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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/11/2025, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 4325.2023 R.G. Lavoro
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to MEGLIO GIANMARCO, come Parte_1 in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta dagli Avv.ti Controparte_1
DO FUSO, avv. CARMELO FAZIO e avv. ANTONELLA DI MATTEO, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.07.2023, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- Accertare e/o dichiarare la responsabilità della in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., per il danno biologico e morale e comunque non patrimoniale da asbesto subito dal sig. . Parte_1
- Condannare, per l'effetto, la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 14.226,41 a titolo Parte_1 di risarcimento del danno (differenziale), oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero quel diverso danno e/o importo differenziale ritenuto di giustizia in ordine ai dedotti fatti di causa.
- In ogni caso con condanna della convenuta al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio oltre spese generali (15%), IVA e CPA ai sensi delle vigenti tabelle ministeriali, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Nello specifico, ha esposto: di aver lavorato come operaio all'interno dei cantieri della società convenuta in Castellammare di Stabia dal marzo 1978 al settembre 2003; di essere stato formalizzato con due delle tante imprese cd. “ditte esterne” che svolgevano, dentro il cantiere della convenuta, lavori di costruzione e manutenzione degli scafi su incarico della committente e con pieno inserimento nel ciclo CP_1 produttivo di quest'ultima, configurandosi in tal modo, una ipotesi di appalto
“interno” e di interposizione fittizia di manodopera;
di essere pienamente integrato nel ciclo produttivo della presso il sito di Castellammare di Stabia;
di aver CP_1 svolto la propria attività lavorativa insieme ai dipendenti diretti della in CP_1 promiscuità di lavorazioni, nei medesimi ambienti, con le stesse modalità e sulla base delle indicazioni/direttive impartite dai preposti e dai responsabili della convenuta;
di essere stato sottoposto a massicce inalazioni delle micidiali polveri e/o fibre di amianto;
di non essere stato in alcun modo protetto dalla società convenuta, la quale non aveva predisposto alcuna forma di protezione in favore del lavoratore, né adottato le doverose e necessarie cautele a fronte di tale rischio;
di essersi ammalato, a causa di ciò, dal 2022, di asbestosi polmonare - sindrome disventilatoria – pleuropatia;
di aver già visto riconosciuta dall' la propria esposizione CP_2 all'amianto, la quale aveva finanche accertato l'origine professionale della patologia con riconoscimento, in particolare, di una percentuale di menomazione pari al 6%, da cui derivava un chiaro riconoscimento del nesso causale tra la patologia ed il luogo di lavoro;
di aver ricevuto, a titolo di indennizzo da malattia professionale, una somma pari a euro 4.043,42; tale somma non esauriva il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato.
Si è costituita la convenuta la quale ha contestato la sussistenza di Controparte_1 un rapporto di lavoro intercorso con la società resistente, in quanto alcun riferimento a tale Società era presente nell'estratto conto previdenziale dell'INPS, allegato dal ricorrente, essendo il ricorrente formalmente inquadrato solo da ditte esterne. Con varie ed articolate motivazioni ha, in particolare, eccepito l'insussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa e la mancanza dei presupposti di legge per il riconoscimento della responsabilità datoriale.
In corso di giudizio, la difesa del ricorrente ha dichiarato di limitare la domanda all'accertamento nelle more compiuto dall' in sede collegiale in data 26.10.23, CP_2 pari alla percentuale di danno del 9%; pertanto, svolto senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le argomentazioni di seguito esposte.
Il sig. ha lavorato presso il cantiere di Castellammare di Stabia per circa 25 Parte_1 anni come operaio formalmente dipendente di alcune ditte dell'indotto.
Orbene, quanto alla legittimazione passiva della società convenuta, occorre chiarire immediatamente, che il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata (cfr. Cass. Sentenza n. 5419 del 25/02/2019).
Ed invero, quando un danno di cui si chiede il risarcimento e' determinato da piu' soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 1294 c.c., fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n. 8372 del 2014).
Si evidenzia che, nel caso in cui più imprese operino contemporaneamente nello stesso cantiere o luogo di lavoro, utilizzando in comune strutture o impianti (anche di soggetto diverso dal committente), ciascuna di esse è tenuta, con riguardo alla propria attività imprenditoriale, all'osservanza delle specifiche regole legali (oltre che di quelle dettate dalla tecnica, dall'esperienza e dalla prudenza) che garantiscono l'incolumità ed in genere la salute dei propri dipendenti ed a vigilare che le condizioni di sicurezza imposte sia dalle specifiche disposizioni antinfortunistiche che dalla norma generale dell'art. 2087 del codice civile sussistano non solo all'inizio dell'attività lavorativa ma per tutto lo svolgimento di essa, finché permanga la situazione di pericolo (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7545 del 12/10/1987).
Di recente la Corte di legittimità ha ribadito, in tema di infortunio di lavoro, ma esprimendo un principio di diritto di carattere generale sovrapponibile all'ipotesi di malattia professionale, che “...Il datore di lavoro committente, che affidi lavori, servizi o forniture ad impresa appaltatrice nell'ambito della propria azienda nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, è tenuto, ove abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, all'adempimento degli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del d. lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.; nel caso di inadempimento di tali obblighi, il committente può essere ritenuto responsabile ...., anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima” (Cassazione Ordinanza n. 11918 del 06/05/2025)
Nella specie la prova orale (dichiarazioni del teste ) ha confermato le Testimone_1 mansioni di lavoro del , la presenza di amianto, necessario per coibentare Parte_1
l'assenza di adeguate misure di sicurezza, quali dispositivi individuali di protezione ed impianti di areazione, la promiscuità tra dipendenti di ditte diverse tutte operanti sul cantiere della società convenuta.
Ciò posto, il ricorrente agisce per il risarcimento del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti, subito nell'espletamento dell'attività lavorativa, a causa della nocività dell'ambiente che determinava la contrazione della patologia dettagliatamente descritta in ricorso.
Univoco è l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (v. Cass. n. 9817/2008; 21590/2008; 15078/2009).
Sempre sul tema del riparto degli oneri probatori, è opportuno ricordare che nel giudizio civile operano le regole di accertamento previste dagli artt. 1218 e 2087 c.c. Pertanto, in tema di accertamento della colpa per responsabilità civile contrattuale, opera il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno il peso della prova liberatoria. Inoltre, sotto il profilo probatorio e già in fase di accertamento del nesso causale, la regola da seguire, propria dei giudizi civili è quella “del più probabile che non” (tra le varie, Cass. SS.UU. n. 576/2008; Cass., sez. 3, ord. n. 23197/2018), laddove il processo penale risponde, invece, al canone della ragionevole certezza.
Difatti, i principi di separazione ed autonomia dei giudizi comportano che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale (Cass. S.U. n. 13661/2019).
Anche la Corte costituzionale (sent. n. 233 del 2003) ha avuto modo di affermare, con riferimento al “reato”, contenuto nell'art. 185 c.p., che il termine non postula più la ricorrenza di una concreta fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di “reato”, con la possibile conseguenza che ai fini civili la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge. Proprio in tema di danno differenziale, la Corte di legittimità (Cass, sez. lav., n. 12041/2020) ha affermato, per coerenza di sistema, la correttezza dell'utilizzo degli strumenti civilistici anche nell'ipotesi in cui il giudice dell'azione civile debba accertare se i fatti da cui derivi l'infortunio o la malattia costituiscano reato ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. N. 1124 del 1965.
Con la citata sentenza n. 12041/2020, in particolare, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' (con CP_2 conseguente unificazione dei regimi probatori) deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.”
Ciò posto, è opportuno ricordare che il danno biologico (inteso in senso stretto), ha trovato una definizione normativa nell'art. 13 del d.lvo. n. 38 del 2000, nel senso di lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico- legale.
