Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 12/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N.395/2024 R.G.V.G.
REPYBR ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE
dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE
dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 395 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
il sig. Parte 1 nato in [...] in data [...] residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Silvia Baldoni
E
la sig.ra Parte 2 nata a [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Nadia Biagiotti,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso congiunto ex art. 473 bis c.p.c. e art. 473 bis.29 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 03/08/2024, i ricorrenti, deducevano:
"1) i sigg.ri Pt 1 intraprendevano una relazione more uxorio, dalla quale, in Pt 2 e data 09.02.2022, in Rimini, nasceva la piccola _1 (C.F. C.F. 1
).
Tribunale di Urbino (RG. 528/2022 VG), in data 16.02.2023, emetteva apposito decreto mediante il quale venivano disciplinate modalità di frequentazione e di mantenimento della piccola Per 1 (doc. 1).
3) A seguito del trasferimento dalla sig.ra Pt 2 fuori regione, il sig. Pt 1 adiva nuovamente il Tribunale di Pesaro (Rg. 2261/2023), territorialmente competente, il quale con sentenza n. 269/2024 del 15.03.2024 si pronunciava sulla domandata modifica delle condizioni decise dal Tribunale di Urbino (doc. 2), fissando, peraltro, la residenza della minore in Fossombrone presso l'abitazione paterna. Ciò rileva anche ai fini della competenza territoriale del presente giudizio.
Pt 1 ha recentemente 4) La sig.ra Pt 2 , dopo essersi confrontata con il sig.
,
presentato domanda volta all'assunzione della stessa presso il reparto specializzato della polizia penitenziaria definito Gruppo Operativo Mobile (GOM). E' quindi presumibile un nuovo allontanamento della donna dal luogo di residenza, per ragioni di lavoro. وو
Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, domandavano, a parziale modifica delle decisioni già precedentemente, assunte l'accoglimento delle seguenti condizioni in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale:
1)
Confermare l'affidamento condiviso della figlioletta Persona 2 con conferma della residenza anagrafica della bambina presso l'abitazione paterna, sita in Fossombrone, alla
Via Meucci, n. 12.
2)
Ai fini dell'iscrizione scolastica, le parti concordano che, a partire dall'anno scolastico
2024/25, e, per la scelta scolastica di ogni ordine e grado, (scuola dell'infanzia, scuola primaria di primo e secondo grado), le stesse presenteranno domanda di iscrizione per la figlia in un istituto scolastico, concordemente individuato, sito con preferenza in Fano
(località intermedia tra le due residenze); qualora non vi sia alcun istituto scolastico in grado di accogliere l'iscrizione, le parti concordano di scegliere una scuola in località intermedia tra Pesaro e Fossombrone (Colli al Metauro/Terre Roveresche/Cartoceto) e, in caso di mancanza di posti, verrà scelta la scuola sita nel luogo di residenza della minore
(Fossombrone). 3)
In ordine al regime di frequentazione e mantenimento della bambina, statuire quanto segue: Parte 2a) in caso di assunzione della sig.ra presso il reparto specializzato della polizia penitenziaria definito Gruppo Operativo Mobile (GOM) e di adibizione lavorativa della ricorrente fuori dalla Regione Marche,
- statuire il collocamento prevalente della minore presso il padre con diritto / dovere della sig.ra Pt 2 di tenere la figlia _1 nei giorni di riposo dal lavoro (in cui la stessa tornerà presso la sua residenza), secondo la turnazione 7 giorni di riposo ogni 14 giorni di lavoro oppure 10 giorni di riposo ogni 20 giorni di lavoro secondo le esigenze del reparto.
- Le parti concordano che lo scambio della bambina tra i genitori, di regola, avverrà a scuola, pertanto il primo giorno del periodo di riposo della Pt 2 la stessa andrà a
,
prendere la bambina a scuola e, l'ultimo giorno di riposo, la accompagnerà a scuola e da li il padre la preleverà per iniziare il periodo di sua spettanza.
- Qualora il passaggio di consegna della minore non possa avvenire secondo la modalità di cui al punto che precede (ad esempio qualora cada nel fine settimana/in periodo di vacanza/in caso di malattia della bambina), gli spostamenti della piccola _1 dal padre alla madre saranno effettuati da entrambi i genitori pertanto dall'abitazione paterna alla casa materna e viceversa saranno effettuati da entrambi i genitori, pertanto quando il padre accompagnerà la bambina a casa della sig. quest'ultima riaccompagnerà la Pt 2
figlia a casa del sig. Pt 1 Le parti garantiranno una videochiamata quotidiana della
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bambina con l'altro genitore, nella fascia oraria che le parti concorderanno di settimana in settimana (con preavviso dunque di una settimana sulla settimana successiva). - Dal punto di vista economico, in ragione della collocazione prevalente della minore presso il padre, di versare l'importo mensile pari ad € 200,00statuire l'obbligo per la sig.ra Parte 2 Parte 1 a titolo di mantenimento della figlia (rivalutabile Istat) al sig. minore _1
- Disporre che le spese straordinarie per la figlia _1 siano divise tra le parti in pari misura (50%) e che le stesse siano disciplinate in conformità con il protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro, di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia dai rispettivi legali.
Disporre che l'assegno unico erogato dall CP_1 sia suddiviso al 50% tra le parti. b) In caso di mancata assunzione della sig.ra Parte 2 presso il reparto specializzato della polizia penitenziaria definito Gruppo Operativo Mobile (GOM), nonché al termine della detta assunzione e rientro della sig.ra Pt 2 presso la sede lavorativa di Pesaro, ovvero qualora la sig.ra Pt_2 rimanga lavorativamente adibita nella Provincia di Pesaro-Urbino,
- statuire la collocazione paritaria della minore presso l'uno e l'altro genitore, con mantenimento diretto, secondo il seguente schema di suddivisione della permanenza della bambina presso la mamma o il papà di 5gg+4gg+5gg+5gg+4gg+5gg, come descritto qui di seguito.
Lunedi Martedì Giovedì Sabato Domenica
Mercoledì Venerdì
AN AN Controparte_2 AN AN
Controparte_2
Controparte_2 3
Controparte_2 14
- Il passaggio di consegna della bambina dall'uno all'altro genitore, di regola, avverrà a scuola e pertanto il primo giorno del periodo di rispettiva spettanza, il genitore accompagnerà a scuola la bambina e da lì, l'altro genitore, andrà a prendere la bambina per iniziare il periodo di sua spettanza.
- Qualora il passaggio di consegna della minore non possa avvenire secondo la modalità di cui al punto che precede (ad esempio qualora cada nel fine settimana/in periodo di vacanza/in caso di malattia della bambina), gli spostamenti della piccola _1 dal padre alla madre saranno effettuati da entrambi i genitori, pertanto dall'abitazione paterna alla casa materna e viceversa saranno effettuati da entrambi i genitori, pertanto quando il
Pt 2 padre accompagnerà la bambina a casa della sig. quest'ultima riaccompagnerà la figlia a casa del sig. Pt 1
- In costanza di collocazione paritaria della minore presso l'uno e l'altro genitore, le parti sin d'ora garantiscono una videochiamata a giorni alterni della bambina con l'altro genitore nella fascia oraria che le parti concorderanno con una settimana di anticipo.
- In ragione della collocazione paritaria della bambina presso l'uno e l'altro genitore, statuire il mantenimento diretto della bambina: per tale ragione, le parti provvederanno economicamente alla figlioletta nei periodi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, senza previsione di alcun assegno di mantenimento a carico dell'uno e dell'altro genitore.
Le parti concordano che tale regime di collocamento paritario con mantenimento diretto entrerà in vigore sin dal mese di giugno 2024, con venir meno da tale data dell'obbligo di assegno di mantenimento a carico del padre, come statuito dal Tribunale di Pesaro.
- Disporre che le spese straordinarie per la figlia _1 siano divise tra le parti in pari misura (50%) e che le stesse siano disciplinate in conformità con il protocollo in uso presso il Tribunale di Pesaro, di cui le parti dichiarano di aver ricevuto copia dai rispettivi legali.
- Disporre che l'assegno unico erogato dall'CP_1 sia suddiviso al 50% tra le parti.
4)
In caso di adibizione della sig.ra Pt 2 al Gruppo Operativo Mobile (GOM) della polizia penitenziaria con turno 20 giorni di lavoro/10 giorni di riposo e di adibizione lavorativa della ricorrente fuori dalla Regione Marche, le parti concordano che, solo per il periodo in cui la piccola frequenterà la scuola dell'infanzia, la mamma, previaPer 1 comunicazione al sig. Pt 1 potrà, nei giorni in cui la stessa sarà di riposo, condurre la minore dai nonni materni in Avellino.
A partire dal primo anno di scuola primaria della minore, tali visite "infrasettimanali” al luogo di residenza dei nonni materni verranno limitate esclusivamente al periodo estivo, e/o durante le festività nei giorni di permanenza della minore presso la madre. Ciò proprio per consentire alla minore di seguire il programma scolastico in maniera adeguata, senza allorquando il medesimo assenze. Tale modalità andrà rispettata anche dal sig. Pt 1 tiene la minore.
Sia in caso di collocamento paritario della minore, sia qualora invece la bambina dovesse essere collocata con prevalenza presso il padre, anche al fine di garantire il mantenimento di rapporti significativi con i nonni, le parti concordano che, qualora il genitore abbia collocata la bambina presso di sé nel periodo concomitante con il fine settimana (e quindi senza impegni scolastici per la minore), previa comunicazione all'altro genitore, potrà condurre la bambina alla residenza dei nonni - materni o paterni – per il fine settimana di
-
propria competenza.
5) Le parti concordano di reperire e nominare un pediatra sito in località intermedia tra le loro rispettive residenza, con prevalenza di scelta per un pediatra in Fano, località comoda ad entrambi i genitori.
6)
Durante le vacanze estive, fermo restando il calendario ordinario sopra descritto, le parti potranno tenere con sé la minore per 14 giorni, anche non consecutivi, concordando con l'altro genitore tali giorni entro il 10 del mese di giugno;
le stesse parti dovranno comunicare, almeno con due settimane di anticipo, se intendono trascorrere le vacanze estive con la minore in località distante dalla regione di appartenenza. In ragione della permanenza della minore per due settimane (anche non consecutive) durante il periodo estivo con l'uno e l'altro genitore, le parti concordano che per, il mese di agosto di ogni anno, la sig. Pt 2 nulla deve a titolo di mantenimento della figlia. Ovviamente ciò solo qualora la sig.ra Pt 2 tenga con sé la minore - oltre al calendario consueto - per due settimane (anche non consecutive) nel periodo estivo.
Durante il periodo delle festività natalizie i genitori, ad anni alterni, potranno tenere la figlia minore con loro dal 24 al 30 dicembre uno e dal 31 dicembre al 7 gennaio l'altro; per le festività pasquali, invece, _1 trascorrerà ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; il periodo dell'alternanza (annuale) dovrà essere seguito dai genitori anche per le restanti festività canoniche annuali (es. 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno ecc.).
7)
In ragione del fatto che durante il periodo settembre 2023- gennaio 2024 di permanenza Pt 1 ha continuato a versare alla ex della sig.ra Pt 2 al GOM di L'Aquila, il sig. compagna il mantenimento per la figlioletta _1 nonostante la bambina fosse di fatto collocata presso il padre, le parti concordano che la sig.ra Pt 2 restituirà al sig. Pt 1 la somma di € 800,00 in 4 rate mensili da € 200,00 cad., le quali verranno corrisposte a partire dall'omologa del presente ricorso.
Con l'esatta corresponsione del suddetto importo di € 800,00 le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra."
All'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti, nel dare atto di aver già attuato la disciplina di frequentazione paritaria descritta nel ricorso introduttivo, confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento, in data 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
OSSERVA IL COLLEGIO
Non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta nel ricorso presentato il 03 agosto 2024 e confermate nelle note scritte del 04 ottobre 2024.
Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore _1 sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse.
Soddisfacente per l'interesse della minore e conforme ai principi regolatori della materia, appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire alla minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con la figlia _1
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
Le spesedi lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle statuizioni contenute nella Sentenza n. 269/2024 pubbl. il 15/03/2024 RG n.
2261/2023 Tribunale di Urbino
DISPONE
in conformità alle condizioni indicate nel ricorso congiunto presentato il 03 agosto 2024 riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del 04 ottobre 2024 e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Urbino, in data
11.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Egidio De Leone dott.ssa Vera Colella