzata) sia gli atti prodromici anteriori al processo esecutivo (semprechè non sia stato possibile rilevare i loro vizi prima dell'avvio dell'esecuzione), sia gli atti esecutivi in cui si articola la procedura, non soltanto sotto
l'aspetto della loro conformità al disposto normativo, ma anche sotto il profilo della loro opportunità e congruenza”.
Quanto al profilo soggettivo, il medesimo precedente sopra richiamato, ribadendo un consolidato orientamento della giurisprudenza, ha ritenuto che: “l'atto interno ad una fase del processo esecutivo può essere oggetto di un'opposizione esecutiva quando abbia potenzialità lesiva degli interessi di una parte" (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 12848 del 06/06/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del
07/08/2013), "ciascuno di questi (atti esecutivi) può essere immediatamente e direttamente impugnabile soltanto se è attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti del medesimo" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16799 del 20/06/2008, Rv. 603818-01) e, in definitiva, "può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi soltanto l'atto del processo esecutivo che abbia una potenzialità lesiva per la parte opponente, vale a dire l'atto esecutivo, che si assume viziato nelle forme
o nei presupposti, che abbia incidenza dannosa nella sfera giuridica degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti" (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
2968 del 07/02/2013, Rv. 625428-01)”.
Alla luce dei principi citati, nella fattispecie sottoposta all'esame di questo Tribunale, si ritiene che l'opposizione sia ammissibile.
La procedura esecutiva non può perseguire finalità diverse ed ulteriori da quelle di conservazione del patrimonio ai fini della sua successiva liquidazione con la conseguenza che non possono essere posti in pagina 8 di 11 essere atti che non mirano alla mera conservazione del compendio immobiliare nelle more della vendita.
Nel corso della procedura sono invece stati autorizzati atti non aventi lo scopo primario di conservazione del patrimonio ed inquadrabili in un'operazione economica finalizzata al raggiungimento di fini estranei a quelli della conservazione del patrimonio del debitore come la ratifica di opere di segmentazione dell'impianto elettrico e altre “opere edili parti comuni edificio” eseguite, in somma urgenza.
Occorre infatti dare atto che gli atti posti in essere ed autorizzati dal GE si inquadrano nell'ambito di un'operazione di investimento immobiliare di carattere speculativo tenuto conto che per recuperare la spesa di oltre euro 21.000,00 erano necessari oltre tre anni di canoni di locazione con evidente antieconomicità e inopportunità, per la procedura esecutiva, dell'attività posta in essere neppure avente lo scopo di ottenere un miglioramento dell'immobile al fine di renderne più appetibile e competitiva la vendita.
Alla luce di quanto sopra è indubbio l'interesse ad agire della stante il carattere CP_1 antieconomico degli atti autorizzati privi del carattere di urgenza e non finalizzati alla conservazione dell'immobile.
Occorre inoltre dare atto che i rapporti tra l'esecuzione individuale e il concordato preventivo, nel regime dettato dalla legge fallimentare, applicabile ratione temporis, erano disciplinati dall'art. 168 l. fall. sopra menzionato secondo cui: “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
Nel caso di specie, dopo la proposizione della domanda di concordato preventivo del 28.10.2019 – cfr. all.ti 12 e 13 – la procedura esecutiva è stata sospesa, posta l'esigenza di preservare il patrimonio del debitore, funzionalmente destinato a soddisfare, in caso di omologa, tutti i creditori e non soltanto quelli di cui all'esecuzione individuale.
Ne segue che nessun degli atti autorizzati potevano essere posti in essere tenuto anche conto della pendenza della procedura concordataria.
Ed infatti con decreto del 30/10/2029 il Tribunale di Benevento aveva ammesso lla Procedura CP_1 di concordato nominando il Commissario Giudiziale nella persona dell'Avv. Controparte_12 del Foro di Benevento e il giudice delegato (cfr. all. 13 atto di citazione) con la conseguenza che nessun atto eccedente l'ordinaria amministrazione (come pacificamente quelli oggetto di autorizzazione nell'ambito della procedura esecutiva) potevano essere posti in essere senza l'autorizzazione degli pagina 9 di 11 organi della procedura, conformemente a quanto previsto dall'art. 167 l.f. e dal decreto di ammissione del Tribunale pacificamente a conoscenza degli organi della procedura esecutiva come emerge dall'istanza dell'11.3.2020 (cfr. all. 8) avanzata dal debitore esecutato al giudice dell'esecuzione e volta ad ottenere il rigetto dell'autorizzazione al pagamento delle somme di €. 21.478,21 in favore della
[...]
nonché la revoca del Dr. dall'Ufficio di Custode con Controparte_13 Persona_2 la nomina nell'ufficio del Dr. , Amministratore Unico della o in subordine Controparte_14 CP_1 del Commissario Giudiziale, Avv. Controparte_12
Nelle more del giudizio la procedura esecutiva è stata dichiarata improseguibile ai sensi dell'art. 168
l.f. non ne è stata dichiarata l'estinzione ex art. 632 c.p.c.
L'improseguibilità del processo esecutivo, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è assimilabile alla dichiarazione di estinzione del giudizio stesso, ma secondo Cass. civ., Sez. I, Sent. 22/12/2015, n.
25802, condivisa dal Tribunale, “La natura di tale provvedimento, per come testualmente e del tutto correttamente assunta nel posteriore decreto del tribunale ora impugnato ed avendo riguardo al regime dell'atto (già sottoposto al D.Lgs. n. 5 del 2006 e al D.Lgs. n. 169 del 2007), non può dirsi invero propria di una pronuncia di estinzione esecutiva (ex art. 632 c.p.c.), nè risulta anche solo dedotta alcuna avvenuta cancellazione della trascrizione del pignoramento, avendo in realtà essa all'evidenza svolto un diverso, e minore, ruolo: descrittivo da un lato dell'operatività di una ragione normativa concordatizia di preclusione a protrarre le operazioni di vendita, e ciò in applicazione stretta dell'instaurato blocco alla, prosecuzione delle relative azioni sul patrimonio del debitore (L.
Fall., art. 168, comma 1) e, dall'altro, riflettente lo stato processuale che, dal quel momento, si andava ad instaurare nel processo espropriativo, il quale per ciò stesso (ed in base a quella medesima regola) entrava in una situazione di quiescenza, per sua natura provvisoria, perchè i beni che ne erano
l'oggetto materiale perdevano de jure e per intanto la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento”.
Ne segue che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sante l'attualità dell'interesse dell'esecutato ad ottenere l'annullamento delle ordinanze impugnate, anche dopo la dichiarazione di improseguibilità del GE.
Ne segue che, in accoglimento dell'opposizione, le ordinanze devono essere annullate con effetti ex tunc.
Le spese nei confronti dei convenuti contumaci sono irripetibili a fronte della mancata costituzione dei creditori, dolendosi il debitore della legittimità di un atto endoesecutivo emesso dal giudice dell'esecuzione (in accoglimento dell'istanza avanzata dal custode dei beni) la cui legittimità non è stata perorata da alcun creditore procedente o intervenuto. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dalla Controparte_1
annulla le ordinanze del GE del 10.3.2020 e del 13.3.2020.
[...]
Spese irripetibili.
Così deciso in VE, 22.8.2025.
