Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
R.V.G. 4891/2024
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FUMAROLA FRANCESCO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano,
Piazza Bertarelli n. 4;
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
CRIVELLO STEFANO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Melegnano, Via
Martiri della Libertà n. 4;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 26.11.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra
Per_ loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore , nato il
27/09/2017 in VIZZOLO PREDABISSI (MI); che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
Per_
“1) Affidamento del figlio minore con collocazione pressoché paritaria del medesimo (2/3 giorni a settimana con il padre e i restanti con la madre), con la possibilità di concordare anche l'affidamento a settimane alterne o con modalità che assicurino comunque una alternanza di affidamento nei weekend nel rispetto delle esigenze e volontà del minore, con gestione separata della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
il tutto come da Piano Genitoriale allegato pag. 1 di 5
riconducibili all'immobile, avendo già perfezionato con separato accordo l'acquisto della quota di pertinenza del Signor . Pt_2
3) Il Sig. , che ha già lasciato la predetta abitazione in data 9.03.2024, trasferirà Pt_2
altrove la propria residenza entro il 30.10.2024.
Per_ 4) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio :
-due settimane consecutive o non consecutive durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno così da renderlo compatibile con le ferie di entrambi i genitori;
-un periodo consecutivo durante le vacanze natalizie dal 24/12 al 31/12 o dall'1/01 al
6/01 ad anni alterni.
Per_ 5) Assegno di mantenimento a carico del padre e a favore del figlio di Euro 100,00
(cento/00) mensili, a decorrere dal '1 settembre 2024, da versare alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note al sig. . Tale importo è ancorato al costo della vita e verrà annualmente Pt_2 rivalutato in base agli indici Istat costo vita per impiegati ed operai a partire dall'anno successivo alla domanda (base il mese di presentazione del ricorso).
6) Suddivisione al 50% tra i Signori e dell'assegno Unico o di altro Pt_2 Parte_1
sussidio e/o detrazione fiscale a favore della famiglia e dei figli e, nel caso in cui ne benefici uno soltanto dei genitori, che questi provveda al rimborso della metà all'altro genitore entro il termine di 30 giorni.
7) Spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio da ripartire tra i genitori in misura del 50% ciascuno (la quota verrà rimborsata a chi l'avrà anticipata interamente previa esibizione di fattura o ricevuta), secondo il seguente schema:
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale
pag. 2 di 5 d) tickets sanitari e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale
Spese mediche che richiedono di preventivo accordo:
a) cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente d) farmaci omeopatici
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici b) libri di testo c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES)
e) assicurazione scolastica f) fondo cassa richiesto dalla scuola g) gite scolastiche senza pernottamento h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati b) gite scolastiche con pernottamento c) corsi di recupero e lezioni private d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero e) alloggio presso la sede universitaria
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola pag. 3 di 5 b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)
Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue b) corsi di musica e strumenti musicali c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei)
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout)
e) baby sitter f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori g) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni)
h) acquisto e manutenzione (comprensivo bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli
8) Le spese straordinarie che prevedano preventivo accordo dovranno essere concordate dai genitori: a fronte di una richiesta scritta da parte di un genitore (via mail, SMS o messaggio WhatsApp), l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro
10 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
9) Il genitore che ha anticipato le spese dovrà inviare (via mail o messaggio WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dall'effettivo pagamento e, correlativamente, il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta.
10) Spese compensate e rinuncia alla solidarietà professionale”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c., pur avendone prodotta una parte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 4 di 5 Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 24.02.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5