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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/11/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G 588/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 588 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv.
, (C.F. Parte 1
AR FO RI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Cavour, n.
3, giusta procura in atti
ATTORE
E
C.F. 2 Controparte 2 (C.F. (C.F. CP 1
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Umberto Graziani e Andrea Lombardi C.F. 3
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma alla Via Alcamo 14, giusta procura in atti
CONVENUTI
Oggetto: successioni
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di udienza cartolare del 30.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte 1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni i sig.ri CP 1 E Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'attore Parte 1 al legato disposto nel testamento olografo del 14 luglio 2014 dalla Sig.ra Parte 2 ; accertare e dichiarare che la disposizione testamentaria "se venderanno daranno una somma liquida d'accordo senza liti altrimenti un mensile per far fronte al suo vivere o alla sua pigione" configura un'obbligazione alternativa e per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, alternativamente: a vendere l'immobile sito in Via Genzano n. 38 scala B int. 12 4° piano Roma e a corrispondere all'attore una somma liquida pari ad 1/3 del valore dell'immobile e pertanto di circa € 115.000,00 oppure a corrispondere all'attore un assegno mensile pari all'importo del canone di locazione per un immobile a Terni, ove il risiede, per € 500,00/mensili vita natural durante. ConParte 1 vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio". Parte 2 nata a [...] ilA sostegno della propria pretesa ha dedotto che la Sig.ra
14 luglio 1926 e deceduta a Terni l'11 marzo 2024, aveva redatto due testamenti olografi, il primo, del 18 ottobre 2003, con il quale ha nominato eredi universali i Sig.ri Controparte 2 e [...] il secondo, del 14 luglio 2014, con cui, facendo espresso riferimento al precedente CP 1 e,
testamento, ha disposto un legato in favore dell'attore.
Il secondo testamento del 2014, pubblicato dal Notaio Persona 1 di Terni in data 13 giugno
)e Controparte_22024, contiene la seguente disposizione testamentaria: "se ( CP 1 venderanno l'appartamento di Roma, Via Genzano, n. 38, scala B, int. 12, piano 4) daranno una somma liquida d'accordo senza liti altrimenti un mensile per far fronte al suo vivere o alla sua pigione". L'immobile, distinto al NCEU del Comune di Roma, Foglio 909, part. 20, sub. 50, cat.
A/3, cl. 2, ha un valore di mercato di circa € 350.000,00.
Il legato non è stato adempiuto dai convenuti ed anche il procedimento di mediazione si è concluso con esito negativo.
L'attore ritiene che la disposizione testamentaria sia chiara nell'imporre agli eredi l'alternativa tra la Parte 3 e, in vendita dell'immobile con corresponsione di una somma liquida all'attore caso di mancata vendita, la corresponsione di un assegno mensile per il sostentamento dell'attore.
Questa interpretazione si ricaverebbe dalla presenza della congiunzione "altrimenti" che dimostrerebbe la volontà della testatrice di garantire comunque un beneficio economico al legatario, indipendentemente dalla scelta degli eredi di vendere o meno l'immobile, così realizzando un'obbligazione alternativa a carico degli eredi.
Per cui, secondo la tesi attorea, la mancata vendita dell'immobile non impedisce l'efficacia del legato, ma determina l'obbligo di corrispondere la rendita mensile.
In data 31/07/2025, si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto. In particolare, hanno eccepito la nullità del legato ex art. 632 c.c. in quanto, in caso di legato di una somma di denaro non specificata, il testamento deve contenere istruzioni chiare per la determinazione della somma in modo da evitare incertezze o contestazioni future, circostanza che non si rinverrebbe nel caso di specie. Infatti, la sig.ra Parte 2 non ha fornito delle indicazioni o dei criteri utili a quantificare la somma che i sig.ri CP_2 in caso di vendita dell'immobile sito in Roma alla Via Genzano 38, dovranno corrispondere a titolo di legato al sig.
Parte 1
Inoltre, in merito all'interpretazione del legato, i convenuti hanno rappresentato che l'interpretazione fornita da parte attrice non è condivisibile poiché stride sia con il tenore letterale della disposizione, sia con la volontà della CP 3 desumibile dal precedente testamento olografo del 18.10.2003, espressamente richiamato nel successivo atto del 14.07.2014, con il quale aveva lasciato in eredità ai convenuti l'immobile sito in Roma alla Via Genzano 38.