Il Giudice
Dott. Marco Valecchi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del Giudice dott. Marco Valecchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2674/2021 promossa da:
(c.f. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano
Mastrovito (c.f. - PEC;
C.F._1 Email_1
OPPONENTE contro
c.d. , (c.f. Controparte_2 CP_3
), in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA_2
OPPOSTO - CONTUMACE
e
(c.f. ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante p.t.,
OPPOSTO CONTUMACE nonché contro
(c.f. , nata a [...] il [...], CP_5 C.F._2
OPPOSTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI: Parte attrice ha concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.12.2024.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 11 Il presente giudizio trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare dinanzi a questo Tribunale distinta con il n.r.g.e. 472/2017 ove la società ha spiegato opposizione avverso numerose ordinanze del
GE, Dott. Per_1
In particolare, l'opponente si duole della illegittimità dei seguenti provvedimenti;
- Ordinanza del 10.3.2020, comunicata il 16.3.2020 – avente a oggetto la ratifica dei lavori sull'immobile locato all'Ordine degli Avvocati di VE e alla Camera di Conciliazione istituita presso il medesimo ordine, oltre all'autorizzazione al pagamento per la ditta esecutrice e la direzione dei lavori e Ordinanza del 13.3.2020, comunicata in data 12.3.2020 di rigetto dell'istanza della debitrice esecutata;
- Ordinanza del 10.10.2017 di autorizzazione al ripristino della porta e al relativo pagamento;
- Ordinanza del 9.2.2018 di autorizzazione al pagamento delle fatture nn. 7 e 8 del 2018 per il ripristino dell'impianto elettrico e conseguente addebito sul conto della procedura;
- Ordinanza del 3.5.2018 di autorizzazione al pagamento della fattura n. 15 del 2018 per la pulizia dell'immobile e conseguente addebito sul conto della procedura;
- Ordinanza del 31.5.2018 di autorizzazione al pagamento della fattura nei confronti dell'istituto di vigilanza sull'immobile e per la manutenzione dell'ascensore e conseguente addebito sul conto della procedura;
- Ordinanza dell'11.7.2018 di autorizzazione al pagamento di fatture per lavori svolti urgenti nell'immobile locato ad Agenzia delle Entrate;
- Ordinanza del 16.11.2018 di autorizzazione al pagamento della fattura alla ditta “La Finestrella” per la sostituzione del vetro blindato e conseguente addebito sul conto della procedura;
- Ordinanza dell'1.12.2018 di autorizzazione al pagamento dell'Ing. e conseguente addebito sul CP_6 conto della procedura;
- Ordinanza del 14.12.2018 di autorizzazione al pagamento della fattura per il taglio erba e pulizia del piazzale dell'immobile pignorato e conseguente addebito sul conto della procedura;
- Ordinanza del 3.1.2019 di autorizzazione al pagamento della fattura per la riparazione urgente del gruppo di riscaldamento e conseguente addebito sul conto della procedura;
- Ordinanza del 10.1.2019 di autorizzazione al pagamento della fattura per la pulizia dell'immobile e conseguente bonifico dal conto della procedura;
- Ordinanza del 6.2.2019 di autorizzazione al pagamento della fattura per la pulizia dell'immobile e conseguente bonifico dal conto della procedura;
- Ordinanza del 23.4.2019 di autorizzazione al pagamento dell'Ing. e Controparte_7 conseguente bonifico dal conto della procedura;
pagina 2 di 11 - Ordinanza del 12.11.2019 di autorizzazione al pagamento delle fatture relative ai lavori urgenti di pulizia e sicurezza scale, fase 1, conseguente bonifico dal conto della procedura.
Nel prefato procedimento, introdotto come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il G.E. all'udienza del 16.2.2021, presente il debitore esecutato e il custode allora nominato, CP_3 definendo la fase sommaria, fissava al 30.3.2021 il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione spiegata.
Con atto di citazione ex art. 617 c.p.c., l'opponente conveniva in giudizio la CP_3 [...]
e la signora per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “voglia il Controparte_4 CP_5
Tribunale adito accogliere la presente opposizione e per l'effetto, revocare, annullare, e comunque rendere improduttive di effetti, in tutto od in parte, singolarmente e/o congiuntamente, le ordinanze impugnate, (sia quelle del 10/3/20 e del 13/03/20 (all. 7 e 9) sia quelle indicate ed allegate dal n. 16 al
n. 28, con le quali il G.E. ha autorizzato e/o ratificato l'esecuzione dei lavori e ne ha disposto il pagamento con il prelievo dal Conto della Procedura, e con esse ogni attività di liquidazione e compenso liquidato”.
Le parti opposte, creditori procedenti e intervenuti, pur regolarmente citate, non si sono costituite in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti e, all'udienza del 12.12.2022 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 17.2.2025, preso atto del contenuto delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Occorre dare atto che non è contestato che l'odierna attrice è proprietaria del complesso immobiliare sito in VE, Via Filippo Turati n. 3, oggetto della procedura esecutiva immobiliare sopra riferita dinanzi all'intestato Tribunale ove, con ordinanza del 16.6.2017, era stato nominato custode dei beni pignorati il Dr. Persona_2
Il processo esecutivo è stato sospeso in data 2.11.2019, avendo la Controparte_8 presentato domanda di ammissione al concordato preventivo presso il Tribunale di Benevento, pubblicata nel registro delle Imprese in data 28.10.2019 (come da visura in all.12 dell'opposizione).
Con istanza del 23.5.2019 (cfr. all.2 dell'opposizione), l'allora custode dei beni pignorati, chiedeva al
GE di disporre in merito alla manifestazione d'interesse alla locazione di una porzione dell'immobile pignorato, espressa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di VE e dalla Camera di Media
Conciliazione istituita presso il prefato ordine. pagina 3 di 11 Nell'atto a firma dei rappresentanti dei due enti (cfr. all.1 dell'opposizione), avente a oggetto l'immobile pignorato, sito in VE, Via Filippo Turati, distinto al catasto fabbricati del predetto comune al foglio 65, p.lla 1738, sub. 20, piano 1, di mq. 113, veniva proposta, quale corrispettivo della locazione, la somma complessiva di euro 565,00 mensili.
Secondo il tenore letterale del documento: “La valutazione dell'offerta tiene conto dell'incertezza in ordine alla durata della locazione e dei costi di adattamento dell'immobile alle specifiche esigenze dell'attività espletanda dall'Organismo di Mediazione Civile e Commerciale, così come per
l'Organismo di Mediazione Familiare dell'Ordine degli Avvocati di VE, meglio rappresentata nella planimetria a firma del citato Ing. Detta quantificazione terrà altresì conto degli oneri CP_6 connessi alla pulizia dei locali, del trasloco, che non potranno essere certamente ammortizzati nell'arco della normale durata di un contratto di locazione (6 + 6), ma nel solo tempo necessario alla definizione della procedura immobiliare”.
Le planimetrie allegate, di cui è cenno nella proposta, a firma dell'Ing. , riportavano Controparte_9 sia lo stato attuale dei luoghi sia la successiva distribuzione degli ambienti per l'“adattamento dell'immobile alle specifiche esigenze dell'attività espletanda dall'Organismo di Mediazione Civile e
Commerciale”.
Con ordinanza del 24.5.2019 (in all.3 dell'opposizione), il GE autorizzava il custode alla stipula del contratto di locazione oggetto di istanza per la durata della procedura e fino all'aggiudicazione ovvero ad estinzione della stessa al canone mensile di euro 565,00.
Con scrittura privata del 5.7.2019 (cfr. all.4 dell'opposizione), sottoscritta dai rappresentanti dell' e dell'Organismo di mediazione di VE, da una parte, e dal custode giudiziario, CP_10 dall'altra, è stato concesso in locazione l'immobile pignorato della società opponente al canone mensile pattuito e autorizzato dal GE di euro 565,00. Per espressa pattuizione, la destinazione d'uso ufficio dell'immobile era volta al compimento delle attività dell'ordine forense e della relativa camera per la media conciliazione.
La durata della locazione – a mente dell'art. 1 del contratto – era annuale, decorrente dal 5.7.2019, con rinnovo automatico salvo eventuale aggiudicazione dell'immobile e/o estinzione della procedura esecutiva.
All'art. 8 del prefato contratto è stato convenuto specificamente: “Il locatore sin d'ora prende atto delle specifiche esigenze manifestate dalla parte conduttrice di eseguire opere di adattamento dell'immobile in oggetto alle specifiche sue esigenze così come meglio graficamente rappresentate nell'elaborato redatto dall'Ing. che, in allegato, si acclude costituendone parte Controparte_9 integrante e sostanziale. Nei limiti di quanto rappresentato si autorizza la parte conduttrice pagina 4 di 11 all'esecuzione, previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni/permessi e quant'altro necessario, si da tenere indenne il locatore da ogni responsabilità ed onere al riguardo. Al termine della locazione parte conduttrice si impegna e si obbliga a ripristinare l'immobile nella situazione quo ante, così come attualmente visibile.
Si autorizza altresì parte conduttrice ad istallare contatori a defalco per la misurazione dei consumi di energia elettrica ed acqua”.
Nel successivo art. 10 la parte conduttrice ha dichiarato, al momento della consegna, di aver esaminato l'immobile e di averlo trovato adatto allo scopo cui era destinato.
Con istanza del 28.2.2020 (cfr. all.6 dell'opposizione), il custode giudiziario chiedeva al GE di ratificare le opere di segmentazione dell'impianto elettrico e altre “opere edili parti comuni edificio” eseguite, in somma urgenza, e di liquidare la somma complessiva di euro 21.478,21, di cui euro
17.164,29 in favore della ditta LD LF ed euro 4.313,92 in favore di (facente capo CP_11 all'Ing. , con conseguente autorizzazione al pagamento della relativa somma e Controparte_9 addebito sul conto corrente della procedura.
La motivazione posta alla base dell'esecuzione dei lavori era la seguente: “al fine di rendere funzionalmente autonomi gli impianti elettrici, luci e forza motrice della porzione locata, il sottoscritto ha incaricato l'Ing. per redigere una relazione sullo stato dei luoghi, per valutare la possibilità CP_6 di segmentare l'impianto elettrico a servizio dei locali “Ex università”.
All'istanza è allegata una stima dei costi datata 10.2.2020 a firma dell'Ing. con computo CP_6
Contr metrico, fatture emesse dalla ditta LD LF e una fattura della . Quest'ultima ha emesso il documento contabile nei confronti della procedura per “Prestazioni tecniche per Camera di
Conciliazione quota parte a carico della Custodia Giudiziaria come da accordo del 24.10.2019: A)
Progetto di fattibilità tecnico/economica; B) Variazione Catastale” e per: “Prestazione tecnica specialistica per locale destinato ad ufficio sub 20”.
Con istanza n. 85 dep. 12.3.2020 (cfr. all. 8 dell'opposizione), indirizzata al GE e al Tribunale di
Benevento, la per il tramite del suo procuratore costituito, chiedeva di negare CP_1
l'autorizzazione al pagamento delle somme di cui all'istanza del custode, la revoca del medesimo,
l'affidamento della custodia al legale rappresentante della così da consentire alla stessa CP_1 società, che ha costruito l'immobile pignorato ed ancora esercita l'attività di Costruttore di Immobili, di provvedere alla migliore conservazione e gestione dell'immobile pignorato, ed alla migliore continuità aziendale, con il controllo del Giudice dell'Esecuzione, del Giudice Delegato al
Concordato, del Commissario Giudiziale, Avv. e, non ultimo, dei Creditori Controparte_12 procedenti ed intervenuti. pagina 5 di 11 Con ordinanza del 10.3.2020 (in all.7 dell'opposizione), comunicata il 16.3.2020 il GE ratificava le opere e autorizzava i pagamenti così come illustrati dall'ausiliario allora nominato.
Con successiva ordinanza del 13.3.2020 (in all.9 dell'opposizione), il GE rigettava l'istanza della non rilevando alcuna mancanza del custode giudiziario né motivi di diniego CP_1 all'autorizzazione concessa.
Riportati i fatti di causa, parte opponente chiede la revoca, l'annullamento e l'inefficacia delle ordinanze sopra richiamate.
Con riferimento al rispetto del termine di proposizione dell'opposizione si osserva quanto segue.
L'art. 617 c.p.c., sul punto che qui interessa, prevede espressamente che le opposizioni relative ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.
La Suprema Corte, con orientamento ormai costante, ha statuito che: “ai fini dell'individuazione del dies a quo del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., il criterio della conoscenza legale è stato da tempo integrato da questa Corte con quello della conoscenza di fatto. In particolare è stato affermato che in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni
(elevato a venti dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, convertito con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617 c.p.c., per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui
l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato (cfr. Cass. 09 maggio 2012, n. 7051; Cass. 30 aprile 2009, n. 10099; e per un più remoto precedente cfr. anche Cass. n. 1521 del 1969). Va aggiunto che - secondo la regola applicabile ogni qualvolta la legge processuale preveda che una azione tipica debba essere esercitata entro un termine perentorio decorrente da un certo momento - grava sul ricorrente in opposizione
l'onere della prova della tempestività della stessa. In tale prospettiva si è osservato che nell'ipotesi in cui l'opponente, pur in difetto di conoscenza legale, sia venuto, comunque, a conoscenza dell'atto impugnato, eventualmente anche per una propria iniziativa (dimostrando ciò con il fatto stesso della proposizione dell'opposizione), non può limitarsi ad allegare di avere avuto detta conoscenza, senza fornire la prova del momento in cui l'ha acquisita ai fini della dimostrazione della tempestività dell'opposizione, giacchè, ragionando in questi termini, risulterebbe vanificata la stessa prescrizione di perentorietà del termine di cui all'art. 617 c.p.c., la cui osservanza va pacificamente verificata anche pagina 6 di 11 d'ufficio in via pregiudiziale rispetto al merito dell'opposizione. In particolare qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento e assumendo che uno di essi, presupposto degli altri, non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2, dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto (Cass. 17 marzo
2010, n. 6487)”.
Nel caso di specie, per quanto concerne le ordinanze di cui agli allegati da n.14 a n.26, l'opponente ne deduce la mancata comunicazione senza provare il momento in cui, di contro, ne ha avuto effettiva conoscenza. Anzi, dagli atti del giudizio – cfr. istanza del n. 85 dep. 12/03/2020 e ordinanza GE del 28 maggio 2020 – risulta che l'opponente e il suo difensore fossero già a conoscenza degli atti posti in essere di cui si è invocato il controllo. Pertanto, sul punto, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per tardività.
Per quanto concerne le ordinanze del 10 e 13 marzo 2020, invece, sono state comunicate dalla
Cancelleria al procuratore dell'opponente rispettivamente il 16 e 12 marzo 2020.
In materia l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 36, primo comma, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ha sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali e, in genere, tutti i termini procedurali dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sicchè, ove il decorso del termine fosse iniziato durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso sarebbe stato differito alla fine di detto periodo.
Il ricorso risulta essere stato depositato il 27 maggio 2020, con decreto di fissazione dell'udienza di discussione della fase sommaria del 28.5.2020 e notificato ai creditori e agli intervenuti il successivo
29 maggio, pertanto, limitatamente alle sopra citate ordinanze, l'opposizione è ammissibile.
Nell'opposizione de qua, la ha ribadito la persistenza del suo interesse all'accoglimento CP_1 dell'opposizione relativamente all'annullamento delle ordinanze del GE che autorizzarono l'allora custode a disporre di lavori che non erano di pertinenza della procedura, ovvero ne avallarono l'operato. Ciò al dichiarato fine di dare alla società almeno la possibilità di esperire le dovute azioni per il recupero degli illegittimi prelievi e addebiti sugli accantonamenti della procedura esecutiva
(R.G. 472/17 – prima della sua estinzione), le cui somme erano di pertinenza di perché CP_1 provenienti dagli affitti precedenti al pignoramento, che avrebbero dovuto essere utilizzate per il
pagina 7 di 11 pagamento dei creditori concordatari, ed invece furono utilizzate dal Custode per il pagamento dei lavori edili, il cui onere e spesa erano di competenza di terzi.
Sul punto occorre dare atto che l'ambito di operatività del rimedio apprestato dall'art. 617 c.p.c. è definito, sotto il profilo oggettivo, dalla natura dell'atto e, sotto quello soggettivo, dalla sua specifica idoneità lesiva per colui che ne contesta la legittimità. Sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che: “Se un atto del giudice dell'esecuzione è illegittimo, esso può essere sempre impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi, purché non si tratti di atto meramente preparatorio ma di atto direttamente lesivo degli interessi degli opponenti e anzi, di regola, esso deve essere impugnato entro il termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c., perchè, in mancanza, si determina la sua sanatoria”(da ultimo Cass. civ.,
Sez. III, Sent., 13/10/2023, n. 28562).
Con riferimento al profilo oggettivo Cass. civ., Sez. III, Sent., 05/05/2022, n. 14282 ha espresso il principio di diritto secondo cui: “possono formare oggetto del rimedio oppositivo ex art. 617 c.p.c., comma 2, (la cosiddetta opposizione "successiva" all'inizio dell'esecuzione forzata) sia gli atti prodromici anteriori al processo esecutivo (semprechè non sia stato possibile rilevare i loro vizi prima dell'avvio dell'esecuzione), sia gli atti esecutivi in cui si articola la procedura, non soltanto sotto
l'aspetto della loro conformità al disposto normativo, ma anche sotto il profilo della loro opportunità e congruenza”.
Quanto al profilo soggettivo, il medesimo precedente sopra richiamato, ribadendo un consolidato orientamento della giurisprudenza, ha ritenuto che: “l'atto interno ad una fase del processo esecutivo può essere oggetto di un'opposizione esecutiva quando abbia potenzialità lesiva degli interessi di una parte" (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 12848 del 06/06/2014; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del
07/08/2013), "ciascuno di questi (atti esecutivi) può essere immediatamente e direttamente impugnabile soltanto se è attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti del medesimo" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16799 del 20/06/2008, Rv. 603818-01) e, in definitiva, "può costituire oggetto di opposizione agli atti esecutivi soltanto l'atto del processo esecutivo che abbia una potenzialità lesiva per la parte opponente, vale a dire l'atto esecutivo, che si assume viziato nelle forme
o nei presupposti, che abbia incidenza dannosa nella sfera giuridica degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione degli effetti" (Cass., Sez. 3, Sentenza n.
2968 del 07/02/2013, Rv. 625428-01)”.
Alla luce dei principi citati, nella fattispecie sottoposta all'esame di questo Tribunale, si ritiene che l'opposizione sia ammissibile.
La procedura esecutiva non può perseguire finalità diverse ed ulteriori da quelle di conservazione del patrimonio ai fini della sua successiva liquidazione con la conseguenza che non possono essere posti in pagina 8 di 11 essere atti che non mirano alla mera conservazione del compendio immobiliare nelle more della vendita.
Nel corso della procedura sono invece stati autorizzati atti non aventi lo scopo primario di conservazione del patrimonio ed inquadrabili in un'operazione economica finalizzata al raggiungimento di fini estranei a quelli della conservazione del patrimonio del debitore come la ratifica di opere di segmentazione dell'impianto elettrico e altre “opere edili parti comuni edificio” eseguite, in somma urgenza.
Occorre infatti dare atto che gli atti posti in essere ed autorizzati dal GE si inquadrano nell'ambito di un'operazione di investimento immobiliare di carattere speculativo tenuto conto che per recuperare la spesa di oltre euro 21.000,00 erano necessari oltre tre anni di canoni di locazione con evidente antieconomicità e inopportunità, per la procedura esecutiva, dell'attività posta in essere neppure avente lo scopo di ottenere un miglioramento dell'immobile al fine di renderne più appetibile e competitiva la vendita.
Alla luce di quanto sopra è indubbio l'interesse ad agire della stante il carattere CP_1 antieconomico degli atti autorizzati privi del carattere di urgenza e non finalizzati alla conservazione dell'immobile.
Occorre inoltre dare atto che i rapporti tra l'esecuzione individuale e il concordato preventivo, nel regime dettato dalla legge fallimentare, applicabile ratione temporis, erano disciplinati dall'art. 168 l. fall. sopra menzionato secondo cui: “Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”.
Nel caso di specie, dopo la proposizione della domanda di concordato preventivo del 28.10.2019 – cfr. all.ti 12 e 13 – la procedura esecutiva è stata sospesa, posta l'esigenza di preservare il patrimonio del debitore, funzionalmente destinato a soddisfare, in caso di omologa, tutti i creditori e non soltanto quelli di cui all'esecuzione individuale.