In particolare, il nuovo sistema indennitario, vigente ex d.lvo n. 38\2000 con riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi (e le malattie professionali denunziate) dal giorno 25 luglio 2000, ha caducato il principio di ascrivibilità alla rendita del solo danno alla capacità lavorativa generica, sancendo l'indennizzabilità del danno biologico da parte dell' (art. 13). Le menomazioni vengono valutate in CP_2 base a specifica “tabella” (art. 2 lett. a), comprensiva degli aspetti “dinamico- relazionali” del danno. Le menomazioni valutate in misura pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% sono indennizzate con un versamento una tantum in linea capitale. Gli indennizzi in misura superiore sono erogati in rendita, nella misura indicata in apposita ulteriore “tabella indennizzo danno biologico”, ma per queste ultime è previsto il diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita, che reintegra le lesioni alla capacità lavorative generica, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell'assicurato ed al quoziente indicato nella “tabella dei coefficienti”. Il d.m. 12\7\00 (in Suppl.ord. n. 119 a Gazz. Uff. 25\7\00 n. 172) ha approvato la
“Tabella delle menomazioni”, la “Tabella indennizzo danno biologico” e la “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Allo stato, dunque, il danno biologico costituisce oggetto di copertura assicurativa. Il comma 11 del citato art. 13 d.lvo n. 38\2000 dispone, poi, che per quanto non previsto dalla stessa normativa si applicano le previsioni del testo unico, in quanto compatibili.
Deve, pertanto, trovare applicazione l'art. 10 D.P.R. n. 1124\1965, per effetto del quale l'esonero del datore di lavoro da responsabilità civile, nel nuovo sistema di copertura assicurativa, opera anche per le conseguenze della menomazione costituenti danno biologico, salve le ipotesi di responsabilità penale, come precisate a seguito dei numerosi interventi della Corte Costituzionale e delle pronunce di legittimità (C. Cost. n. 102/1981, n. 118/1986, n. 372/1988, nonché Corte Cost. n. 233/2003 e Sezioni Unite civili n. 27337/2008).
Ai sensi del citato art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965, l'assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera;
in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti "complementari", vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito da questa Corte, sulla scorta di Corte cost. n. 356 del 1991, più volte: Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n. 16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017). L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così Corte cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. CP_2
Di qui la nozione di danno cd. "differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio; parallelamente l'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all' di agire in regresso CP_2 nei confronti del datore di lavoro "per le somme pagate a titolo di indennità" (cfr. Cass. n. 9166 del 2017).
Anche di recente, la Corte di legittimità ha escluso "che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal CP_2 lavoratore infortunato od ammalato" (principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019 e da ultimo Cass. n. 12041/2020). Con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "differenziale", allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall' , con una operazione di scomputo CP_2 che deve essere effettuata ex officio ed anche se l' non abbia in concreto CP_3 provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017; successive conformi: Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 20932 del 2018).
Da ultimo, con la citata pronuncia n. 12041/2020, la Corte di legittimità ha ribadito il principio dell'integrale riparazione del pregiudizio quale aspetto essenziale della tutela risarcitoria dei valori non patrimoniali.
Alla luce delle esposte coordinate giuridiche vanno esaminate le evidenze probatorie rilevanti nella fattispecie in esame.
Occorre preliminarmente rilevare che la documentazione allegata in atti (in particolare. Attestazioni dell' esposizione lavorativa del al rischio CP_2 Parte_1 amianto) prova la presenza dell'amianto nelle lavorazioni in cui era impegnato il ricorrente;
l'avvenuto riconoscimento in via amministrativa della malattia professionale, peraltro, non lascia dubbi sul riconoscimento dello specifico rischio.
E' opportuno evidenziare, sulla valenza probatoria della suddetta documentazione, quanto affermato dalla Corte di legittimità, per cui “in materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni - nello specifico CP_2 riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1” (Cass. n. 678/2023).
Peraltro, il teste escusso, IG , a conoscenza diretta dei fatti di causa Testimone_1 per aver lavorato tantissimi anni insieme al ricorrente, ha confermato le mansioni svolte dal ricorrente e l'esposizione dello stesso ad agenti patogeni ed all'amianto, in ragione delle mansioni svolte e dell'ambiente lavorativo.
