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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/04/2024, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1529/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SEZIONE CIVILE
Nella CAUSA n. r.g. 1529/2023
tra
Parte_1
Pt_2 [...]
Pt_3 Pt_3
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 15 aprile 2024, alle ore 11.30
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
pagina 1 di 11 (ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti in merito alle piattaforme Controparte_2 Org_1
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per l'avv.to MAGALOTTI FRANCESCA Parte_1
Per , nessuno compare . CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Magalotti si riporta ai propri atti difensivi e precisa e conclude come da memoria integrativa
pagina 2 di 11 Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
L'avv. Magalotti dichiara che l'immobile è stato rilasciato il 20 febbraio 2024. Si riporta per l'ulteriore discussione ai propri atti ed alla memoria integrativa. Fa presente che in sede di sfratto ha rinunciato con riserva al decreto ingiuntivo, ma aveva precisato il credito. Sulla condanna al pagamento dei canoni di locazione si riporta a tutti i propri atti e se il giudice non decidesse riserva di chiederne il pagamento in separato procedimento.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 17.50 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 17.50 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati
Nessuno compare
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Ad ore 18.00 viene chiuso il verbale.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1529/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), e Parte_4 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'avv. MAGALOTTI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in VIA FORNACI 20 a CESENA presso il difensore avv. MAGALOTTI FRANCESCA
RICORRENTI - INTIMANTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI CP_1 C.F._4
CHIARA e, elettivamente domiciliato in VIA PESCHERIA N. 49 a CESENA presso il difensore avv. FABBRI CHIARA
RESISTENTE INTIMATO pagina 4 di 11 CONCLUSIONI
Il ricorrente-intimante ha precisato come da verbale di udienza odierna, riportandosi alla propria memoria integrativa: “Voglia il Tribunale Ill.mo, previa convalida dello sfratto,
nonché conferma dell'ordinanza di rilascio ed ogni altro provvedimento ritenuto utile e
necessario, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo del
17.7.2007 registrato in pari data per grave inadempimento di , con CP_1
condanna all'immediato rilascio dell'immobile. condannare altresì , al CP_1
pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito e
comunque non inferiore al contributo unificato ed alle spese vive dovute per il giudizio
non essendosi il locatore dichiarato disponibile ad iniziare il procedimento di
mediazione obbligatoria. rigettare tutte le domande proposte da controparte perché
infondate in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese e competenze professionali di
procedura”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla più recente formulazione del codice di rito.
Brevemente. La causa verte sull'opposizione allo sfratto portante n. 1072/23 RG di cui è
stato mutato il rito e solo parte intimante, ora ricorrente, ha depositato memoria integrativa.
È stato opportunamente allegato l'esperimento vano della mediazione obbligatoria.
Parte intimata, seppure costituitasi nel procedimento di sfratto ed oppostasi nei termini pagina 5 di 11 contenuti in una comparsa di costituzione e risposta, alcuna attività ha profuso in questo procedimento.
Per quanto interessa e ad ogni buon conto, l'intimante ha chiesto la convalida di sfratto per morosità persistente di oltre 31.000,00 euro;
l'intimato si è opposto contestando l'intervenuta prescrizione su canoni non versati e, relativamente ai successivi come per le spese condominiali, ha espresso generica contestazione. Il locatore si è difeso illustrando come anche nei pagamenti saltuari effettuati dal conduttore non risultasse una imputazione delle somme versate e, quindi, come fosse suo diritto imputare “i
pagamenti effettuati da nel corso di questi anni […] ai debiti scaduti e più antichi CP_1
ai sensi dell'art 1193 c.c.” e come non fosse stata data prova di pagamenti di canoni o spese condominiali in corso di contratto a saldo della persistente morosità dichiarata.
All'udienza del 24 maggio 2023 il giudice ha così provveduto: “Vista la dichiarazione
della parte intimata relativamente a canoni non pagati Rilevato che l'opposizione non è
fondata su prova scritta, non essendovi allo stato dimostrazione del pagamento del
canone per le mensilità indicate oneri accessori indicati in citazione, valutata l'entità
della mora, e considerati le ragioni dello sfratto ed i contrapposti interessi delle parti
vista la richiesta dell'intimante per l'ordine di rilascio visto quindi l'art. 665 cpc
PQM
Ordina, con riserva delle eccezioni, all'intimato, di rilasciare l'immobile locato entro il
termine di 15 novembre 2023 Dispone il mutamento del rito e fissa l'udienza del 6
dicembre 2023 ad ore 11.00 Con termine sino a trenta giorni prima. per l'intimante-
ricorrente e sino a dieci giorni prima per l'intimato-resistente per il deposito di atti
pagina 6 di 11 integrativi e documenti. Pone a carico di parte intimante - ricorrente l'avvio del
procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine di giorni 15 dalla presente
ordinanza.”
In assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa ordinaria pronta e matura per essere decisa, è stata fissata udienza odierna di discussione.
Spetta ora decidere.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
L'intimato non ha dato prova del pagamento dei canoni e per quanto riguarda la pretesa prescrizione, corretta è l'imputazione dei pagamenti effettuata dal locatore ex art. 1193
II co c.c., peraltro documentata.
Per contro, la domanda del ricorrente è risultata fondata e va, pertanto, accolta.
Parte ricorrente ha, difatti, documentato l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti in relazione all'immobile di cui ha richiesto il rilascio. Dal momento che in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova ricavabili dall'art. 2697 c.c., per l'azione di risoluzione il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto (cfr. Cass., 27 marzo 1998, n. 3232 Cass., 5 dicembre 1994, n. 10446),
provata dunque da parte attrice l'esistenza di un contratto di locazione per uso abitativo e non provato dalla parte convenuta l'adempimento dell'obbligazione di pagare le mensilità pattuite, può ritenersi che il comportamento della parte convenuta costituisca inadempimento idoneo, ai sensi dell'art.1455 c.c., a giustificare la domanda di pagina 7 di 11 risoluzione del contratto e la conseguente condanna al rilascio dell'immobile. Infatti,
dall'esame degli scritti e dei documenti versati in atti, è innegabile l'inadempienza contrattuale prospettata nell'atto introduttivo per una morosità all'epoca di oltre
31.000,00 che appariva contraddistinguere già a tale epoca la necessaria gravità per la declaratoria di inadempimento. Gravità che si è notevolmente accentuata durante la prosecuzione del giudizio, dal momento che fino alla data del deposito della memoria integrativa è lievitata ad oltre 33.000,00.
Giova ricordare che obbligazioni fondamentali che derivano dal contratto di locazione sono quelle del locatore di trasferire alla controparte la detenzione del bene locato e quella del conduttore di pagare il corrispettivo. Il mancato adempimento dell'una o dell'altra obbligazione altera in maniera decisiva il sinallagma contrattuale ed impone lo scioglimento del rapporto. In questo senso, va ribadito che non è consentito al conduttore di un immobile di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore (Cass. Sez VI
23 giugno 2011 n. 13887 conformi cass. sez III 8 ottobre 2008 n. 24799)
Sulla scorta di un condivisibile dettato del Supremo Collegio, bisogna stabilire se l'inadempimento medesimo sia, o meno, di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; una valutazione da effettuare pure in ragione del comportamento assunto dal conduttore pagina 8 di 11 successivamente alla proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., III, 17 marzo 2006, n.
5902), e, comunque, caratterizzato, nel caso di specie, dal mancato versamento della somma dovuta di oltre 33.000,00 odierne.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per il grave inadempimento del conduttore. Tale risoluzione impone il rilascio dell'immobile "de quibus” e quindi la conferma del provvedimento ex art. 665 cpc emesso in data 24 maggio 2023.
