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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/09/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Annalisa Giusti Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 177 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025
TRA
, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Roberto Parte_1
Mariani e Alessandro Scannella, entrambi del Foro di Pescara
Appellante-ricorrente in riassunzione
E
- rappresentato e Controparte_1 difeso per procura generale alle liti dagli avvocati Laura Damiani e Andreina Amato
Appellato-resistente in riassunzione
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ordinanza n.6402/2025 dell'11 dicembre 2024 la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 186/2018 pronunciata il 26 aprile 2018 Parte_1 dalla Corte di Appello di Ancona, ha rinviato a questa Corte territoriale in diversa composizione onde riesaminare la fattispecie concreta, facendo applicazione del seguente principio di diritto: «il procedimento di revisione, per aggravamento, dell'equo indennizzo resta assoggettato alle regole vigenti al momento di presentazione della domanda di equo indennizzo, costituendo la revisione una fase eventuale del procedimento originario».
Con ricorso depositato presso questa Corte il 9 giugno 2025 ha riassunto il Parte_1 giudizio, chiedendo accogliersi l'appello proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Ascoli
Piceno, che in primo grado aveva respinto la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere il computo dell'equo indennizzo per aggravamento con applicazione dei parametri previsti dalla previgente normativa, in vigore al momento del sorgere dell'originaria causa di servizio, in luogo dei parametri previsti dal D.P.R. n.461/2001, in vigore al momento del verificarsi dell'aggravamento.
L' ha aderito al principio di diritto affermato dal Giudice di legittimità, evidenziando che CP_1 rispetto all'ammontare dell'importo residuo spettante a titolo di aggravamento, pari ad euro
94.678,09, avrebbe dovuto tenersi conto del divieto di cumulo parziale o totale di tale provvidenza con ulteriori riconoscimenti economici, quindi ha sottolineato la non spettanza della rivalutazione monetaria oltre agli interessi sulla sorte capitale.
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del chiaro principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e, del resto, non più messo in discussione dall' devesi riconoscere il diritto dell'originario ricorrente ed odierno CP_1 appellante di vedersi computare le somme spettanti a titolo di equo indennizzo per aggravamento, nell'accertata misura dell'80%, secondo i criteri dettati dalla previgente normativa, in vigore all'epoca di presentazione dell'originaria domanda (DPR nr. 834/1981), in luogo di quelli ritenuti applicabili dall' introdotti dal DPR nr. 461/2001. CP_1
In ordine alla quantificazione delle somme spettanti al titolo in questione, non vi è controversia tra le parti, avendo l' nei propri scritti difensivi riconosciuto la correttezza del CP_1 calcolo che conduce all'importo di euro 94.678,09; sulle somme dovute a tale titolo spettano gli interessi legali dalla data di presentazione della domanda di aggravamento;
ciò in conformità al giudicato formatosi rispetto alla sentenza emessa il 6 giugno 2014 dal Tribunale di Ascoli Piceno, di condanna dell' al pagamento della differenza sull'equo indennizzo, corrispondente all'accertata CP_1 percentuale (80%) di aggravamento dei postumi, “…a far tempo dalla domanda di aggravamento…oltre interessi legali sui ratei maturati…”
Appare inammissibile la questione del divieto di cumulo dell'emolumento oggetto di causa con ulteriori benefici economici eventualmente riconosciuti in relazione alla medesima genesi, in quanto non sollevata in primo grado, ed in ogni caso prospettata in termini affatto generici ed indeterminati.
Le spese dell'intero procedimento possono essere compensate in ragione dell'oggettiva controvertibilità della questione trattata e della sua natura squisitamente interpretativa
P.Q.M.
