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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/04/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 872/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Gallimberti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chioggia (VE), Via G. Matteotti n. 1115/A;
appellante;
contro
:
CF ; Controparte_1 P.IVA_1
(CF ; Controparte_2 C.F._2
(CF ); Controparte_3 C.F._3
(CF ); Parte_2 C.F._4
CF ); Parte_3 C.F._5
(CF ); Parte_4 C.F._6
rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Barbiero ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 15;
appellati.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 799/24 del Tribunale di Padova.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Nel merito Alla luce dell'approvazione della delibera condominiale 24.10.2023, in atti, dichiarare la cessazione della materia del contendere e, stante la soccombenza virtuale dei resistenti, oggi appellati, condannarli tutti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di parte appellante, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con distrazione delle stesse, ex art.93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore. Nel merito in via subordinata
- Dichiarare pienamente fondato il diritto del ricorrente a richiedere la formazione in sede giudiziale, delle tabelle millesimali del Controparte_1
I, nel'7accertata inesistenza di queste, al momento di proposizione del giudizio
[...] di primo grado. Con condanna delle parti appellate all7integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di parte appellante, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con distrazione delle stesse, ex art.93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore”.
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis: - Dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c., la domanda formulata da parte aversa in via subordinata ed avente il seguente tenore: “Nel merito, in via subordinata - Dichiarare pienamente fondato il diritto del ricorrente a richiedere la formazione in sede giudiziale, delle tabelle millesimali del Condominio Umberto 1, nell'accertata inesistenza di queste, al momento di proposizione del giudizio di primo grado ” in quanto domanda nuova non proponibile in appello;
- in ogni caso, rigettarsi tutte le domande dell'appellante contenute nell'atto introduttivo de] presente grado di giudizio in quanto infondate in fatto e diritto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e compensi del procedimento d'appello.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. , quale proprietario di due appartamenti nel Parte_1 CP_1 in Padova, ha promosso azione giudiziaria dinanzi al Tribunale di
[...]
Padova contro il chiedendo che venisse accertata la Controparte_1 mancata approvazione delle tabelle millesimali definitive del Condominio e di disporre la redazione delle stesse nel rispetto dei criteri già determinati dall'assemblea dei condomini del 12.5.2010 e nelle successive assemblee del 2011 e del 2012, dal momento che le spese condominiali venivano ogni anno ripartite solo provvisoriamente secondo un progetto di tabella millesimale mai formalmente approvato dai condomini risalente al 2005 ed errato, sicchè le tabelle definitive corrette non erano mai state approvate.
2. Si costituiva in giudizio il e i condomini Controparte_1 CP_2
, , ed
[...] Parte_2 Controparte_3 Parte_3
, i quali deducevano che nell'assemblea condominiale Parte_4 tenutasi in data 24.10.2023, successivamente all'instaurazione del giudizio, l'assemblea condominiale aveva approvato le tabelle millesimali definitive conformi a quelle del 2006, sicchè, chiedevano il rigetto di tutte le domande avversarie.
3. All'udienza di comparizione parte ricorrente, preso atto dell'avvenuta approvazione da parte del chiedeva Controparte_4 dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese legali;
parte convenuta si opponeva con riguardo alla condanna delle spese di lite e precisava le conclusioni, chiedendo la reiezione delle domande avversarie.
4. Il Tribunale, dopo aver osservato che le parti non avevano rassegnato conclusioni conformi, sicchè non poteva ritenersi cessata la materia del contendere, nonostante l'approvazione delle tabelle definitive, rilevava la fondatezza del diritto azionato da parte ricorrente per conseguire la formazione giudiziale di tabelle millesimali per la gestione ed il governo dell'edificio condominiale, ma l'infondatezza della pretesa di redigere le stesse
“nel rispetto dei criteri già determinati dall'Assemblea dei condòmini nella seduta del 12.5.2010, con richiamo al preventivo 26.10.2010 dell'ing. Pt_5
(all.04, all.05), nonché nelle sedute del 25.1.2011 (all.8) e 13.11.2012
[...]
(all.13)” dal momento che non risultava “provato in giudizio quanto affermato dal ricorrente che l'assemblea aveva già approvato i criteri di redazione delle tabelle indicati genericamente dall' Ing. risultando al contrario dalla Pt_5 lettura del verbale dell'assemblea svoltasi in data 14.11.2017 (cfr. doc. 20 parte ricorrente) la volontà dei condomini, ad esclusione del “di non appaltare Pt_1 il lavoro di elaborazione delle tabelle millesimali fino a che non saranno puntualmente individuati e condivisi i criteri di elaborazione delle stesse” (cfr. doc. 20 parte ricorrente)”; pertanto rigettava la domanda attorea e compensava interamente le spese di lite.