Sui canoni insoluti e non pagati, seppure la memoria integrativa non riporta la domanda,
essendo per propria natura una integrazione alla domanda iniziale, riportando la parte processuale una precisazione del credito proprio in sede di memoria, vale la pena esaminarla nell'ambito più ampio dei due procedimenti, non risultando alcuna rinuncia espressa in tal senso (la rinuncia al decreto ingiuntivo non impilca, infatti, rinuncia al credito già palesato). In forza della già rimarcata omessa corresponsione del precisato importo di Euro 33.390,00 dovuta a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti fino a alla data del deposito della memoria integrativa (26 ottobre 2023) si impone, quindi, la condanna del sig. , alla dazione, in favore del CP_1
locatore, della predetta somma oltre i canoni maturati fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Difatti, nel caso di cui innanzi, sono intervenute pronunce giurisprudenziali meritevoli di piena adesione: " In tema di locazione di immobili urbani, la condanna al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della pagina 9 di 11 locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, co. 1, c.p.c., secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione di pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione, ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli
"da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse ancora che si verifichi l'inadempimento" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 31.05.2005,
n. 116003).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per le attività effettivamente eseguite, quindi non viene computata la fase istruttoria e neppure quella decisoria ove è
mancata attività di difesa sostanziale in assenza pure della difesa avversaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.1529/2023 RG, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione
E per l'effetto
ACCOGLIE la domanda dei signori e Parte_1 Parte_4
Parte_3
pagina 10 di 11 Conseguentemente
− DICHIARA risolto il contratto di locazione inter-partes e
− CONFERMA il rilascio come da ordinanza del 24 maggio 2023 nel procedimento n.1072/23
− CONDANNA altresì al pagamento di euro 33.390,00 per canoni CP_1
di locazione scaduti alla data del 26 ottobre 2023 oltre quelli a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali da ogni singola scadenza al saldo effettivo il tutto a favore dei signori e Parte_1 Parte_4
n via solidale Parte_3
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte resistente in via solidale le spese di lite, che si liquidano in € 330,62 per spese, € 2.900,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito
Forlì, 15 aprile 2024
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SEZIONE CIVILE
Nella CAUSA n. r.g. 1529/2023
tra
Parte_1
Pt_2 [...]
Pt_3 Pt_3
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
VERBALE DI UDIENZA DEL 15 aprile 2024, alle ore 11.30
innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Maria de Ruggiero
mediante collegamento da remoto in videoconferenza teams
pagina 1 di 11 (ai sensi degli artt. 127, 127-bis c.p.c., 196-duodecies disp.att. c.p.c. e 35 d.lgs.
149/2022)
Si dà preliminarmente atto che l'udienza odierna viene celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal
[...]
in conformità ai provvedimenti in merito alle piattaforme Controparte_2 Org_1
utilizzabili per lo svolgimento dell'udienza da remoto (decreti 10 e 20.3.2020 e
21.5.2020).
Ciò premesso, si procede all'identificazione dei comparenti collegati da remoto:
Per l'avv.to MAGALOTTI FRANCESCA Parte_1
Per , nessuno compare . CP_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei presenti in collegamento da remoto, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita quindi le parti a precisare le conclusioni
L'avv. Magalotti si riporta ai propri atti difensivi e precisa e conclude come da memoria integrativa
pagina 2 di 11 Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
L'avv. Magalotti dichiara che l'immobile è stato rilasciato il 20 febbraio 2024. Si riporta per l'ulteriore discussione ai propri atti ed alla memoria integrativa. Fa presente che in sede di sfratto ha rinunciato con riserva al decreto ingiuntivo, ma aveva precisato il credito. Sulla condanna al pagamento dei canoni di locazione si riporta a tutti i propri atti e se il giudice non decidesse riserva di chiederne il pagamento in separato procedimento.
Dopo la discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e riserva di dare lettura della sentenza ad ore 17.50 con le medesime modalità di collegamento da remoto, stessa stanza virtuale e link già in possesso delle parti
A questo punto, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Infine il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
Ad ore 17.50 viene riaperta la stanza virtuale.
Si procede con le stesse modalità sopra evidenziate e sono presenti ed indentificati
Nessuno compare
Il Giudice dà lettura della sentenza che allega al presente verbale d'udienza
Ad ore 18.00 viene chiuso il verbale.
