TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4157/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4157/2025 R.G. a cui è stata riunita quella recante n. 5629/2024
R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso per ATP per ottenere la corresponsione della pensione di invalidità civile;
che la relativa consulenza non le riconosceva tale provvidenza. Nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal
CTU deducendo che gli stati patologici denunciati danno diritto alla prestazione richiesta e concludeva per l'accoglimento del ricorso. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, dopo aver riunito al presente giudizio quello recante n. R.G. 5629/2024, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, deve essere rilevata la tempestività dell'opposizione.
Tanto premesso, è opportuno rammentare che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate.
2 Osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel presente ricorso, valutando il quadro clinico generale del periziando in relazione alla prestazione richiesta.
Nello specifico, le motivazioni rassegnate dall'ausiliario devono essere ritenute sufficienti.
Al riguardo, il CTU ha concluso affermando che la ricorrente non ha diritto alla prestazione vantata.
Nel caso in esame, le censure alla consulenza sono immeritevoli di condivisione, trattandosi di mero dissenso diagnostico giacché non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. In altri termini, le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf.
Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017, n. 4020), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
3 Va evidenziato, inoltre, che l'istante in sede di opposizione non deduce giammai omissioni del consulente limitandosi a rimarcare che l'adeguata considerazione delle dedotte patologie avrebbe comportato il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Parimenti, l'opponente non prova l'aggravamento delle patologie da cui è affetto o del proprio quadro clinico generale.
In ordine ad un ipotizzabile aggravamento valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., invero, il ricorrente non ha introdotto specifiche allegazioni idonee a supportare un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Del resto, si ribadisce che nel compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio riveste un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando, rientrando nella sua piena discrezionalità la valutazione dei certificati medici allegati dall'istante e la richiesta di ulteriori accertamenti sanitari.
Occorre, poi, evidenziare che parte ricorrente si è limitata a ribadire nel ricorso in opposizione le censure contenute nelle osservazioni alla CTU a cui l'ausiliario aveva già risposto. In particolare, il consulente ha già ribadito che la disfonia da cui la ricorrente è affetta è lieve.
I rilievi formulati non sono, quindi, sufficienti, ad avviso del Giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti, né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n.
23413) proprio perché non specifici.
Altresì, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della dichiarazione di esenzione.
4 Le spese della CTU della fase di ATP sono poste interamente in capo all' e vengono CP_1
liquidate come da separato decreto recante pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla per le spese;
c) Pone le spese della CTU della fase di ATP interamente in capo all' che vengono CP_1
liquidate come da separato decreto recante pari data.
Aversa, 14.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.7.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4157/2025 R.G. a cui è stata riunita quella recante n. 5629/2024
R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti Parte_1
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato ricorso per ATP per ottenere la corresponsione della pensione di invalidità civile;
che la relativa consulenza non le riconosceva tale provvidenza. Nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal
CTU deducendo che gli stati patologici denunciati danno diritto alla prestazione richiesta e concludeva per l'accoglimento del ricorso. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
L' si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, dopo aver riunito al presente giudizio quello recante n. R.G. 5629/2024, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare, deve essere rilevata la tempestività dell'opposizione.
Tanto premesso, è opportuno rammentare che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU evidenziando che la diagnosi formulata non prende in considerazione la complessiva incidenza delle patologie riscontrate e documentate.
2 Osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel presente ricorso, valutando il quadro clinico generale del periziando in relazione alla prestazione richiesta.
Nello specifico, le motivazioni rassegnate dall'ausiliario devono essere ritenute sufficienti.
Al riguardo, il CTU ha concluso affermando che la ricorrente non ha diritto alla prestazione vantata.
Nel caso in esame, le censure alla consulenza sono immeritevoli di condivisione, trattandosi di mero dissenso diagnostico giacché non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte. In altri termini, le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf.
Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017, n. 4020), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
3 Va evidenziato, inoltre, che l'istante in sede di opposizione non deduce giammai omissioni del consulente limitandosi a rimarcare che l'adeguata considerazione delle dedotte patologie avrebbe comportato il riconoscimento delle prestazioni richieste.
Parimenti, l'opponente non prova l'aggravamento delle patologie da cui è affetto o del proprio quadro clinico generale.
In ordine ad un ipotizzabile aggravamento valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., invero, il ricorrente non ha introdotto specifiche allegazioni idonee a supportare un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Del resto, si ribadisce che nel compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio riveste un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando, rientrando nella sua piena discrezionalità la valutazione dei certificati medici allegati dall'istante e la richiesta di ulteriori accertamenti sanitari.
Occorre, poi, evidenziare che parte ricorrente si è limitata a ribadire nel ricorso in opposizione le censure contenute nelle osservazioni alla CTU a cui l'ausiliario aveva già risposto. In particolare, il consulente ha già ribadito che la disfonia da cui la ricorrente è affetta è lieve.
I rilievi formulati non sono, quindi, sufficienti, ad avviso del Giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti, né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n.
23413) proprio perché non specifici.
Altresì, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite non sono dovute in ragione della dichiarazione di esenzione.
4 Le spese della CTU della fase di ATP sono poste interamente in capo all' e vengono CP_1
liquidate come da separato decreto recante pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla per le spese;
c) Pone le spese della CTU della fase di ATP interamente in capo all' che vengono CP_1
liquidate come da separato decreto recante pari data.
Aversa, 14.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Giannicola Paladino
5