5. Contro la sentenza n. 799/24 del Tribunale di Padova ha Parte_1 promosso appello, affidato a tre motivi di gravame:
“1) Errata pronuncia in ordine alla ritenuta insussistenza della cessata materia del contendere (art. 100 cpc);
2) Errata pronuncia di rigetto della domanda di parte ricorrente;
3) Sull'erroneità della reiezione della condanna alle spese (art. 91 cpc).”
Parte appellante censura la sentenza di primo grado perché non ha ritenuto cessata la materia del contendere. Sostiene altresì che il Tribunale ha errato nel ritenere non provata la erroneità delle tabelle millesimali del 2006. Sostiene pertanto, che parte resistente deve ritenersi interamente soccombente e che risulta errata la compensazione integrale delle spese.
6. Si sono costituiti il e gli altri condomini costituiti in Controparte_1 primo grado, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
7. L'appello è infondato.
Le parti hanno precisato in primo grado conclusioni divergenti: il ha Pt_1 richiesto la cessazione della materia del contendere, mentre i convenuti hanno chiesto che venisse rigettata la domanda avversaria.
La cessazione della materia del contendere presuppone che entrambe le parti sottopongano al Giudice conclusioni conformi, cioè che entrambe richiedano la cessazione della materia del contendere (Cass. 21757/2021, Cass 19845/2019).
I convenuti in primo grado non hanno aderito alla istanza avversaria di cessazione della materia del contendere, chiedendo invece, che venisse rigettata la richiesta attorea che le tabelle millesimali fossero redatte nel rispetto dei criteri determinati dall'assemblea dei condomini il 12.5.2010.
L'appellante non ha sottoposto ad alcuna specifica censura la statuizione con cui il tribunale ha ritenuto che i criteri da lui indicati non sono idonei ad essere utilizzati per la formazione delle tabelle millesimali.
Va quindi esente da censura la sentenza laddove, preso atto dell'intervenuta approvazione nelle more del giudizio dell'approvazione delle tabelle millesimali, ha affermato che la domanda, per come era stata formulata, non poteva essere accolta nella sua integralità ed ha compensato le spese di lite, avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca.
9. Alla reiezione dei motivi di appello consegue la conferma dell'appellata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che si liquidano in euro 3.500,00 oltre al 15% spese generali, 4% CPA ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appellante. Così deciso in Venezia, lì 24 aprile 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 872/24 R.G.
promossa da:
(CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Gallimberti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chioggia (VE), Via G. Matteotti n. 1115/A;
appellante;
contro
:
CF ; Controparte_1 P.IVA_1
(CF ; Controparte_2 C.F._2
(CF ); Controparte_3 C.F._3
(CF ); Parte_2 C.F._4
CF ); Parte_3 C.F._5
(CF ); Parte_4 C.F._6
rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Barbiero ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 15;
appellati.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 799/24 del Tribunale di Padova.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Nel merito Alla luce dell'approvazione della delibera condominiale 24.10.2023, in atti, dichiarare la cessazione della materia del contendere e, stante la soccombenza virtuale dei resistenti, oggi appellati, condannarli tutti alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di parte appellante, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con distrazione delle stesse, ex art.93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore. Nel merito in via subordinata
- Dichiarare pienamente fondato il diritto del ricorrente a richiedere la formazione in sede giudiziale, delle tabelle millesimali del Controparte_1
I, nel'7accertata inesistenza di queste, al momento di proposizione del giudizio
[...] di primo grado. Con condanna delle parti appellate all7integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di parte appellante, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, con distrazione delle stesse, ex art.93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore”.
Conclusioni nell'interesse degli appellati:
“Voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis: - Dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 345 c.p.c., la domanda formulata da parte aversa in via subordinata ed avente il seguente tenore: “Nel merito, in via subordinata - Dichiarare pienamente fondato il diritto del ricorrente a richiedere la formazione in sede giudiziale, delle tabelle millesimali del Condominio Umberto 1, nell'accertata inesistenza di queste, al momento di proposizione del giudizio di primo grado ” in quanto domanda nuova non proponibile in appello;
- in ogni caso, rigettarsi tutte le domande dell'appellante contenute nell'atto introduttivo de] presente grado di giudizio in quanto infondate in fatto e diritto con integrale conferma della sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese e compensi del procedimento d'appello.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. Il sig. , quale proprietario di due appartamenti nel Parte_1 CP_1 in Padova, ha promosso azione giudiziaria dinanzi al Tribunale di
[...]
Padova contro il chiedendo che venisse accertata la Controparte_1 mancata approvazione delle tabelle millesimali definitive del Condominio e di disporre la redazione delle stesse nel rispetto dei criteri già determinati dall'assemblea dei condomini del 12.5.2010 e nelle successive assemblee del 2011 e del 2012, dal momento che le spese condominiali venivano ogni anno ripartite solo provvisoriamente secondo un progetto di tabella millesimale mai formalmente approvato dai condomini risalente al 2005 ed errato, sicchè le tabelle definitive corrette non erano mai state approvate.
