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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3175 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...]; Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Calogero Meli;
- ATTORI - nei confronti di:
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LO Armenio;
- CONVENUTI -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, nel premettere di essere stati genitori di nato il [...], Persona_1 esponevano che il giovane, lavoratore della “LOGICO snc” di RD LO & AT, era deceduto per folgoramento il 03.07.2009 a causa di un guasto elettrico mentre era intento a pulire un congelatore.
Esponevano che e erano stati condannati con sentenza del CP_2 Parte_3
Tribunale di Agrigento n. 363/2017 del 09.03.2017 ( confermata in appello con sentenza n.
4592/18 del 23.10.2018 e in Cassazione con sentenza n°2146/2019 del 13.11.2019), per il reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 2, c.p. poiché veniva accertato che Per_1
1 durante l'opera di pulizia, venendo a contatto con un tubo metallico sotto tensione, non operando alcun sistema di protezione elettrica venne sottoposto ad una differenza di potenziale tra la parte metallica e la terra tale da determinarne il decesso per folgoramento.
Chiedevano dunque al Tribunale di ritenere e dichiarare la responsabilità dei convenuti per l'evento occorso;
per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento del danno pari a
€ 304.007,07 per ciascuno, oltre interessi fino al soddisfo.
I convenuti si costituivano chiedendo al Tribunale il rigetto delle domande attoree, ritenute prive di prova in ordine all'an ed al quantum del risarcimento richiesto;
in linea subordinata, chiedevano la quantificazione del danno subito dagli attori sulla base del minimo previsto dalle Tabelle di Milano per l'anno 2009.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva posta in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, con riferimento all'an debeatur non può sorgere in questa sede alcun dubbio sulla sussistenza dell'illiceità (penale e civile) della condotta dei convenuti per il reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 2,
c.p. per aver cagionato la morte per folgoramento di nel corso Persona_1 dell'espletamento da parte del medesimo di attività lavorativa presso l'esercizio commerciale riconducibile ai resistenti.
Tale certezza trae origine dall'esistenza della sentenza del Tribunale di Agrigento confermata interamente per ciò che concerne gli addebiti mossi ai convenuti, cui è seguita una pronuncia di inammissibilità nel giudizio di legittimità .
La sentenza divenuta irrevocabile spiega effetti vincolanti nel presente giudizio civile risarcitorio ai sensi dell'art.651 c.p.p,
Ne deriva che è ormai incontrovertibile sia il fatto illecito, per come accertato in sede penale, che la commissione dello stesso da parte dei convenuti, dovendo evidenziarsi che gli attori, unicamente con altri familiari, si erano costituiti parte civile nel processo penale;
il giudice penale condannava gli imputati in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, per la cui liquidazione le rimetteva dinnanzi al giudice civile, con attribuzione alle stesse di una provvisionale immediatamente esecutiva, quantificata in € 20.000,00 in favore di ciascun genitore.
E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui "l'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale
2 costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2,29 e 30 Cost.; esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione" (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sent. 19.8.2003, n. 12124).
Il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr. Cass. civ.sez. III, 09/05/2011, n. 10107).
I familiari superstiti hanno diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati.
Nell'operare la liquidazione la prassi giurisprudenziale ha concepito criteri standard per rendere omogenee e prevedibili le decisioni, tra i quali i criteri del tribunale di Milano che hanno avuto ampia diffusione. Al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, la terza sezione civile della Suprema Corte ha recentemente mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 n.
10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n. 33005).
Nel caso di specie può trovare applicazione il nuovo metodo a punti del Tribunale di Milano anno 2024 e ciò alla luce del principio espresso dal giudice di legittimità secondo il quale il giudice deve effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25485 del 13/12/2016).
Orbene, tenuto conto che gli attori non allegano alcuna circostanza dalla quale poter desumere l'intensità del rapporto parentale, si ignora anche il giovane all'epoca del Per_1 sinistro convivesse con i genitori, si stima equo, tenendo conto dell'età della vittima (25), di quella dei congiunti (56 e 55), dell'esistenza di altri componenti del nucleo familiare (v.
3 sentenza del Tribunale di Agrigento dove si evince che si sono costituiti parte civile oltre agli attori anche due fratelli della vittima) considerare n. 51 punti e liquidare il risarcimento del danno in un valore ricompreso tra il minimo e medio;
dunque per l'importo di € 228.000,00 per ciascun genitore, somma cui va decurtata la provvisionale già provvisoriamente esecutiva di € 20.000,00 per ciascuno riconosciuta dal giudice penale (dovendo desumersi, in mancanza di argomentazioni di segno contrario e non essendo documentate azioni esecutive, che detta somma sia stata pagata nel febbraio 2021 in seguito alla notifica del precetto).
