Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/01/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n.4676/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 836/2021 notificato in data 20.04.2021
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Scarpa Parte_1
con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Marietta Gaudiosi giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione.-
-opponente
E
in persona Controparte_1 dell'amministratore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Petruzzelli con la quale elettivamente domicilia in Salerno alla via E. Castelluccio n.24 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione
-opposto-
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 836/2021 il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dal ha ingiunto al sig. ing. Controparte_1
il pagamento della somma complessiva di € 8.035,83 oltre spese, Parte_1
competenze ed onorari della procedura monitoria.-
1
dovevano essere imputati gli oneri condominiali.- Chiedeva pertanto sospendersi la provvisoria esecuzione e nel merito l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto.-
Si costituiva in giudizio l'opposto il quale faceva Controparte_1 rilevare la pretestuosità e l'infondatezza dell'opposizione e pertanto chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.- Nel corso del giudizio all'udienza del 21 dicembre 2021, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti, il giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo ad onere della parte richiedente nel rispetto dei termini per comparire e rinviava all'uopo all'udienza del
04.10.2022, ore di rito. Dopo una serie di rinvii e sostituzione del giudice, all'udienza del 05.07.2023, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e l'opposto chiedeva la pronuncia di contumacia del terzo regolarmente citato e non costituito nei termini di legge mentre controparte chiedeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Entrambi i procuratori delle parti, inoltre, chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Il Giudice si riservava e, sciolta la riserva, dichiarava la contumacia del terzo chiamato, sig.ra non sospendeva la provvisoria esecuzione Controparte_2
del decreto ingiuntivo opposto in quando non fondata su gravi motivi e rinviava la causa all'udienza del 24.01.2024 per far esperire alle parti la mediazione.
All'udienza del 24.01.2024, verificata la corretta instaurazione del procedimento di mediazione con esito negativo, le parti si riportavano rispettivamente ai propri scritti difensivi ed il Giudice concedeva i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 10.09.2024.
Il Giudice, lette le note a trattazione scritta, disponeva la fissazione dell'udienza al
28.01.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies con deposito di note conclusionali fino a 10 gg prima dell'udienza e veniva decisa in pari data.-
…………..
2 Preliminarmente va esaminata e rigettata l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente .-,
Il credito che il vanta nei confronti dei condomini si prescrive in 5 anni CP_1
per quanto riguarda le spese periodiche di gestione ordinaria ex art. 2948 c. 1 n. 4
c.c. secondo cui “si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini brevi ” e in 10 anni per le spese non periodiche, come quelle straordinarie ex art. 2946 c.c.
La giurisprudenza di legittimità è oramai consolidata nel ritenere che il dies a quo del termine di prescrizione delle spese condominiali ex art. 2948 c.c. è da identificarsi con la data della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo delle spese e del relativo stato di riparto, utile a determinare la quota di partecipazione di ciascun condomino al costo (Cassazione Sentenza n. 4489/2014).
Anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata sul punto in maniera uniforme:
“Le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto. Tale delibera costituisce il titolo nei confronti del singolo condomino, che consente al condominio di esercitare il diritto alla riscossione” (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n.1134/2018) e, ancora,
“per i crediti nascenti da obbligazioni periodiche, l'art. 2948 n. 4 c.c. fissa il termine di prescrizione in cinque anni;
tra tali obbligazioni rientrano gli oneri condominiali, rispetto ai quali la decorrenza della prescrizione è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto”
(cfr. Corte d'Appello di Napoli, sentenza n.805/2020). Pertanto, la decorrenza della prescrizione in relazione alle spese periodiche è da rapportarsi alla data della delibera di approvazione del rendiconto delle spese e del relativo stato di riparto
(Cassazione 12596/2002): è la delibera di approvazione della spesa a costituire il titolo del credito nei confronti del condomino e non più, come si riteneva in passato, il momento nel quale si è generata la spesa dalla quale è scaturito il credito.
