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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/01/2024, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo PRESIDENTE REL.
Dott. Rita De Angelis GIUDICE
Dott. Enza Foti GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n 1553 EL R.G.A.C.C. ELl'anno 2023 promossa con ricorso depositato in data 02/11/2023 da:
, nata il [...] in [...] e residente in [...]Parte_1
TT EL TR ( AP ), Via Ugo Foscolo n. 46, C.F.: e C.F._1 Parte_2
nato il [...] a [...] e ivi residente in [...]
[...]
Foscolo n. 46, C.F.: , entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Elettra C.F._2
Romandini
Avente ad oggetto: omologa separazione consensuale;
Conclusioni ELle parti: come da ricorso;
Conclusioni EL P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento EL ricorso.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 02/11/2023 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 08/09/2016 avevano contratto matrimonio civile in SAN BENEDETTO DEL TRONTO,
iscritto nei Registri degli atti di matrimonio EL predetto Comune al n. 19, parte I, serie ELeg. 1, anno
2016, optando per il regime di separazione dei beni;
1 - in data 22-11-2006 era nata ad [...] , che il aveva Persona_1 Pt_2
adottato in data 18-1-2021;
- da qualche mese erano sorte incomprensioni tra i coniugi, tanto che la convivenza era divenuta intollerabile e le parti avevano deciso di separarsi consensualmente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina EL Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, omologarsi la separazione consensuale tra loro alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. La signora resterà assegnataria Parte_1 ELl'abitazione coniugale di Via Foscolo 46, San TT EL TR, condotta in locazione in forza di contratto intestato ad entrambi i coniugi, abitazione dove la sig.ra risiederà insieme alla Parte_1 figlia Persona_1
2) La minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre
3) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale condivisa sulla figlia minore, concordando tra essi le decisioni di maggior interesse per la stessa ed in particolare quelle relative alla istruzione, alla educazione e alla salute, sempre tenendo conto ELle capacità, ELle inclinazioni naturali EL minore. I genitori, inoltre, avranno cura di evitare di porre in essere atteggiamenti ostativi nella frequentazione come quivi pattuita.
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo desideri, previo preavviso telefonico alla madre.
I genitori si atterrano al piano famiglia allegato e che si riporta a seguire.
compatibilmente con i propri impegni scolastici e sportivi, e con gli impegni lavorativi Persona_1 EL padre, potrà trascorrere con quest'ultimo due/tre pomeriggi infrasettimanali nelle giornate di Lunedì, Mercoledì e Venerdì (salvo possibili sostituzioni, in casi eccezionali, previa comunicazione via whats app alla madre) dalle ore 18,00/18,30 alle 20,00/20,30 in periodo invernale e dalle 19,00/19,30 alle
21,30 nel periodo primaverile-estivo, allorquando il padre andrà a prenderla a casa ed ivi riaccompagnandola.
La figlia, inoltre, potrà trascorrere con il padre, in periodo scolastico a settimane alternate i week end: il padre andrà a prendere il sabato alla uscita ELla scuola, tenendola con sé fino alle 18,00 Persona_1 ELla domenica immediatamente successiva -nel periodo da novembre a marzo- e fino alle 21,00 nel periodo da aprile a ottobre, provvedendo il padre a riaccompagnarla presso la casa ELla madre. Inoltre nei periodi di vacanze scolastiche estive il padre potrà prendere e tenere con sé la figlia dalle ore 9,00 EL sabato fino alle ore 22,00 ELla domenica (allorquando la madre la accompagnerà a casa EL padre ed il padre la riaccompagnerà a casa ELla madre) La minore trascorrerà con il padre i periodi di vacanze scolastiche natalizie nei seguenti termini: alternando ogni anno i seguenti periodi:
2 - dal 25 dicembre al 26 dicembre dalle ore 12.00 fino alle 21,00 e dal 5/1 al 6/1 dalle ore 9,00 fino alle 21,00 alternando detti periodi con la madre, iniziando la minore con quest'ultima il periodo EL Natale 2019 e con il padre il periodo dal 5 al 6 gennaio immediatamente successivo .
La figlia, inoltre, trascorrerà le vacanze scolastiche pasquali alternando negli anni la giornata ELla Pasqua con un genitore e quella di Pasquetta con l'altro genitore (iniziando dal padre). Durante i periodi ELle vacanze scolastiche natalizie e pasquali continuerà la frequentazione infrasettimanale rimanendo essa sospesa soltanto nei giorni festivi disciplinati. Durante le vacanze scolastiche estive, salvo diversi migliorativi accordi trascorrerà con il padre un periodo di 10/15 giorni anche consecutivi, Persona_1 da previamente concordare con l'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno. Il tutto sempre fatti salvi diversi accordi migliorativi tra i genitori. I genitori nei periodi in cui la minore dovesse pernottare con uno di loro fuori dalla loro rispettiva dimora dovranno avvertire l'altro genitore comunicando la località e la struttura in cui saranno alloggiati.
5) il Sig. si obbliga a corrispondere - entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese - alla Sig.ra Pt_2
un assegno mensile di € 250,00, quale contributo al mantenimento ELla figlia. Parte_1
Tale assegno di mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat costo-vita EL mese di settembre e sarà corrisposto mediante bonifico bancario da accreditare sul conto corrente che la stessa avrà cura di comunicare al coniuge;
Oltre al suddetto assegno di mantenimento ELla minore la sig.ra riceverà l'assegno unico Parte_1 familiare che il sig. percepisce e che attualmente ammonta ad euro 200,00 circa nonchè i buoni Pt_2 pasto dal valore di circa 70/80 euro al mese. Nel caso in futuro l'ammontare ELl'assegno unico aumentasse, il sig. si obbliga a Pt_2 corrispondere la differenza in più alla moglie, sempre a titolo di contributo al mantenimento ELla figlia.
Al contrario, qualora diminuisse, il sig. resta obbligato a versare alla la somma Pt_2 Parte_1 minima di euro 450,00 quale quota a suo carico per il mantenimento di Persona_1 6)il canone di locazione ELl'immobile in cui moglie e figlia continueranno a vivere sarà corrisposto dalla sig.ra direttamente al locatore. Parte_1
7)i coniugi contribuiranno per la quota EL 50% ciascuno al pagamento di ogni spesa straordinaria (per libri e tasse scolastiche, spese medico specialistiche non coperte dal SSN ad eccezione dei prodotti da banco salvo prescrizione medico-specialistica di questi ultimi, spese sportive, spese per ripetizioni scolastiche) che si rendesse necessaria per la figlia. I genitori concordano, fin da ora, che Persona_1 potrà frequentare una sola attività sportiva extrascolastica che la impegni per non più di 3 volte alla settimana;
8) Eventuali viaggi ELla minore con l'uno o con l'altro genitore, dovranno essere previamente autorizzati per iscritto da entrambi i genitori.
Il Presidente EL Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 24-1-2024
l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte. Acquisite dette note, nonché il parere EL P.M. in sede, il Presidente rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, sicchè sussistono le condizioni per una pronuncia di separazione personale.
3 Le condizioni ELla separazione stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi ELle parti stesse e quelli ELla figlia minore.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata ELla controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate così provvede:
Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo,
come sopra riportate e trascritte;
manda la Cancelleria EL Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia ELla presente sentenza,
quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale ELlo Stato Civile EL Comune di San TT EL TR (
AP ) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ascoli Piceno, 26-1-2024.
Il Presidente est.
( dott. Luigi Cirillo )
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