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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 15021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15021 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28319/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENNARO PAOLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DUCCIO GALIMBERTI 27 00136 ROMA
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile .
Il provvedimento di allontanamento di cui all'art. 14, comma 5 bis Tu 286/98 non è autonomamente impugnabile con il procedimento previsto dall'art. 13 del medesimo d.lgs. per l'opposizione all'espulsione, ( ex multis Cass. 413/23; 13115/11; SU 20121/15); a ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente ha dichiarato nel ricorso introduttivo di avere impugnato il provvedimento di espulsione davanti al Tribunale di sorveglianza di Venezia e con le note di udienza del 27.10.2025 ha depositato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia dell'11.10.2024 di revoca dell'espulsione.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione della resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 1 di 2 dichiara il ricorso inammissibile nulla sulle spese.
Roma, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28319/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GENNARO PAOLO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DUCCIO GALIMBERTI 27 00136 ROMA
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile .
Il provvedimento di allontanamento di cui all'art. 14, comma 5 bis Tu 286/98 non è autonomamente impugnabile con il procedimento previsto dall'art. 13 del medesimo d.lgs. per l'opposizione all'espulsione, ( ex multis Cass. 413/23; 13115/11; SU 20121/15); a ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente ha dichiarato nel ricorso introduttivo di avere impugnato il provvedimento di espulsione davanti al Tribunale di sorveglianza di Venezia e con le note di udienza del 27.10.2025 ha depositato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia dell'11.10.2024 di revoca dell'espulsione.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione della resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 1 di 2 dichiara il ricorso inammissibile nulla sulle spese.
Roma, 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 2 di 2