Pertanto, alla luce della fissazione del danno nella misura di 9 punti così come accertato dall' , e tenuto conto dei criteri e dei valori di cui alle tabelle del CP_2
Tribunale di Milano edizione 2024, si ritiene che il danno differenziale cui abbia diritto il sig. , come correttamente determinato dalla difesa del Parte_1 ricorrente nelle ultime note e non oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto, sia il seguente: TABELLE ED. 2024 - ANNI 70 - 9% = 17.967,00 euro (si prende come CP_4 riferimento l'età di 70 anni, avuta dal ricorrente nel 2023 anno della presentazione del ricorso) LIQUIDAZIONE INDENNIZZO INAIL 9% = 7.176,90 euro DANNO DIFFERENZIALE = 17.967,00 – 7.176,90 = 10.790,10 euro.
Si ricorda che le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (v. Cass. n. 8532 del 06/05/2020).
Tale somma in moneta è quantificata al valore già aggiornato, per cui vanno aggiunti solo gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi quindi in ipotesi di “mora ex re”, vanno conteggiati dalla data in cui è stata riscontrata l'invalidità al 9%, ossia dal 26.10.23 sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il diritto di al pagamento della complessiva somma Parte_1 di € 10.790,10 euro per danno biologico “differenziale”; condanna la CP_1 al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo, oltre accessori come
[...] in motivazione condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2695,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 13.11.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. rg 4325.2023 R.G. Lavoro
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to MEGLIO GIANMARCO, come Parte_1 in atti
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta dagli Avv.ti Controparte_1
DO FUSO, avv. CARMELO FAZIO e avv. ANTONELLA DI MATTEO, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.07.2023, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- Accertare e/o dichiarare la responsabilità della in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., per il danno biologico e morale e comunque non patrimoniale da asbesto subito dal sig. . Parte_1
- Condannare, per l'effetto, la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del sig. dell'importo di euro 14.226,41 a titolo Parte_1 di risarcimento del danno (differenziale), oltre interessi legali e rivalutazione, ovvero quel diverso danno e/o importo differenziale ritenuto di giustizia in ordine ai dedotti fatti di causa.
- In ogni caso con condanna della convenuta al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio oltre spese generali (15%), IVA e CPA ai sensi delle vigenti tabelle ministeriali, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Nello specifico, ha esposto: di aver lavorato come operaio all'interno dei cantieri della società convenuta in Castellammare di Stabia dal marzo 1978 al settembre 2003; di essere stato formalizzato con due delle tante imprese cd. “ditte esterne” che svolgevano, dentro il cantiere della convenuta, lavori di costruzione e manutenzione degli scafi su incarico della committente e con pieno inserimento nel ciclo CP_1 produttivo di quest'ultima, configurandosi in tal modo, una ipotesi di appalto
“interno” e di interposizione fittizia di manodopera;
di essere pienamente integrato nel ciclo produttivo della presso il sito di Castellammare di Stabia;
di aver CP_1 svolto la propria attività lavorativa insieme ai dipendenti diretti della in CP_1 promiscuità di lavorazioni, nei medesimi ambienti, con le stesse modalità e sulla base delle indicazioni/direttive impartite dai preposti e dai responsabili della convenuta;
di essere stato sottoposto a massicce inalazioni delle micidiali polveri e/o fibre di amianto;
di non essere stato in alcun modo protetto dalla società convenuta, la quale non aveva predisposto alcuna forma di protezione in favore del lavoratore, né adottato le doverose e necessarie cautele a fronte di tale rischio;
di essersi ammalato, a causa di ciò, dal 2022, di asbestosi polmonare - sindrome disventilatoria – pleuropatia;
di aver già visto riconosciuta dall' la propria esposizione CP_2 all'amianto, la quale aveva finanche accertato l'origine professionale della patologia con riconoscimento, in particolare, di una percentuale di menomazione pari al 6%, da cui derivava un chiaro riconoscimento del nesso causale tra la patologia ed il luogo di lavoro;
di aver ricevuto, a titolo di indennizzo da malattia professionale, una somma pari a euro 4.043,42; tale somma non esauriva il diritto al risarcimento del danno biologico in capo all'assicurato.
Si è costituita la convenuta la quale ha contestato la sussistenza di Controparte_1 un rapporto di lavoro intercorso con la società resistente, in quanto alcun riferimento a tale Società era presente nell'estratto conto previdenziale dell'INPS, allegato dal ricorrente, essendo il ricorrente formalmente inquadrato solo da ditte esterne. Con varie ed articolate motivazioni ha, in particolare, eccepito l'insussistenza del nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa, l'assenza dell'elemento soggettivo della colpa e la mancanza dei presupposti di legge per il riconoscimento della responsabilità datoriale.
In corso di giudizio, la difesa del ricorrente ha dichiarato di limitare la domanda all'accertamento nelle more compiuto dall' in sede collegiale in data 26.10.23, CP_2 pari alla percentuale di danno del 9%; pertanto, svolto senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata la prova testimoniale, sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le argomentazioni di seguito esposte.
Il sig. ha lavorato presso il cantiere di Castellammare di Stabia per circa 25 Parte_1 anni come operaio formalmente dipendente di alcune ditte dell'indotto.
Orbene, quanto alla legittimazione passiva della società convenuta, occorre chiarire immediatamente, che il committente, nella cui disponibilità permane l'ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata (cfr. Cass. Sentenza n. 5419 del 25/02/2019).
Ed invero, quando un danno di cui si chiede il risarcimento e' determinato da piu' soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 1294 c.c., fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n. 8372 del 2014).
Si evidenzia che, nel caso in cui più imprese operino contemporaneamente nello stesso cantiere o luogo di lavoro, utilizzando in comune strutture o impianti (anche di soggetto diverso dal committente), ciascuna di esse è tenuta, con riguardo alla propria attività imprenditoriale, all'osservanza delle specifiche regole legali (oltre che di quelle dettate dalla tecnica, dall'esperienza e dalla prudenza) che garantiscono l'incolumità ed in genere la salute dei propri dipendenti ed a vigilare che le condizioni di sicurezza imposte sia dalle specifiche disposizioni antinfortunistiche che dalla norma generale dell'art. 2087 del codice civile sussistano non solo all'inizio dell'attività lavorativa ma per tutto lo svolgimento di essa, finché permanga la situazione di pericolo (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7545 del 12/10/1987).
Di recente la Corte di legittimità ha ribadito, in tema di infortunio di lavoro, ma esprimendo un principio di diritto di carattere generale sovrapponibile all'ipotesi di malattia professionale, che “...Il datore di lavoro committente, che affidi lavori, servizi o forniture ad impresa appaltatrice nell'ambito della propria azienda nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, è tenuto, ove abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, all'adempimento degli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del d. lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.; nel caso di inadempimento di tali obblighi, il committente può essere ritenuto responsabile ...., anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima” (Cassazione Ordinanza n. 11918 del 06/05/2025)
Nella specie la prova orale (dichiarazioni del teste ) ha confermato le Testimone_1 mansioni di lavoro del , la presenza di amianto, necessario per coibentare Parte_1
l'assenza di adeguate misure di sicurezza, quali dispositivi individuali di protezione ed impianti di areazione, la promiscuità tra dipendenti di ditte diverse tutte operanti sul cantiere della società convenuta.
Ciò posto, il ricorrente agisce per il risarcimento del danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti, subito nell'espletamento dell'attività lavorativa, a causa della nocività dell'ambiente che determinava la contrazione della patologia dettagliatamente descritta in ricorso.
Univoco è l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (v. Cass. n. 9817/2008; 21590/2008; 15078/2009).
Sempre sul tema del riparto degli oneri probatori, è opportuno ricordare che nel giudizio civile operano le regole di accertamento previste dagli artt. 1218 e 2087 c.c. Pertanto, in tema di accertamento della colpa per responsabilità civile contrattuale, opera il meccanismo dell'inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c., gravando sull'autore del danno il peso della prova liberatoria. Inoltre, sotto il profilo probatorio e già in fase di accertamento del nesso causale, la regola da seguire, propria dei giudizi civili è quella “del più probabile che non” (tra le varie, Cass. SS.UU. n. 576/2008; Cass., sez. 3, ord. n. 23197/2018), laddove il processo penale risponde, invece, al canone della ragionevole certezza.
Difatti, i principi di separazione ed autonomia dei giudizi comportano che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale (Cass. S.U. n. 13661/2019).
Anche la Corte costituzionale (sent. n. 233 del 2003) ha avuto modo di affermare, con riferimento al “reato”, contenuto nell'art. 185 c.p., che il termine non postula più la ricorrenza di una concreta fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di “reato”, con la possibile conseguenza che ai fini civili la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge. Proprio in tema di danno differenziale, la Corte di legittimità (Cass, sez. lav., n. 12041/2020) ha affermato, per coerenza di sistema, la correttezza dell'utilizzo degli strumenti civilistici anche nell'ipotesi in cui il giudice dell'azione civile debba accertare se i fatti da cui derivi l'infortunio o la malattia costituiscano reato ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. N. 1124 del 1965.
Con la citata sentenza n. 12041/2020, in particolare, è stato enunciato il principio di diritto secondo cui “In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall' (con CP_2 conseguente unificazione dei regimi probatori) deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.”
Ciò posto, è opportuno ricordare che il danno biologico (inteso in senso stretto), ha trovato una definizione normativa nell'art. 13 del d.lvo. n. 38 del 2000, nel senso di lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico- legale.
In particolare, il nuovo sistema indennitario, vigente ex d.lvo n. 38\2000 con riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi (e le malattie professionali denunziate) dal giorno 25 luglio 2000, ha caducato il principio di ascrivibilità alla rendita del solo danno alla capacità lavorativa generica, sancendo l'indennizzabilità del danno biologico da parte dell' (art. 13). Le menomazioni vengono valutate in CP_2 base a specifica “tabella” (art. 2 lett. a), comprensiva degli aspetti “dinamico- relazionali” del danno. Le menomazioni valutate in misura pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% sono indennizzate con un versamento una tantum in linea capitale. Gli indennizzi in misura superiore sono erogati in rendita, nella misura indicata in apposita ulteriore “tabella indennizzo danno biologico”, ma per queste ultime è previsto il diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita, che reintegra le lesioni alla capacità lavorative generica, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell'assicurato ed al quoziente indicato nella “tabella dei coefficienti”. Il d.m. 12\7\00 (in Suppl.ord. n. 119 a Gazz. Uff. 25\7\00 n. 172) ha approvato la
“Tabella delle menomazioni”, la “Tabella indennizzo danno biologico” e la “Tabella dei coefficienti”, relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Allo stato, dunque, il danno biologico costituisce oggetto di copertura assicurativa. Il comma 11 del citato art. 13 d.lvo n. 38\2000 dispone, poi, che per quanto non previsto dalla stessa normativa si applicano le previsioni del testo unico, in quanto compatibili.
Deve, pertanto, trovare applicazione l'art. 10 D.P.R. n. 1124\1965, per effetto del quale l'esonero del datore di lavoro da responsabilità civile, nel nuovo sistema di copertura assicurativa, opera anche per le conseguenze della menomazione costituenti danno biologico, salve le ipotesi di responsabilità penale, come precisate a seguito dei numerosi interventi della Corte Costituzionale e delle pronunce di legittimità (C. Cost. n. 102/1981, n. 118/1986, n. 372/1988, nonché Corte Cost. n. 233/2003 e Sezioni Unite civili n. 27337/2008).
Ai sensi del citato art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965, l'assicurazione obbligatoria esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera;
in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti "complementari", vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito da questa Corte, sulla scorta di Corte cost. n. 356 del 1991, più volte: Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n. 16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017). L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così Corte cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. CP_2
Di qui la nozione di danno cd. "differenziale”, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio; parallelamente l'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all' di agire in regresso CP_2 nei confronti del datore di lavoro "per le somme pagate a titolo di indennità" (cfr. Cass. n. 9166 del 2017).
Anche di recente, la Corte di legittimità ha escluso "che le prestazioni eventualmente erogate dall' esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal CP_2 lavoratore infortunato od ammalato" (principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019 e da ultimo Cass. n. 12041/2020). Con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "differenziale", allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall' , con una operazione di scomputo CP_2 che deve essere effettuata ex officio ed anche se l' non abbia in concreto CP_3 provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017; successive conformi: Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 20932 del 2018).
Da ultimo, con la citata pronuncia n. 12041/2020, la Corte di legittimità ha ribadito il principio dell'integrale riparazione del pregiudizio quale aspetto essenziale della tutela risarcitoria dei valori non patrimoniali.
Alla luce delle esposte coordinate giuridiche vanno esaminate le evidenze probatorie rilevanti nella fattispecie in esame.
Occorre preliminarmente rilevare che la documentazione allegata in atti (in particolare. Attestazioni dell' esposizione lavorativa del al rischio CP_2 Parte_1 amianto) prova la presenza dell'amianto nelle lavorazioni in cui era impegnato il ricorrente;
l'avvenuto riconoscimento in via amministrativa della malattia professionale, peraltro, non lascia dubbi sul riconoscimento dello specifico rischio.
E' opportuno evidenziare, sulla valenza probatoria della suddetta documentazione, quanto affermato dalla Corte di legittimità, per cui “in materia di risarcimento danni causati da malattia professionale, l'onere della prova del nesso causale tra prestazione lavorativa e danno, incombe su colui che ne chiede il riconoscimento, che potrà a tal fine avvalersi anche delle certificazioni - nello specifico CP_2 riferite all'esposizione all'amianto e all'origine professionale della malattia - la cui rilevanza probatoria, sia pure non dirimente, non è subvalente rispetto all'accertamento giudiziale, una volta che detti documenti siano entrati a far parte, nel contraddittorio tra le parti, del materiale probatorio utilizzabile ex art. 115 c.p.c., comma 1” (Cass. n. 678/2023).
Peraltro, il teste escusso, IG , a conoscenza diretta dei fatti di causa Testimone_1 per aver lavorato tantissimi anni insieme al ricorrente, ha confermato le mansioni svolte dal ricorrente e l'esposizione dello stesso ad agenti patogeni ed all'amianto, in ragione delle mansioni svolte e dell'ambiente lavorativo.
Pertanto, alla luce della fissazione del danno nella misura di 9 punti così come accertato dall' , e tenuto conto dei criteri e dei valori di cui alle tabelle del CP_2
Tribunale di Milano edizione 2024, si ritiene che il danno differenziale cui abbia diritto il sig. , come correttamente determinato dalla difesa del Parte_1 ricorrente nelle ultime note e non oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto, sia il seguente: TABELLE ED. 2024 - ANNI 70 - 9% = 17.967,00 euro (si prende come CP_4 riferimento l'età di 70 anni, avuta dal ricorrente nel 2023 anno della presentazione del ricorso) LIQUIDAZIONE INDENNIZZO INAIL 9% = 7.176,90 euro DANNO DIFFERENZIALE = 17.967,00 – 7.176,90 = 10.790,10 euro.
Si ricorda che le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (v. Cass. n. 8532 del 06/05/2020).
Tale somma in moneta è quantificata al valore già aggiornato, per cui vanno aggiunti solo gli interessi legali che, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi quindi in ipotesi di “mora ex re”, vanno conteggiati dalla data in cui è stata riscontrata l'invalidità al 9%, ossia dal 26.10.23 sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il diritto di al pagamento della complessiva somma Parte_1 di € 10.790,10 euro per danno biologico “differenziale”; condanna la CP_1 al pagamento in favore del ricorrente del suddetto importo, oltre accessori come
[...] in motivazione condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 2695,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 13.11.25
IL GIUDICE
Dr. Rosa Molè