Sentenza 29 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/09/2023, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2023
N. 02919/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01453/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2021, proposto da
UL TO, nato a [...] il [...] (residente a Trapani); AN AM, nato a [...] il [...] (residente a Caltanissetta); CO ON, nato a [...] il [...] (residente a Milazzo); LA RS, nato a [...] il [...] (residente a Milazzo); AN De ST, nato Carinola il 06/03/1961 (residente a Palermo); IU AR, nato a [...] il [...] (residente a Trapani); DR AN, nato a [...] il [...] (residente a Milazzo); ER AR, nato a [...] il [...] (residente a Ostiglia); LE IL, nato a [...] il [...] (residente a San Cataldo); LE IG, nato a [...] il [...] (residente a Palermo); IO OC AN, nato a [...] il [...] (residente a Sommatino); tutti rappresentati e difesi dall'avvocato IO Bacci, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Roma, via L. Capuana n. 207.
contro
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Maggiore Toselli n. 5;
Ministero della Difesa/Comando Aeronautica Militare, in persona del Ministro pro tempore e del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE e domicilio ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
Ministero dell'Economia e delle Finanze/Comando Generale della Guardia di Finanza in persona del Ministro pro tempore e del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE e domicilio ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6.
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis decreto legge 21/09/1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20/11/1987, n. 273, come modificato dall’art. 21, legge n. 232/1990, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, il tutto gravato da rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi sino al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito I.N.P.S.) e del Ministero dell'Economia/Comando Generale della Guardia di Finanza, nonché del Ministero della Difesa/Comando dell’Aeronautica Militare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2023 il dott. IO Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso collettivo depositato il 03/08/2021 i ricorrenti (meglio generalizzati in epigrafe) hanno chiamato in giudizio le Amministrazioni intimate, chiedendo a questo Tribunale di dichiarare la spettanza in loro favore del beneficio di cui all’art. 6 bis, decreto legge 21/09/1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20/11/1987, n. 273, come modificato dall’art. 21, legge n. 232/1990 (di seguito art 6 bis, d. legge n. 387/1987) e la condanna conseguente delle Amministrazioni stesse alla rideterminazione delle rispettive indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dalla disposizione citata oltre a rivalutazione monetaria ed interessi già maturati, nonché in corso di maturazione sino al soddisfo. Hanno esposto come fondamento di tale domanda di essere tutti degli ex dipendenti pubblici, collocati in quiescenza su domanda al compimento dei cinquantacinque anni di età anagrafica e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo. Più nel dettaglio i dati prospettati in ricorso su questo punto sono i seguenti: TO UL, congedato dall’Aeronautica il 05/04/1983, all’età di 56 anni e con 42 anni di servizio utile contributivo; AM AN, congedato dalla Guardia di Finanza il 01/08/1981, con 58 anni di età e 40 anni di contributi; ON CO, congedato dalla Guardia di Finanza il 09/11/1981, con 55 anni di età e 37 di contributi (nel ricorso è indicata anche una seconda data di congedo dal servizio il 01/04/1982); RS LA, congedato dalla Guardia di Finanza il 01/04/1983, con 59 anni di età e 41 di contributi; De ST AN, congedato dalla Guardia di Finanza il 01/11/1980, con 57 anni di età e 38 di contributi; AR IU, congedato dall’Aeronautica il 01/10/1983, con 56 anni di età e 42 di contributi; AN DR, congedato dalla Guardia di Finanza il 01/04/1983, con 57 anni di età e 40 di contributi; AR ER, congedato dalla Guardia di Finanza il 03/04/1980, con 56 anni di età e 36 di contributi; IL LE, congedato dalla Guardia di Finanza 01/08/1980, con 57 anni di età e 38 di contributi; IG LE, congedato dalla Guardia di Finanza il 01/09/1979, con 56 anni di età e 37 di contributi; AN IO OC, congedato dalla Guardia di Finanza il 01/05/1981, con 55 anni di età e 36 di contributi. Hanno aggiunto di avere ricevuto al momento del congedo dei conteggi, da cui non è stato possibile evincere subito le voci specifiche considerate per la liquidazione del trattamento di fine servizio (di seguito tfs); e di essersi accorti soltanto in un secondo momento del mancato riconoscimento da parte delle Amministrazioni di appartenenza del beneficio dei sei scatti di stipendio previsto dal secondo comma dell’art 6 bis, d. legge n. 387/1987. Di conseguenza hanno sollecitato sia l’I.N.P.S. che il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza per ottenere il ricalcolo del tfs; ricevendo in alcuni casi delle risposte evasive, in altri un diniego fondato sull’impossibilità di riconoscere il beneficio in discorso al personale congedato su domanda. Non avendo ottenuto risposta alla domanda presentata in via amministrativa per ottenere il riconoscimento del loro buon diritto, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale con il ricorso odierno basato su di un unico motivo: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 bis, d. legge n. 387/1987 come modificato dall’art. 21, legge n. 232/1990. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Arbitrarietà. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, legge 07/08/1990, n. 241.
Tutte le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, sviluppando delle difese. In particolare l’I.N.P.S. ha controdedotto eccependo in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando che soltanto l’Ente di appartenenza degli impiegati pubblici può valutare la sussistenza delle condizioni per l’erogazione e la quantificazione del tfs. Nel merito ha rilevato l’inapplicabilità della norma, di cui all’art. 6 bis, d. legge n. 387/1987 al personale appartenente alle FF.AA., all’Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza. Inoltre ha eccepito la carenza di uno dei requisiti previsti dalla disposizione in discorso per il riconoscimento del beneficio dei sei scatti di stipendio, vale a dire la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in cui sono maturati i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva necessari. In linea di subordine ha chiesto il rigetto della domanda presentata dal personale non appartenente alle Forze di Polizia. Dal canto loro il Ministero delle Finanze ed il Ministero della Difesa hanno eccepito in limine il loro difetto di legittimazione passiva, rilevando che il compito a cui devono assolvere nel procedimento di liquidazione del tfs ha natura esclusivamente istruttoria; restando di competenza dell’I.N.P.S. ogni determinazione sul calcolo, sulla liquidazione e sulla corresponsione dell’emolumento. Nel merito hanno chiesto il rigetto della domanda presentata dagli ex appartenenti alle FF.AA. in considerazione del fatto che il beneficio dei sei scatti riguarda soltanto gli appartenenti alle Forze di Polizia.
All’udienza del 18 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, dopo aver dato avviso – riportato a verbale di udienza – della possibilità di una pronuncia di incompetenza per territorio per le domande presentate dai ricorrenti non residenti all’interno della circoscrizione di questo Tribunale.
Invero questo Tribunale deve dichiarare in via preliminare il proprio difetto di competenza sui ricorsi presentati dai signori ON, RS, AN e AR, tutti residenti al di fuori del territorio di competenza del T.A.R. di Palermo. Come chiarito dal Consiglio di Stato il criterio della competenza territoriale della sede di servizio (di cui all’art. 13, comma 2, cod. proc. amm.) presuppone l’attualità del rapporto di servizio, nel caso specifico già venuto meno all’atto dell’introduzione del giudizio. Di conseguenza deve trovare applicazione il criterio generale sull’estensione della res controversa (di cui all’art. 13, comma 1, cod. proc. amm.) facendo riferimento al luogo di residenza del ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 30/11/2020, n. 7560 ed in senso conforme T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, ordinanza 08/06/2023, n. 9779).
Sempre in via preliminare viene accolta l’eccezione di difetto di legittimazione del Ministero delle Finanze e del Ministero della Difesa sollevata dalle Amministrazioni stesse, essendo soltanto l’I.N.P.S. l’Ente legittimato a resistere al ricorso (cfr. C.G.A.R.S., Sez. Giur., sentenza 19/08/2022, n. 926).
Nel merito il ricorso è fondato per quanto di ragione. La tesi dei ricorrenti secondo la quale il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del tfs - previsto dall’art. 6 bis, d. legge n. 387/1987 - deve essere riconosciuto anche al personale collocato a riposo su domanda dopo 55 anni di età anagrafica e con 35 anni di servizio utile, trova conferma esplicita in quanto previsto dal comma secondo della disposizione in discorso; a condizione che si tratti di personale già appartenente alle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza 12/01/2023, 139; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, sentenza 04/11/2021, n. 308 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV; sentenza 13/05/2021, n. 1184). Il possesso di tali requisiti è stato provato documentalmente dai ricorrenti già in servizio presso la Guardia di Finanza, nello specifico i signori AM, De ST, IL, IG e AN.
Al contrario deve essere rigettata la domanda dei ricorrenti TO e AR, entrambi congedati dall’Aeronautica Militare. Invero il beneficio dei sei scatti stipendiali è stato riconosciuto al personale appartenente alle Forze di Polizia con una disposizione – il già citato art. 6 bis d. legge n. 387/1987 - di natura eccezionale, non estensibile per analogia al personale delle FF.AA. (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia, sentenza 03/05/2023, n. 598).
Non ha pregio l’eccezione di decadenza sollevata dalla difesa dell’I.N.P.S. dal momento che in materia di liquidazione delle indennità di buonuscita – come il tfs - il decorso dei termini decadenziali non ha alcuna refluenza sul diritto alla riliquidazione di tale indennità, il quale è soggetto esclusivamente a prescrizione (cfr. T.A.R.S., Palermo, Sez. I, sentenza 03/05/2010, n. 6123); eccezione di prescrizione che non è stata sollevata da nessuna delle Amministrazioni intimate.
In considerazione della natura di retribuzione differita del tfs (cfr. T.A.R., Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza 17/06/2022, n. 990) è accolta per quanto di ragione anche la domanda sulla rivalutazione monetaria e gli interessi.
In considerazione della novità della questione il Tribunale dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara la propria incompetenza a favore del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Catania, per le domande presentate dai signori ON, RS, AN; ed a favore del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per la domanda del signor AR.
Accoglie le domande dei signori AM, De ST, IL, IG e AN.
Rigetta le domande dei signori TO e AR.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
IO Bonfiglio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Bonfiglio | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO