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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 693/2021 r.g.
Parte_1
Avv.ti VITALONI ANNALISA e CUTINI PAOLO parte attrice
, Parte_2
Avv. AMATO GIUSEPPE parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale di Spoleto, contrariis reiectis,
A - accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. del in persona del Parte_2 sindaco pro tempore, nella causazione dell'evento dannoso occorso il 20/4/2016 in , Piazza Kennedy, alla sig.ra Pt_2
meglio descritto in narrativa, e per l'effetto Parte_1
B – condannare il in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_2 patrimoniali subiti dalla sig.ra in conseguenza dell'evento dannoso de quo nella misura di € Parte_1
39.831,80, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
C - con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario 15% e accessori di legge”.
Per il convenuto:
“a) In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'edictio actionis, con fissazione di termine perentorio per l'attrice per provvedere all'integrazione della domanda e di nuova udienza di prima comparizione, onde consentire al convenuto di integrare, a sua volta, la comparsa di risposta, nei termini di legge, impregiudicato ogni diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
b) In via principale nel merito: Per le motivazioni di cui in narrativa, respingere ogni domanda proposta dall'attrice, nei confronti del perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Parte_2
1 Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Le ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Parte_2 patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 20.04.2016, quantificati dall'attore in €
39.831,80; tale condanna costituirebbe il portato del riconoscimento della responsabilità esclusiva dell'ente comunale ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., per come richiesto da parte attrice.
In particolare, parte attrice ha riferito che “il giorno 20 aprile 2016, alle ore 12.30 circa (…) stava camminando nella Piazza Kennedy di , zona di Borgo” quando “improvvisamente, pur procedendo lentamente nell'area antistante Pt_2 la gioielleria EN (…) inciampava su un dislivello di qualche centimetro di spessore e del medesimo colore del resto della pavimentazione e cadeva a terra” (si veda pag. 1 – atto di citazione).
1.1. In data 19.07.2021 si è costituito in giudizio il in persona del sindaco. Parte_2
1.2. Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., sono stati escussi i testi ammessi Testimone_1
, , ; il Giudice ha successivamente Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 disposto CTU medico legale.
1.3. Ritenuta conclusa la fase istruttoria, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Delineate le vicende processuali, occorre sinteticamente enucleare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha riferito che a seguito del sinistro è stata accompagnata presso il locale pronto soccorso ove veniva dimessa con la seguente diagnosi: "frattura incompleta della base della falange prossimale ed intermedia del 5 dito della mano dx, trauma contusivo ginocchio dx e spalla dx, trauma cranico minore"; nei mesi successivi al sinistro è stata sottoposta ad ulteriori visite di controllo (si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.2. Parte attrice ha rappresentato che dalla visita medico legale è emerso che “ha sopportato un periodo di inabilità temporanea di complessivi 66 giorni, 30 dei quali di inabilità totale, all'esito dei quali sono residuati postumi permanenti quantificabili nella percentuale del 12%” (si veda pag. 5 – atto di citazione).
2.3. Nel merito, parte attrice sostiene che la responsabilità dell'evento deve ascriversi al Parte_2 ai sensi dell'art. 2051 c.c. in qualità di proprietario e custode dell'area ove si è verificato il sinistro “per non aver adottato le cautele idonee ad evitare la situazione di pericolo che ha causato la caduta” (si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.4. Ed ancora, parte attrice sostiene che la fattispecie oggetto del presente giudizio, in alternativa, può
2 essere inquadrata nel novero della responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 c.c., in quanto “la circostanza che lo stato di pericolo non agevolmente percettibile determinato dall'inciampo sul piano stradale sia frutto di un intervento del convenuto integra una condotta colposa, sotto il profilo dell'imperizia e/o dell'imprudenza, che si Pt_2 pone in contrasto con il principio del neminem laedere” (si veda pag. 4 – 5 – atto di citazione).