In relazione a tale ultimo profilo, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull' intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/04/2017)
In applicazione dei criteri appena enunciati, sia l'importo complessivo del danno liquidabile in favore dell'attore quantificato in valuta corrente (€ 228.000,00), sia quello versato a titolo di provvisionale (€ 20.000,00) devono essere devalutati alla data dell'illecito (3.7.2009), rispettivamente con decorrenza dalla data della presente sentenza e dal febbraio 2021 e, quindi, sottratti l'uno all'altro, in tal modo pervenendosi alla somma di € 158.054,71 (€
173.252,28- € 15.197,57).
Sull'intero capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e via via rivalutato di anno in anno vanno quindi calcolati gli interessi al tasso legale a far tempo dalla data dell'illecito
(3.7.2009), fino al febbraio 2021, dovendosi quindi riconoscere a titolo di accessori di legge maturati in tale periodo, € 42.810,65 (di cui € 20.617,02 per rivalutazione monetaria ed €
22.193,63 per interessi legali).
Sulla somma che residua detratto l'acconto (€ 158.054,71) si procede alla rivalutazione, per il periodo che va da quel pagamento (febbraio 2021 fino alla liquidazione definitiva giungendo all'importo di € 202.518,44 (di cui rivalutazione + interessi: € 44.463,73); operata la sommatoria con gli accessori maturati fino al febbraio 2021 (42.810,65) spetta dunque per ciascuno degli attori la somma di € 246.982,17.
I convenuti vanno dunque condannati, in solido, al pagamento del superiore importo in favore degli attori, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri introdotti dal DM 55/14 e successive modifiche ed integrazioni, applicando i valori
4 minimi (cause di valore fino ad € 520.000,00, esclusa la fase istruttoria non tenutasi), da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione degli attori al P.S.S.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di e ,
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori Parte_4
e , dell'importo di € 246.982,17 per ciascuno, oltre interessi legali
[...] Parte_2 dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale, al netto della provvisionale immediatamente esecutiva riconosciuta dal giudice penale, come da conteggi di cui in parte motiva;
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 6023,00 per compensi professionali ed in € 1713,00 per spese prenotate a debito, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione degli attori al P.S.S.
Agrigento, 22 marzo 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice Silvia Capitano, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3175 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...]; Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Calogero Meli;
- ATTORI - nei confronti di:
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LO Armenio;
- CONVENUTI -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori, nel premettere di essere stati genitori di nato il [...], Persona_1 esponevano che il giovane, lavoratore della “LOGICO snc” di RD LO & AT, era deceduto per folgoramento il 03.07.2009 a causa di un guasto elettrico mentre era intento a pulire un congelatore.
Esponevano che e erano stati condannati con sentenza del CP_2 Parte_3
Tribunale di Agrigento n. 363/2017 del 09.03.2017 ( confermata in appello con sentenza n.
4592/18 del 23.10.2018 e in Cassazione con sentenza n°2146/2019 del 13.11.2019), per il reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 2, c.p. poiché veniva accertato che Per_1
1 durante l'opera di pulizia, venendo a contatto con un tubo metallico sotto tensione, non operando alcun sistema di protezione elettrica venne sottoposto ad una differenza di potenziale tra la parte metallica e la terra tale da determinarne il decesso per folgoramento.
Chiedevano dunque al Tribunale di ritenere e dichiarare la responsabilità dei convenuti per l'evento occorso;
per l'effetto, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento del danno pari a
€ 304.007,07 per ciascuno, oltre interessi fino al soddisfo.
I convenuti si costituivano chiedendo al Tribunale il rigetto delle domande attoree, ritenute prive di prova in ordine all'an ed al quantum del risarcimento richiesto;
in linea subordinata, chiedevano la quantificazione del danno subito dagli attori sulla base del minimo previsto dalle Tabelle di Milano per l'anno 2009.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva posta in decisione previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, con riferimento all'an debeatur non può sorgere in questa sede alcun dubbio sulla sussistenza dell'illiceità (penale e civile) della condotta dei convenuti per il reato di cui agli artt. 113, 40 e 589, commi 1 e 2,
c.p. per aver cagionato la morte per folgoramento di nel corso Persona_1 dell'espletamento da parte del medesimo di attività lavorativa presso l'esercizio commerciale riconducibile ai resistenti.
Tale certezza trae origine dall'esistenza della sentenza del Tribunale di Agrigento confermata interamente per ciò che concerne gli addebiti mossi ai convenuti, cui è seguita una pronuncia di inammissibilità nel giudizio di legittimità .