Nello specifico, hanno sottolineato che la disposizione testamentaria è preceduta dalla locuzione "se venderanno" per cui il legato, ovvero il lascito a favore dell'attore, sia esso una somma liquida o un importo mensile, è subordinato alla vendita dell'immobile. La congiunzione "altrimenti" presente nel legato non sta a significare, quindi, in caso di mancata vendita, ma significa semplicemente che, qualora a seguito della vendita dell'immobile le parti non si fossero messe d'accordo per una somma liquida, i sig.ri CP_2 dovrebbero corrispondere un mensile per far fronte al vivere o alla pigione del sig. Parte 1
I convenuti hanno anche contestato le somme richieste in citazione dall'attore sia in relazione alla quantificazione del valore dell'immobile, che sarebbe pari ad euro 260.000,00/280.000,00, sia in relazione al diritto del sig. Parte 1 ad ottenere il terzo dell'importo che eventualmente si ricaverà dalla vendita. Infatti, la CP_3 non ha voluto dividere l'immobile tra i sig.ri CP_2 ed il sig. Parte 1 perché, se così fosse, avrebbe lasciato direttamente l'immobile a tutti e tre i nipoti o stabilito che, in caso di vendita, il ricavato avrebbe dovuto essere diviso in parti uguali.
Parte 2 abbia attribuito all'attore un legato diAl contrario, la circostanza che la sig.ra genere dimostra la sua volontà di dare un importo di denaro a favore dell'attore, subordinato alla vendita dell'immobile, ma non il terzo del ricavato della vendita stessa.
Da ultimo, in relazione alla domanda volta ad ottenere il versamento di una somma mensile di €
500/00, i convenuti hanno evidenziato che sarebbe inammissibile ed hanno ribadito che anche tale disposizione è subordinata alla vendita dell'immobile, per cui, trattandosi di legato alternativo, spetterebbe solo ai sigg.ri CP_2 dopo la vendita dell'immobile, scegliere se corrispondere al sig.
Parte 1 "il mensile per far fronte al suo vivere o alla sua pigione". All'esito della prima udienza del 16.09. 2025, il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie formulate da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza cartolare del 30.10.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc, preceduta dallo scambio di note conclusionali.
All'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2025, lette le note depositate dalle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di parte attrice non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, però, deve rigettarsi l'eccezione formulata da parte convenuta in merito alla nullità del legato ex art. 632 cc.
Come è noto, infatti, la norma in questione stabilisce che è nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato.
Diversamente dalla disposizione a titolo universale, che non può essere rimessa all'arbitrio del terzo, né al mero arbitrio né all'arbitrium boni viri, è ammesso che l'oggetto del legato sia determinato da un terzo sulla base di una valutazione discrezionale non di mero arbitrio.
La ratio della previsione va ricercata della considerazione che, ove fosse consentito di lasciare al mero arbitrio dell'onerato o del terzo la determinazione dell'oggetto o della quantità del legato,
l'onerato o il terzo avrebbero la facoltà di offrire al legatario un bene di nessun valore, nummum unum, con la conseguenza che non soltanto la quantità del legato ma il legato stesso sarebbe rimesso almeno arbitrio altrui, e che è sicuramente contrario alla natura del legato. Pertanto, è valido il legato quando, pur non avendone il testatore determinato espressamente la specie e la quantità, abbia tuttavia indicato gli elementi necessari per tale determinazione. In altri termini, non incorre nella nullità comminata dall'art 632 cc la disposizione che lascia all'arbitrium boni viri del terzo la determinazione dell'oggetto o della quantità del legato, né varrebbe a trasformare in merum l'arbitrium dell'onerato a del terzo il fatto che il testatore, dopo aver fissato i criteri per la determinazione del terzo, avesse disposto che questa debba essere insindacabile.
Orbene, nel caso di specie, non si può parlare di nullità in quanto siamo in un caso di indeterminatezza relativa stante la presenza di criteri di riferimento per la quantificazione, ovvero il valore dell'immobile o "il mensile per far fronte al suo vivere o alla sua pigione", con conseguente applicabilità dei principi dettati dall'art. 660 cc.
Ciò posto, tuttavia, il Tribunale non condivide l'interpretazione del legato fornita da parte attrice.