3. Parte convenuta, , costituendosi in giudizio, ha dapprima eccepito la nullità dell'atto Parte_2 di citazione per indeterminatezza dell'edictio actionis ai sensi degli artt.163 n. 4 – 5 e 164 c.p.c. sostenendo che “risulta assolutamente generica ed incerta l'esposizione dei fatti” (si veda pag. 2 – 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1. Nel merito, parte convenuta ha eccepito l'assenza di responsabilità in capo al Parte_2 sostenendo che“l'eziologia del sinistro e le connesse eventuali responsabilità per i danni riportati dall'istante, non sono state ancora minimamente provate da controparte” e che “l'evento è imputabile esclusivamente all'imprudenza e distrazione della danneggiata” ai sensi dell'art. 1227 c.c. (si vedano pagg. 4 – 5 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2. Parte convenuta ha altresì contestato il quantum debeatur sostenendo che le valutazioni delle conseguenze lesive “sono spropositate e comunque ingiustificate” (si veda pag. 7 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Una volta delineate le argomentazioni delle parti, è bene procedere alla loro analisi.
4.1. Preliminarmente, occorre muovere dall'eccezione sollevata da parte convenuta circa la nullità dell'atto di citazione per “indeterminatezza dell'edictio actionis”.
Sul punto, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione per le ragioni che seguono.
E' noto che secondo l'orientamento ormai consolidato, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (sul punto si veda
Cass., Sez. 3, sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che “in tema di domanda giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operato con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro
3 di allegazione già prospettato purché risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5 c.p.c.” (sul punto si veda Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che parte attrice nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate
(ulteriormente integrate anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c.), come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
5. Nel merito, quanto all'accertamento della eventuale responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. del
, è bene fare le precisazioni che seguono. Parte_2
5.1. In primo luogo, occorre ricondurre la fattispecie prospettata da parte attrice nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. e tracciare alcune coordinate ermeneutiche.
A tal riguardo, si evidenzia che l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa e che si basa sulla relazione di custodia che intercorre tra la res che ha cagionato il danno ed il soggetto che, eventualmente, sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Infatti, l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della res (sul punto si vedano Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943; Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n.
12663, Rv. 670982 – 02).
Ed ancora, Giurisprudenza di legittimità, in relazione alla responsabilità della p.a. per i danni cagionati da cose in custodia, ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051
c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo
l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del l'ente custode” (sul punto si vedano Cass. n. 7805/17, Cass. n. 6703/18 e Cass. n. 16295/19).
5.3. Fatte tali premesse e ritenuto che l'area in cui avveniva il sinistro era effettivamente custodita dal
(circostanza non contestata), è necessario ragionare in termini di riparto dell'onere Parte_2 probatorio.
Sul punto, giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa (…), detta norma non dispensa
4 il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (sul punto si veda Cass. n. 15761/16).
Anche le Sezioni Unite hanno ribadito i principi sopra richiamati, ovvero che “la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua
(…)” (Sul punto si vedano Cass. S.U. n. 20943/22; Cass. n. 11152/23).
In altri termini, dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito (ex multis: Cass. n. 18496/13); solo dopo che tale prova sia stata fornita, il convenuto è tenuto a dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (sul punto si veda Cass. n. 7937/12).
5.4. Si è tuttavia evidenziato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (sul punto si vedano Cass. Civ., sent n. 4279/2008; Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12663, Rv.
670982 - 02).
6. Nel tentativo di fare buon governo dei principi appena enunciati, deve procedersi all'analisi del caso concreto.
6.1. Quanto al fatto storico, rappresentato dalla caduta di lo stesso deve Parte_1 ritenersi provato in ragione della non contestata coerenza di tale accadimento con tutti gli elementi istruttori.
5 Parte convenuta, , ha invece contestato l'assenza di prova in ordine al nesso di causalità Parte_2 tra la caduta di e l'eventuale insidia presente nell'area ove si è verificato il Parte_1 sinistro oggetto di causa.
6.2. A fronte di tale contestazione, si rileva che la dinamica del sinistro è stata descritta nell'atto di citazione indicando che stava camminando nella Piazza Kennedy di , zona di Pt_1 Parte_1 Pt_2
Borgo. Improvvisamente, pur procedendo lentamente nell'area antistante la gioielleria EN (…) inciampava su un dislivello di qualche centimetro di spessore e del medesimo colore del resto della pavimentazione e cadeva a terra” (si veda pag. 1 – atto di citazione).
La dinamica, per come prospettata da parte attrice, viene descritta in modo particolarmente dettagliato, precisando (nelle note di trattazione scritta del 16.09.2021) che l'attrice procedeva a piedi “dalla parte più bassa della piazza verso quella più alta, per l'esattezza dall'area antistante il in direzione della Gioielleria CP_1
EN” e che “il punto in cui la sig.ra è inciampata è collocabile in senso longitudinale all'inizio del dislivello Pt_1 che si crea fra la fine del conglomerato di “sampietrini” e la lastra con cui è stato realizzato il gradone, mentre in senso trasversale (con un margine di approssimazione di qualche centimetro in più o in meno) all'incirca fra la prima e la seconda lastra partendo da sinistra”.
A tal proposito, deve rilevarsi la dichiarazione resa da “l'ho vista inciampare e cadere sul gradone;
Testimone_1 mi trovavo alla vetrina del mio negozio a 2,3 metri dalla signora” (si veda verbale di udienza del 03.11.2022).
6.3. In altri termini, risulta individuato il punto esatto in cui il sinistro si è verificato;
inoltre è stato descritto e individuato quel particolare tratto di pavimentazione della pubblica piazza.
Le stesse fotografie prodotte in giudizio da parte attrice, ritraendo il punto ove è avvenuto il sinistro, permettono di comprendere l'assetto degli spazi.
In modo particolare, la pavimentazione di quell'area, realizzata con materiali di varie cromature tendenti al grigio e marrone è interrotta dalla presenza di una rampa (lievemente rialzata rispetto alla pavimentazione), realizzata con materiali e colorazione differenti rispetto a quelli utilizzati per la realizzazione del resto della pavimentazione.
Nel punto di intersezione tra la pavimentazione e la rampa si nota un lieve dislivello (si vedano doc. all.
n. 20 – atto di citazione;
doc. all. n. 22 – memoria parte attrice ex art. 183, comma 6, n. 2).
A tal riguardo, si rileva che la presenza di lieve dislivello che insiste tra la pavimentazione e la rampa in questione (nel punto indicato da parte attrice), e, anche in ragione della struttura della rampa e del differente colore dei materiali impiegati, è circostanza immediatamente rilevabile da parte dell'utente della strada, adottando normali cautele.
Pertanto, il sinistro ritenersi ascrivibile a disattenzione ed imprudenza di parte attrice.
6 6.4. Conclusivamente deve ritenersi che il carattere evidente della denunciata e lieve irregolarità del suolo, dotato quindi di scarsa pericolosità, pone l'enfasi sulla mancata adozione di normali cautele e sulla carente attenzione posta da parte dell'attore; ciò determina interruzione del nesso causale, con conseguente mancata configurazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode.
7. Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda va integralmente rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari (ad eccezione della fase istruttoria a cui sono stati applicati gli importi medi tariffari considerata l'attività istruttoria svolta), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alla natura dell'attività dalle stesse svolta.
Le spese di lite si liquidano in € 4.712,00 di cui (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e € 1.453,00 per la fase decisionale); spese di c.t.u. integralmente a carico di parte attrice.
p.q.m.
Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta che liquida in
€ 4.712,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
Spoleto, 29 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
7
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 693/2021 r.g.
Parte_1
Avv.ti VITALONI ANNALISA e CUTINI PAOLO parte attrice
, Parte_2
Avv. AMATO GIUSEPPE parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale di Spoleto, contrariis reiectis,
A - accertare e dichiarare la responsabilità ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. del in persona del Parte_2 sindaco pro tempore, nella causazione dell'evento dannoso occorso il 20/4/2016 in , Piazza Kennedy, alla sig.ra Pt_2
meglio descritto in narrativa, e per l'effetto Parte_1
B – condannare il in persona del sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_2 patrimoniali subiti dalla sig.ra in conseguenza dell'evento dannoso de quo nella misura di € Parte_1
39.831,80, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
C - con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfetario 15% e accessori di legge”.
