TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/05/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1091 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) C.F._3
tutti in qualità di eredi di , elettivamente domiciliati in Avezzano, alla via Persona_1
Garibaldi n. 117 presso lo studio dell'Avv. Cristian Carpineta (C.F. , C.F._4
che li rappresenta e difende giusta procura posta in atti
- ATTORI -
e
C.F. Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in L'IL, al viale
Giovanni XXIII n. 15 presso lo studio dell'Avv. Aleandro Equizi (C.F.
, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. C.F._5
Angelica Equizi (C.F. ), giusta procura in atti C.F._6
- CONVENUTA -
Conclusioni: per gli attori come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
23.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 26.3.2025; per la convenuta come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data 23.1.2025 e da note di trattazione scritta depositate in data 25.3.2025.
1 FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato , e Parte_1 Parte_2
, premesso che i loro genitori sono stati coinvolti in un incidente Parte_3
stradale occorso in data 31.8.2002 in cui la madre è deceduta sul colpo mentre il Persona_2
padre è deceduto in data 11.9.2002 (sopravvivendo dunque alcuni giorni alla Persona_1
moglie e, fino al 4.9.2002, in stato di coscienza), hanno convenuto in giudizio la
[...]
chiedendo, nella qualità di eredi di , la condanna al Controparte_1 Persona_1
risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale subito dal de cuius, il quale, nel periodo di coscienza, ha potuto apprendere e dolersi della scomparsa della moglie (danno quantificato in €
52.000,00 in favore di ciascun figlio, ovvero della somma ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione).
A sostegno di tale domanda gli attori hanno dedotto:
- che in un precedente giudizio coltivato dinanzi al Tribunale di Avezzano è emersa dalla C.T.U. la responsabilità del sinistro in capo a tutte le autovetture coinvolte (segnatamente, dalla C.T.U. disposta nel giudizio iscritto al n. R.G. 892/07 coltivato dagli odierni attori, sia iure proprio sia quali eredi di , nei confronti dei conducenti degli altri veicoli coinvolti nel Persona_1
sinistro e delle relative compagnie assicuratrici per il risarcimento dei danni subiti dal Per_1
medesimo ed a loro trasmessi a seguito della sua morte, nonché per il risarcimento del danno da loro subito per la perdita del padre);
- che gli stessi, in qualità di eredi della defunta madre, hanno già richiesto all'odierna convenuta
(quale compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà del padre e da lui condotto) il risarcimento del danno non patrimoniale loro spettante per la morte della madre, danno che è stato già liquidato da tale compagnia assicuratrice in € 120.000,00 complessivi (ripartiti in tre quote di € 40.000,00 per ciascun figlio);
- che inoltre gli stessi hanno agito nei confronti della convenuta per ottenere il risarcimento del danno patito dalla madre (c.d. danno da morte) per la quota dapprima ereditata dal padre e, quindi, dai suoi eredi;
- che tale domanda è stata dichiarata prescritta con sentenza del Tribunale di Avezzano n.
812/2009, confermata con diversa motivazione con sentenza n. 1159/16 della Corte d'Appello di
L'IL (passata in giudicato), con la quale è stato escluso che un danno si sia concretizzato nella sfera patrimoniale della madre e si sia, conseguentemente, trasmesso agli eredi, pur osservandosi in sentenza che altro sarebbe stato per il danno iure proprio derivante al dal decesso della Per_1
moglie;
2 - che in relazione a tale diverso danno (ossia il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale spettante iure proprio a e trasmesso ai suoi eredi) la compagnia Persona_1
assicuratrice ha rigettato la richiesta risarcitoria formulata dagli odierni attori.
2. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la formulando una serie di eccezioni preliminari con cui ha dedotto in Controparte_1
sintesi:
- il proprio difetto di legittimazione passiva, risultando l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del vettore riservata solo al terzo trasportato e non anche a soggetti diversi da quest'ultimo (nella specie il proprietario e conducente del mezzo e, per lui, i Persona_1
suoi eredi ed odierni attori);
- l'inammissibilità della domanda proposta per violazione del divieto di parcellizzazione del credito, sul rilievo che gli attori avrebbero potuto e dovuto proporre la domanda formulata in questa sede già nel precedente giudizio coltivato nei confronti dell'odierna convenuta e definito con sentenza n. 812/2009, risultando già chiaro all'epoca il panorama delle possibili conseguenze dannose scaturenti dal sinistro;
- la prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dagli odierni attori, ricorrendo peraltro sul punto il vincolo del giudicato esterno a seguito del passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di L'IL nel giudizio in precedenza promosso nei confronti dell'odierna convenuta (giudizio nel quale il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto azionato).
La convenuta ha altresì chiesto il rigetto della domanda nel merito non essendo stato provato né lo stato di coscienza del de cuius dopo l'incidente né che questi sia stato effettivamente reso edotto della morte della moglie, nonché, in via subordinata, la riduzione del risarcimento eventualmente ritenuto dovuto in misura proporzionale alla responsabilità del medesimo de cuius, essendo emerso il suo concorso nella causazione del sinistro.
3. Ammessi i documenti prodotti e ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del
7.4.2025, resa a seguito dell'udienza fissata per la rimessione in decisione della causa ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe indicato.
4. La domanda spiegata in questa sede non può trovare accoglimento, risultando fondata l'eccezione, formulata in via preliminare di merito dalla società convenuta, di difetto di legittimazione passiva (cfr., con riguardo al fatto che la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, Cass., sent. n. 16904/18, Cass., SS.UU., sent. n. 2951/16).
3 5. Come detto, in questa sede gli attori hanno agito, quali eredi del padre , per il Persona_1
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio dal padre medesimo a seguito della morte della madre.
A fronte di tale domanda è pacifico tra le parti che, in occasione del sinistro cui è seguito il decesso della trasportata , il veicolo assicurato per la responsabilità civile dalla società Persona_2
convenuta fosse condotto dal medesimo , proprietario del mezzo. Persona_1
Ciò posto, può ritenersi sussistente la legittimazione attiva degli attori, atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la posta risarcitoria in esame, se dovuta alla vittima secondaria, entra nel suo patrimonio ed è dunque trasmissibile agli eredi (cfr., Cass., ord. n. 17785/24).
Non può di contro ritenersi ricorrente la legittimazione passiva della convenuta, quale compagnia assicuratrice del veicolo di proprietà e condotto dal de cuius, il quale, in questa sede, si assume aver subito un danno iure proprio con conseguente diritto al relativo risarcimento (diritto successivamente trasmesso ai suoi eredi).
Al riguardo giova premettere che, come dedotto dagli attori, deve escludersi l'applicabilità alla specie del D.Lgs. n. 209/05, dovendosi avere riguardo non all'epoca di introduzione del presente giudizio ma a quella di verificazione del sinistro.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito come tale disciplina non sia applicabile ai sinistri verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, anche con puntuale riferimento alle disposizioni con cui viene individuato il soggetto che deve rispondere dell'obbligazione risarcitoria trattandosi di profilo non processuale ma sostanziale e, in particolare, attinente alla titolarità passiva del rapporto (cfr., Cass., sent. n. 19031/21, Cass., sent. n. 16603/23, Cass.,
SS.UU., sent. n. 10665/09)
Giova peraltro sottolineare che, anche ragionando a contrario, le azioni disciplinate dal Codice delle assicurazioni private non potrebbero far ritenere sussistente la legittimazione passiva dell'odierna convenuta, concernendo: l'art. 141, la tutela offerta al terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore;
l'art. 144, la tutela del danneggiato con possibilità di esercitare l'azione nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile;
l'art. 149, la tutela offerta, nei confronti dell'assicuratore del veicolo utilizzato, al conducente non responsabile per il danno alla persona contenuto nel limite previsto dall'art. 139.
Ciò posto, gli attori hanno dedotto che nel caso in esame il regime vigente all'epoca del sinistro consentiva al terzo trasportato di richiedere l'intero risarcimento sia al proprio vettore sia ai conducenti degli altri veicoli ed ai rispettivi assicuratori per la responsabilità civile, invocando la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. ed il conseguente beneficio del vincolo di solidarietà di cui all'art. 2055 c.c.
4 Gli attori hanno altresì sostenuto che tale impostazione è del tutto coerente con la direttiva
84/5/CEE, in base a cui è preclusa la possibilità di escludere dal beneficio dell'assicurazione per quanto concerne i danni alla persona (ed a motivo del legame di parentela) i membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta da assicurazione (principio peraltro trasfuso nella modifica dell'art. 4 della L. n. 990/69 anche a seguito di intervento della Consulta con sentenza n. 188/91).
Ebbene, pur risultando la fattispecie in esame effettivamente disciplinata dalla normativa di cui alla L. n. 990/69, tale normativa non consente agli eredi del conducente danneggiato (ed a sua volta corresponsabile) di agire nei confronti della compagnia assicuratrice del medesimo danneggiato.
Ed infatti, in base all'art. 18 di tale legge, il danneggiato in conseguenza di un sinistro causato dalla circolazione di un veicolo per cui vi è obbligo di assicurazione (segnatamente di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 c.c.) ha azione diretta per il risarcimento nei confronti dell'assicuratore e tale azione diretta è stata riconosciuta anche a favore dei terzi trasportati (cfr., Cass., sent. n. 23918/17).
Tuttavia nella specie gli attori agiscono quali eredi del conducente e per il risarcimento del danno da quest'ultimo subito, sicché non ricorre la possibilità di azione nei confronti della assicurazione per la responsabilità civile del conducente medesimo.
Del resto l'art. 4 della medesima legge chiarisce come non sia considerabile terzo il conducente del veicolo responsabile del sinistro ed anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 129 del D.Lgs. n. 209/05, che tale disciplina costituisce corollario del principio generale, stabilito dall'art. 2043 c.c. nella materia della responsabilità civile (e fatto proprio anche dall'art. 2054 c.c.), secondo cui il danno ingiusto è provocato “ad altri” e onera del risarcimento l'autore del danno, inteso come soggetto necessariamente diverso dal danneggiato (cfr., Cass., sent. n. 16603/23, con cui è stato richiamato al riguardo anche l'art. 12, comma 1, della Direttiva 2009/103/CE in punto di copertura assicurativa per i danni alla persona di qualsiasi passeggero diverso dal conducente).
Giova del resto sottolineare, ad ulteriore riprova di tale impostazione, che l'art. 23 della legge in esame prevede la necessità di chiamare il responsabile del danno nel giudizio promosso contro l'assicuratore (il che evidentemente postula l'alterità danneggiato/responsabile del danno).
Né a diverse conclusioni è possibile pervenire argomentando dalla normativa eurounitaria menzionata dagli attori.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'obiettivo di tale normativa è di consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo (ivi compreso il proprietario del
5 veicolo il cui conducente abbia causato l'incidente) di essere risarciti dei danni subiti e che l'unica distinzione ammessa dalla normativa eurounitaria in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti gli altri passeggeri devono avere una copertura assicurativa (cfr. Cass., ord. n.
13738/20).
Nella specie gli attori, come detto, agiscono quali eredi del conducente, sicché la normativa menzionata non può inficiare le conclusioni raggiunte.
In tale quadro risulta infine del tutto irrilevante che la convenuta abbia riconosciuto e liquidato stragiudizialmente agli odierni attori il danno da loro subito per la perdita della madre, essendo costei terza trasportata nel veicolo condotto dal padre e non risultando dunque le due situazioni sovrapponibili.
Deve dunque escludersi la possibilità di agire, quali eredi del conducente danneggiato e proprietario del veicolo assicurato, per il ristoro del danno sopra delineato nei confronti della compagnia assicuratrice odierna convenuta.
Giova peraltro e da ultimo sottolineare che tali conclusioni non espongono ad un potenziale vuoto di tutela il danneggiato e, per i diritti risarcitori acquisti al suo patrimonio prima del decesso, i suoi eredi.
Rimani infatti astrattamente esperibile, anche in caso di corresponsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, l'azione nei confronti del proprietario e/o del conducente degli altri veicoli coinvolti nel sinistro e delle relative compagnie assicuratrici (cfr., Cass., sent. n. 4795/07, con cui
è stato chiarito come rimanga in tal caso a carico del danneggiato la quota di danno relativa al concorso di colpa attribuitogli), ferma restando, in concreto, la necessità di valutare l'esito, in questa sede non documentato, del giudizio iscritto al n. R.G. 892/07, nell'ambito del quale gli odierni attori risulterebbero aver chiesto il ristoro anche del danno oggetto di questo procedimento
(si veda pagina n. 7 del ricorso ex L. n. 102/06 prodotto come allegato n. 15 all'atto di citazione).
Da quanto precede consegue il rigetto della domanda, risultando conseguentemente assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico degli attori;
tali spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento di cui alla citazione (valore indeterminabile – complessità bassa), ai valori minimi in ragione della ridotta complessità della controversia, nonché con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il comune interesse e la medesimezza di difese giustifica infine la condanna solidale degli attori ex art. 97 c.p.c.
6
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1091 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta da , e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di Parte_3 Controparte_1
- CONDANNA , e , in Parte_1 Parte_2 Per_1 Parte_3
qualità di eredi di , in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore Persona_1
di che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, Controparte_1
I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso il 9.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
7