Infatti, l'espressione “se venderanno" posta all'inizio del periodo fa propendere per un'interpretazione che subordina la dazione della somma di denaro alla vendita dell'immobile.
Pertanto, solo al momento della vendita dell'immobile, i sig.ri CP_2 saranno tenuti a scegliere se corrispondere "una somma liquida d'accordo senza liti" o "un mensile per far fronte al vivere o alla pigione", dovendosi interpretare la congiunzione “altrimenti” nel senso appena detto, ovvero, quale legato alternativo che, in caso di mancato accordo sulla somma liquida dopo la vendita, pone l'obbligo del versamento del mensile.
Questa interpretazione, invero, è quella che risponde più correttamente alla volontà della CP 3
Oltre ad essere supportata dal dato letterale, difatti, si inserisce nel “solco" lasciato dal precedente testamento del 18.10.2003, ovvero quelli di garantire ai sig.ri CP 2 quali eredi universali, un'abitazione stabile riconoscendo, invece, al sig. Parte 1 una somma liquida o un mensile soltanto nell'ipotesi in cui gli odierni convenuti decidano di vendere l'immobile mettendo così a profitto il lasciato testamentario.
In ultimo, deve ritenersi che tale interpretazione, che sottopone il legato a condizione sospensiva potestativa, non frusta il diritto del legatario stante il disposto dell'art. 645 c.c. che, in caso condizione sospensiva potestativa senza termine per l'adempimento (come nel caso di specie), riconosce al legatario la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per la fissazione del termine, circostanza che non risulta nell'ipotesi in oggetto, non avendo l'attore richiesto la fissazione di un termine per l'adempimento.
Alla luce di tutte le argomentazioni sopraesposte, quindi, le domande di parte attrice devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia indicato nella domanda
(scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali effettivamente svolte, nonché la maggiorazione del 30% per la presenza di più parti (due) aventi la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate da Parte 1 nei confronti di
CP 2 E CP 1
alla rifusione delle spese processuali in favore di condanna Parte 1
che liquida in € 5.482,10 per compensi, oltre spese CP 2 E CP 1
generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 4.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 588 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv.
, (C.F. Parte 1
AR FO RI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Cavour, n.
3, giusta procura in atti
ATTORE
E
C.F. 2 Controparte 2 (C.F. (C.F. CP 1
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Umberto Graziani e Andrea Lombardi C.F. 3
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma alla Via Alcamo 14, giusta procura in atti
CONVENUTI
Oggetto: successioni
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di udienza cartolare del 30.10.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte 1 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni i sig.ri CP 1 E Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'attore Parte 1 al legato disposto nel testamento olografo del 14 luglio 2014 dalla Sig.ra Parte 2 ; accertare e dichiarare che la disposizione testamentaria "se venderanno daranno una somma liquida d'accordo senza liti altrimenti un mensile per far fronte al suo vivere o alla sua pigione" configura un'obbligazione alternativa e per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, alternativamente: a vendere l'immobile sito in Via Genzano n. 38 scala B int. 12 4° piano Roma e a corrispondere all'attore una somma liquida pari ad 1/3 del valore dell'immobile e pertanto di circa € 115.000,00 oppure a corrispondere all'attore un assegno mensile pari all'importo del canone di locazione per un immobile a Terni, ove il risiede, per € 500,00/mensili vita natural durante. ConParte 1 vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio". Parte 2 nata a [...] ilA sostegno della propria pretesa ha dedotto che la Sig.ra
14 luglio 1926 e deceduta a Terni l'11 marzo 2024, aveva redatto due testamenti olografi, il primo, del 18 ottobre 2003, con il quale ha nominato eredi universali i Sig.ri Controparte 2 e [...] il secondo, del 14 luglio 2014, con cui, facendo espresso riferimento al precedente CP 1 e,
testamento, ha disposto un legato in favore dell'attore.
Il secondo testamento del 2014, pubblicato dal Notaio Persona 1 di Terni in data 13 giugno
)e Controparte_22024, contiene la seguente disposizione testamentaria: "se ( CP 1 venderanno l'appartamento di Roma, Via Genzano, n. 38, scala B, int. 12, piano 4) daranno una somma liquida d'accordo senza liti altrimenti un mensile per far fronte al suo vivere o alla sua pigione". L'immobile, distinto al NCEU del Comune di Roma, Foglio 909, part. 20, sub. 50, cat.
A/3, cl. 2, ha un valore di mercato di circa € 350.000,00.
Il legato non è stato adempiuto dai convenuti ed anche il procedimento di mediazione si è concluso con esito negativo.
L'attore ritiene che la disposizione testamentaria sia chiara nell'imporre agli eredi l'alternativa tra la Parte 3 e, in vendita dell'immobile con corresponsione di una somma liquida all'attore caso di mancata vendita, la corresponsione di un assegno mensile per il sostentamento dell'attore.
Questa interpretazione si ricaverebbe dalla presenza della congiunzione "altrimenti" che dimostrerebbe la volontà della testatrice di garantire comunque un beneficio economico al legatario, indipendentemente dalla scelta degli eredi di vendere o meno l'immobile, così realizzando un'obbligazione alternativa a carico degli eredi.
Per cui, secondo la tesi attorea, la mancata vendita dell'immobile non impedisce l'efficacia del legato, ma determina l'obbligo di corrispondere la rendita mensile.
In data 31/07/2025, si sono costituiti in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto. In particolare, hanno eccepito la nullità del legato ex art. 632 c.c. in quanto, in caso di legato di una somma di denaro non specificata, il testamento deve contenere istruzioni chiare per la determinazione della somma in modo da evitare incertezze o contestazioni future, circostanza che non si rinverrebbe nel caso di specie. Infatti, la sig.ra Parte 2 non ha fornito delle indicazioni o dei criteri utili a quantificare la somma che i sig.ri CP_2 in caso di vendita dell'immobile sito in Roma alla Via Genzano 38, dovranno corrispondere a titolo di legato al sig.
Parte 1
Inoltre, in merito all'interpretazione del legato, i convenuti hanno rappresentato che l'interpretazione fornita da parte attrice non è condivisibile poiché stride sia con il tenore letterale della disposizione, sia con la volontà della CP 3 desumibile dal precedente testamento olografo del 18.10.2003, espressamente richiamato nel successivo atto del 14.07.2014, con il quale aveva lasciato in eredità ai convenuti l'immobile sito in Roma alla Via Genzano 38.
Nello specifico, hanno sottolineato che la disposizione testamentaria è preceduta dalla locuzione "se venderanno" per cui il legato, ovvero il lascito a favore dell'attore, sia esso una somma liquida o un importo mensile, è subordinato alla vendita dell'immobile. La congiunzione "altrimenti" presente nel legato non sta a significare, quindi, in caso di mancata vendita, ma significa semplicemente che, qualora a seguito della vendita dell'immobile le parti non si fossero messe d'accordo per una somma liquida, i sig.ri CP_2 dovrebbero corrispondere un mensile per far fronte al vivere o alla pigione del sig. Parte 1
I convenuti hanno anche contestato le somme richieste in citazione dall'attore sia in relazione alla quantificazione del valore dell'immobile, che sarebbe pari ad euro 260.000,00/280.000,00, sia in relazione al diritto del sig. Parte 1 ad ottenere il terzo dell'importo che eventualmente si ricaverà dalla vendita. Infatti, la CP_3 non ha voluto dividere l'immobile tra i sig.ri CP_2 ed il sig. Parte 1 perché, se così fosse, avrebbe lasciato direttamente l'immobile a tutti e tre i nipoti o stabilito che, in caso di vendita, il ricavato avrebbe dovuto essere diviso in parti uguali.
Parte 2 abbia attribuito all'attore un legato diAl contrario, la circostanza che la sig.ra genere dimostra la sua volontà di dare un importo di denaro a favore dell'attore, subordinato alla vendita dell'immobile, ma non il terzo del ricavato della vendita stessa.
Da ultimo, in relazione alla domanda volta ad ottenere il versamento di una somma mensile di €
500/00, i convenuti hanno evidenziato che sarebbe inammissibile ed hanno ribadito che anche tale disposizione è subordinata alla vendita dell'immobile, per cui, trattandosi di legato alternativo, spetterebbe solo ai sigg.ri CP_2 dopo la vendita dell'immobile, scegliere se corrispondere al sig.
Parte 1 "il mensile per far fronte al suo vivere o alla sua pigione". All'esito della prima udienza del 16.09. 2025, il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie formulate da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza cartolare del 30.10.2025 per la decisione ex art 281 sexies cpc, preceduta dallo scambio di note conclusionali.
All'esito dell'udienza cartolare del 30.10.2025, lette le note depositate dalle parti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di parte attrice non è fondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
In primo luogo, però, deve rigettarsi l'eccezione formulata da parte convenuta in merito alla nullità del legato ex art. 632 cc.
Come è noto, infatti, la norma in questione stabilisce che è nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato.
Diversamente dalla disposizione a titolo universale, che non può essere rimessa all'arbitrio del terzo, né al mero arbitrio né all'arbitrium boni viri, è ammesso che l'oggetto del legato sia determinato da un terzo sulla base di una valutazione discrezionale non di mero arbitrio.
La ratio della previsione va ricercata della considerazione che, ove fosse consentito di lasciare al mero arbitrio dell'onerato o del terzo la determinazione dell'oggetto o della quantità del legato,
l'onerato o il terzo avrebbero la facoltà di offrire al legatario un bene di nessun valore, nummum unum, con la conseguenza che non soltanto la quantità del legato ma il legato stesso sarebbe rimesso almeno arbitrio altrui, e che è sicuramente contrario alla natura del legato. Pertanto, è valido il legato quando, pur non avendone il testatore determinato espressamente la specie e la quantità, abbia tuttavia indicato gli elementi necessari per tale determinazione. In altri termini, non incorre nella nullità comminata dall'art 632 cc la disposizione che lascia all'arbitrium boni viri del terzo la determinazione dell'oggetto o della quantità del legato, né varrebbe a trasformare in merum l'arbitrium dell'onerato a del terzo il fatto che il testatore, dopo aver fissato i criteri per la determinazione del terzo, avesse disposto che questa debba essere insindacabile.
Orbene, nel caso di specie, non si può parlare di nullità in quanto siamo in un caso di indeterminatezza relativa stante la presenza di criteri di riferimento per la quantificazione, ovvero il valore dell'immobile o "il mensile per far fronte al suo vivere o alla sua pigione", con conseguente applicabilità dei principi dettati dall'art. 660 cc.
Ciò posto, tuttavia, il Tribunale non condivide l'interpretazione del legato fornita da parte attrice.
Infatti, l'espressione “se venderanno" posta all'inizio del periodo fa propendere per un'interpretazione che subordina la dazione della somma di denaro alla vendita dell'immobile.
Pertanto, solo al momento della vendita dell'immobile, i sig.ri CP_2 saranno tenuti a scegliere se corrispondere "una somma liquida d'accordo senza liti" o "un mensile per far fronte al vivere o alla pigione", dovendosi interpretare la congiunzione “altrimenti” nel senso appena detto, ovvero, quale legato alternativo che, in caso di mancato accordo sulla somma liquida dopo la vendita, pone l'obbligo del versamento del mensile.
Questa interpretazione, invero, è quella che risponde più correttamente alla volontà della CP 3
Oltre ad essere supportata dal dato letterale, difatti, si inserisce nel “solco" lasciato dal precedente testamento del 18.10.2003, ovvero quelli di garantire ai sig.ri CP 2 quali eredi universali, un'abitazione stabile riconoscendo, invece, al sig. Parte 1 una somma liquida o un mensile soltanto nell'ipotesi in cui gli odierni convenuti decidano di vendere l'immobile mettendo così a profitto il lasciato testamentario.
In ultimo, deve ritenersi che tale interpretazione, che sottopone il legato a condizione sospensiva potestativa, non frusta il diritto del legatario stante il disposto dell'art. 645 c.c. che, in caso condizione sospensiva potestativa senza termine per l'adempimento (come nel caso di specie), riconosce al legatario la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per la fissazione del termine, circostanza che non risulta nell'ipotesi in oggetto, non avendo l'attore richiesto la fissazione di un termine per l'adempimento.
Alla luce di tutte le argomentazioni sopraesposte, quindi, le domande di parte attrice devono essere integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia indicato nella domanda
(scaglione tra 52.001,00 e 260.000,00 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali effettivamente svolte, nonché la maggiorazione del 30% per la presenza di più parti (due) aventi la medesima posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate da Parte 1 nei confronti di
CP 2 E CP 1
alla rifusione delle spese processuali in favore di condanna Parte 1
che liquida in € 5.482,10 per compensi, oltre spese CP 2 E CP 1
generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 4.11.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)