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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 644 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv. LO POLITO Parte_1
DOMENICO
appellante
E
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Catanzaro,
appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Azione per la repressione della condotta antisindacale. Trasferimento del dirigente sindacale.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1
[...]
, chiedendo l'accertamento della natura antisindacale della condotta Controparte_1
consistente nella mancata conferma degli RSU prof. e prof. SO [...]
presso l'IIS “Mattei-Pitagora-Calvosa” di nonché per la Per_2 Parte_1
cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti, disponendosi la permanenza nella sede di elezione dei docenti RSU sino alla data di scadenza del mandato. Con vittoria di spese e distrazione a favore del procuratore antistatario.
Parte A sostegno della domanda, il assumeva che: il prof. e il prof. SO
(entrambi docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di Persona_2
secondo grado, classe di concorso scienze giuridico-economiche, A046) avevano prestato servizio in assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2021/2022 presso l'IIS “Mattei-Pitagora-Calvosa” di nel corso del quale erano stati eletti RSU. Parte_1
Presentata da parte di entrambi domanda di utilizzazione e di assegnazione provvisoria solo da parte del prof. per l'anno scolastico successivo 2022/2023 presso la sede di SO elezione, a fronte dell'esito negativo, dal 1° settembre 2022 il vrebbe preso servizio Per_1
Co presso l' e il presso l' ROSSANO “ITI- Controparte_2 Per_2
IPA-ITA”, a seguito di trasferimenti d'ufficio, con conseguente lesione delle prerogative sindacali.
Deduceva, pertanto, che con il mancato conferimento dell'utilizzazione o assegnazione provvisoria presso la sede di elezione, l'amministrazione scolastica avrebbe violato l'art. 22 l. 300/1970, norma che subordina il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali al previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Infatti, il mancato mantenimento in servizio nella sede di elezione, traducendosi in una variazione della sede di lavoro, senza preventivo nulla osta del sindacato di appartenenza, come il trasferimento, sarebbe lesivo del principio di inamovibilità del dirigente sindacale.
2.Si costituiva in giudizio il , contestando in fatto e in diritto Controparte_1
l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
In particolare, il resistente chiariva la posizione dei due docenti coinvolti dalla CP_1
vicenda descritta in ricorso.
Riferiva che il prof. inizialmente titolare presso la provincia di Bari, SO
avrebbe ottenuto la rettifica di titolarità a decorrere dal 01 settembre 2019 presso la provincia di
Cosenza, venendo collocato in sovrannumero, senza quindi l'attribuzione di una specifica sede di
2 titolarità. Svolto servizio per l'anno scolastico 2021/2022 e sino al 31 agosto 2022 in assegnazione Co provvisoria presso l' “Mattei-Pitagora-Calvosa” di ove veniva eletto RSU Parte_1 nell'aprile 2022, quale docente in esubero sulla Provincia di Cosenza, quindi privo di sede di titolarità, avrebbe presentato domanda per la procedura di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 ai fini dell'attribuzione di una sede, indicando delle preferenze (tra cui la sede di elezione).
All'esito di tale procedura, in relazione alle disponibilità, gli sarebbe stata attribuita d'ufficio la sede dell' presso il quale è, quindi, titolare, a partire dal 1° Controparte_2
settembre 2022.
Prima di tale data il docente non sarebbe stato titolare di alcuna sede specifica, ma solo presso la
Parte Provincia di Cosenza e, contrariamente a quanto sostenuto dal , non avrebbe mai posto in essere domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione per l'anno scolastico 2022/2023.
Quanto, al prof. , inizialmente titolare presso la provincia di La Spezia, Persona_2
avrebbe ottenuto la rettifica di titolarità a decorrere dal 01 settembre 2017 presso la provincia di
Cosenza, venendo collocato in sovrannumero, senza l'attribuzione di una specifica sede di titolarità.
Svolto servizio per l'anno scolastico 2021/2022 e sino al 31 agosto 2022 in assegnazione provvisoria presso l'IIS “Mattei-Pitagora-Calvosa” di anch'egli eletto RSU, Parte_1
quale docente in esubero sulla Provincia di Cosenza, privo di sede di titolarità, avrebbe presentato domanda per la procedura di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 ai fini dell'attribuzione di una sede, indicando a titolo di preferenza la sede di elezione. All'esito della procedura ed in base alle disponibilità, gli sarebbe stata attribuita d'ufficio la sede la sede dell'IIS ROSSANO “ITI-IPA-
ITA”, presso il quale è titolare dal 01 settembre 2022. Prima di tale data non sarebbe stato titolare di alcuna sede specifica, ma solo presso la Provincia di Cosenza. Quanto alla domanda di utilizzazione presentata per l'anno scolastico 2022/2023 indicando come preferenza l'IIS Persona_3
di il docente non avrebbe ottenuto la sede in base alla graduatoria.
[...] Parte_1
3.Al procedimento descritto (RG n. 4138/2022) veniva riunita nella prima fase altra causa introdotta dal SAB ex art. 28 l. 300/1970 (RG n. 4139/2022), per l'accertamento della natura antisindacale della condotta consistente nella mancata conferma del RSU prof. presso Persona_4
l'IC di nonché per la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli CP_2
effetti, disponendosi la permanenza nella sede di elezione del docente RSU sino alla data di scadenza del mandato. Il prof. (docente a tempo indeterminato di scuola Persona_4
secondaria di primo grado per la classe di concorso A030, educazione musicale), in assegnazione
3 provvisoria presso l'IC di per l'anno scolastico 2021/2022, nel corso del quale eletto CP_2
RSU, inoltrata domanda, non avrebbe ottenuto l'assegnazione provvisoria né l'utilizzazione nella sede di elezione per l'anno scolastico 2022/2023. Quindi, dal 01 settembre 2022 avrebbe assunto servizio presso la Scuola Media di MANDATORICCIO.
Parte Anche in questo caso il lamentava la violazione dell'art. 22 l. 300/1970 da parte dell'amministrazione scolastica, per il mancato conferimento dell'utilizzazione o assegnazione provvisoria al docente RSU, ossia per il suo mancato mantenimento in servizio, presso la sede di elezione.
4.Il , costituendosi in giudizio e chiedendo il rigetto del ricorso, Controparte_1
specificava, quanto alla posizione del prof. , che lo stesso fosse titolare Persona_4
Co presso la di MANDATORICCIO a far data dal 01 settembre 2019. In assegnazione provvisoria presso l'IC di er l'anno scolastico 2021/2022, durante il quale eletto RSU, non avrebbe CP_2 presentato nessuna domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione per l'anno scolastico
2022/2023, non potendo dunque partecipare alla mobilità annuale.
Parte
5.Il decreto opposto ha rigettato le domande svolte dal con i ricorsi riuniti, sottolineando la non applicabilità alle vicende di causa dell'art. 22 l. 300/1970, in quanto i tre docenti coinvolti svolgevano la loro attività lavorativa solo transitoriamente nella sede presso la quale sono stati eletti
RSU, in regime di assegnazione provvisoria o utilizzazione, che sono destinate a scadere senza che vi sia la sicurezza di una conferma a seguito di successiva domanda. Dunque, si riporta testualmente parte della motivazione del decreto opposto, “Ritenere che anche il mutamento delle sedi in assegnazione provvisoria sia soggetto alla necessità del nulla osta del sindacato del dipendente interessato, significa condizionare la cessazione di tale assegnazione all'insindacabile volontà dell'associazione sindacale, con l'evidente (e inammissibile) conseguenza del rischio di trasformazione di quella che è una situazione per sua natura transitoria in una situazione definitiva.
Nel caso di specie, atteso che i docenti indicati sono stati eletti rappresentanti RSU in una sede assegnata in via provvisoria, la tutela di cui all'art. 22 cit. non può essere utilmente invocata.”.
6. Con decreto ex art. 28 St., depositato in data 6 dicembre 2022, il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, respingeva il ricorso, ritenendolo infondato.
Parte
7.Avverso tale decreto il proponeva opposizione ex art. 28, co. 2 St., anch'essa respinta dal citato Tribunale con la sentenza ex adverso gravata che statuiva come segue:
4 <<..In punto di fatto, si evidenzia che le rispettive vicende dei tre docenti coinvolti nel presente giudizio, così come descritte dal resistente e riscontrate dal decreto opposto, sono CP_1
quasi interamente confermate in via documentale, in particolare dagli stati matricolari (cfr. doc. 10
e 12 res. proc. RG n. 4138/2022 e doc. 12 res. proc. RG n. 4139/2022), oltre ad essere nella
Part sostanza non contestate dal , che piuttosto rivendica, in ogni caso, il diritto dei docenti RSU alla conferma presso la sede di elezione.
Per quanto attiene ai prof. e , risulta sul piano SO Persona_2
documentale che gli stessi (rispettivamente dal 1 settembre 2019 e dal 1 settembre 2017), erano collocati presso la provincia di Cosenza in sovrannumero, senza l'attribuzione di una specifica sede di titolarità.
Nell'anno scolastico 2021/2022, dunque, erano entrambi in assegnazione provvisoria presso
l'istituto l'IIS “Mattei-Pitagora-Calvosa” di quando sono stati eletti RSU. Parte_1
Entrambi hanno posto in essere domanda di utilizzazione nella sede di elezione per l'anno scolastico 2022/2023 e il prof. anche di assegnazione provvisoria (cfr. doc. SO
15 res. e doc. 4 ric., proc. RG n. 4138/2022), in tal senso diversamente da quanto riscontrato dal decreto opposto, che dà atto della sola domanda di utilizzazione di . In ogni caso è Per_2
pacifico che, in base alle rispettive graduatorie, i due docenti non hanno ottenuto la conferma in sede di mobilità annuale.
Part Il “trasferimento” ritenuto illegittimo dal , che ha visto i due docenti in servizio rispettivamente presso l' e l' Controparte_4 Controparte_5
( ) dal 1 settembre 2022 è il frutto, da un lato, della scadenza dell'assegnazione
[...] Per_2 provvisoria che ha durata annuale e, dall'altro, dell'esito della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023 a cui i due docenti hanno partecipato ai fini dell'attribuzione di una sede, indicando delle preferenze (tra cui la sede di elezione) che non hanno trovato accoglimento, per cui in assenza della disponibilità delle sedi indicate come preferenza nella domanda, gliene è stata assegnata una d'ufficio in base al CCNI vigente.
Quindi, come affermato dal decreto opposto, i due docenti non sono stati trasferiti ma piuttosto, cessata l'assegnazione provvisoria, hanno preso servizio nella sede che è stata loro assegnata sulla base della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2022/2023.
Quanto al prof. , già titolare dal 1 settembre 2019 presso la SM di Persona_4
MANDATORICCIO, risulta essere stato in regime di utilizzazione presso l'IC di per CP_2
5 l'anno scolastico 2021/2022. Dunque, terminata la sua permanenza in regime di mobilità annuale presso la sede nella quale è stato eletto RSU, è ritornato nella sua sede di titolarità. Non risultano agli atti domande di partecipazione alla mobilità annuale 2022/2023, il che conferma la deduzione del resistente. CP_1
In questo caso, oltre a non sussistere alcuna ipotesi di trasferimento, in quanto si è verificata la fisiologica scadenza di un incarico annuale, con conseguente ritorno nella sede di titolarità, il docente non ha partecipato alla mobilità annuale per l'anno scolastico 2022/2023, pretendendo prima in via stragiudiziale e poi con il presente giudizio di permanere presso l'IC di CP_2
senza nemmeno avere fatto domanda, solo in quanto RSU.
Ciò posto, nessuno dei tre casi descritti configura un'ipotesi che possa essere ricondotta alle tutele
Part di cui agli artt. 22 e 28 dello Statuto, invocati dal , norme che vanno interpretate in termini ampi e non formalistici, come sottolineato dal Sindacato opponente.
Infatti, si tratta di norme funzionali alla garanzia di una protezione effettiva, a fronte di comportamenti lesivi della libertà e delle prerogative sindacali, tipizzati e non.
Con questa chiave di lettura, incentrata su una visione sostanzialistica dell'iniziativa e dell'azione sindacale, nonché delle condotte datoriali che possono lederle, vanno interpretati sia la nozione di
“comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale”, di cui all'art. 28, che la nozione di trasferimento, che l'art. 22 sottopone al nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, per garantire la libera esplicazione del ruolo delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, con un principio di inamovibilità applicabile ai responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale e, dunque, anche ai rappresentanti delle RSU. Si vedano, su questi temi, ad es. Sez. U, Sentenza n. 5295 del 12/06/1997, che esprime un principio consolidato: “Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro ne' nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali
(quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), ne' nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva idoneità della condotta
6 denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero”.
Per quanto riguarda la nozione di trasferimento ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 1684 del 05/02/2003, che esprime tra vari il seguente principio: “E sempre in sede di trasferimento del lavoratore deve ritenersi - sulla base della ratio dell'art. 22 stat. lav., ed ancora una volta in una visione non formalistica delle garanzie sindacali – che rientri nell'ambito applicativo dell'art. 22 ogni tipo di allontanamento dalla sede lavorativa che, per determinare un distacco, completo e di apprezzabile durata, dal luogo di svolgimento dell'abituale attività sindacale, sia suscettibile di produrre una lesione (anche potenziale) all'azione del rappresentante sindacale, equiparabile in termini fattuali - in ragione dell'interesse leso – al trasferimento.”.
Orbene, premessa la portata dei principi applicabili, nei confronti dei tre docenti coinvolti nel presente giudizio non è stato disposto un trasferimento, né si configura una fattispecie equiparabile ad un trasferimento in termini fattuali, da sottoporsi al nulla osta del Sindacato di appartenenza, in quanto come sottolineato dal decreto opposto costoro erano soltanto provvisoriamente in servizio presso la sede nella quale sono stati eletti RSU, in cui e non sono Per_1 Per_2
potuti rimanere ad esito delle graduatorie per la mobilità annuale 2022/2023 e per non Per_4
aver fatto nemmeno domanda di nuova assegnazione provvisoria o utilizzazione, essendo quindi rientrato nella sua sede di titolarità. Dunque, seguendo le indicazioni della citata giurisprudenza di legittimità, i docenti non sono stati allontanati dalla loro sede lavorativa, luogo di svolgimento dell'abituale attività sindacale, ma hanno terminato un incarico temporaneo, nel corso del quale sono stati eletti RSU.
La circostanza che nel corso di un'assegnazione provvisoria o utilizzazione, destinata in quanto tale a terminare, il docente abbia acquisito la carica di RSU non incide sulle ordinarie dinamiche di svolgimento delle procedure di mobilità annuale del personale docente secondo il rispetto dei principi che le governano e che nulla hanno a che vedere con una compromissione delle prerogative sindacali. Infatti, scopo dell'articolo 22 dello Statuto non è consentire ai responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale (quindi anche ai rappresentanti delle RSU) di permanere nella sede in cui sono stati eletti anche se non ne hanno diritto, ma porre un principio fondamentale, di tutela della piena esplicazione dell'attività delle rappresentanze sindacali, a fronte di iniziative datoriali, appunto un trasferimento o fattispecie nella sostanza equiparabili, che siano idonee a comprometterle, con la necessità, quindi, di un nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza, che non può ritenersi necessario nel caso di specie, in quanto
7 l'allontanamento dei docenti RSU dalla sede di elezione è stata conseguenza della, fisiologica e necessariamente nota, scadenza di un incarico annuale.
In luce di quanto motivato, non si ravvisa una fattispecie sussumibile nell'ambito dell'art. 22 dello
Statuto, né più in generale una condotta antisindacale, con la conseguenza che l'opposizione deve essere rigettata e il decreto opposto confermato… .>>
8. Il sindacato ha impugnato tale decisione perché invece sostiene che "l'omessa restituzione integrale del dirigente RSU ... alla sede di provenienza si sostanzia in un impedimento all'esercizio della tipica attività sindacale dell'organizzazione" di appartenenza. Addebita quindi al tribunale di non aver scorto nel comportamento datoriale gli estremi di un comportamento di per sè idoneo a pregiudicare le prerogative del sindacato stesso e, più in particolare, sostiene che qualunque
"spostamento fisico del dirigente sindacale dalla sede in cui è stato eletto", indipendentemente dalla definitività dello spostamento stesso, necessiti del preventivo nulla osta dell'organizzazione sindacale. Ciò in quanto è oggettivamente idoneo, anche solo sul piano potenziale, a ledere la libertà
e l'attività sindacale, comportando l'allontanamento del dirigente sindacale dai suoi compagni di lavoro e comunque limitando la sua possibilità di svolgimento dell'attività sindacale. Nel richiamare giurisprudenza di merito e di legittimità che conforta tale conclusione (e che addebita al tribunale di aver trascurato), rimarca la contraddittoria condotta dell'amministrazione scolastica che in una vicenda analoga ha assunto determinazioni differenti, disponendo "la restituzione integrale presso il luogo di elezione" della dirigente sindacale interessata.
9. La causa è stata trattata con le forme dell'art. 127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO
10. L'appello è infondato.
11. Le argomentazioni che l'articolazione sindacale ribadisce in sede di gravame a sostegno della denuncia di antisindacalità della condotta datoriale si incentrano sulla idoneità della condotta stessa a pregiudicare le prerogative garantite al sindacato dall'art. 22 della L. n. 300 del 1970. Tale disposizione, nella parte di interesse, subordina al nulla osta dell'associazione sindacale il trasferimento dei suoi rappresentati dall'unità produttiva in cui lavorano. Ad essere condizionato sospensivamente all'acquisizione del nulla osta sindacale è, dunque, l'atto datoriale da cui promana lo sradicamento del sindacalista dal luogo di lavoro nel quale esercita anche la sua attività sindacale.
8 Ed infatti, la nullità per contrarietà all'anzidetta norma imperativa di legge affligge l'atto di trasferimento che sia stato “disposto” senza il preventivo nulla osta.
12. Sennonché, il tribunale appellato ha correttamente evidenziato – e di ciò le argomentazioni censorie dell'appellante non tengono conto – che, nel caso di specie, la riassegnazione del dirigente sindacale alla sede di titolarità non consegue all'adozione di un atto datoriale, bensì alla cessazione degli effetti dell'assegnazione provvisoria del dipendente alla sede nella quale ha assunto la carica sindacale. L'intera vicenda, dunque, si caratterizza per l'assenza di una condotta unilaterale del datore di lavoro (ossia di un suo atto dispositivo) della cui antisindacalità possa farsi questione.
13. Ciò in quanto: a) lo spostamento provvisorio del lavoratore dalla scuola di dov'è di Parte_1
ruolo, alla scuola di Cosenza dove è poi stato eletto rappresentante sindacale discende non già da una determinazione unilaterale dell'amministrazione datrice di lavoro, ma da un accordo modificativo della sua sede di lavoro, frutto dell'accettazione della domanda di assegnazione provvisoria presentata dal lavoratore;
b) anche il rientro del lavoratore nella scuola di titolarità non costituisce l'effetto di una decisione datoriale, ma consegue alla cessazione degli effetti della sua assegnazione annuale ad altra sede e, come tale, è anch'esso frutto di quell'accordo iniziale e, più precisamente, della pattuita temporaneità del suo spostamento dalla sede di titolarità.
14. Deve quindi ritenersi che il rientro del lavoratore in quella sede costituisce il naturale epilogo della cessazione degli effetti della temporanea assegnazione presso diversa sede e non già l'effetto di un'iniziativa datoriale di cui il sindacato possa dolersi.
15. Priva di fondamento positivo, poi, è la pretesa dell'organizzazione appellante di attribuire alla sopraggiunta assunzione, da parte del lavoratore, dell'incarico sindacale presso la sede di assegnazione valenza attributiva di una causa di inamovibilità (“sino alla scadenza del mandato sindacale”), a dispetto della concordata provvisorietà dell'assegnazione annuale e della cessazione della stessa alla scadenza del termine pattuito, alla quale ha fatto seguito l'automatico rientro del lavoratore nella sede di titolarità.
16. Parimenti, non può attribuirsi rilevanza, nel caso concreto, alla denunciata disparità di trattamento rispetto ad altra dirigente sindacale alla quale, a detta dell'appellante, l'amministrazione avrebbe invece accordato la permanenza nella sede di assegnazione provvisoria, ove è stata eletta. Il rilievo dell'appellante: a) è inconferente, perchè pone a confronto la vicenda di quella dirigente, tale
" ", non già con quella dei protagonisti della presente controversia , bensì con la Persona_5
vicenda di una tale "dirigente rsu prof. "; b) è indimostrato, perché in appello non è stata Per_6
9 prodotta quella non meglio precisata "documentazione depositata agli atti" del primo grado, che asseritamente dovrebbe darne prova;
c) è comunque irrilevante perché, in assenza di puntuali deduzioni in merito alle vicende poste in comparazione, non può ravvisarsi alcun nesso di causalità tra l'ingiustificato beneficio eventualmente concesso alla collega favorita e la situazione del lavoratore che, in ipotesi, si trovi in identica condizione, non potendosi elevare, di per sé solo,
l'ingiustificato favore per l'una a titolo attributivo di diritti per l'altro e per l'organizzazione sindacale che rappresenta.
17. Ne consegue il rigetto dell'impugnazione.
18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore indeterminato della controversia e dei parametri dettati dal DM Giustizia n. 55 del 2014.
19. Segue altresì la declaratoria della ricorrenza delle condizioni per il c.d. raddoppio del contributo unificato, cui non si sottraggono, se quel contributo risulti dovuto, le organizzazioni sindacali quali soggetti giuridici legittimati ad agire in giudizio (cfr. in mot. Cass. 13181/2024 che esclude valenza esonerativa alla circolare del Ministero della Giustizia n. 21/2013, invocata dall'appellante).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
con ricorso depositato il 22/06/2023 , avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 948/2023 , pubblicata in data 25/05/2023 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese del grado che liquida in € 5.800 oltre accessori e rimborsi di legge;
- dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R.
115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
3.3.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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