Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4564/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4564/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a CASERTA (CE) il 28/11/1990 Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv. CARDILLO ORESTE e MARIA RICCARDI, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: T.F.R. ed ultime mensilità dal Fondo di Garanzia
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 09/04/2024 parte ricorrente ha riassunto il giudizio recante R.G. 18280/2023 instaurato innanzi al
Tribunale di Napoli deducendo di aver lavorato dal 23.10.2017 al
15.1.2020 alle dipendenze della società CI. con Controparte_2
1
che, in ragione dell' intercorso rapporto lavorativo, maturava in suo favore il T.F.R. per un importo pari ad € 2.795,51 e la retribuzione per il mese di gennaio 2020 per l'importo di € 1.731,35; che il giudizio per differenze retributive è stato estinto a seguito di sottoscrizione di verbale di conciliazione presso Con l' ; che la predetta società veniva dichiarata fallita;
di aver presentato in data 2.5.2023 domanda all' quale gestore del fondo di garanzia, CP_1 per la liquidazione del T.F.R. maturato e dell'ultime mensilità; che l' CP_1 non ha mai provveduto ad erogare l'importo spettante;
di aver presentato ricorso amministrativo. Parte ricorrente ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di dichiarare ed accertare il suo diritto a percepire la somma di
€ 4.526,89, oltre interessi e rivalutazione e, per l'effetto, condannare l' quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in suo favore CP_1 dell'importo spettante.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento, in capo alla ricorrente, del diritto all'erogazione, da parte del Fondo di Garanzia, del
TFR maturato e delle ultime mensilità. Il thema decidendum, però, attiene all'applicabilità al caso in esame della decadenza annuale, da valutare con riferimento non alla domanda del 13.10.2023 richiamata da parte ricorrente in ricorso e per la quale non sarebbe maturato il termine decadenziale, ma quella del 6.10.2021. In altre parole, la questione giuridica fondamentale attiene alla nozione del c.d. “rapporto esaurito” ed alla sua applicabilità nell'ambito del diritto previdenziale a seguito della ripresentazione di una nuova domanda amministrativa.
2 DECADENZA ANNUALE – ART. 47 D.P.R. 639/1970
Secondo l'art. 47 co. 3 D.P.R. 639/1970, infatti, “esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine CP_4 stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' è tenuto ad indicare ai Controparte_5 richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria. Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Nel caso in esame, infatti, si applica il termine decadenziale annuale in quanto il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto viene erogato dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.
3 RAPPORTI ESAURITI - NOZIONE
La nozione di rapporto esaurito è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità e da quella costituzionale sulla base dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 l. 87/1953 al fine di delimitare l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale solo ai rapporti pendenti (non penali) e, quindi non per quelli esauriti.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 15475/2021, cfr. anche Cass.
1632/2025), “Si ricorda, al riguardo, che le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perchè
l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”.
RAPPORTI ESAURITI E PRESENTAZIONE DI NUOVA DOMANDA
AMMINISTRATIVA
Se, dunque, la sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale non ha efficacia retroattiva su un rapporto giuridico che deve ritenersi stabilizzato per effetto di prescrizione, decadenza od altra preclusione, sostanziale o processuale, allora le stesse esigenze di stabilità verrebbero vanificate ove si consentisse una revisione di quell'assetto di interessi definitivo a seguito della presentazione di una nuova domanda amministrativa.
4 Per tali ragioni, considerando la prima domanda amministrativa risulta ampiamente decorso il termine suindicato poiché la prima domanda amministrativa è stata presentata in data 6.10.2021 mentre il ricorso giurisdizionale del giudizio a quo è stato presentato in data 13.10.2023 e, quindi, ben oltre il termine decadenziale summenzionato (un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa).
D'altra parte, la Suprema Corte ha evidenziato l'assoluta irrilevanza delle vicende amministrative o dei comportamenti delle parti sul calcolo di tale termine decadenziale.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un.
19992/2009; cfr. anche Cass. Sez. Un. 12718/2009), inoltre, “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della detta decisione), individua infine - nella scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 l.
n. 533/1973 e di centottanta giorni, previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 46 l.
n. 88/1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno). Ne consegue che, al fine di impedirne qualsiasi sforamento in ragione della natura pubblica della decadenza regolata dall'anzidetto art. 47, il termine decorre, oltre che nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato, anche in quello di omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47”. La Suprema Corte, inoltre, ha anche precisato (Cass. sez. un. 12718/2009) che “sempre nell'area di generale irrilevanza dei comportamenti delle parti ai fini del decorso dei termini
5 scrutinati devono farsi rientrare - e sempre in ragione della già sottolineata natura di ordine pubblico della decadenza in esame - anche gli atti interlocutori dell'Istituto assicurativo o i provvedimenti capaci di assumere carattere decettivo (lettere dell'Istituto con le quali si richiedono ulteriori documenti ovvero si deduce che si sta provvedendo al pagamento o, più in generale, all'esame della pratica amministrativa o - come è avvenuto nella presente controversia - si soprassiede al pagamento della prestazione per ulteriori accertamenti, ecc.)”. L' infatti, non ha il CP_1 potere “di incidere (anche con atti irrituali ovvero posti in essere al di fuori dei limiti legislativamente previsti) sulla rigida e predeterminata scansione e sequela dei termini decadenziali - in ragione della più volte loro già evidenziata indisponibilità dovuta ad esigenze di definitività e di certezza in ragione delle quali è stato effettuato dal legislatore un equilibrato bilanciamento tra finalità pubbliche e tutela dell'assicurato”.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Non si condividono, quindi, le deduzioni formulate da parte ricorrente nelle proprie note di trattazione scritta.
SPESE DI LITE
Le spese si dichiarano irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 10/06/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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