La sentenza divenuta irrevocabile spiega effetti vincolanti nel presente giudizio civile risarcitorio ai sensi dell'art.651 c.p.p,
Ne deriva che è ormai incontrovertibile sia il fatto illecito, per come accertato in sede penale, che la commissione dello stesso da parte dei convenuti, dovendo evidenziarsi che gli attori, unicamente con altri familiari, si erano costituiti parte civile nel processo penale;
il giudice penale condannava gli imputati in solido al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, per la cui liquidazione le rimetteva dinnanzi al giudice civile, con attribuzione alle stesse di una provvisionale immediatamente esecutiva, quantificata in € 20.000,00 in favore di ciascun genitore.
E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui "l'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale
2 costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2,29 e 30 Cost.; esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione" (ex plurimis, Cass. Sez. 3, Sent. 19.8.2003, n. 12124).
Il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (cfr. Cass. civ.sez. III, 09/05/2011, n. 10107).
I familiari superstiti hanno diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati.
Nell'operare la liquidazione la prassi giurisprudenziale ha concepito criteri standard per rendere omogenee e prevedibili le decisioni, tra i quali i criteri del tribunale di Milano che hanno avuto ampia diffusione. Al fine di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, la terza sezione civile della Suprema Corte ha recentemente mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che prevedano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 n.
10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n. 33005).
Nel caso di specie può trovare applicazione il nuovo metodo a punti del Tribunale di Milano anno 2024 e ciò alla luce del principio espresso dal giudice di legittimità secondo il quale il giudice deve effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25485 del 13/12/2016).
Orbene, tenuto conto che gli attori non allegano alcuna circostanza dalla quale poter desumere l'intensità del rapporto parentale, si ignora anche il giovane all'epoca del Per_1 sinistro convivesse con i genitori, si stima equo, tenendo conto dell'età della vittima (25), di quella dei congiunti (56 e 55), dell'esistenza di altri componenti del nucleo familiare (v.
3 sentenza del Tribunale di Agrigento dove si evince che si sono costituiti parte civile oltre agli attori anche due fratelli della vittima) considerare n. 51 punti e liquidare il risarcimento del danno in un valore ricompreso tra il minimo e medio;
dunque per l'importo di € 228.000,00 per ciascun genitore, somma cui va decurtata la provvisionale già provvisoriamente esecutiva di € 20.000,00 per ciascuno riconosciuta dal giudice penale (dovendo desumersi, in mancanza di argomentazioni di segno contrario e non essendo documentate azioni esecutive, che detta somma sia stata pagata nel febbraio 2021 in seguito alla notifica del precetto).
In relazione a tale ultimo profilo, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull' intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/04/2017)
In applicazione dei criteri appena enunciati, sia l'importo complessivo del danno liquidabile in favore dell'attore quantificato in valuta corrente (€ 228.000,00), sia quello versato a titolo di provvisionale (€ 20.000,00) devono essere devalutati alla data dell'illecito (3.7.2009), rispettivamente con decorrenza dalla data della presente sentenza e dal febbraio 2021 e, quindi, sottratti l'uno all'altro, in tal modo pervenendosi alla somma di € 158.054,71 (€
173.252,28- € 15.197,57).
Sull'intero capitale devalutato alla data dell'evento dannoso e via via rivalutato di anno in anno vanno quindi calcolati gli interessi al tasso legale a far tempo dalla data dell'illecito
(3.7.2009), fino al febbraio 2021, dovendosi quindi riconoscere a titolo di accessori di legge maturati in tale periodo, € 42.810,65 (di cui € 20.617,02 per rivalutazione monetaria ed €
22.193,63 per interessi legali).
Sulla somma che residua detratto l'acconto (€ 158.054,71) si procede alla rivalutazione, per il periodo che va da quel pagamento (febbraio 2021 fino alla liquidazione definitiva giungendo all'importo di € 202.518,44 (di cui rivalutazione + interessi: € 44.463,73); operata la sommatoria con gli accessori maturati fino al febbraio 2021 (42.810,65) spetta dunque per ciascuno degli attori la somma di € 246.982,17.
I convenuti vanno dunque condannati, in solido, al pagamento del superiore importo in favore degli attori, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri introdotti dal DM 55/14 e successive modifiche ed integrazioni, applicando i valori
4 minimi (cause di valore fino ad € 520.000,00, esclusa la fase istruttoria non tenutasi), da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione degli attori al P.S.S.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di e ,
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori Parte_4
e , dell'importo di € 246.982,17 per ciascuno, oltre interessi legali
[...] Parte_2 dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale, al netto della provvisionale immediatamente esecutiva riconosciuta dal giudice penale, come da conteggi di cui in parte motiva;
CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 6023,00 per compensi professionali ed in € 1713,00 per spese prenotate a debito, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario stante l'ammissione degli attori al P.S.S.
Agrigento, 22 marzo 2025
Il Giudice
Silvia Capitano
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