La Corte, decidendo quale giudice di rinvio, a seguito dell'Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 6402/2025 dell'11 dicembre 2024, sull'appello proposto nei Parte_1 confronti di ed avverso la sentenza n.474/2016emessa il 15 novembre 2016 dal Tribunale di CP_1
Ascoli Piceno, così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di al riconoscimento dell'equo indennizzo nella misura del 80%, da Parte_1 computarsi secondo i criteri di cui alle tabelle allegate al DPR nr. 834/81 ed al T.U. nr. 1124/65; per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma di euro 94.678,09 al detto titolo, oltre interessi CP_1 legali con decorrenza dalla domanda di aggravamento;
2) compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio
Ancona, 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Annalisa Giusti Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 177 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025
TRA
, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Roberto Parte_1
Mariani e Alessandro Scannella, entrambi del Foro di Pescara
Appellante-ricorrente in riassunzione
E
- rappresentato e Controparte_1 difeso per procura generale alle liti dagli avvocati Laura Damiani e Andreina Amato
Appellato-resistente in riassunzione
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ordinanza n.6402/2025 dell'11 dicembre 2024 la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 186/2018 pronunciata il 26 aprile 2018 Parte_1 dalla Corte di Appello di Ancona, ha rinviato a questa Corte territoriale in diversa composizione onde riesaminare la fattispecie concreta, facendo applicazione del seguente principio di diritto: «il procedimento di revisione, per aggravamento, dell'equo indennizzo resta assoggettato alle regole vigenti al momento di presentazione della domanda di equo indennizzo, costituendo la revisione una fase eventuale del procedimento originario».
Con ricorso depositato presso questa Corte il 9 giugno 2025 ha riassunto il Parte_1 giudizio, chiedendo accogliersi l'appello proposto avverso la pronuncia del Tribunale di Ascoli
Piceno, che in primo grado aveva respinto la domanda di esso ricorrente, intesa ad ottenere il computo dell'equo indennizzo per aggravamento con applicazione dei parametri previsti dalla previgente normativa, in vigore al momento del sorgere dell'originaria causa di servizio, in luogo dei parametri previsti dal D.P.R. n.461/2001, in vigore al momento del verificarsi dell'aggravamento.
L' ha aderito al principio di diritto affermato dal Giudice di legittimità, evidenziando che CP_1 rispetto all'ammontare dell'importo residuo spettante a titolo di aggravamento, pari ad euro
94.678,09, avrebbe dovuto tenersi conto del divieto di cumulo parziale o totale di tale provvidenza con ulteriori riconoscimenti economici, quindi ha sottolineato la non spettanza della rivalutazione monetaria oltre agli interessi sulla sorte capitale.
Allo scadere dei termini assegnati alle parti per il deposito di note illustrative ai sensi dell'art.127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce del chiaro principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione e, del resto, non più messo in discussione dall' devesi riconoscere il diritto dell'originario ricorrente ed odierno CP_1 appellante di vedersi computare le somme spettanti a titolo di equo indennizzo per aggravamento, nell'accertata misura dell'80%, secondo i criteri dettati dalla previgente normativa, in vigore all'epoca di presentazione dell'originaria domanda (DPR nr. 834/1981), in luogo di quelli ritenuti applicabili dall' introdotti dal DPR nr. 461/2001. CP_1
In ordine alla quantificazione delle somme spettanti al titolo in questione, non vi è controversia tra le parti, avendo l' nei propri scritti difensivi riconosciuto la correttezza del CP_1 calcolo che conduce all'importo di euro 94.678,09; sulle somme dovute a tale titolo spettano gli interessi legali dalla data di presentazione della domanda di aggravamento;
ciò in conformità al giudicato formatosi rispetto alla sentenza emessa il 6 giugno 2014 dal Tribunale di Ascoli Piceno, di condanna dell' al pagamento della differenza sull'equo indennizzo, corrispondente all'accertata CP_1 percentuale (80%) di aggravamento dei postumi, “…a far tempo dalla domanda di aggravamento…oltre interessi legali sui ratei maturati…”
Appare inammissibile la questione del divieto di cumulo dell'emolumento oggetto di causa con ulteriori benefici economici eventualmente riconosciuti in relazione alla medesima genesi, in quanto non sollevata in primo grado, ed in ogni caso prospettata in termini affatto generici ed indeterminati.
Le spese dell'intero procedimento possono essere compensate in ragione dell'oggettiva controvertibilità della questione trattata e della sua natura squisitamente interpretativa
P.Q.M.
La Corte, decidendo quale giudice di rinvio, a seguito dell'Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 6402/2025 dell'11 dicembre 2024, sull'appello proposto nei Parte_1 confronti di ed avverso la sentenza n.474/2016emessa il 15 novembre 2016 dal Tribunale di CP_1
Ascoli Piceno, così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di al riconoscimento dell'equo indennizzo nella misura del 80%, da Parte_1 computarsi secondo i criteri di cui alle tabelle allegate al DPR nr. 834/81 ed al T.U. nr. 1124/65; per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma di euro 94.678,09 al detto titolo, oltre interessi CP_1 legali con decorrenza dalla domanda di aggravamento;
2) compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio
Ancona, 11 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente