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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/08/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. (di separazione e divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.) iscritto al N.R.G. 4448/2024 VG promossa congiuntamente da:
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sabrina Ciarrocchi, domiciliata presso il suo studio sito a Porto San Giorgio, via Simonetti n.
70;
E
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_2 C.F._2
Cristina Tallini, domiciliato presso il suo studio sito a Taranto, via Gastone Mezzetti n. 31;
***
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Porto San Giorgio il 08/04/1989 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto San Giorgio Anno 1989, Numero 8,
Parte II, Serie A) e dei quali è stata dichiarata la separazione con sentenza n. 244/2024 emessa il
12.12.2024 nel presente giudizio e passata in giudicato;
dalla cui unione coniugale sono nati tre figli
, e , tutti maggiorenni e dei quali l'unica non Persona_1 Persona_2 Persona_3 ancora economicamente indipendente è nata il 11.112002. Per_3
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati e , con ricorso ex artt. 473 bis. Parte_1 Parte_2
49 e 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 13.11.2024- dato atto che dall'unione coniugale sono nati tre figli , e , tutti maggiorenni Persona_1 Persona_2 Persona_3
e dei quali l'unica non ancora economicamente indipendente è (nata il [...]) - hanno Per_3 congiuntamente domandato (all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione anch'essa richiesta nel presente giudizio) - di:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Porto San Giorgio l'8 aprile 1989, prendendo atto delle
[...] statuizioni patrimoniali concordate tra le parti e disporre a cura della Cancelleria la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, con attestazione di passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio perché provveda alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio ed agli ulteriori eventuali incombenti di legge;
CONDIZIONI:
1. i coniugi vivranno separatamente, con reciproco rispetto, nel luogo in cui intenderanno fissare la loro residenza, anche all'estero;
2. la casa coniugale, sita in Porto San Giorgio al viale Michelangelo Buonarroti n. 19, di proprietà dei figli indipendenti economicamente e sulla quale grava Persona_1 Persona_2 diritto di usufrutto, resta assegnata in via definitiva alla Sig.ra con tutti gli Parte_3 arredi ivi presenti;
3. il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 5, a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento, un assegno di € 2.500,00, rivalutabile secondo gli indici
Istat;
4. i coniugi concordano che il concorso per il mantenimento della EN , unica figlia Per_3 non indipendente economicamente, domiciliata per gli studi universitari in Roma e residente presso l'abitazione materna, verrà corrisposto in via diretta dal padre, tramite bonifico bancario nella misura mensile di € 1.500,00 e da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
5. l'assegno che precede deve ritenersi comprensivo, oltre che delle spese ordinarie correnti, anche di quelle relative ed inerenti l'alloggio universitario, i mezzi di trasporto per raggiungere la Sede universitaria, le eventuali attività sportive, ricreative, sociali e similia;
6. il padre si fa carico anche del pagamento delle spese di carattere straordinario nella misura del
100%, così come individuate dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia presso la Corte D'Appello di Ancona del
pagina 2 di 4 10.07.2024, riconoscendo alla figlia il pagamento nella misura del 100% della retta Per_3 annuale dell'università Luiss Guido Carli;
7. Il Sig. si obbliga a trasferire la residenza dall'ex casa coniugale sita in Porto San Parte_2
Giorgio in altro luogo entro e non oltre il 30.11.2024. Si dà atto che i coniugi hanno già diviso concordemente i residui beni mobili facenti parte della comunione;
8. Il Sig. si obbliga a riconoscere e pertanto a versare entro e non oltre 10 giorni Parte_2 dal ricevimento alla Sig.ra 1/3 dell'importo complessivo riguardante la Parte_1 liquidazione di trattamento di fine rapporto riconosciuta a . Parte_2
9. Il Sig. si obbliga a riconoscere e pertanto a versare entro e non oltre 10 giorni Parte_2 dal ricevimento alla figlia non indipendente economicamente 1/3 dell'importo Persona_3 complessivo riguardante la liquidazione di trattamento di fine rapporto riconosciuta a Pt_2
[...]
10. Per i motivi di cui ai punti 8) e 9) i coniugi dichiarano che il riconoscimento e versamento di 2/3 della somma complessiva riguardante la liquidazione del trattamento di fine rapporto riconosciuta al Dott. in favore della Sig.ra ed alla figlia Parte_2 Parte_1
trova la propria causa negli accordi raggiunti in sede di separazione e cessazione Persona_3 degli effetti civili del matrimonio di cui alle emanande sentenze rese dal Tribunale di Fermo ed confacenti alla richiesta delle parti. Il predetto riconoscimento e versamento delle somme nella misura indicata trova infatti la propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e deve intendersi parte integrante ed essenziale dell'accordo.
11. i coniugi inoltre dichiarano di essere concordi a che le condizioni economiche e patrimoniali qui formulate devono intendersi connesse al divorzio;
12. spese di giudizio integralmente compensate fra le parti con espressa rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale”.
Con sentenza n. 244/2024 emessa il 12.12.2024 (passata in giudicato) è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c. nonché di rinunciare all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale e nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 22/05/2025 ha espresso “parere favorevole”.
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale rileva che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la figlia maggiorenne non autosufficiente ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
In considerazione della natura del giudizio deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto San Giorgio il 08/04/1989
- atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto San Giorgio Anno 1989,
Numero 8, Parte II, Serie A;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui all'accordo sopra riportato e da intendersi ivi trascritto;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DICHIARA l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. (di separazione e divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.) iscritto al N.R.G. 4448/2024 VG promossa congiuntamente da:
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sabrina Ciarrocchi, domiciliata presso il suo studio sito a Porto San Giorgio, via Simonetti n.
70;
E
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_2 C.F._2
Cristina Tallini, domiciliato presso il suo studio sito a Taranto, via Gastone Mezzetti n. 31;
***
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Porto San Giorgio il 08/04/1989 (atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto San Giorgio Anno 1989, Numero 8,
Parte II, Serie A) e dei quali è stata dichiarata la separazione con sentenza n. 244/2024 emessa il
12.12.2024 nel presente giudizio e passata in giudicato;
dalla cui unione coniugale sono nati tre figli
, e , tutti maggiorenni e dei quali l'unica non Persona_1 Persona_2 Persona_3 ancora economicamente indipendente è nata il 11.112002. Per_3
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati e , con ricorso ex artt. 473 bis. Parte_1 Parte_2
49 e 473 bis. 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 13.11.2024- dato atto che dall'unione coniugale sono nati tre figli , e , tutti maggiorenni Persona_1 Persona_2 Persona_3
e dei quali l'unica non ancora economicamente indipendente è (nata il [...]) - hanno Per_3 congiuntamente domandato (all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione anch'essa richiesta nel presente giudizio) - di:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio in Porto San Giorgio l'8 aprile 1989, prendendo atto delle
[...] statuizioni patrimoniali concordate tra le parti e disporre a cura della Cancelleria la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, con attestazione di passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio perché provveda alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio ed agli ulteriori eventuali incombenti di legge;
CONDIZIONI:
1. i coniugi vivranno separatamente, con reciproco rispetto, nel luogo in cui intenderanno fissare la loro residenza, anche all'estero;
2. la casa coniugale, sita in Porto San Giorgio al viale Michelangelo Buonarroti n. 19, di proprietà dei figli indipendenti economicamente e sulla quale grava Persona_1 Persona_2 diritto di usufrutto, resta assegnata in via definitiva alla Sig.ra con tutti gli Parte_3 arredi ivi presenti;
3. il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra entro il giorno 5, a Parte_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento, un assegno di € 2.500,00, rivalutabile secondo gli indici
Istat;
4. i coniugi concordano che il concorso per il mantenimento della EN , unica figlia Per_3 non indipendente economicamente, domiciliata per gli studi universitari in Roma e residente presso l'abitazione materna, verrà corrisposto in via diretta dal padre, tramite bonifico bancario nella misura mensile di € 1.500,00 e da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
5. l'assegno che precede deve ritenersi comprensivo, oltre che delle spese ordinarie correnti, anche di quelle relative ed inerenti l'alloggio universitario, i mezzi di trasporto per raggiungere la Sede universitaria, le eventuali attività sportive, ricreative, sociali e similia;
6. il padre si fa carico anche del pagamento delle spese di carattere straordinario nella misura del
100%, così come individuate dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia presso la Corte D'Appello di Ancona del
pagina 2 di 4 10.07.2024, riconoscendo alla figlia il pagamento nella misura del 100% della retta Per_3 annuale dell'università Luiss Guido Carli;
7. Il Sig. si obbliga a trasferire la residenza dall'ex casa coniugale sita in Porto San Parte_2
Giorgio in altro luogo entro e non oltre il 30.11.2024. Si dà atto che i coniugi hanno già diviso concordemente i residui beni mobili facenti parte della comunione;
8. Il Sig. si obbliga a riconoscere e pertanto a versare entro e non oltre 10 giorni Parte_2 dal ricevimento alla Sig.ra 1/3 dell'importo complessivo riguardante la Parte_1 liquidazione di trattamento di fine rapporto riconosciuta a . Parte_2
9. Il Sig. si obbliga a riconoscere e pertanto a versare entro e non oltre 10 giorni Parte_2 dal ricevimento alla figlia non indipendente economicamente 1/3 dell'importo Persona_3 complessivo riguardante la liquidazione di trattamento di fine rapporto riconosciuta a Pt_2
[...]
10. Per i motivi di cui ai punti 8) e 9) i coniugi dichiarano che il riconoscimento e versamento di 2/3 della somma complessiva riguardante la liquidazione del trattamento di fine rapporto riconosciuta al Dott. in favore della Sig.ra ed alla figlia Parte_2 Parte_1
trova la propria causa negli accordi raggiunti in sede di separazione e cessazione Persona_3 degli effetti civili del matrimonio di cui alle emanande sentenze rese dal Tribunale di Fermo ed confacenti alla richiesta delle parti. Il predetto riconoscimento e versamento delle somme nella misura indicata trova infatti la propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e deve intendersi parte integrante ed essenziale dell'accordo.
11. i coniugi inoltre dichiarano di essere concordi a che le condizioni economiche e patrimoniali qui formulate devono intendersi connesse al divorzio;
12. spese di giudizio integralmente compensate fra le parti con espressa rinuncia dei procuratori alla solidarietà professionale”.
Con sentenza n. 244/2024 emessa il 12.12.2024 (passata in giudicato) è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di rinunciare al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c. nonché di rinunciare all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, insistendo nella richiesta di scioglimento del vincolo matrimoniale e nel recepimento da parte del Collegio dell'accordo raggiunto.
Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 22/05/2025 ha espresso “parere favorevole”.
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale rileva che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la figlia maggiorenne non autosufficiente ed ai rapporti economici, con statuizioni che non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
In considerazione della natura del giudizio deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto San Giorgio il 08/04/1989
- atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto San Giorgio Anno 1989,
Numero 8, Parte II, Serie A;
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui all'accordo sopra riportato e da intendersi ivi trascritto;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
MANDA la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto San Giorgio affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DICHIARA l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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