2. Si costituiva in giudizio il e i condomini Controparte_1 CP_2
, , ed
[...] Parte_2 Controparte_3 Parte_3
, i quali deducevano che nell'assemblea condominiale Parte_4 tenutasi in data 24.10.2023, successivamente all'instaurazione del giudizio, l'assemblea condominiale aveva approvato le tabelle millesimali definitive conformi a quelle del 2006, sicchè, chiedevano il rigetto di tutte le domande avversarie.
3. All'udienza di comparizione parte ricorrente, preso atto dell'avvenuta approvazione da parte del chiedeva Controparte_4 dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese legali;
parte convenuta si opponeva con riguardo alla condanna delle spese di lite e precisava le conclusioni, chiedendo la reiezione delle domande avversarie.
4. Il Tribunale, dopo aver osservato che le parti non avevano rassegnato conclusioni conformi, sicchè non poteva ritenersi cessata la materia del contendere, nonostante l'approvazione delle tabelle definitive, rilevava la fondatezza del diritto azionato da parte ricorrente per conseguire la formazione giudiziale di tabelle millesimali per la gestione ed il governo dell'edificio condominiale, ma l'infondatezza della pretesa di redigere le stesse
“nel rispetto dei criteri già determinati dall'Assemblea dei condòmini nella seduta del 12.5.2010, con richiamo al preventivo 26.10.2010 dell'ing. Pt_5
(all.04, all.05), nonché nelle sedute del 25.1.2011 (all.8) e 13.11.2012
[...]
(all.13)” dal momento che non risultava “provato in giudizio quanto affermato dal ricorrente che l'assemblea aveva già approvato i criteri di redazione delle tabelle indicati genericamente dall' Ing. risultando al contrario dalla Pt_5 lettura del verbale dell'assemblea svoltasi in data 14.11.2017 (cfr. doc. 20 parte ricorrente) la volontà dei condomini, ad esclusione del “di non appaltare Pt_1 il lavoro di elaborazione delle tabelle millesimali fino a che non saranno puntualmente individuati e condivisi i criteri di elaborazione delle stesse” (cfr. doc. 20 parte ricorrente)”; pertanto rigettava la domanda attorea e compensava interamente le spese di lite.
5. Contro la sentenza n. 799/24 del Tribunale di Padova ha Parte_1 promosso appello, affidato a tre motivi di gravame:
“1) Errata pronuncia in ordine alla ritenuta insussistenza della cessata materia del contendere (art. 100 cpc);
2) Errata pronuncia di rigetto della domanda di parte ricorrente;
3) Sull'erroneità della reiezione della condanna alle spese (art. 91 cpc).”
Parte appellante censura la sentenza di primo grado perché non ha ritenuto cessata la materia del contendere. Sostiene altresì che il Tribunale ha errato nel ritenere non provata la erroneità delle tabelle millesimali del 2006. Sostiene pertanto, che parte resistente deve ritenersi interamente soccombente e che risulta errata la compensazione integrale delle spese.
6. Si sono costituiti il e gli altri condomini costituiti in Controparte_1 primo grado, chiedendo la reiezione dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.
7. L'appello è infondato.
Le parti hanno precisato in primo grado conclusioni divergenti: il ha Pt_1 richiesto la cessazione della materia del contendere, mentre i convenuti hanno chiesto che venisse rigettata la domanda avversaria.
La cessazione della materia del contendere presuppone che entrambe le parti sottopongano al Giudice conclusioni conformi, cioè che entrambe richiedano la cessazione della materia del contendere (Cass. 21757/2021, Cass 19845/2019).
I convenuti in primo grado non hanno aderito alla istanza avversaria di cessazione della materia del contendere, chiedendo invece, che venisse rigettata la richiesta attorea che le tabelle millesimali fossero redatte nel rispetto dei criteri determinati dall'assemblea dei condomini il 12.5.2010.
L'appellante non ha sottoposto ad alcuna specifica censura la statuizione con cui il tribunale ha ritenuto che i criteri da lui indicati non sono idonei ad essere utilizzati per la formazione delle tabelle millesimali.
Va quindi esente da censura la sentenza laddove, preso atto dell'intervenuta approvazione nelle more del giudizio dell'approvazione delle tabelle millesimali, ha affermato che la domanda, per come era stata formulata, non poteva essere accolta nella sua integralità ed ha compensato le spese di lite, avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca.
9. Alla reiezione dei motivi di appello consegue la conferma dell'appellata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che si liquidano in euro 3.500,00 oltre al 15% spese generali, 4% CPA ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appellante. Così deciso in Venezia, lì 24 aprile 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi