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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
14626 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE VIII
riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori dott. Luigi Argan Presidente rel. dott. Alfredo Sacco Giudice dott.ssa Maria Luparelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 14626/2024 del ruolo generale
TRA
Parte_1 in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cairoli n. 8, presso lo studio dell'Avv. Daniele Bonfà, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti unita alla comparsa di costituzione in appello.
-ATTORE QUERELANTE-
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. Sig. , Parte_2 elettivamente domiciliata in San Severo (FG), Via Teano Appulo n. 34, presso lo studio dell'Avv.
Roberto Cacioni, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti unita all'atto di citazione in appello.
-CONVENUTA QUERELATA-
E
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
-LITISCONSORTE-
OGGETTO: querela di falso incidentale, in appello. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, notificato in data 24.6.2024, la società proponeva, Controparte_1
nei confronti del , appello avverso la sentenza n. 11795/2021 Controparte_2
quale pronunciata inter partes dal Giudice di Pace di Roma in data 20.5.2021, in esito a giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Roma n. 12739/2020, con la quale l'opposto decreto ingiuntivo veniva revocato.
Deduceva all'uopo, con unico motivo, che il primo giudice sarebbe incorso in errore di fatto nel dichiarare la nullità della procura alle liti dalla società al suo difensore Controparte_3 siccome non assistita dalla dichiarazione di intesa prevista dall'art. 8 D. Lgs. n. 96/2001.
Costituitosi in giudizio, il , proponeva, preliminarmente, Controparte_2 querela di falso avverso le procure alle liti quali dall'Avv. Roberto Cacioni, difensore dell'appellante società depositate, sia nel procedimento monitorio innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Roma conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 12739/2020, oggetto di opposizione, sia nel presente giudizio di appello.
Con ordinanza in data 9.1.2023 veniva autorizzata la presentazione della descritta querela di falso.
Nel corso del giudizio, veniva disposta consulenza tecnica grafologica affidata alla dott.ssa Per_1
[...]
All'udienza del 4.4.2024, veniva disposta la separazione dei due giudizi;
quindi, avendo le parti precisato le loro conclusioni riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, il giudizio di appello veniva sospeso;
mentre il giudizio di falso veniva rimesso al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Del merito della proposta querela di falso
La domanda in esame, con la quale l'appellato chiede che Controparte_2
venga dichiarata la falsità delle sottoscrizioni, apparentemente riferibili a , come, in Parte_2 qualità di legale rappresentante p.t. dell'odierna appellante società apposte in calce Controparte_1
i)- alla procura alle liti in data 22.6.2020 vergata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in data 29.7.2020 e richiamata nella comparsa di costituzione nel relativo successivo giudizio di opposizione, in data 8.2.2021, ii)- alla procura alle liti in data 22.6.2021, depositata in telematico in data 2.7.2021, in allegato all'atto di citazione in appello avverso la sentenza emessa in esito al detto giudizio di opposizione, deve essere, nel merito, respinta per le ragioni di seguito esposte.
1)- Dalla relazione tecnica grafologica, elaborata dalla consulente tecnica d'ufficio dott.ssa Per_1
esente da vizi logici e metodologici, emerge, infatti, inequivocabilmente che i)- “L'attento
[...]
esame della firma-sigla in verifica a nome presente in calce alla Procura alle liti Parte_2
datata 22.6.2020 esaminata in originale ed il confronto di questa con la documentazione comparativa autografa a disposizione del Sig. , allo stato conducono al giudizio di autografia della firma- Parte_2 sigla in verifica X1” (v. ctu, p. 45); ii)- “L'attento esame della firma-sigla in verifica a nome Parte_2
presente in calce alla Procura alle liti datata 22.6.2021 esaminata in sola copia fotostatica ed
[...]
il confronto di questa con la documentazione comparativa autografa a disposizione del Sig. , Parte_2
allo stato conducono al giudizio di probabile autografia della firma-sigla in verifica X2” (v. ctu, cit.
p. 45).
2)- A siffatte conclusioni, dalle quali non v'è ragione di discostarsi, la stessa consulente è pervenuta analizzando - anche a mezzo di moderne metodiche di analisi fisica, quali l'ispezione UV, l'esame a luce radente e la riflettologia infrarossa - e mettendo, quindi a confronto, la grafia delle firme apposte in calce agli scritti impugnati con quella rilevabile nelle ammesse scritture di comparazione.
3)- Con riferimento alla firma vergata in calce alla procura alle liti datata 22.6.2020, l'analisi grafologica ha rivelato, così, che detta firma, pur a fronte di una differente gestione dello spazio dettata da una naturale variabilità grafica, presenta notevoli concordanze con le comparative autografe secondo i molteplici indici grafici presi in considerazione (per l'analisi dettagliata delle similarità riscontrate tra la firma vergata in calce all'impugnata procura alle liti e le scritture autografe oggetto di comparazione, v. ctu. pp. 31 e ss.).
4)- Con riferimento invece alla firma vergata in calce alla procura alle liti datata 22.6.2021, l'analisi grafologica rivela, che anch'essa, seppur esaminata solamente in copia fotostatica, presenta significative concordanze con l'esaminata documentazione comparativa, quali i)- forma a sigla composta dalle iniziali di cognome e nome con destrutturazione del tracciato di mezzo;
ii)- calibro medio grande e che vede il tracciato destrutturato della parte centrale piuttosto grande rispetto alle iniziali;
iii)- direzione assiale e iv)- movimento vibrante (v. ctu pp. 39 e ss.); dovendosi solo precisare che la circostanza per cui la valutazione di autografia relativa alla firma in esame sia stata, nella consulenza tecnica d'ufficio, come detto, espressa in termini meramente probabilistici (v. supra, sub
1.ii), e non di ragionevole certezza, è del tutto ininfluente ai fini della decisione, poiché il Condominio querelante è, secondo il principio stabilito dall'art. 2697 I co. c.c., gravato dall'onere di positivamente provare la falsità dell'atto impugnato (v., sul punto, Cass. Civ. n. 2126/2019: “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”; conf. Cass. Civ. n. 6050/98 e n. 4571/83), che, nel caso di specie, non è, comunque, assolto ché, all'evidenza, il giudizio probabilistico di cui si discute, seppure, per sua natura caratterizzato da un qualche margine di incertezza, logicamente, di sicuro, esclude la ragionevole certezza o comunque la probabilità della falsità, che debbono necessariamente fondare l'accertamento della falsità stessa.
II]- A norma dell'art. 226 c.p.c., il querelante deve essere condannato al pagamento CP_2 della pena pecuniaria di € 20,00;
III]- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
IV]- Le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, debbono essere definitivamente poste a carico dello stesso querelante. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-respinge la querela di falso, quale, in via incidentale in appello, dal Controparte_4
proposta nei confronti dell'appellante società e, per l'effetto,
[...] Controparte_1
-condanna il querelante al pagamento della pena Controparte_4 pecuniaria di € 20,00;
-condanna lo stesso querelante al rimborso, in favore della querelata società CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA, come per legge.
-pone le spese relative alla disposta consulenza tecnica, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dello stesso Condominio querelante;
-ordina alla Cancelleria di fare menzione della presente sentenza, rispettivamente, sull'originale e sulla copia delle procure alle liti impugnate di falso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 14 novembre 2024
Il Presidente est. – dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE VIII
riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Signori dott. Luigi Argan Presidente rel. dott. Alfredo Sacco Giudice dott.ssa Maria Luparelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 14626/2024 del ruolo generale
TRA
Parte_1 in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Cairoli n. 8, presso lo studio dell'Avv. Daniele Bonfà, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti unita alla comparsa di costituzione in appello.
-ATTORE QUERELANTE-
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. Sig. , Parte_2 elettivamente domiciliata in San Severo (FG), Via Teano Appulo n. 34, presso lo studio dell'Avv.
Roberto Cacioni, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti unita all'atto di citazione in appello.
-CONVENUTA QUERELATA-
E
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
-LITISCONSORTE-
OGGETTO: querela di falso incidentale, in appello. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, notificato in data 24.6.2024, la società proponeva, Controparte_1
nei confronti del , appello avverso la sentenza n. 11795/2021 Controparte_2
quale pronunciata inter partes dal Giudice di Pace di Roma in data 20.5.2021, in esito a giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Roma n. 12739/2020, con la quale l'opposto decreto ingiuntivo veniva revocato.
Deduceva all'uopo, con unico motivo, che il primo giudice sarebbe incorso in errore di fatto nel dichiarare la nullità della procura alle liti dalla società al suo difensore Controparte_3 siccome non assistita dalla dichiarazione di intesa prevista dall'art. 8 D. Lgs. n. 96/2001.
Costituitosi in giudizio, il , proponeva, preliminarmente, Controparte_2 querela di falso avverso le procure alle liti quali dall'Avv. Roberto Cacioni, difensore dell'appellante società depositate, sia nel procedimento monitorio innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Roma conclusosi con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 12739/2020, oggetto di opposizione, sia nel presente giudizio di appello.
Con ordinanza in data 9.1.2023 veniva autorizzata la presentazione della descritta querela di falso.
Nel corso del giudizio, veniva disposta consulenza tecnica grafologica affidata alla dott.ssa Per_1
[...]
All'udienza del 4.4.2024, veniva disposta la separazione dei due giudizi;
quindi, avendo le parti precisato le loro conclusioni riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, il giudizio di appello veniva sospeso;
mentre il giudizio di falso veniva rimesso al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Del merito della proposta querela di falso
La domanda in esame, con la quale l'appellato chiede che Controparte_2
venga dichiarata la falsità delle sottoscrizioni, apparentemente riferibili a , come, in Parte_2 qualità di legale rappresentante p.t. dell'odierna appellante società apposte in calce Controparte_1
i)- alla procura alle liti in data 22.6.2020 vergata in calce al ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in data 29.7.2020 e richiamata nella comparsa di costituzione nel relativo successivo giudizio di opposizione, in data 8.2.2021, ii)- alla procura alle liti in data 22.6.2021, depositata in telematico in data 2.7.2021, in allegato all'atto di citazione in appello avverso la sentenza emessa in esito al detto giudizio di opposizione, deve essere, nel merito, respinta per le ragioni di seguito esposte.
1)- Dalla relazione tecnica grafologica, elaborata dalla consulente tecnica d'ufficio dott.ssa Per_1
esente da vizi logici e metodologici, emerge, infatti, inequivocabilmente che i)- “L'attento
[...]
esame della firma-sigla in verifica a nome presente in calce alla Procura alle liti Parte_2
datata 22.6.2020 esaminata in originale ed il confronto di questa con la documentazione comparativa autografa a disposizione del Sig. , allo stato conducono al giudizio di autografia della firma- Parte_2 sigla in verifica X1” (v. ctu, p. 45); ii)- “L'attento esame della firma-sigla in verifica a nome Parte_2
presente in calce alla Procura alle liti datata 22.6.2021 esaminata in sola copia fotostatica ed
[...]
il confronto di questa con la documentazione comparativa autografa a disposizione del Sig. , Parte_2
allo stato conducono al giudizio di probabile autografia della firma-sigla in verifica X2” (v. ctu, cit.
p. 45).
2)- A siffatte conclusioni, dalle quali non v'è ragione di discostarsi, la stessa consulente è pervenuta analizzando - anche a mezzo di moderne metodiche di analisi fisica, quali l'ispezione UV, l'esame a luce radente e la riflettologia infrarossa - e mettendo, quindi a confronto, la grafia delle firme apposte in calce agli scritti impugnati con quella rilevabile nelle ammesse scritture di comparazione.
3)- Con riferimento alla firma vergata in calce alla procura alle liti datata 22.6.2020, l'analisi grafologica ha rivelato, così, che detta firma, pur a fronte di una differente gestione dello spazio dettata da una naturale variabilità grafica, presenta notevoli concordanze con le comparative autografe secondo i molteplici indici grafici presi in considerazione (per l'analisi dettagliata delle similarità riscontrate tra la firma vergata in calce all'impugnata procura alle liti e le scritture autografe oggetto di comparazione, v. ctu. pp. 31 e ss.).
4)- Con riferimento invece alla firma vergata in calce alla procura alle liti datata 22.6.2021, l'analisi grafologica rivela, che anch'essa, seppur esaminata solamente in copia fotostatica, presenta significative concordanze con l'esaminata documentazione comparativa, quali i)- forma a sigla composta dalle iniziali di cognome e nome con destrutturazione del tracciato di mezzo;
ii)- calibro medio grande e che vede il tracciato destrutturato della parte centrale piuttosto grande rispetto alle iniziali;
iii)- direzione assiale e iv)- movimento vibrante (v. ctu pp. 39 e ss.); dovendosi solo precisare che la circostanza per cui la valutazione di autografia relativa alla firma in esame sia stata, nella consulenza tecnica d'ufficio, come detto, espressa in termini meramente probabilistici (v. supra, sub
1.ii), e non di ragionevole certezza, è del tutto ininfluente ai fini della decisione, poiché il Condominio querelante è, secondo il principio stabilito dall'art. 2697 I co. c.c., gravato dall'onere di positivamente provare la falsità dell'atto impugnato (v., sul punto, Cass. Civ. n. 2126/2019: “Nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale”; conf. Cass. Civ. n. 6050/98 e n. 4571/83), che, nel caso di specie, non è, comunque, assolto ché, all'evidenza, il giudizio probabilistico di cui si discute, seppure, per sua natura caratterizzato da un qualche margine di incertezza, logicamente, di sicuro, esclude la ragionevole certezza o comunque la probabilità della falsità, che debbono necessariamente fondare l'accertamento della falsità stessa.
II]- A norma dell'art. 226 c.p.c., il querelante deve essere condannato al pagamento CP_2 della pena pecuniaria di € 20,00;
III]- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
IV]- Le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto, debbono essere definitivamente poste a carico dello stesso querelante. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-respinge la querela di falso, quale, in via incidentale in appello, dal Controparte_4
proposta nei confronti dell'appellante società e, per l'effetto,
[...] Controparte_1
-condanna il querelante al pagamento della pena Controparte_4 pecuniaria di € 20,00;
-condanna lo stesso querelante al rimborso, in favore della querelata società CP_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA, come per legge.
-pone le spese relative alla disposta consulenza tecnica, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dello stesso Condominio querelante;
-ordina alla Cancelleria di fare menzione della presente sentenza, rispettivamente, sull'originale e sulla copia delle procure alle liti impugnate di falso.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 14 novembre 2024
Il Presidente est. – dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.