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
pagina 3 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria de Ruggiero ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1529/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), e Parte_4 C.F._2
(C.F. , Parte_3 C.F._3
tutti con il patrocinio dell'avv. MAGALOTTI FRANCESCA, elettivamente domiciliati in VIA FORNACI 20 a CESENA presso il difensore avv. MAGALOTTI FRANCESCA
RICORRENTI - INTIMANTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRI CP_1 C.F._4
CHIARA e, elettivamente domiciliato in VIA PESCHERIA N. 49 a CESENA presso il difensore avv. FABBRI CHIARA
RESISTENTE INTIMATO pagina 4 di 11 CONCLUSIONI
Il ricorrente-intimante ha precisato come da verbale di udienza odierna, riportandosi alla propria memoria integrativa: “Voglia il Tribunale Ill.mo, previa convalida dello sfratto,
nonché conferma dell'ordinanza di rilascio ed ogni altro provvedimento ritenuto utile e
necessario, dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo del
17.7.2007 registrato in pari data per grave inadempimento di , con CP_1
condanna all'immediato rilascio dell'immobile. condannare altresì , al CP_1
pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa dall'Ill.mo Giudice adito e
comunque non inferiore al contributo unificato ed alle spese vive dovute per il giudizio
non essendosi il locatore dichiarato disponibile ad iniziare il procedimento di
mediazione obbligatoria. rigettare tutte le domande proposte da controparte perché
infondate in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese e competenze professionali di
procedura”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo, non più richiesta dalla più recente formulazione del codice di rito.
Brevemente. La causa verte sull'opposizione allo sfratto portante n. 1072/23 RG di cui è
stato mutato il rito e solo parte intimante, ora ricorrente, ha depositato memoria integrativa.
È stato opportunamente allegato l'esperimento vano della mediazione obbligatoria.
Parte intimata, seppure costituitasi nel procedimento di sfratto ed oppostasi nei termini pagina 5 di 11 contenuti in una comparsa di costituzione e risposta, alcuna attività ha profuso in questo procedimento.
Per quanto interessa e ad ogni buon conto, l'intimante ha chiesto la convalida di sfratto per morosità persistente di oltre 31.000,00 euro;
l'intimato si è opposto contestando l'intervenuta prescrizione su canoni non versati e, relativamente ai successivi come per le spese condominiali, ha espresso generica contestazione. Il locatore si è difeso illustrando come anche nei pagamenti saltuari effettuati dal conduttore non risultasse una imputazione delle somme versate e, quindi, come fosse suo diritto imputare “i
pagamenti effettuati da nel corso di questi anni […] ai debiti scaduti e più antichi CP_1
ai sensi dell'art 1193 c.c.” e come non fosse stata data prova di pagamenti di canoni o spese condominiali in corso di contratto a saldo della persistente morosità dichiarata.
All'udienza del 24 maggio 2023 il giudice ha così provveduto: “Vista la dichiarazione
della parte intimata relativamente a canoni non pagati Rilevato che l'opposizione non è
fondata su prova scritta, non essendovi allo stato dimostrazione del pagamento del
canone per le mensilità indicate oneri accessori indicati in citazione, valutata l'entità
della mora, e considerati le ragioni dello sfratto ed i contrapposti interessi delle parti
vista la richiesta dell'intimante per l'ordine di rilascio visto quindi l'art. 665 cpc
PQM
Ordina, con riserva delle eccezioni, all'intimato, di rilasciare l'immobile locato entro il
termine di 15 novembre 2023 Dispone il mutamento del rito e fissa l'udienza del 6
dicembre 2023 ad ore 11.00 Con termine sino a trenta giorni prima. per l'intimante-
ricorrente e sino a dieci giorni prima per l'intimato-resistente per il deposito di atti
pagina 6 di 11 integrativi e documenti. Pone a carico di parte intimante - ricorrente l'avvio del
procedimento di mediazione obbligatoria entro il termine di giorni 15 dalla presente
ordinanza.”
In assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa ordinaria pronta e matura per essere decisa, è stata fissata udienza odierna di discussione.
Spetta ora decidere.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
L'intimato non ha dato prova del pagamento dei canoni e per quanto riguarda la pretesa prescrizione, corretta è l'imputazione dei pagamenti effettuata dal locatore ex art. 1193
II co c.c., peraltro documentata.
Per contro, la domanda del ricorrente è risultata fondata e va, pertanto, accolta.
