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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5239/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5239/2024 vg promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MESCOLI PAOLA e Parte_1 C.F._1
dell'avv. CARAMASCHI INES
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAROLIN CHIARA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 18/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e , ordinando Parte_1 CP_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, del emanando provvedimento di omologa e di provvedere ad ogni altro incombente;
2) Autorizzare formalmente i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Assegnare la casa coniugale sita in Mirandola (MO) alla sig.r he vi continuerà ad abitare CP_1
con la figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Il sig. si è già Per_1 T_
trasferito altrove e ha già prelevato i propri effetti personali;
4) Entrambi i genitori conservano i loro diritti ed obblighi in relazione all'educazione, all'istruzione ed al mantenimento della figli , rispettandone le volontà e le determinazioni;
Per_1
5) Il sig verserà tramite bonifico bancario alla sig.r entro il giorno 15 di ogni mese, T_ CP_1
fino al mese di dicembre 2024, la somma di euro 500,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia ed euro 100,00 direttamente nel conto corrente della figli in ragione dell'età della Per_1
stessa. Dal mese di gennaio 2025 il sig. verserà euro 300,00 mensili per il mantenimento di T_
, entro il giorno 15 di ogni mese, tale somma verrà aggiornata annualmente secondo gli indici Per_1
Istat a cui verrà aggiunta la somma di euro 100,00 mensili che il padre verserà direttamente sul conto corrente della figlia in ragione dell'età della stessa;
6) I genitori contribuiranno alle spese straordinarie sostenute in favore della figlia, individuate come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena nella misura del 50% ciascuno, comprese le spese per il supporto scolastico previo accordo. Il sig continuerà a pagare il finanziamento contratto per il T_
telefono della figli;
Per_1
7) L' assegno unico verrà percepito integralmente dalla signor CP_1 8) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto non sono previsti assegni di mantenimento in favore dei coniugi;
9) A definizione dei rapporti economico patrimoniali sorti dall'intercorso rapporto matrimoniale i coniugi convengono quanto segue: Il sig si impegna a cedere la quota del 50% di proprietà della T_
casa coniugale sita in Mirandola (MO), catastalmente definita come sopra e da visura allegata, alla sig.ra che ne acquisirà la proprietà esclusiva, accollandosi integralmente il relativo mutuo CP_1
ipotecario. Le parti si impegnano a procedere con la stipula del rogito notarile di compravendita entro e non oltre 30 giorni dall'omologa della separazione salvo impedimenti non dipendenti dalle parti. Le
spese notarili saranno sostenute dalla sig.ra Il trasferimento immobiliare pattuito nella CP_1
presente condizione, è da intendersi quale attribuzione patrimoniale a mezzo del quale le parti definiscono i rapporti patrimoniali derivanti dalla convivenza matrimoniale, tutte funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della controversia e con effetti pertanto solutori della crisi coniugale. I coniugi, pertanto, chiedono che agli effetti fiscali le sopra descritte attribuzioni patrimoniali siano dichiarati esenti da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999 ed in conformità al deposito della sentenza della Corte di Cassazione del
30.05.2005 n. 11458, l'esenzione dei trasferimenti di cui sopra da imposte di bollo, di registro e ogni altra tassa;
10) Il cane intestato al signor rimarrà con nella casa coniugale ed entrambi i coniugi T_ Per_1
parteciperanno alle spese veterinarie da ripartire al 50% ciascuno, compreso l'intervento di prossima esecuzione, al netto del rimborso dell'assicurazione Unipol accesa e con il premio a carico del sig.
T_
11) Il sig. accetta di corrispondere il 50% delle spese relative al rifacimento del controsoffitto T_
dell'abitazione coniugale come da preventivo;
12) Ogni altro rapporto economico intercorrente fra gli odierni ricorrenti è già stato definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e, pertanto, gli stessi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altra. Spese legali compensate”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile, ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla figlia ed i rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(RO) il 12/12/1979 e nata a [...] il [...]. CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bondeno (FE) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2005, atto n. 21, Parte II serie A).
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 04/04/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale