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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 11290 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in via don angelo pagano 60 84018 scafati ITALIA, rappresentato e difeso dall'avv. DI MARCO DAVIDE e PICCIRILLO ANNAMARIA, come in atti RICORRENTE E Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in rappresentato e difeso dall'avv. PETRILLO CONCETTA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: malattia professionale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20/09/2023 il ricorrente in epigrafe, ferraiolo e
, dipendente di diverse aziende, indicate in ricorso, esponeva di essere Parte_2 stato addetto al trasporto di materiali pesanti e di aver utilizzato martello demolitore, trapano impastatore e smerigliatrice. Allegava, inoltre, che con nota del 27.05.2023 l' accertava un grado del 5% CP_1
e complessivo del 6%. Pertanto, esaurito negativamente l'iter amministrativo e decorsi i termini di legge, il ricorrente adiva il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di condannare l' , previo accertamento della natura CP_1 professionale della malattia contratta, al riconoscimento del danno biologico corrispondente al grado di invalidità pari al 15% o almeno al 6% documentato dalla certificazione sanitaria allegata in copia ex D.lgs. 38/2000 o nella misura percentuale maggiore o minore accertata. 1 L'ente assicuratore, ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e il Tribunale ne dichiarava la contumacia. Espletata la consulenza tecnica, depositata la perizia, la causa veniva discussa e decisa ex art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito e la lettura delle note di trattazione scritta ed il deposito della presente sentenza, in assenza di istanza per la trattazione orale.
***
La domanda è fondata e può trovare accoglimento nei limiti di cui appresso si dirà.
Quanto al merito della questione va detto che il consulente di ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che la patologia lamentata – ernia discale del tratto lombare con disturbi trofici sensitivi persistenti – determina una lesione all'integrità psico-fisica dello stesso nella misura del 8%. Va rilevato che, essendo la malattia de quo denunciata successivamente al 25.7.2000, data di entrata in vigore del D. Legl. N° 38 del 23.2.2000, la fattispecie è sottoposta al regime introdotto da detta norma che occorre far riferimento. Come è noto la legge in questione, innovando al regime previsto dal T.U. n° 1124/1965, all'art. 13 ha previsto l'indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, inteso come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. A fronte di ciò in luogo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66 comma primo n°2 del già citato T.U., l'art.13 comma II D.L.gsl. n° 38/2000 prevede che nessun indennizzo sia concesso per i gradi di menomazione inferiori al 6% ricadendo essi in una sorta di franchigia;
che sia erogato un indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; che sia erogato un indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed un'ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni. Le relative valutazioni sono previste in base ad un sistema tabellare, anch'esso innovato. Ciò vale, come già detto, in materia di invalidità permanente, ove effettivamente la disciplina introdotta innova radicalmente. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta, che continua ad essere erogata con le modalità vigenti, non avendo il legislatore previsto l'indennizzo del danno biologico temporaneo. Da quanto sinora detto appare chiaro che in relazione alla percentuale di inabilità permanente dedotta e richiesta dal ricorrente può essere riconosciuto l'indennizzo di cui al D.M. 12.7.2000 relativo al danno biologico patito dal ricorrente nella misura (già evidenziata) del 6% a partire dal dicembre 2013. Egli, quindi, ha diritto al riconoscimento di un indennizzo in capitale del danno biologico pari al 6%.
2 Ben può dirsi allora che non fu giustificata il rifiuto dell alla concessione CP_1 della prestazione alla luce delle considerazioni che precedono e del fatto che le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere medico scientifico per cui meritano di essere condivise. Appare evidente che, in base alle conclusioni cui è pervenuto il consulente, non può che accogliersi la domanda formulata - indennizzo in capitale del solo danno biologico – e, conseguentemente, condannare l a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente tale indennizzo in capitale del solo danno biologico nella misura del 6% a partire dal novembre 2021, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto. L' va, altresì, condannata al pagamento delle spese processuali, atteso CP_1
l'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, che vengono liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva ed al pagamento delle spese di C.T.U. per intero
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in conto capitale CP_1 nella misura del 8% a partire dal novembre 2021, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto. b) Condanna L' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. c) Condanna l' al pagamento delle spese di C.T.U. per intero. CP_1
Si comunichi
Aversa, 21/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21/05/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 11290 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in via don angelo pagano 60 84018 scafati ITALIA, rappresentato e difeso dall'avv. DI MARCO DAVIDE e PICCIRILLO ANNAMARIA, come in atti RICORRENTE E Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in rappresentato e difeso dall'avv. PETRILLO CONCETTA, come in atti RESISTENTE OGGETTO: malattia professionale CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20/09/2023 il ricorrente in epigrafe, ferraiolo e
, dipendente di diverse aziende, indicate in ricorso, esponeva di essere Parte_2 stato addetto al trasporto di materiali pesanti e di aver utilizzato martello demolitore, trapano impastatore e smerigliatrice. Allegava, inoltre, che con nota del 27.05.2023 l' accertava un grado del 5% CP_1
e complessivo del 6%. Pertanto, esaurito negativamente l'iter amministrativo e decorsi i termini di legge, il ricorrente adiva il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di condannare l' , previo accertamento della natura CP_1 professionale della malattia contratta, al riconoscimento del danno biologico corrispondente al grado di invalidità pari al 15% o almeno al 6% documentato dalla certificazione sanitaria allegata in copia ex D.lgs. 38/2000 o nella misura percentuale maggiore o minore accertata. 1 L'ente assicuratore, ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e il Tribunale ne dichiarava la contumacia. Espletata la consulenza tecnica, depositata la perizia, la causa veniva discussa e decisa ex art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito e la lettura delle note di trattazione scritta ed il deposito della presente sentenza, in assenza di istanza per la trattazione orale.
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La domanda è fondata e può trovare accoglimento nei limiti di cui appresso si dirà.
Quanto al merito della questione va detto che il consulente di ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che la patologia lamentata – ernia discale del tratto lombare con disturbi trofici sensitivi persistenti – determina una lesione all'integrità psico-fisica dello stesso nella misura del 8%. Va rilevato che, essendo la malattia de quo denunciata successivamente al 25.7.2000, data di entrata in vigore del D. Legl. N° 38 del 23.2.2000, la fattispecie è sottoposta al regime introdotto da detta norma che occorre far riferimento. Come è noto la legge in questione, innovando al regime previsto dal T.U. n° 1124/1965, all'art. 13 ha previsto l'indennizzabilità del danno biologico di origine lavorativa, inteso come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. A fronte di ciò in luogo della rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66 comma primo n°2 del già citato T.U., l'art.13 comma II D.L.gsl. n° 38/2000 prevede che nessun indennizzo sia concesso per i gradi di menomazione inferiori al 6% ricadendo essi in una sorta di franchigia;
che sia erogato un indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; che sia erogato un indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16% di cui una quota per danno biologico ed un'ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni. Le relative valutazioni sono previste in base ad un sistema tabellare, anch'esso innovato. Ciò vale, come già detto, in materia di invalidità permanente, ove effettivamente la disciplina introdotta innova radicalmente. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda l'inabilità temporanea assoluta, che continua ad essere erogata con le modalità vigenti, non avendo il legislatore previsto l'indennizzo del danno biologico temporaneo. Da quanto sinora detto appare chiaro che in relazione alla percentuale di inabilità permanente dedotta e richiesta dal ricorrente può essere riconosciuto l'indennizzo di cui al D.M. 12.7.2000 relativo al danno biologico patito dal ricorrente nella misura (già evidenziata) del 6% a partire dal dicembre 2013. Egli, quindi, ha diritto al riconoscimento di un indennizzo in capitale del danno biologico pari al 6%.
2 Ben può dirsi allora che non fu giustificata il rifiuto dell alla concessione CP_1 della prestazione alla luce delle considerazioni che precedono e del fatto che le conclusioni cui è pervenuto il consulente sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere medico scientifico per cui meritano di essere condivise. Appare evidente che, in base alle conclusioni cui è pervenuto il consulente, non può che accogliersi la domanda formulata - indennizzo in capitale del solo danno biologico – e, conseguentemente, condannare l a corrispondere alla parte CP_1 ricorrente tale indennizzo in capitale del solo danno biologico nella misura del 6% a partire dal novembre 2021, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto. L' va, altresì, condannata al pagamento delle spese processuali, atteso CP_1
l'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, che vengono liquidate nella misura indicata nella parte dispositiva ed al pagamento delle spese di C.T.U. per intero
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in conto capitale CP_1 nella misura del 8% a partire dal novembre 2021, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto. b) Condanna L' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi euro 2.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. c) Condanna l' al pagamento delle spese di C.T.U. per intero. CP_1
Si comunichi
Aversa, 21/05/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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