Parte ricorrente ha, difatti, documentato l'esistenza di un contratto di locazione stipulato tra le parti in relazione all'immobile di cui ha richiesto il rilascio. Dal momento che in base ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova ricavabili dall'art. 2697 c.c., per l'azione di risoluzione il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non la inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto (cfr. Cass., 27 marzo 1998, n. 3232 Cass., 5 dicembre 1994, n. 10446),
provata dunque da parte attrice l'esistenza di un contratto di locazione per uso abitativo e non provato dalla parte convenuta l'adempimento dell'obbligazione di pagare le mensilità pattuite, può ritenersi che il comportamento della parte convenuta costituisca inadempimento idoneo, ai sensi dell'art.1455 c.c., a giustificare la domanda di pagina 7 di 11 risoluzione del contratto e la conseguente condanna al rilascio dell'immobile. Infatti,
dall'esame degli scritti e dei documenti versati in atti, è innegabile l'inadempienza contrattuale prospettata nell'atto introduttivo per una morosità all'epoca di oltre
31.000,00 che appariva contraddistinguere già a tale epoca la necessaria gravità per la declaratoria di inadempimento. Gravità che si è notevolmente accentuata durante la prosecuzione del giudizio, dal momento che fino alla data del deposito della memoria integrativa è lievitata ad oltre 33.000,00.
Giova ricordare che obbligazioni fondamentali che derivano dal contratto di locazione sono quelle del locatore di trasferire alla controparte la detenzione del bene locato e quella del conduttore di pagare il corrispettivo. Il mancato adempimento dell'una o dell'altra obbligazione altera in maniera decisiva il sinallagma contrattuale ed impone lo scioglimento del rapporto. In questo senso, va ribadito che non è consentito al conduttore di un immobile di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, neppure nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene ricollegabile al fatto del locatore, atteso che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore (Cass. Sez VI
23 giugno 2011 n. 13887 conformi cass. sez III 8 ottobre 2008 n. 24799)
Sulla scorta di un condivisibile dettato del Supremo Collegio, bisogna stabilire se l'inadempimento medesimo sia, o meno, di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c.; una valutazione da effettuare pure in ragione del comportamento assunto dal conduttore pagina 8 di 11 successivamente alla proposizione della domanda (cfr. Cass. Civ., III, 17 marzo 2006, n.
5902), e, comunque, caratterizzato, nel caso di specie, dal mancato versamento della somma dovuta di oltre 33.000,00 odierne.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto per il grave inadempimento del conduttore. Tale risoluzione impone il rilascio dell'immobile "de quibus” e quindi la conferma del provvedimento ex art. 665 cpc emesso in data 24 maggio 2023.
Sui canoni insoluti e non pagati, seppure la memoria integrativa non riporta la domanda,
essendo per propria natura una integrazione alla domanda iniziale, riportando la parte processuale una precisazione del credito proprio in sede di memoria, vale la pena esaminarla nell'ambito più ampio dei due procedimenti, non risultando alcuna rinuncia espressa in tal senso (la rinuncia al decreto ingiuntivo non impilca, infatti, rinuncia al credito già palesato). In forza della già rimarcata omessa corresponsione del precisato importo di Euro 33.390,00 dovuta a titolo di canoni di locazione scaduti e non corrisposti fino a alla data del deposito della memoria integrativa (26 ottobre 2023) si impone, quindi, la condanna del sig. , alla dazione, in favore del CP_1
locatore, della predetta somma oltre i canoni maturati fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Difatti, nel caso di cui innanzi, sono intervenute pronunce giurisprudenziali meritevoli di piena adesione: " In tema di locazione di immobili urbani, la condanna al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della pagina 9 di 11 locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, co. 1, c.p.c., secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione di pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione, ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli
"da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse ancora che si verifichi l'inadempimento" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 31.05.2005,
n. 116003).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per le attività effettivamente eseguite, quindi non viene computata la fase istruttoria e neppure quella decisoria ove è
mancata attività di difesa sostanziale in assenza pure della difesa avversaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n.1529/2023 RG, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione
E per l'effetto
ACCOGLIE la domanda dei signori e Parte_1 Parte_4
Parte_3
pagina 10 di 11 Conseguentemente
− DICHIARA risolto il contratto di locazione inter-partes e
− CONFERMA il rilascio come da ordinanza del 24 maggio 2023 nel procedimento n.1072/23
− CONDANNA altresì al pagamento di euro 33.390,00 per canoni CP_1
di locazione scaduti alla data del 26 ottobre 2023 oltre quelli a scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali da ogni singola scadenza al saldo effettivo il tutto a favore dei signori e Parte_1 Parte_4
n via solidale Parte_3
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte resistente in via solidale le spese di lite, che si liquidano in € 330,62 per spese, € 2.900,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito
Forlì, 15 aprile 2024
Il Giudice Onorario Dott. ssa Maria de Ruggiero
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