Nel caso che ci occupa, le spese periodiche ordinarie e quelle straordinarie condominiali degli anni 2014-2015-2016-2017 ed i relativi piano di riparto sono state approvate dall'assemblea del 27.03.2018 (cfr. allegato n. 02 fascicolo
3 monitorio) così come le spese periodiche ordinarie e quelle straordinarie condominiali degli anni 2018-2019 ed i relativi piano di riparto sono state approvate dall'assemblea del 22.06.2020 (cfr. allegato n. 02 fascicolo monitorio). Inoltre sulla mancanza di conoscenza dell'opponente di debiti condominiali da pagare al l'Ing. non solo risultava presente alle assemblee del CP_1 Parte_1
27.03.2018 e del 22.06.2020 ma ha anche espressamente approvato i rendiconti consuntivi e preventivi ed i relativi piano di riparto senza alcuna contestazione e/o impugnativa delle suddette delibere (cfr. all.to n. 02 del fascicolo monitorio). Inoltre, il precedente amministratore, la dott.ssa , ha provveduto ad Persona_2
inviare in data 28.01.2021 due raccomandate a/r di messa in mora/diffida per il pagamento delle quote condominiali ordinarie e straordinarie insolute con allegato l'estratto conto di ripartizione delle spese sia al proprietario odierno opponente, il sig. , (cfr. allegato n. 02 fascicolo monitorio) che all' ex coniuge, Parte_1
la sig.ra quale assegnataria di un immobile a seguito Persona_1 dell'intervenuta separazione giudiziale (cfr. allegato n. 02 fascicolo monitorio).
Non solo va anche evidenziato che l'eccezione di prescrizione implica l'automatico riconoscimento dell'esistenza del credito fatto vale e nella misura richiesta dal creditore.- In ordine alla eccezione di carenza di legittimazione passiva va evidenziato che a seguito di separazione giudiziale, con ordinanza presidenziale della Corte di Appello di Salerno del settembre 2013, uno dei suddetti due immobili di proprietà dell'opponente è stato assegnato come casa familiare all'ex coniuge la sig.ra e, sulla scorta della suddetta ordinanza di Persona_1 assegnazione, l'opponente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva a subire monitorio.- Tuttavia sul punto va evidenziato che il ai sensi CP_1
degli artt. 1123 e 1137 c.c.,ha potere di azione diretta per il recupero di oneri condominiali nei confronti dei soli condomini/proprietari, qualità rivestita esclusivamente dall'opponente nei confronti del quale giustamente il procedimento monitorio qui in contestazione è stato proposto sussistendo, a differenza da quanto asserito solo in capo a quest'ultimo la legittimazione passiva.
La legittimazione passiva in caso di azione di recupero del credito da parte del in quanto la qualità di debitore nei confronti del Condominio resta pur CP_1 sempre, nonostante il provvedimento di assegnazione della casa coniugale all'ex
4 coniuge, in capo al proprietario dell'immobile in quanto condomino, legato quindi a un rapporto di debito con il Condominio.-Dunque, se l'ex coniuge, assegnataria della casa coniugale, non versa le spese condominiali, il Condominio può rivalersi solo nei confronti del coniuge proprietario e solo a quest'ultimo, quindi, va notificato il decreto ingiuntivo. Il coniuge proprietario che abbia pagato le spese condominiali per conto dell'ex coniuge assegnataria avrà diritto di regresso/rivalsa nei suoi confronti e potrà chiedere il rimborso delle somme versate per suo conto. Il
Condominio, come già evidenziato, non ha titoli da azionare nei confronti del coniuge assegnatario in quanto non condomina e le spese approvate dall'assemblea sono azionabili esclusivamente nei confronti dei soggetti che abbiano un titolo che legittimi la loro partecipazione all'assemblea (titolo di proprietà di altro diritto reale sulla cosa) e non quindi nei confronti dei soggetti che, non avendo alcun titolo per poter partecipare alle assemblea condominiale, non avrebbero alcuna possibilità di contestare le decisioni assunte dalla stessa assemblea mediante un'impugnativa finalizzata a far venir meno le deliberazioni che supportano il provvedimento monitorio. Pertanto, quanto stabilito nell'Ordinanza della Corte di Appello di
Salerno del 2013 tra gli ex coniugi la sig.ra ed il sig. nella Per_1 Parte_1
separazione giudiziale, non può essere opposto al Condominio opposto, il quale deve procedere al recupero dei crediti condominiali nei confronti del solo condomino/proprietario degli immobili, ing. .- Passando al merito della Parte_1
controversia in oggetto va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
5 All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore. Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sul quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale.
Al contrario, la parte opposta nel corso del giudizio di opposizione a cognizione piena, ha fornito piena, completa e rigorosa dimostrazione – sia sull' an che sul quantum debeatur - in ordine alla debenza del corrispettivo dovuto per la prestazione professionale resa in favore della società opponente.- L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio :
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n .
1512/2019 emesso in data 3.05.2019 notificato in data 13.5.2019 già esecutivo pertanto condanna l'opponente al Parte_1 pagamento della somma di € 8.035,58 oltre interessi e spese come richiesti;
2. Condanna la parte opponente al pagamento delle spese Parte_1 di lite che liquida in complessivi € 3397,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali dovute come per legge.-
Così deciso in Salerno,28. 01.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
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