Per il convenuto:
“a) In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'edictio actionis, con fissazione di termine perentorio per l'attrice per provvedere all'integrazione della domanda e di nuova udienza di prima comparizione, onde consentire al convenuto di integrare, a sua volta, la comparsa di risposta, nei termini di legge, impregiudicato ogni diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite.
b) In via principale nel merito: Per le motivazioni di cui in narrativa, respingere ogni domanda proposta dall'attrice, nei confronti del perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Parte_2
1 Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Le ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non Parte_2 patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 20.04.2016, quantificati dall'attore in €
39.831,80; tale condanna costituirebbe il portato del riconoscimento della responsabilità esclusiva dell'ente comunale ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., per come richiesto da parte attrice.
In particolare, parte attrice ha riferito che “il giorno 20 aprile 2016, alle ore 12.30 circa (…) stava camminando nella Piazza Kennedy di , zona di Borgo” quando “improvvisamente, pur procedendo lentamente nell'area antistante Pt_2 la gioielleria EN (…) inciampava su un dislivello di qualche centimetro di spessore e del medesimo colore del resto della pavimentazione e cadeva a terra” (si veda pag. 1 – atto di citazione).
1.1. In data 19.07.2021 si è costituito in giudizio il in persona del sindaco. Parte_2
1.2. Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., sono stati escussi i testi ammessi Testimone_1
, , ; il Giudice ha successivamente Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 disposto CTU medico legale.
1.3. Ritenuta conclusa la fase istruttoria, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Delineate le vicende processuali, occorre sinteticamente enucleare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha riferito che a seguito del sinistro è stata accompagnata presso il locale pronto soccorso ove veniva dimessa con la seguente diagnosi: "frattura incompleta della base della falange prossimale ed intermedia del 5 dito della mano dx, trauma contusivo ginocchio dx e spalla dx, trauma cranico minore"; nei mesi successivi al sinistro è stata sottoposta ad ulteriori visite di controllo (si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.2. Parte attrice ha rappresentato che dalla visita medico legale è emerso che “ha sopportato un periodo di inabilità temporanea di complessivi 66 giorni, 30 dei quali di inabilità totale, all'esito dei quali sono residuati postumi permanenti quantificabili nella percentuale del 12%” (si veda pag. 5 – atto di citazione).
2.3. Nel merito, parte attrice sostiene che la responsabilità dell'evento deve ascriversi al Parte_2 ai sensi dell'art. 2051 c.c. in qualità di proprietario e custode dell'area ove si è verificato il sinistro “per non aver adottato le cautele idonee ad evitare la situazione di pericolo che ha causato la caduta” (si veda pag. 2 – atto di citazione).
2.4. Ed ancora, parte attrice sostiene che la fattispecie oggetto del presente giudizio, in alternativa, può
2 essere inquadrata nel novero della responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 c.c., in quanto “la circostanza che lo stato di pericolo non agevolmente percettibile determinato dall'inciampo sul piano stradale sia frutto di un intervento del convenuto integra una condotta colposa, sotto il profilo dell'imperizia e/o dell'imprudenza, che si Pt_2 pone in contrasto con il principio del neminem laedere” (si veda pag. 4 – 5 – atto di citazione).
3. Parte convenuta, , costituendosi in giudizio, ha dapprima eccepito la nullità dell'atto Parte_2 di citazione per indeterminatezza dell'edictio actionis ai sensi degli artt.163 n. 4 – 5 e 164 c.p.c. sostenendo che “risulta assolutamente generica ed incerta l'esposizione dei fatti” (si veda pag. 2 – 3 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1. Nel merito, parte convenuta ha eccepito l'assenza di responsabilità in capo al Parte_2 sostenendo che“l'eziologia del sinistro e le connesse eventuali responsabilità per i danni riportati dall'istante, non sono state ancora minimamente provate da controparte” e che “l'evento è imputabile esclusivamente all'imprudenza e distrazione della danneggiata” ai sensi dell'art. 1227 c.c. (si vedano pagg. 4 – 5 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2. Parte convenuta ha altresì contestato il quantum debeatur sostenendo che le valutazioni delle conseguenze lesive “sono spropositate e comunque ingiustificate” (si veda pag. 7 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Una volta delineate le argomentazioni delle parti, è bene procedere alla loro analisi.
4.1. Preliminarmente, occorre muovere dall'eccezione sollevata da parte convenuta circa la nullità dell'atto di citazione per “indeterminatezza dell'edictio actionis”.
Sul punto, si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione per le ragioni che seguono.
E' noto che secondo l'orientamento ormai consolidato, la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma c.p.c. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (sul punto si veda
Cass., Sez. 3, sentenza n. 11751 del 15/05/2013). In altre pronunce si afferma che “in tema di domanda giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operato con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi, può essere riconosciuta una funzione di chiarificazione del quadro
3 di allegazione già prospettato purché risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 5 c.p.c.” (sul punto si veda Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3363 del 05/02/2019).
Ebbene, considerato che parte attrice nell'atto di citazione ha compiutamente indicato le ragioni della domanda avendo analiticamente esposto sia i motivi di doglianza che le norme di legge violate
(ulteriormente integrate anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1 c.p.c.), come tra l'altro suffragato dalla documentazione allegata a corredo, l'atto di citazione non risulta affetto da alcuna nullità.
5. Nel merito, quanto all'accertamento della eventuale responsabilità ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. del
, è bene fare le precisazioni che seguono. Parte_2
5.1. In primo luogo, occorre ricondurre la fattispecie prospettata da parte attrice nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. e tracciare alcune coordinate ermeneutiche.
A tal riguardo, si evidenzia che l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa e che si basa sulla relazione di custodia che intercorre tra la res che ha cagionato il danno ed il soggetto che, eventualmente, sarà chiamato a rispondere dello stesso.
Infatti, l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della res (sul punto si vedano Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943; Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n.
12663, Rv. 670982 – 02).
Ed ancora, Giurisprudenza di legittimità, in relazione alla responsabilità della p.a. per i danni cagionati da cose in custodia, ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051
c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo
l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore del l'ente custode” (sul punto si vedano Cass. n. 7805/17, Cass. n. 6703/18 e Cass. n. 16295/19).
5.3. Fatte tali premesse e ritenuto che l'area in cui avveniva il sinistro era effettivamente custodita dal
(circostanza non contestata), è necessario ragionare in termini di riparto dell'onere Parte_2 probatorio.
Sul punto, giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa (…), detta norma non dispensa
4 il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (sul punto si veda Cass. n. 15761/16).
Anche le Sezioni Unite hanno ribadito i principi sopra richiamati, ovvero che “la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua
(…)” (Sul punto si vedano Cass. S.U. n. 20943/22; Cass. n. 11152/23).
In altri termini, dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: è onere del danneggiato fornire la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che ha subito (ex multis: Cass. n. 18496/13); solo dopo che tale prova sia stata fornita, il convenuto è tenuto a dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale escludendo la sua responsabilità (sul punto si veda Cass. n. 7937/12).
5.4. Si è tuttavia evidenziato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (sul punto si vedano Cass. Civ., sent n. 4279/2008; Cass. Sez. 3, 09/05/2024, n. 12663, Rv.
670982 - 02).
6. Nel tentativo di fare buon governo dei principi appena enunciati, deve procedersi all'analisi del caso concreto.
6.1. Quanto al fatto storico, rappresentato dalla caduta di lo stesso deve Parte_1 ritenersi provato in ragione della non contestata coerenza di tale accadimento con tutti gli elementi istruttori.
5 Parte convenuta, , ha invece contestato l'assenza di prova in ordine al nesso di causalità Parte_2 tra la caduta di e l'eventuale insidia presente nell'area ove si è verificato il Parte_1 sinistro oggetto di causa.
6.2. A fronte di tale contestazione, si rileva che la dinamica del sinistro è stata descritta nell'atto di citazione indicando che stava camminando nella Piazza Kennedy di , zona di Pt_1 Parte_1 Pt_2
Borgo. Improvvisamente, pur procedendo lentamente nell'area antistante la gioielleria EN (…) inciampava su un dislivello di qualche centimetro di spessore e del medesimo colore del resto della pavimentazione e cadeva a terra” (si veda pag. 1 – atto di citazione).
La dinamica, per come prospettata da parte attrice, viene descritta in modo particolarmente dettagliato, precisando (nelle note di trattazione scritta del 16.09.2021) che l'attrice procedeva a piedi “dalla parte più bassa della piazza verso quella più alta, per l'esattezza dall'area antistante il in direzione della Gioielleria CP_1
EN” e che “il punto in cui la sig.ra è inciampata è collocabile in senso longitudinale all'inizio del dislivello Pt_1 che si crea fra la fine del conglomerato di “sampietrini” e la lastra con cui è stato realizzato il gradone, mentre in senso trasversale (con un margine di approssimazione di qualche centimetro in più o in meno) all'incirca fra la prima e la seconda lastra partendo da sinistra”.
A tal proposito, deve rilevarsi la dichiarazione resa da “l'ho vista inciampare e cadere sul gradone;
Testimone_1 mi trovavo alla vetrina del mio negozio a 2,3 metri dalla signora” (si veda verbale di udienza del 03.11.2022).
6.3. In altri termini, risulta individuato il punto esatto in cui il sinistro si è verificato;
inoltre è stato descritto e individuato quel particolare tratto di pavimentazione della pubblica piazza.
Le stesse fotografie prodotte in giudizio da parte attrice, ritraendo il punto ove è avvenuto il sinistro, permettono di comprendere l'assetto degli spazi.
In modo particolare, la pavimentazione di quell'area, realizzata con materiali di varie cromature tendenti al grigio e marrone è interrotta dalla presenza di una rampa (lievemente rialzata rispetto alla pavimentazione), realizzata con materiali e colorazione differenti rispetto a quelli utilizzati per la realizzazione del resto della pavimentazione.
Nel punto di intersezione tra la pavimentazione e la rampa si nota un lieve dislivello (si vedano doc. all.
n. 20 – atto di citazione;
doc. all. n. 22 – memoria parte attrice ex art. 183, comma 6, n. 2).
A tal riguardo, si rileva che la presenza di lieve dislivello che insiste tra la pavimentazione e la rampa in questione (nel punto indicato da parte attrice), e, anche in ragione della struttura della rampa e del differente colore dei materiali impiegati, è circostanza immediatamente rilevabile da parte dell'utente della strada, adottando normali cautele.
Pertanto, il sinistro ritenersi ascrivibile a disattenzione ed imprudenza di parte attrice.
6 6.4. Conclusivamente deve ritenersi che il carattere evidente della denunciata e lieve irregolarità del suolo, dotato quindi di scarsa pericolosità, pone l'enfasi sulla mancata adozione di normali cautele e sulla carente attenzione posta da parte dell'attore; ciò determina interruzione del nesso causale, con conseguente mancata configurazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode.
7. Alla luce di quanto sin qui esposto, la domanda va integralmente rigettata.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari (ad eccezione della fase istruttoria a cui sono stati applicati gli importi medi tariffari considerata l'attività istruttoria svolta), in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti e alla natura dell'attività dalle stesse svolta.
Le spese di lite si liquidano in € 4.712,00 di cui (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria e € 1.453,00 per la fase decisionale); spese di c.t.u. integralmente a carico di parte attrice.
p.q.m.
Rigetta la domanda di parte attrice.
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte convenuta che liquida in
€ 4.712,00 oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
Spoleto, 29 marzo 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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