Ne segue che nessun degli atti autorizzati potevano essere posti in essere tenuto anche conto della pendenza della procedura concordataria.
Ed infatti con decreto del 30/10/2029 il Tribunale di Benevento aveva ammesso lla Procedura CP_1 di concordato nominando il Commissario Giudiziale nella persona dell'Avv. Controparte_12 del Foro di Benevento e il giudice delegato (cfr. all. 13 atto di citazione) con la conseguenza che nessun atto eccedente l'ordinaria amministrazione (come pacificamente quelli oggetto di autorizzazione nell'ambito della procedura esecutiva) potevano essere posti in essere senza l'autorizzazione degli pagina 9 di 11 organi della procedura, conformemente a quanto previsto dall'art. 167 l.f. e dal decreto di ammissione del Tribunale pacificamente a conoscenza degli organi della procedura esecutiva come emerge dall'istanza dell'11.3.2020 (cfr. all. 8) avanzata dal debitore esecutato al giudice dell'esecuzione e volta ad ottenere il rigetto dell'autorizzazione al pagamento delle somme di €. 21.478,21 in favore della
[...]
nonché la revoca del Dr. dall'Ufficio di Custode con Controparte_13 Persona_2 la nomina nell'ufficio del Dr. , Amministratore Unico della o in subordine Controparte_14 CP_1 del Commissario Giudiziale, Avv. Controparte_12
Nelle more del giudizio la procedura esecutiva è stata dichiarata improseguibile ai sensi dell'art. 168
l.f. non ne è stata dichiarata l'estinzione ex art. 632 c.p.c.
L'improseguibilità del processo esecutivo, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è assimilabile alla dichiarazione di estinzione del giudizio stesso, ma secondo Cass. civ., Sez. I, Sent. 22/12/2015, n.
25802, condivisa dal Tribunale, “La natura di tale provvedimento, per come testualmente e del tutto correttamente assunta nel posteriore decreto del tribunale ora impugnato ed avendo riguardo al regime dell'atto (già sottoposto al D.Lgs. n. 5 del 2006 e al D.Lgs. n. 169 del 2007), non può dirsi invero propria di una pronuncia di estinzione esecutiva (ex art. 632 c.p.c.), nè risulta anche solo dedotta alcuna avvenuta cancellazione della trascrizione del pignoramento, avendo in realtà essa all'evidenza svolto un diverso, e minore, ruolo: descrittivo da un lato dell'operatività di una ragione normativa concordatizia di preclusione a protrarre le operazioni di vendita, e ciò in applicazione stretta dell'instaurato blocco alla, prosecuzione delle relative azioni sul patrimonio del debitore (L.
Fall., art. 168, comma 1) e, dall'altro, riflettente lo stato processuale che, dal quel momento, si andava ad instaurare nel processo espropriativo, il quale per ciò stesso (ed in base a quella medesima regola) entrava in una situazione di quiescenza, per sua natura provvisoria, perchè i beni che ne erano
l'oggetto materiale perdevano de jure e per intanto la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento”.
Ne segue che non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sante l'attualità dell'interesse dell'esecutato ad ottenere l'annullamento delle ordinanze impugnate, anche dopo la dichiarazione di improseguibilità del GE.
Ne segue che, in accoglimento dell'opposizione, le ordinanze devono essere annullate con effetti ex tunc.
Le spese nei confronti dei convenuti contumaci sono irripetibili a fronte della mancata costituzione dei creditori, dolendosi il debitore della legittimità di un atto endoesecutivo emesso dal giudice dell'esecuzione (in accoglimento dell'istanza avanzata dal custode dei beni) la cui legittimità non è stata perorata da alcun creditore procedente o intervenuto. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata dalla Controparte_1
annulla le ordinanze del GE del 10.3.2020 e del 13.3.2020.
[...]
Spese irripetibili.
Così deciso in VE, 22.8.2025.
Il Giudice
Dott. Marco Valecchi
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